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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2021 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 19.9.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
SANTIS STANISLAO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSSELLA CP_1 C.F._2
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORTO Controparte_2 C.F._3
ROSSELLA
CONVENUTE
OGGETTO: Azione di Simulazione-Azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto e esponendo: che con Parte_1 CP_1 Controparte_2
decreto del Tribunale per i minorenni di Catanzaro del 28/9/2010 veniva posto a carico del CP_1 pagina 1 di 7 quale padre del minore “l'obbligo di corrispondere la somma di €500,00 mensili Persona_1
da versare alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese, somma Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nonché l'obbligo di contribuire nella misura della metà alle spese straordinarie (di natura medica, scolastica, sportiva e artistica) concernenti il minore, previamente concordate e debitamente documentate”; che il tuttavia, si era reso parzialmente CP_1
inadempiente, per somma di € 25.000,00 e vano era stato il tentativo di recupero coattivo;
che in data
25.01.2016 egli aveva venduto alla con la quale era intercorsa una relazione affettiva, CP_2
l'immobile sito in Rende, località Roges, via Genova, n. 41 per il prezzo di € 256.858,16; che l'immobile costituiva l'unico bene di cui egli era proprietario e presso il quale aveva esercitato e continuava di fatto esercitare, con il benestare dell'acquirente, la propria attività commerciale;
che la vendita era stata preceduta da preliminare, stipulato con atto pubblico del 28/3/2014 per il maggior prezzo di € 360.000,00, poi ridotto a quello sopra indicato- e di molto inferiore a quello di mercato- in apparente ragione della pendenza di azione di rivendica della corte;
che le dichiarate modalità di pagamento del prezzo erano da considerarsi anomale, in quanto costituite, per euro 206.000,00 da assegni per complessivi di importi variabili da € 1.000,00 ad € 60.000,00, spiccati tra il 06.02.2008 ed il 28.08.2012, e dunque molto tempo prima del preliminare, ed il restante importo di € 50.558,16 era stato soddisfatto mediante accollo di mutuo stipulato dal con il CP_1 [...]
che, pertanto, l'atto di compravendita era nullo per simulazione assoluta o Controparte_3
relativa ovvero per mancanza di causa atteso che la convenuta, attraverso l'apparente pagamento del prezzo, aveva invece erogato in più soluzioni e a titolo di prestito la somma di € 206.000,00 e non potendo recuperare altrimenti il proprio credito aveva preteso il trasferimento dell'unico immobile di cui il era proprietario, rendendosi quest'ultimo, al contempo, impossidente al fine di sottrarsi CP_1 all'adempimento dell'obbligazione di mantenimento del figlio;
che, in ogni caso, il contratto di compravendita doveva ritenersi stipulato in frode delle proprie ragioni, non possedendo il altri CP_1
beni mediante i quali assicurare la garanzia patrimoniale ed acquirente e venditore erano a conoscenza del pregiudizio arrecato alle sue ragioni.
