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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/12/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2131/2024 promossa congiuntamente da:
, Codice Fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Vezzoli e
ARGHIRE ELENA MANUELA, Codice Fiscale , rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Costantina Mignogna
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
539/2023, RG 1088/2023, emessa dal Tribunale di Lodi in data 11.07.2023 e pubblicata il 17.07.2023, alle seguenti condizioni:
“in modifica della sentenza n.539/2023, RG 1088/2023, emessa dal Tribunale di Lodi in data 11.07.2023
e pubblicata il 17.07.2023:
1) Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente Persona_1 presso l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica del minore;
2) Disporre che il padre vedrà e terrà il figlio per due weekend, in via alternata con la madre, dal sabato mattina alla domenica fino alle ore 18, riaccompagnando il minore presso l'abitazione materna, tenuto sempre conto delle esigenze del minore e gli impegni lavorativi dei genitori;
3) Per le festività, i ponti e le vacanze i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, fatti salvi i migliori accordi e le esigenze del minore;
4) Porre a carico del sig. il contributo al mantenimento del figlio Parte_1
pagina 1 di 2 minore nella misura € 500,00 al mese, omnicomprensiva, nel quale s'intendono ricomprese tutte Per_1 le eventuali spese straordinarie mediche, scolastiche e di altra natura, nessuna esclusa, da versare anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024; somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione luglio 2025);
5) Dare atto che l'assegno unico per la famiglia e le detrazioni per il figlio a carico restano in capo alla signora RE nella misura del 100%.
6) Spese integralmente compensate”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, in sede di note depositate in data 5.11.2024, le parti hanno motivato la richiesta di affido esclusivo alla madre del figlio minore in ragione dell'impossibilità del padre di partecipare all'educazione e alla crescita del figlio, nonché in ragione della costituzione di un nuovo nucleo familiare.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della prole.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, in modifica della sentenza n.539/2023,
RG 1088/2023, emessa dal Tribunale di Lodi in data 11.07.2023 e pubblicata il 17.07.2023:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 07/11/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2131/2024 promossa congiuntamente da:
, Codice Fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Vezzoli e
ARGHIRE ELENA MANUELA, Codice Fiscale , rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Costantina Mignogna
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
539/2023, RG 1088/2023, emessa dal Tribunale di Lodi in data 11.07.2023 e pubblicata il 17.07.2023, alle seguenti condizioni:
“in modifica della sentenza n.539/2023, RG 1088/2023, emessa dal Tribunale di Lodi in data 11.07.2023
e pubblicata il 17.07.2023:
1) Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente Persona_1 presso l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica del minore;
2) Disporre che il padre vedrà e terrà il figlio per due weekend, in via alternata con la madre, dal sabato mattina alla domenica fino alle ore 18, riaccompagnando il minore presso l'abitazione materna, tenuto sempre conto delle esigenze del minore e gli impegni lavorativi dei genitori;
3) Per le festività, i ponti e le vacanze i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, fatti salvi i migliori accordi e le esigenze del minore;
4) Porre a carico del sig. il contributo al mantenimento del figlio Parte_1
pagina 1 di 2 minore nella misura € 500,00 al mese, omnicomprensiva, nel quale s'intendono ricomprese tutte Per_1 le eventuali spese straordinarie mediche, scolastiche e di altra natura, nessuna esclusa, da versare anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024; somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione luglio 2025);
5) Dare atto che l'assegno unico per la famiglia e le detrazioni per il figlio a carico restano in capo alla signora RE nella misura del 100%.
6) Spese integralmente compensate”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, in sede di note depositate in data 5.11.2024, le parti hanno motivato la richiesta di affido esclusivo alla madre del figlio minore in ragione dell'impossibilità del padre di partecipare all'educazione e alla crescita del figlio, nonché in ragione della costituzione di un nuovo nucleo familiare.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della prole.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, in modifica della sentenza n.539/2023,
RG 1088/2023, emessa dal Tribunale di Lodi in data 11.07.2023 e pubblicata il 17.07.2023:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 07/11/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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