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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3449/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3449/2022
Oggi 11/09/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. CHIAESE GIOVANNA, la quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa;
per , l'avv. AMABILE ROSALINDA la quale si riporta Controparte_1 ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
Pag. 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3449/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIOVANNA CHIAESE
ATTRICE contro
(C.F. , in persona del Sindaco dr. Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti ROSALINDA AMABILE e CP_2
ANIELLO DI MAURO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato tramite p.e.c. in data 19.04.2022 ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: «
1. dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'evento de quo e di tutti Controparte_1
i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice;
2. per
l'effetto, condannare il convenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona, quello morale, quello esistenziale, subiti dall'attore, nella misura che si quantifica, allo stato, in almeno € 5.425,65 o di quella somma, maggiore o minore, che il Tribunale adito riterrà di liquidare secondo giustizia e/o all'esito della CTU, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi
Pag. 2 di 14 legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dal giorno del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
3. condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri accessori come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario, che espressamente dichiara di averne fatto anticipo».
A fondamento della propria domanda ha dedotto
- che in data 26.10.2021, alle ore 13:00 circa, a , all'altezza di via P_
Prudente, mentre camminava sulla già menzionata strada, improvvisamente rovinava al suolo;
- che, in particolare, poggiava il piede su una mattonella del marciapiede, sconnessa, la quale si ribaltava facendola cadere;
- che la sconnessione del marciapiede non era visibile, né tantomeno segnalata;
- che in seguito alla caduta, l'attrice lamentava forti dolori, tanto da dover essere trasportata al vicino nosocomio di;
P_
- che in ospedale le veniva diagnosticata un «trauma distorsivo caviglia dx», con una prognosi iniziale di 15 giorni;
- che nella stessa giornata, su consiglio medico, adottava l'uso di un tutore;
- che al controllo medico del 10.11.2021 le veniva consigliato la rimozione graduale del tutore e un ciclo di 10 sedute di fisioterapia;
- che successivamente, alla visita del 15.12.2021, l'odierna parte attorea veniva giudicata guarita con postumi da valutare a distanza di almeno 30 giorni;
- che allo stato attuale l'attrice lamenta dolore e difficoltà alla deambulazione;
- che con raccomandata p.e.c. del 13.12.2021 il veniva Controparte_1 costituito formalmente in mora onde ottenere il risarcimento delle lesioni subite;
- che ad oggi la stessa non ha ricevuto alcun ristoro;
- che in data 08.02.2022 l'attrice si sottoponeva ad esame medico-legale presso lo studio del Dott. dove le venivano riconosciuti esiti permanenti Per_1
Pag. 3 di 14 nella misura del 3%, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 15, ed un ulteriore periodo di invalidità temporanea relativa di giorni 20.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.07.2022 nella quale ha dedotto
• l'improcedibilità della domanda per il mancato esercizio del preventivo tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.
132/14 convertito in legge n. 162/2014;
• l'assenza di prova del fatto storico;
• che, infatti, il referto del Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova del fatto che il paziente ha dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse;
• che, infatti, la dicitura «incidente in strada» o simile presente sul referto di pronto soccorso non ha alcun effetto di prova in giudizio;
• che, inoltre, a seguito del presunto sinistro non vi è stato intervento della
Polizia Municipale;
• che il perito nominato dall'Ente e incaricato all'ispezione dei luoghi così affermava: «trattasi del marciapiede che costeggia il tratto di strada urbano, ad unica carreggiata e a doppio senso di circolazione, sopra descritto. Le mattonelle sconnesse e rialzate, a causa della presenza delle radici nel sottosuolo, sono estese per ben 63 cm con una differenza di quota di altrettanti ben 4 cm. […] EVIDENTI e PREVEDIBILI sconnessioni, dovute alla presenza di radici appartenenti agli alberi dell'arredo urbano che dal sottosuolo spingono verso l'alto. Detto ciò, si fa presente che detta sconnessione sarebbe stata per differenza di quote e posizionamento ben visibile anche da lontano e tale, quindi, da richiamare l'attenzione di qualsivoglia pedone accorto e diligente (evento avvenuto in piena luce diurna!). Inoltre, data l'ampiezza del marciapiede sarebbe stato possibile, da parte della ctp, procedere lungo un valido e sicuro percorso alternativo.
