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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/02/2024, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 4927/2020 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di AP Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 16.1.2024; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “ Il sottoscritto avvocato, in qualità di procuratore del Condominio “APPIA”, parte opponente nel giudizio di opposizione a D.I. contro la società con la presente nota di CP_1 trattazione scritta dichiara che le parti hanno sottoscritto una transazione a totale soddisfacimento dei propri interessi e diritti con contestuale rinuncia al prosieguo di ogni azione giudiziaria. Chiede, pertanto, all'Ill.mo sig. giudice di volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con adozione di ogni provvedimento consequenziale.
Si deposita atto di transazione.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente Controparte_2 le seguenti conclusioni: “ Con le presenti note scritte in sostituzione di udienza, l'Avv. Isabella Calzolari per l'opposta società, fa rilevare che tra le parti è intervenuto atto di transazione, per cui si associa a parte opponente nella richiesta di cessazione della materia del contendere, ovvero di rinvio della causa per consentirne la cancellazione non essendo intenzione delle parti comparire ulteriormente.
Con grata osservanza
AP, 12 gennaio 2024”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
Aversa, 30/10/2023.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 7 n. 4927/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AP Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di R.G. 4927/2020, avente ad oggetto: somministrazione, in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281
sexies c.p.c.del_16.1.2024, promossa da:
Il C.F. , con sede in Melito di Parte_1 P.IVA_1
AP (NA) alla Via Roma n. 538, in persona dell'amministratore legale p.t.
, C.F.: , nato in [...] in Parte_2 C.F._1
CA (NA) il 08/07/1952 giusta nomina assembleare del 14/06/2017,
rappresentato e difeso e dall'avv. Isidoro Niola (C.F. C.F._2
pagina 2 di 7 ed elettivamente domiciliato in Melito di AP (NA) alla via don R. Abete
n. 6, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
CONTRO
la società già , quale società Controparte_2 CP_2
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Società con CP_2
unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI) alla Piazza Ezio
Vanoni n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e
Partita i.v.a.: , R.E.A. di Milano n. 1544762, in persona del P.IVA_2
procuratore dr.ssa rappresentata e difesa dall' avv. Isabella Parte_3
Calzolari (C.F.: ) con Studio in AP alla Via F. C.F._3
Petrarca 93/2;
PARTE CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla Legge
n.69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima
Legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il proponeva tempestiva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 563/2020 del 31/01/2020, emesso da questo Tribunale ad istanza pagina 3 di 7 della società all'esito della procedura monitoria con Controparte_2
numero di R.G. 13375/19 e notificatogli in data 25/02/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.193,10 a fronte dell'erogazione di gas per fatture rimaste insolute, oltre interessi legali,
nonché spese e competenze del procedimento monitorio, di cui euro 145,50
per esborsi ed euro 540,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
<< -Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione, e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 563/2020 in quanto privo di tutti i
presupposti per la proposizione dell'azione;
2. Accertare e dichiarare che la somma per cui vi è debito è di euro
4.174,93 e per l'effetto rigettare le domande tutte così formulate nel relativo
ricorso per ingiunzione;
3. Disporre ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi
del presente giudizio;
4. Emettere ogni altro provvedimento del caso.
- Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti
difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione allorchè l'opposta
avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano>>
A sostegno della domanda, l'opponente deduceva quanto segue:
pagina 4 di 7 - in data 16 ottobre 2006 stipulava con la società Parte_4
poi passata ad un contratto per la fornitura di energia per la durata CP_2
di tre anni tre, il quale prevedeva il pagamento di un canone mensile di euro
1.841,84, i.v.a. compresa, per 36 mesi;
- la società erogante si impegnava al riconoscimento di un bonus di euro
500,00 annuo da defalcare dall'importo totale;
- da conteggi effettuati con estratti conto della Organizzazione_1
emergeva il versamento in favore di dal 04/12/2006 al Parte_4
19/09/2007 e, poi, di dal 19/09/2007 al 12/01/2010, della somma di CP_2
euro 60.631,31 a fronte della somma di euro 66.306,24, somma totale come da contratto triennale;
- il credito vantato quindi dall'opposta è di euro 5.674,93 e, considerando anche il riconoscimento del bonus annuo di euro 500,00, mai versato dalla società opposta, il debito effettivo di essa opponente è di euro 4.174,93.