Ha, quindi chiesto “1) dichiarare la nullità, per mancanza di causa traslativa, ovvero per simulazione assoluta (o quanto meno relativa) dell'atto di compravendita per not. 25/1/2016, n. Persona_2
8202, registrato e trascritto come sopra, intercorso tra essi convenuti;
2) in via subordinata, dichiarare l'inefficacia del medesimo atto rispetto all'attrice e per l'effetto revocarlo, con ogni pagina 2 di 7 conseguenziale pronuncia, compreso l'ordine ai competenti uffici di cancellare le trascrizioni e volture del medesimo, effettuate a seguito della stipula;
3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese”. ha contestato la fondatezza dell'azione eccependo: che egli non si era mai sottratto ai CP_1
suoi obblighi corrispondendo un mantenimento congruo alle necessità del figlio e compensando il divario economico tra quanto imposto e quanto effettivamente corrisposto all'attrice con prestazioni anche affettive ben superiori, tanto che nessuna richiesta di versamento degli arretrati era mai stata avanzata dalla che il precetto sorprendentemente notificatogli nel 2020 era stato da lui opposto Pt_1
per intervenuta prescrizione, ottenendo la sospensione della sua efficacia esecutiva;
che l'attrice neppure poteva qualificarsi quale creditrice dell'alienante, con conseguente difetto di legittimazione attiva in relazione all'azione di accertamento della simulazione;
che egli aveva attraversato oggettive difficoltà economiche che lo avevano condotto alla chiusura dell' impresa individuale nel 2014, ma l'alienazione de qua non aveva pregiudicato il mantenimento del figlio considerato che egli aveva comunque provveduto al versamento dell'assegno integralmente ovvero integrando la prestazione con una maggiore sua partecipazione nella vita del bambino;
che sin dal 2007 la aveva CP_2
manifestato la volontà di acquistare il locale ed i pagamenti, iniziati in epoca antecedente la stessa nascita del piccolo , erano tutti imputabili al negozio traslativo, come da pertinente Per_1
dichiarazione di quietanza;
che il trasferimento della titolarità dell'immobile dietro pagamento, in acconto e mediante accollo di mutuo, era effettivo e l'acquirente ne aveva sempre goduto e disposto tanto da concederlo in locazione per un canone annuo di € 24.000,00 alla società cooperativa Oriental
Shop, di cui il era solo amministratore;
che la riduzione del prezzo, da ritenersi comunque CP_1
congruo secondo le quotazioni OMI Agenzia delle entrate, era stata determinata dall'azione di rivendica della corte tanto che nessun accertamento fiscale era stato eseguito;
che l'acquirente non era a conoscenza delle vicissitudini private dell'alienante.
Ha, quindi chiesto “rigettare la domanda attrice per tutti i motivi di cui alla presente comparsa, per carenza di legittimazione attiva della sig.ra , per non essere la medesima Parte_1
titolare di alcun diritto di credito, per mancanza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie evocate dall'attrice e, per l'effetto, confermare la validità del contratto di compravendita immobiliare del
25.01.2016 Rep nr. 8202 Racc nr. 6081 Registrato a Cosenza il 27.01.2016 nr. 979 Serie 1T;
pagina 3 di 7 condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarre in favore dell'avvocato antistatario”.
Ha altresì resistito alla domanda eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_2 dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c. e contestandone la fondatezza, sul punto eccependo: che non sussiste credito dell'attrice, stante la pendenza del giudizio di opposizione a precetto e l'intervenuta sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva del titolo;
che in ogni caso si tratterebbe di credito esiguo e garantito dai proventi dell'attività lavorativa del che difetta, inoltre, il requisito del CP_1
consilium fraudis, ella non avendo la benché minima conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alla attesa l'anteriorità del proprio ingente credito ed essendole stata celata dal Pt_1 la relazione avuta con l'attrice e la nascita del piccolo;
che infatti ella era stata CP_1 Per_1
vittima di raggiri, avendo il approfittato di un periodo di sua fragilità psichica, a causa del CP_1
decesso del marito, iniziando a corteggiarla con l'unica intenzione di beneficiare dell'ingente somma di denaro che sarebbe stata corrisposta dall'assicurazione ed ottenendo da lei prestiti periodici, risultati poi destinati a beneficio della seconda famiglia;
che, ad ogni modo, il valore del bene compravenduto era inferiore a quello inizialmente indicato di € 360.000,00, trattandosi di magazzino posto in zona residenziale e non commerciale, difficilmente individuabile dalla potenziale clientela.
Ha, quindi, chiesto “IN VIA PRELIMINARE: a) Disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 337 e 295 c.p.c. , in attesa della definizione della causa di opposizione a precetto di cui al giudizio n. 1511/2020 RGAC pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza;
b) Dichiarare prescritta
l'azione revocatoria ex art. 2903 c.c. per il decorso del termine quinquennale dalla formazione dell'atto revocando;
c) Dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto introduttivo, attesa l'inesistenza del credito o, comunque, la non correttezza del quantum dello stesso, per i motivi di cui in narrativa;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, stante
l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, per i motivi esplicitati in narrativa;
2) Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
La causa, istruita sulla base della produzione documentale offerta dalle parti, interpello ed escussione testimoniale, è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
***************************************************** pagina 4 di 7 La domanda di accertamento della simulazione assoluta della vendita stipulata dai convenuti va rigettata per le assorbenti considerazioni che seguono.
Osserva il Tribunale che la stessa parte attrice assume che “la abbia erogato in più CP_2 soluzioni, a titolo di prestito in favore del (evidentemente, all'epoca, già in difficoltà) la CP_1 somma di € 206.000,00 dal 6/2/2008 al 28/8/2012, e che successivamente, non potendo recuperare altrimenti il proprio credito, si sia fatta trasferire l'unico immobile di cui il era proprietario, CP_1 in tal modo rendendosi quest'ultimo del tutto impossidente” e che unico intento del era quello CP_1 di “estinguere, con la apparente compravendita, la propria obbligazione restitutoria nei confronti della stessa, oltre che (come subito si dirà), in attuazione di un più articolato programma fraudolento, precostituire le condizioni per sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione di mantenimento del figlio avuto con l'attrice” (v. pagg. 4 e 6 dell'atto di citazione).
Tali deduzioni contrastano irrimediabilmente l'assunta apparenza assoluta dell'atto traslativo, che presuppone non soltanto l'allegazione ed il riscontro che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori ma che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass.nn. 25490/2008 e 13345/2015, ex plurimis); nella specie, invero, il trasferimento della proprietà del locale da parte del alla CP_1
è dato per assodato dall'attrice e ciò in quanto finalizzato, al contempo, all'estinzione di CP_2
obbligazione del venditore ed alla sottrazione del bene dalla garanzia generica, generativa di totale impossidenza del debitore.
I rilievi che precedono conducono altresì ad escludere la nullità dell'atto dispositivo impugnato per mancanza di causa.
Va parimenti disattesa la domanda di accertamento di simulazione relativa, sul punto rilevandosi l'assoluta mancanza di specifica allegazione e prova del negozio che si assume dissimulato.
Venendo alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di prescrizione dell'azione.
Premesso al riguardo che la disposizione dell'art. 2903 cod. civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cass.n. 5618 pagina 5 di 7 2017), si osserva che la compravendita è stata stipulata in data 25.1.2026 e registrata e trascritta il successivo 27.1.2016 (v. doc. all.nn. 6 fasc. e che l'atto di citazione per revocatoria è stato Pt_1
notificato in data 21.1.2021 (v. doc. all. fasc. , quindi entro il termine quinquennale di Pt_1
prescrizione.
In ordine alla contestata legittimazione dell'attrice si osserva che rientra tra i crediti tutelabili con l'azione revocatoria anche quello vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (anche in ipotesi di relazione more uxorio), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto, in ipotesi (qui ricorrente) di alienazione immobiliare (cfr. Cass.25857/2020). Sebbene infatti si tratti di obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, essa è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza (cfr.
Cass. cit e Cass. n. 5618/2017); né rileva l'incontroversa pendenza di giudizio di opposizione a precetto notificato per il pagamento degli assegni già maturati, posto che l'esistenza del credito della alla contribuzione del al mantenimento del figlio minore non è in questione e che Pt_1 CP_1
comunque e per il resto l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619).
Neppure è dato infine ritenere, con parte convenuta, che sia cessata la materia del contendere a seguito versamento operato dal convenuto in corso di causa in esito all'emissione di sentenza di primo grado sull'opposizione a precetto e su sollecitazione dell'Ufficio alla composizione bonaria della vertenza, permanendo comunque contesa in ordine alla sua portata estintiva rispetto al debito maturato ed essendo stata comunque allegata e non adeguatamente contestata la persistenza di inadempimenti all'obbligo di contribuzione.
L'azione non può però trovare accoglimento per l'assorbente rilievo dell'operatività nella specie della disposizione di cui all'art. 2901, III comma c.c. a mente del quale “non è soggetto a revoca l'adempimento di debito scaduto”.
La ha infatti eccepito che l'atto di compravendita è stato finalizzato all'estinzione del CP_2
debito maturato negli anni dal nei suoi confronti;
tale assunto è invero ab initio propugnato CP_1
dalla stessa attrice, sicché costituisce tra le parti fatto incontroverso. pagina 6 di 7 Ciò posto, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità in materia, si osserva che l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento, anche in parte, di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (cfr. ex plurimis Cass.n. 31941/2023, 14557/2009 e 16756/2006). Il principio trova a fortiori applicazione nell'ipotesi di cessione di beni con diretta imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto (conforme alla ricostruzione operata dalle parti), laddove ricorrano le esposte condizioni
(arg. a contrario ex Cass. n. 26927/2017 che ne esclude l'operatività in ragione dell'applicazione del principio della par condicio creditorum in ambito di azione revocatoria ordinaria del curatore ex art. 66
L.F.).
Tanto osservato, è la stessa parte attrice a sostenere che trattavasi di credito non altrimenti recuperabile e che al netto dell'immobile oggetto di disposizione il soggetto peraltro dedito al gioco, era CP_1
all'epoca impossidente, non avendo altri beni integranti la garanzia patrimoniale generica. Tali deduzioni, come detto promananti dalla stessa parte attrice, sono in linea con le allegazioni del CP_1
circa la propria condizione economica all'epoca della disposizione impugnata e non sono revocate in dubbio da alcuna emergenza processuale inerente detta condizione.
Ne discende il rigetto della domanda di revoca.
Ogni altra questione resta assorbita.
La peculiare natura della vertenza e della ragione di credito azionata, la qualità delle parti e le questioni interpretative connesse, in uno al rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e della contestazione della legittimazione dell'attrice conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta tutte le domande;
compensa le spese.
Cosenza, 31 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi) pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2021 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 19.9.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
SANTIS STANISLAO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSSELLA CP_1 C.F._2
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORTO Controparte_2 C.F._3
ROSSELLA
CONVENUTE
OGGETTO: Azione di Simulazione-Azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto e esponendo: che con Parte_1 CP_1 Controparte_2
decreto del Tribunale per i minorenni di Catanzaro del 28/9/2010 veniva posto a carico del CP_1 pagina 1 di 7 quale padre del minore “l'obbligo di corrispondere la somma di €500,00 mensili Persona_1
da versare alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese, somma Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nonché l'obbligo di contribuire nella misura della metà alle spese straordinarie (di natura medica, scolastica, sportiva e artistica) concernenti il minore, previamente concordate e debitamente documentate”; che il tuttavia, si era reso parzialmente CP_1
inadempiente, per somma di € 25.000,00 e vano era stato il tentativo di recupero coattivo;
che in data
25.01.2016 egli aveva venduto alla con la quale era intercorsa una relazione affettiva, CP_2
l'immobile sito in Rende, località Roges, via Genova, n. 41 per il prezzo di € 256.858,16; che l'immobile costituiva l'unico bene di cui egli era proprietario e presso il quale aveva esercitato e continuava di fatto esercitare, con il benestare dell'acquirente, la propria attività commerciale;
che la vendita era stata preceduta da preliminare, stipulato con atto pubblico del 28/3/2014 per il maggior prezzo di € 360.000,00, poi ridotto a quello sopra indicato- e di molto inferiore a quello di mercato- in apparente ragione della pendenza di azione di rivendica della corte;
che le dichiarate modalità di pagamento del prezzo erano da considerarsi anomale, in quanto costituite, per euro 206.000,00 da assegni per complessivi di importi variabili da € 1.000,00 ad € 60.000,00, spiccati tra il 06.02.2008 ed il 28.08.2012, e dunque molto tempo prima del preliminare, ed il restante importo di € 50.558,16 era stato soddisfatto mediante accollo di mutuo stipulato dal con il CP_1 [...]