Pertanto, se la ctp avesse percorso l'area tutta con maggiore accortezza e
Pag. 4 di 14 diligenza avrebbe facilmente avvistato (ed eluso) quanto ben visibile lungo il calpestio»;
• che, inoltre, l'evento si è verificato in condizioni di piena luce diurna – alle 13.00 del 26.10.2021 – e, dunque, in una situazione di perfetta visibilità;
• che dalla lettura dell'atto di citazione si evince, inoltre, che l'attrice è residente in , alla via Gelso;
P_
• che, pertanto, si trova in una zona limitrofa al ove si è Parte_2 verificato l'evento, per cui poteva avere esatta contezza della condizione manutentiva del manto stradale presente nella zona del sinistro;
• che da queste circostanze e dalla descrizione dello stato dei luoghi si evince, chiaramente, che l'evento era, in ogni caso, prevedibile ed evitabile;
• che, quindi, non sussiste alcuna responsabilità ex art 2043 c.c.;
• che, infatti, la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2043
c.c. in materia di manutenzione stradale è configurabile solo allorquando vi sia una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) che richiede congiuntamente i caratteri, oggettivo e soggettivo, della non visibilità e della non prevedibilità;
• che, ad ogni modo, non sussistono neppure i presupposti della responsabilità ex art 2051 c.c.;
• che, nel caso di specie, l'estensione del territorio comunale – circa 60,00 km quadrati – e l'uso intenso ed indiscriminato dello stesso rende implicita l'oggettiva impossibilità di vigilare sulla cosa in custodia;
• che il dato demografico registra, poi, circa 132.000 residenti a cui si aggiunge un numero considerevole di persone che raggiungono quotidianamente la città per svariati motivi (circa trentamila);
• che, per quanto sopra esposto, nella fattispecie non si ravvisa la sussistenza di alcuna insidia e/o trabocchetto in quanto l'accadimento appare imputabile esclusivamente ad una condotta negligente e imprudente della danneggiata che esclude in radice ogni possibile chiamata a risarcire alcunché;
• che la pretesa risarcitoria di controparte va, dunque, disattesa poiché la presunta caduta va attribuita senza dubbio alcuno ad una condotta disattenta e
Pag. 5 di 14 imprudente dell'istante, idonea a recidere il nesso causale tra evento e danno anche sotto il profilo del caso fortuito, non imputabile al;
Controparte_1
• che nella denegata ipotesi di ritenuta co -responsabilità del P_
, deve comunque ritenersi che l'imprudenza della danneggiata abbia
[...] quantomeno concorso a determinare l'evento;
• che, di conseguenza, l'eventuale risarcimento andrà ridotto in base al grado di colpa della stessa così come accertato nel corso del giudizio.
• che in relazione al quantum le richieste risultano, a ogni modo, sproporzionate;
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «(…) in via preliminare, rilevare l'improcedibilità dell'azione per mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
- in via principale dichiarare inammissibile ovvero rigettare, in quanto infondata in fatto prima che in diritto, ogni avversa pretesa;
- in via subordinata e salvo il gravame nella denegata ipotesi di ritenuta corresponsabilità del P_
, condannarlo al risarcimento delle sole lesioni che risultassero
[...] provate e, ad ogni modo, ridotto ex articolo 1227, 1° comma, c.c.. - condannare l'attrice al pagamento delle competenze di causa».
All'udienza del 14.09.2022 la giudice assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Con nota del 31.01.2023, la parte attorea provvedeva a depositare copia del verbale di mancata adesione.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., escussi i testi e disposta la c.t.u., la causa è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale.
***
1. In primo luogo, occorre dare atto della realizzazione della condizione di procedibilità, come riscontrato dal verbale di mediazione.
2. Sulla natura della responsabilità della P.A.
1.1. Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia (v.
Pag. 6 di 14 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
1.2. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. (Cass.01/02/2018,
n. 2480).
