Art. 2195-bis. (( Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico) )) (( 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all' articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , e' autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . ))
Articolo 2195 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2205Articolo 2190
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9 febbraio 2013
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