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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 07.10.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2399/2023
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Luca Lanotte
ricorrente
E rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Controparte_1
AL NA convenuto - contumace
OGGETTO: pagamento somme
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, ritualmente notificato, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di per sentir condannare l'ex datore di lavoro Controparte_1 convenuto a corrispondergli la somma complessiva di € 60.473,10
a titolo di emolumenti maturati e non corrisposti durante il rapporto di lavoro inter partes (lavoro straordinario, festività ferie e riposi non goduti, tredicesima mensilità e TFR) L'istante, in particolare, affermava di aver lavorato alle dipendenze del sig. sin dal 01.06.2019 come badante Controparte_1 convivente fornendo assistenza al convenuto e alla moglie non autosufficiente;
la ricorrente si occupava Parte_2 delle faccende domestiche e della cura della signora nel Parte_2 rispetto degli orari indicati in ricorso;
il rapporto cessava per dimissioni volontarie del 04.08.2022.
Secondo la prospettazione di parte attorea, per il periodo
01.06.2019 al 31.03.2022 il rapporto andrebbe inquadrato nel livello CS CCNL di settore, dal momento che la sig.ra Parte_1 conviveva con persona non autosufficiente;
per il periodo
01.04.2022 al termine, il rapporto andrebbe inquadrato nel livello
BS, badante convivente con persona autosufficiente, con la precisazione che il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solo in data 01.10.2020 (doc. 9 fasc. ricorrente) e, contestualmente, veniva presentata istanza di emersione del lavoro irregolare (doc. 10 fasc. ricorrente); La retribuzione pattuita ammontava ad € 1.000,00 mensili.
La ricorrente rassegnava le conclusioni sopra sinteticamente rimesse di cui chiedeva l'accoglimento.
Con memoria depositata in data 04.04.2024, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 sostenuto ed argomentato ed insistendo per il rigetto delle avverse pretese, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto.
Il Giudice, tentata invano e più volte la conciliazione, ammetteva la prova per testi richiesta;
all'udienza del 10.04.2025, parte ricorrente, rinunciava all'audizione dei propri testi non comparsi e rinunciava alla domanda relativa all'accertamento del lavoro straordinario infrasettimanale e nelle giornate di sabato e di domenica nonché festivo, riducendo sensibilmente il quantum debeatur ad € 13.692,21 (a titolo di scatti di anzianità, ferie, tredicesima e TFR). Il Giudice, ottenuti chiarimenti sui conteggi, all'esito dell'odierna udienza di discussione, definiva il giudizio con motivazione contestuale.
La domanda può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
***
Pacificamente il rapporto di lavoro de quo è iniziato in data
01.06.2019 (“ha lavorato per mio padre [il sig. Controparte_1 se non erro dal 2019 (mi pare fosse primavera verso aprile o giugno) e per circa tre anni” – deposizione “ha Testimone_1 iniziato a lavorare a giugno del 2019 e ha terminato il 04.08.2022”
– deposizione e la lavoratrice veniva Testimone_2 inquadrata al livello CS, con la mansione di badante convivente per persona non autosufficiente per l'assistenza alla sig.ra Parte_2
il rapporto veniva regolarizzato solo in data 06.10.2020,
[...] con contestuale procedura di emersione da lavoro irregolare (v. docc.
9-10 fasc. ricorrente).
Si rammenta, in proposito, che il processo di emersione da lavoro irregolare consente al lavoratore di richiedere e ottenere il riconoscimento dei periodi lavorati in modo irregolare, beneficiando di una vera e propria sanatoria;
sebbene la procedura si concentri sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro, la possibilità di richiedere le differenze retributive è implicita, poiché il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato regolare porta con sé il diritto a tutte le tutele previste dalla legge, incluse quelle stipendiali.
Per il periodo antecedente alla stabilizzazione, i testi escussi hanno confermato la tesi sostenuta dalla ricorrente, circa orari da osservare e mansioni;
per il periodo dal 06.10.2022 fino all'interruzione del rapporto, invece, vi è in atti ampia e comprovata documentazione.
