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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2300/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONI Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA ISOLA DI MALTA
7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 03/09/2005 nel Comune di Reggio Emilia, e che CP_1 dall'unione coniugale era nato, in data 11/12/2005, il figlio oggi maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie.
La convenuta rimaneva contumace.
All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 06/05/2025, la causa, a seguito di discussione orale, veniva trattenuta in decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione merita accoglimento.
Invero la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza resa evidente già dall'irreperibilità della parte resistente, nei cui confronti la notifica del ricorso si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Non vi sono ulteriori statuizioni da adottare, in assenza di prole da tutelare (essendo il figlio della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente), ed in mancanza di ulteriori domande che possano essere decise in questa sede.
Le spese di lite vanno compensate, vertendo il giudizio sulla sola pronuncia di separazione ed in ragione della condotta processuale non oppositiva della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio nel Comune di Reggio Emilia in data 3 settembre 2005, con atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 194, Parte 1, anno 2005).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dichiara compensate le spese di lite.
Reggio Emilia, 6 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2300/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONI Parte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA ISOLA DI MALTA
7, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 03/09/2005 nel Comune di Reggio Emilia, e che CP_1 dall'unione coniugale era nato, in data 11/12/2005, il figlio oggi maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie.
La convenuta rimaneva contumace.
All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 06/05/2025, la causa, a seguito di discussione orale, veniva trattenuta in decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione merita accoglimento.
Invero la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza resa evidente già dall'irreperibilità della parte resistente, nei cui confronti la notifica del ricorso si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Non vi sono ulteriori statuizioni da adottare, in assenza di prole da tutelare (essendo il figlio della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente), ed in mancanza di ulteriori domande che possano essere decise in questa sede.
Le spese di lite vanno compensate, vertendo il giudizio sulla sola pronuncia di separazione ed in ragione della condotta processuale non oppositiva della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , Parte_1 CP_1
unitisi in matrimonio nel Comune di Reggio Emilia in data 3 settembre 2005, con atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (Atto n. 194, Parte 1, anno 2005).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dichiara compensate le spese di lite.
Reggio Emilia, 6 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Damiano Dazzi Francesco Parisoli
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