Deduceva l'insussistenza, nella fattispecie, degli elementi di diritto quali la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti dagli artt. 633 e 634
c.p.c. ai fini del decreto ingiuntivo nonché l'esistenza di gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.
In data 13.10.2020 si costituiva la che respingeva Controparte_2
la domanda attorea chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
<IN VIA PRELIMINARE:
pagina 5 di 7 1) concedere la provvisoria esecuzione del d.i. n. 563/2020 , r.g.
13375/2019 , ex artt. 642 e 648 c.p.c., per l'importo dovuto di euro 15.193,10
oltre spese, interessi, e compensi, stante la palese infondatezza delle eccezioni
svolte, la pretestuosità dell'atto introduttivo e non essendo la proposta
opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) In subordine, qualora non venga concessa la provvisoria esecuzione
del d.i. suddetto, ai sensi dell'art. 186bis cpc emettere ordinanza esecutiva di
pagamento delle somme non contestate per euro 4.174,93.
NEL MERITO:
1) dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione, per i motivi di
cui in narrativa;
2) confermare il d.i. n. 563/2020 , r.g. 13375/2019 , oltre spese, interessi,
e compensi;
3) in subordine, nel caso di revoca del d.i. n. 346/2020, condannare in
ogni caso l'opponente al pagamento in favore di della Controparte_2
somma di euro 15.193,10 ovvero di quella maggiore-minore somma che
dovesse risultare di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze.>>
Ciò posto, va dichiarata la chiesta cessazione della materia del contendere essendo intervenuta una transazione fra le parti come documentato in atti.
pagina 6 di 7 Le parti hanno stipulato un atto transattivo in forza del quale il condominio opponente dovrà versare la minor somma di euro 4.500,00
rispetto a quella portata in decreto ingiuntivo.
Le parti si sono poi accordate in transazione per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Stante l'accordo delle parti sul regime delle spese, sussistono i presupposti di legge per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 563/2020 del
Tribunale di AP Nord;
3) spese compensate.
Aversa, 15.2.2024.
IL GIUDICE
Dr. Luigi D'Angiolella
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di AP Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 16.1.2024; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “ Il sottoscritto avvocato, in qualità di procuratore del Condominio “APPIA”, parte opponente nel giudizio di opposizione a D.I. contro la società con la presente nota di CP_1 trattazione scritta dichiara che le parti hanno sottoscritto una transazione a totale soddisfacimento dei propri interessi e diritti con contestuale rinuncia al prosieguo di ogni azione giudiziaria. Chiede, pertanto, all'Ill.mo sig. giudice di volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con adozione di ogni provvedimento consequenziale.
Si deposita atto di transazione.”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente Controparte_2 le seguenti conclusioni: “ Con le presenti note scritte in sostituzione di udienza, l'Avv. Isabella Calzolari per l'opposta società, fa rilevare che tra le parti è intervenuto atto di transazione, per cui si associa a parte opponente nella richiesta di cessazione della materia del contendere, ovvero di rinvio della causa per consentirne la cancellazione non essendo intenzione delle parti comparire ulteriormente.
Con grata osservanza
AP, 12 gennaio 2024”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
Aversa, 30/10/2023.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 7 n. 4927/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AP Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di R.G. 4927/2020, avente ad oggetto: somministrazione, in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281
sexies c.p.c.del_16.1.2024, promossa da:
Il C.F. , con sede in Melito di Parte_1 P.IVA_1
AP (NA) alla Via Roma n. 538, in persona dell'amministratore legale p.t.