che, pertanto, l'atto di compravendita era nullo per simulazione assoluta o Controparte_3
relativa ovvero per mancanza di causa atteso che la convenuta, attraverso l'apparente pagamento del prezzo, aveva invece erogato in più soluzioni e a titolo di prestito la somma di € 206.000,00 e non potendo recuperare altrimenti il proprio credito aveva preteso il trasferimento dell'unico immobile di cui il era proprietario, rendendosi quest'ultimo, al contempo, impossidente al fine di sottrarsi CP_1 all'adempimento dell'obbligazione di mantenimento del figlio;
che, in ogni caso, il contratto di compravendita doveva ritenersi stipulato in frode delle proprie ragioni, non possedendo il altri CP_1
beni mediante i quali assicurare la garanzia patrimoniale ed acquirente e venditore erano a conoscenza del pregiudizio arrecato alle sue ragioni.
Ha, quindi chiesto “1) dichiarare la nullità, per mancanza di causa traslativa, ovvero per simulazione assoluta (o quanto meno relativa) dell'atto di compravendita per not. 25/1/2016, n. Persona_2
8202, registrato e trascritto come sopra, intercorso tra essi convenuti;
2) in via subordinata, dichiarare l'inefficacia del medesimo atto rispetto all'attrice e per l'effetto revocarlo, con ogni pagina 2 di 7 conseguenziale pronuncia, compreso l'ordine ai competenti uffici di cancellare le trascrizioni e volture del medesimo, effettuate a seguito della stipula;
3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese”. ha contestato la fondatezza dell'azione eccependo: che egli non si era mai sottratto ai CP_1
suoi obblighi corrispondendo un mantenimento congruo alle necessità del figlio e compensando il divario economico tra quanto imposto e quanto effettivamente corrisposto all'attrice con prestazioni anche affettive ben superiori, tanto che nessuna richiesta di versamento degli arretrati era mai stata avanzata dalla che il precetto sorprendentemente notificatogli nel 2020 era stato da lui opposto Pt_1
per intervenuta prescrizione, ottenendo la sospensione della sua efficacia esecutiva;
che l'attrice neppure poteva qualificarsi quale creditrice dell'alienante, con conseguente difetto di legittimazione attiva in relazione all'azione di accertamento della simulazione;
che egli aveva attraversato oggettive difficoltà economiche che lo avevano condotto alla chiusura dell' impresa individuale nel 2014, ma l'alienazione de qua non aveva pregiudicato il mantenimento del figlio considerato che egli aveva comunque provveduto al versamento dell'assegno integralmente ovvero integrando la prestazione con una maggiore sua partecipazione nella vita del bambino;
che sin dal 2007 la aveva CP_2
manifestato la volontà di acquistare il locale ed i pagamenti, iniziati in epoca antecedente la stessa nascita del piccolo , erano tutti imputabili al negozio traslativo, come da pertinente Per_1
dichiarazione di quietanza;
che il trasferimento della titolarità dell'immobile dietro pagamento, in acconto e mediante accollo di mutuo, era effettivo e l'acquirente ne aveva sempre goduto e disposto tanto da concederlo in locazione per un canone annuo di € 24.000,00 alla società cooperativa Oriental
Shop, di cui il era solo amministratore;
che la riduzione del prezzo, da ritenersi comunque CP_1
congruo secondo le quotazioni OMI Agenzia delle entrate, era stata determinata dall'azione di rivendica della corte tanto che nessun accertamento fiscale era stato eseguito;
che l'acquirente non era a conoscenza delle vicissitudini private dell'alienante.
Ha, quindi chiesto “rigettare la domanda attrice per tutti i motivi di cui alla presente comparsa, per carenza di legittimazione attiva della sig.ra , per non essere la medesima Parte_1
titolare di alcun diritto di credito, per mancanza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie evocate dall'attrice e, per l'effetto, confermare la validità del contratto di compravendita immobiliare del
25.01.2016 Rep nr. 8202 Racc nr. 6081 Registrato a Cosenza il 27.01.2016 nr. 979 Serie 1T;
pagina 3 di 7 condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarre in favore dell'avvocato antistatario”.
