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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/12/2024, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1356/2024 V.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1356/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarascia, il C.F._2 secondo, dall'avv. Luciano Urso, entrambi procuratori domiciliatari;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da verbale di udienza del 01.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 25.04.2015;
− di aver generato una figlia, (19.11.2015); Per_1
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza presidenziale, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza del 01.10.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e specificando che per il solo periodo scolastico, in ragione della circostanza che il attualmente insegna a Barletta, Pt_2 quest'ultimo vedrà e terrà con sé la minore a Tricase dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alle ore 20.00 della dominica.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
1 Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
25.04.2015 a BA (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 28, Parte II,
Serie A, anno 2015), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in ricorso e specificate in udienza;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 06/12/2024
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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