, C.F.: , nato in [...] in Parte_2 C.F._1
CA (NA) il 08/07/1952 giusta nomina assembleare del 14/06/2017,
rappresentato e difeso e dall'avv. Isidoro Niola (C.F. C.F._2
pagina 2 di 7 ed elettivamente domiciliato in Melito di AP (NA) alla via don R. Abete
n. 6, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
CONTRO
la società già , quale società Controparte_2 CP_2
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Società con CP_2
unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI) alla Piazza Ezio
Vanoni n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e
Partita i.v.a.: , R.E.A. di Milano n. 1544762, in persona del P.IVA_2
procuratore dr.ssa rappresentata e difesa dall' avv. Isabella Parte_3
Calzolari (C.F.: ) con Studio in AP alla Via F. C.F._3
Petrarca 93/2;
PARTE CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla Legge
n.69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima
Legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il proponeva tempestiva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 563/2020 del 31/01/2020, emesso da questo Tribunale ad istanza pagina 3 di 7 della società all'esito della procedura monitoria con Controparte_2
numero di R.G. 13375/19 e notificatogli in data 25/02/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.193,10 a fronte dell'erogazione di gas per fatture rimaste insolute, oltre interessi legali,
nonché spese e competenze del procedimento monitorio, di cui euro 145,50
per esborsi ed euro 540,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
<< -Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione, e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
1. Revocare il decreto ingiuntivo n. 563/2020 in quanto privo di tutti i
presupposti per la proposizione dell'azione;
2. Accertare e dichiarare che la somma per cui vi è debito è di euro
4.174,93 e per l'effetto rigettare le domande tutte così formulate nel relativo
ricorso per ingiunzione;
3. Disporre ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi
del presente giudizio;
4. Emettere ogni altro provvedimento del caso.
- Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti
difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione allorchè l'opposta
avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano>>
A sostegno della domanda, l'opponente deduceva quanto segue:
pagina 4 di 7 - in data 16 ottobre 2006 stipulava con la società Parte_4
poi passata ad un contratto per la fornitura di energia per la durata CP_2
di tre anni tre, il quale prevedeva il pagamento di un canone mensile di euro
1.841,84, i.v.a. compresa, per 36 mesi;
- la società erogante si impegnava al riconoscimento di un bonus di euro
500,00 annuo da defalcare dall'importo totale;
- da conteggi effettuati con estratti conto della Organizzazione_1
emergeva il versamento in favore di dal 04/12/2006 al Parte_4
19/09/2007 e, poi, di dal 19/09/2007 al 12/01/2010, della somma di CP_2
euro 60.631,31 a fronte della somma di euro 66.306,24, somma totale come da contratto triennale;
- il credito vantato quindi dall'opposta è di euro 5.674,93 e, considerando anche il riconoscimento del bonus annuo di euro 500,00, mai versato dalla società opposta, il debito effettivo di essa opponente è di euro 4.174,93.
Deduceva l'insussistenza, nella fattispecie, degli elementi di diritto quali la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti dagli artt. 633 e 634
c.p.c. ai fini del decreto ingiuntivo nonché l'esistenza di gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.
In data 13.10.2020 si costituiva la che respingeva Controparte_2
la domanda attorea chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
<IN VIA PRELIMINARE:
pagina 5 di 7 1) concedere la provvisoria esecuzione del d.i. n. 563/2020 , r.g.
13375/2019 , ex artt. 642 e 648 c.p.c., per l'importo dovuto di euro 15.193,10
oltre spese, interessi, e compensi, stante la palese infondatezza delle eccezioni
svolte, la pretestuosità dell'atto introduttivo e non essendo la proposta
opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) In subordine, qualora non venga concessa la provvisoria esecuzione
del d.i. suddetto, ai sensi dell'art. 186bis cpc emettere ordinanza esecutiva di
pagamento delle somme non contestate per euro 4.174,93.
NEL MERITO:
1) dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione, per i motivi di
cui in narrativa;
2) confermare il d.i. n. 563/2020 , r.g. 13375/2019 , oltre spese, interessi,
e compensi;
3) in subordine, nel caso di revoca del d.i. n. 346/2020, condannare in
ogni caso l'opponente al pagamento in favore di della Controparte_2
somma di euro 15.193,10 ovvero di quella maggiore-minore somma che
dovesse risultare di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze.>>
Ciò posto, va dichiarata la chiesta cessazione della materia del contendere essendo intervenuta una transazione fra le parti come documentato in atti.
pagina 6 di 7 Le parti hanno stipulato un atto transattivo in forza del quale il condominio opponente dovrà versare la minor somma di euro 4.500,00
rispetto a quella portata in decreto ingiuntivo.
Le parti si sono poi accordate in transazione per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
Va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Stante l'accordo delle parti sul regime delle spese, sussistono i presupposti di legge per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 563/2020 del
Tribunale di AP Nord;
3) spese compensate.
Aversa, 15.2.2024.
IL GIUDICE
Dr. Luigi D'Angiolella
pagina 7 di 7