Ha altresì resistito alla domanda eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_2 dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c. e contestandone la fondatezza, sul punto eccependo: che non sussiste credito dell'attrice, stante la pendenza del giudizio di opposizione a precetto e l'intervenuta sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva del titolo;
che in ogni caso si tratterebbe di credito esiguo e garantito dai proventi dell'attività lavorativa del che difetta, inoltre, il requisito del CP_1
consilium fraudis, ella non avendo la benché minima conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alla attesa l'anteriorità del proprio ingente credito ed essendole stata celata dal Pt_1 la relazione avuta con l'attrice e la nascita del piccolo;
che infatti ella era stata CP_1 Per_1
vittima di raggiri, avendo il approfittato di un periodo di sua fragilità psichica, a causa del CP_1
decesso del marito, iniziando a corteggiarla con l'unica intenzione di beneficiare dell'ingente somma di denaro che sarebbe stata corrisposta dall'assicurazione ed ottenendo da lei prestiti periodici, risultati poi destinati a beneficio della seconda famiglia;
che, ad ogni modo, il valore del bene compravenduto era inferiore a quello inizialmente indicato di € 360.000,00, trattandosi di magazzino posto in zona residenziale e non commerciale, difficilmente individuabile dalla potenziale clientela.
Ha, quindi, chiesto “IN VIA PRELIMINARE: a) Disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 337 e 295 c.p.c. , in attesa della definizione della causa di opposizione a precetto di cui al giudizio n. 1511/2020 RGAC pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza;
b) Dichiarare prescritta
l'azione revocatoria ex art. 2903 c.c. per il decorso del termine quinquennale dalla formazione dell'atto revocando;
c) Dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto introduttivo, attesa l'inesistenza del credito o, comunque, la non correttezza del quantum dello stesso, per i motivi di cui in narrativa;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, stante
l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, per i motivi esplicitati in narrativa;
2) Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
La causa, istruita sulla base della produzione documentale offerta dalle parti, interpello ed escussione testimoniale, è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
***************************************************** pagina 4 di 7 La domanda di accertamento della simulazione assoluta della vendita stipulata dai convenuti va rigettata per le assorbenti considerazioni che seguono.
Osserva il Tribunale che la stessa parte attrice assume che “la abbia erogato in più CP_2 soluzioni, a titolo di prestito in favore del (evidentemente, all'epoca, già in difficoltà) la CP_1 somma di € 206.000,00 dal 6/2/2008 al 28/8/2012, e che successivamente, non potendo recuperare altrimenti il proprio credito, si sia fatta trasferire l'unico immobile di cui il era proprietario, CP_1 in tal modo rendendosi quest'ultimo del tutto impossidente” e che unico intento del era quello CP_1 di “estinguere, con la apparente compravendita, la propria obbligazione restitutoria nei confronti della stessa, oltre che (come subito si dirà), in attuazione di un più articolato programma fraudolento, precostituire le condizioni per sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione di mantenimento del figlio avuto con l'attrice” (v. pagg. 4 e 6 dell'atto di citazione).
Tali deduzioni contrastano irrimediabilmente l'assunta apparenza assoluta dell'atto traslativo, che presuppone non soltanto l'allegazione ed il riscontro che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori ma che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass.nn. 25490/2008 e 13345/2015, ex plurimis); nella specie, invero, il trasferimento della proprietà del locale da parte del alla CP_1
è dato per assodato dall'attrice e ciò in quanto finalizzato, al contempo, all'estinzione di CP_2
obbligazione del venditore ed alla sottrazione del bene dalla garanzia generica, generativa di totale impossidenza del debitore.
I rilievi che precedono conducono altresì ad escludere la nullità dell'atto dispositivo impugnato per mancanza di causa.
Va parimenti disattesa la domanda di accertamento di simulazione relativa, sul punto rilevandosi l'assoluta mancanza di specifica allegazione e prova del negozio che si assume dissimulato.
Venendo alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di prescrizione dell'azione.
Premesso al riguardo che la disposizione dell'art. 2903 cod. civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cass.n. 5618 pagina 5 di 7 2017), si osserva che la compravendita è stata stipulata in data 25.1.2026 e registrata e trascritta il successivo 27.1.2016 (v. doc. all.nn. 6 fasc. e che l'atto di citazione per revocatoria è stato Pt_1
notificato in data 21.1.2021 (v. doc. all. fasc. , quindi entro il termine quinquennale di Pt_1
prescrizione.
In ordine alla contestata legittimazione dell'attrice si osserva che rientra tra i crediti tutelabili con l'azione revocatoria anche quello vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (anche in ipotesi di relazione more uxorio), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto, in ipotesi (qui ricorrente) di alienazione immobiliare (cfr. Cass.25857/2020). Sebbene infatti si tratti di obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, essa è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza (cfr.
Cass. cit e Cass. n. 5618/2017); né rileva l'incontroversa pendenza di giudizio di opposizione a precetto notificato per il pagamento degli assegni già maturati, posto che l'esistenza del credito della alla contribuzione del al mantenimento del figlio minore non è in questione e che Pt_1 CP_1
comunque e per il resto l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619).
Neppure è dato infine ritenere, con parte convenuta, che sia cessata la materia del contendere a seguito versamento operato dal convenuto in corso di causa in esito all'emissione di sentenza di primo grado sull'opposizione a precetto e su sollecitazione dell'Ufficio alla composizione bonaria della vertenza, permanendo comunque contesa in ordine alla sua portata estintiva rispetto al debito maturato ed essendo stata comunque allegata e non adeguatamente contestata la persistenza di inadempimenti all'obbligo di contribuzione.
L'azione non può però trovare accoglimento per l'assorbente rilievo dell'operatività nella specie della disposizione di cui all'art. 2901, III comma c.c. a mente del quale “non è soggetto a revoca l'adempimento di debito scaduto”.
La ha infatti eccepito che l'atto di compravendita è stato finalizzato all'estinzione del CP_2
debito maturato negli anni dal nei suoi confronti;
tale assunto è invero ab initio propugnato CP_1
dalla stessa attrice, sicché costituisce tra le parti fatto incontroverso. pagina 6 di 7 Ciò posto, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità in materia, si osserva che l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento, anche in parte, di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (cfr. ex plurimis Cass.n. 31941/2023, 14557/2009 e 16756/2006). Il principio trova a fortiori applicazione nell'ipotesi di cessione di beni con diretta imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto (conforme alla ricostruzione operata dalle parti), laddove ricorrano le esposte condizioni
(arg. a contrario ex Cass. n. 26927/2017 che ne esclude l'operatività in ragione dell'applicazione del principio della par condicio creditorum in ambito di azione revocatoria ordinaria del curatore ex art. 66
L.F.).
Tanto osservato, è la stessa parte attrice a sostenere che trattavasi di credito non altrimenti recuperabile e che al netto dell'immobile oggetto di disposizione il soggetto peraltro dedito al gioco, era CP_1
all'epoca impossidente, non avendo altri beni integranti la garanzia patrimoniale generica. Tali deduzioni, come detto promananti dalla stessa parte attrice, sono in linea con le allegazioni del CP_1
circa la propria condizione economica all'epoca della disposizione impugnata e non sono revocate in dubbio da alcuna emergenza processuale inerente detta condizione.
Ne discende il rigetto della domanda di revoca.
Ogni altra questione resta assorbita.
La peculiare natura della vertenza e della ragione di credito azionata, la qualità delle parti e le questioni interpretative connesse, in uno al rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione e della contestazione della legittimazione dell'attrice conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta tutte le domande;
compensa le spese.
Cosenza, 31 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi) pagina 7 di 7