I testi hanno riferito anche in relazione alla retribuzione effettivamente pattuita tra il datore di lavoro e la ricorrente. Infatti, nonostante l'importo stabilito dal CCNL e riportato in busta paga, il sig. il quale ha dichiarato di occuparsi Testimone_2 personalmente della gestione della badante, ha espressamente affermato che “la ricorrente prendeva 1000 euro fino al dicembre
2019 e poi 1100 euro fino ad aprile 2022 compreso e poi 1000 gli ultimi tre mesi”; circostanza confermata anche da . Testimone_1
Ora, venendo alle spettanze retributive richieste, va precisato che nel caso in esame le buste paga prodotte sono state sottoscritte dalla lavoratrice che ha dichiarato “di aver preso visione di tutti gli importi sopra riportati e di riconoscerli esatti. Dichiara, inoltre, di ricevere, contestualmente alla copia della presente busta paga,
l'esatto importo indicato in netto da pagare”; ebbene, la Corte di
Cassazione afferma che, in caso di sottoscrizione della busta paga per ricevuta e quietanza (come nel caso di specie), grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta
(Cass. 27749/2020); in pratica, dalla firma per quietanza in calce ad una busta paga non può trarsi una presunzione assoluta di pagamento in senso satisfattivo, in quanto si tratta di documenti valutabili da parte del Giudice di merito secondo il suo prudente apprezzamento, tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti al processo (v. Cass. 8362/2003, Cass. 9503/2015).
In effetti, la lavoratrice si duole della mancata percezione degli scatti di anzianità biennali (da calcolarsi dall'inizio del rapporto di lavoro nel 2019 e quindi operano sin dal luglio 2021) e chiede riparametrarsi, di conseguenza, gli altri emolumenti richiesti a titolo di rredicesima e TFR e spettanze di fine rapporto. La ricorrente prova anche di non essere andata in ferie (v. deposizione secondo cui “non andava in ferie perché Testimone_2 non poteva uscire dall'Italia”).
Quanto al riconoscimento degli scatti di anzianità, si evidenzia che gli stessi, ai sensi dell'art. 37 co. 1 CCNL Lavoratori domestici – pacificamente applicabile nel caso di specie – maturano ogni biennio lavorato. In particolare, alla lavoratrice ricorrente, assunta nel giugno 2019, spetta uno scatto di anzianità pari al 4% sulla retribuzione minima contrattuale dal luglio 2021 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Non può sostenersi, peraltro, che le somme spettanti a tale titolo siano da ritenersi assorbite nella retribuzione pattuita (v. deposizione sopra riportata), poiché quest'ultima maggiore Tes_3 rispetto al minimo contrattuale. Infatti, l'art. 37, co 2 CCNL di settore prevede espressamente che gli scatti non possano essere assorbibili dall'eventuale superminimo (ed è evidente che gli importi maggiori riconosciuti mensilmente alla lavoratrice ben possono qualificarsi come superminimi).
I conteggi operati da parte ricorrente sono correttamente eseguiti, anche sulla base dei chiarimenti offerti con le note da ultimo depositate.
Ancora: ai sensi dell'art. 39 del CCNL Lavoratori Domestici, la tredicesima deve essere calcolata sulla retribuzione globale di fatto mentre ai sensi dell'art. 17 del medesimo CCNL ai lavoratori spetta, per il periodo di ferie, la normale retribuzione. Pertanto, deve ritenersi che entrambi gli istituti devono essere calcolati sulla base della retribuzione così come pattuita dalla sig.ra e Parte_1 dal sig. e, dal luglio 2021, considerando ovviamente gli CP_1 scatti di anzianità.
La retribuzione pattuita incide anche sul TFR che è correttamente quantificato dalla ricorrente.
Sulla scorta di tutto quanto passato in rassegna, nulla osta all'accoglimento della domanda (come riformulata in corso di giudizio), pertanto, parte convenuta sarà tenuta al pagamento in favore di parte ricorrente di € 5.562,82 titolo di scatti di anzianità e ferie mai corrisposti, tredicesima mensilità non pagata totalmente e di € 2.704,17 a titolo di TFR;
il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- condanna a corrispondere alla ricorrente Controparte_1
l'importo di € 5.562,82, oltre € 2.704,17 a Parte_1 titolo di T.F.R. oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta