Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3461 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA ER IC, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Via Cardito, 52 83031 Ariano Irpino ITALIA presso lo studio dell'Avv.ACHILLE COCCO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
INPS, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI, 28 C/ SEDE INPS BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ER IC conveniva in giudizio INPS esponendo di aver presentato nell'anno 2022, domanda di ammissione al reddito di cittadinanza ma che l'INPS lo revocava e chiedeva la restituzione della somma percepita in quanto era stata “accertata la non veridicità del nucleo dichiarato con DSU ai sensi dell'art3 del DPCM 159/2013; che il suo nucleo familiare si componeva solo della sua persona in quanto era separata dal coniuge, D'LO Giusuè, fin dal 17.12.2012, che era stata autorizzata ad abitare alla piano secondo del fabbricato situato in Buonalbergo alla via Della Madonna 17- int. 3, come da separazione consensuale omologata il
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che si trattava di due unità immobiliari autonome. Concludeva chiedendo “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data da giugno 2022 a novembre 2023. b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza emessi dall'INPS; c) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza;
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 8,999,43 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
d) con vittoria di spese e competenze legali da distrarre a favore del sottoscritto difensore”. Regolarmente costituito ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Rilevava come, anche in epoca successiva alla separazione, veniva mantenuto lo stesso stato di famiglia e la variazione del nucelo familiare veniva registrata solo a decorrere dal 05/12/2023. La causa veniva decisa, sulla scorta della documentazione acquisita, con sentenza depositata telematicamente. I requisiti per il godimento del reddito di cittadinanza, ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in legge 28.03.2019 n.26, sono 1)cittadinanza italiana o europea, o titolarità di permesso di soggiorno di lungo periodo UE, del richiedente;
2) residenza in Italia del richiedente da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
3) ISEE del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro, se all'interno non vi sono minori;
4) patrimonio immobiliare italiano o europeo, non comprensivo dell'abitazione principale, inferiore a 30.000 euro in riferimento al nucleo familiare;
5) beni mobili per un importo che non superi i 6.000 euro per i nuclei familiari composti da una persona, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000 euro), incrementati di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo, 5.000 euro per ogni componente disabile e 7.500 euro per ogni componente disabile grave o in condizione di non autosufficienza;
6) reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per un determinato parametro di equivalenza (predefinito a seconda dei casi), aumentabile sino a 7.560 euro in caso di richiesta di pensione di cittadinanza o 9.360 euro in caso di abitazione in locazione;
7) Nessuno nel nucleo familiare deve essere intestatario o
2 avere disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli con cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni antecedenti, esclusi i veicoli per persone disabili. 8) Non si devono inoltre possedere imbarcazioni. 9) I componenti del nucleo familiare che siano in condizione i disoccupazione a seguito a dimissioni volontarie (tranne se dimissioni per giusta causa), sono esclusi dalla percezione del reddito di cittadinanza per i 12 mesi successivi alla data delle dimissioni”. Ai sensi dell'art. 7, quarto comma, d.l. n. 4/2019, “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Nella specie, il diritto a beneficiare del reddito di cittadinanza per l'annualità 2022, veniva revocato per false dichiarazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva con riferimento alla composizione del nucleo familiare. La IC dichiarava, infatti, di far parte di un nucleo familiare che si componeva solo della sua persona, producendo ISEE relativi a tale composizione del nucleo. In realtà, come accertato dall'INPS tramite certificato anagrafico, alla data del 06.05.2022, la IC risultava far parte dello stesso stato di famiglia del coniuge D'OI IO mentre solo in data 05.12.2023 modificava il proprio indirizzo di residenza, indicando via della Madonna 17, Buonalbergo, piano 2 int. 3.
Sostiene in ricorso che, in realtà, all'esito della separazione consensuale del 31.07.2012 il coniuge separato risiedeva in una parte distinta della medesima unità immobiliare, immobile al primo piano, con ingresso autonomo.
Tale tesi difensiva confligge con lo stato di famiglia e con la residenza, che per entrambi i coniugi è rimasta la medesima, mentre solo nel dicembre 2023 veniva modificata quella della IC.
Del resto tale fattispecie è espressamente prevista dall'art.2 comma 5 che qualifica come unico nucleo familiare quello dei coniugi anche separati o divorziati “qualora continuino a risiedere nella stessa
3 abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale”.
Ne consegue, in presenza di una dichiarazione ISEE non veritiera, ai sensi dell'art.7 sopra riportato, l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Da tutto quanto esposto, consegue il rigetto della domanda. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ER IC nei confronti di INPS, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna ER IC al pagamento in favore di INPS delle spese processuali che liquida in complessivi €1.312,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA.
Benevento , 02.04.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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