1.3. L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
1.4. Il secondo presupposto ricorre quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.).
1.5. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
1.6. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
1.7. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
1.8. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
1.9. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più
Pag. 7 di 14 precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
1.10. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
1.11. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
1.12. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/ 05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
1.13. Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente
(da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
1.14. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
1.15. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del
Pag. 8 di 14 parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa.
1.16. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione del fatto storico, ossia la caduta dell'attrice a causa di una disconnessione della mattonella del marciapiede, è riscontrata dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
1.17. Il teste (escusso all'udienza del 19.01.2024), Testimone_1 presente sul luogo al momento del sinistro, ha dichiarato: «Ricordo che quel giorno mi trovavo a passare per quella strada quando, sul marciapiede che costeggia il in prossimità della chiesa lato parco e cioè non la Parte_2 parte dell'entrata principale ma quella sottostante, ho visto cadere dinanzi a me una signora che non conoscevo. ADR la distanza tra me e la signora che ho visto cadere era circa di una trentina di metri. ADR Mi sono subito avvicinato
a lei per prestare un primo soccorso. ADR ero solo in quanto non si è avvicinato nessun altro. ADR ricordo che ella era molto dolorante lamentando dolore al piede destro. A quel punto l'ho aiutata a rialzarsi e sottobraccio l'ho accompagnata alla macchina parcheggiata poco distante. Ella era in compagnia della madre. ADR La madre si è messa al volante. A.d.r. Erano circa le 13:00 quando è avvenuto il sinistro e non ricordo se quel giorno piovesse.»
1.18. Parimenti la teste , escussa all'udienza del Testimone_2
19.01.2024, ha dichiarato: «(…) Preciso che mi trovavo con mia figlia a camminare lungo il marciapiedi che costeggia il parco . Parte_2
All'improvviso è caduta a causa di una mattonella sconnessa che all'apparenza sembrava ben allineata ma toccandola non lo era».
1.19. Ciò detto, risulta anche adeguatamente provato il nesso eziologico tra l'evento lesivo e l'elemento causale, ovvero tra le lesioni riportate dall'attrice e la caduta sulla strada, così come verificato dal C.T.U., il quale nella relazione ha riscontrato la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dall'attrice e l'evento dannoso. (cfr. relazione peritale pag. 6)
1.20. È dimostrato che il luogo del sinistro occorso all'attrice rientra nel centro abitato del donde scaturisce in concreto la Controparte_1
Pag. 9 di 14 possibilità da parte dell'ente convenuto di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione del manto stradale.
1.21. Dunque, l'incidente si è verificato all'interno della perimetrazione del centro abitato e in una zona che, essendo munita di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi (come quello di quotidiana pulizia delle strade) che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del ben P_ può essere sottoposta ad un efficace attività di sorveglianza, anche in relazione al bene stradale ed alle sue pertinenze da parte dell'Ente proprietario della strada.
1.22. Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo al convenuto P_ quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene.
1.23. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso che il dislivello presente sulla sede stradale, determinato dalla spinta verso l'alto delle radici affioranti degli alberi appartenenti all'arredo urbano, era oggettivamente visibile, sia in ragione dell'estensione del dissesto sia dell'ora in cui è avvenuto l'incidente (le
13.00) e, comunque, della sua conoscibilità da parte dell'attrice, la quale risulta residente nelle vicinanze del luogo del sinistro.
1.24. Per tutto quanto detto, deve affermarsi, la sua negligenza e il suo concorso, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione del danno (v. Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023 Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
1.25. In particolare, si rileva che l'attrice, all'epoca del fatto, aveva 41 anni, età nella quale – in assenza di specifiche condizioni patologiche – è esigibile un livello ordinario di attenzione e capacità di valutazione del rischio.
1.26. Come documentato dalle fotografie versate in atti, il tratto di marciapiede in questione presentava un'estensione sufficiente da permettere alla parte attorea di scegliere un percorso alternativo, idoneo ad aggirare l'area interessata dal dissesto.
1.27. Tale circostanza, unita alla visibilità del dislivello e alla familiarità
Pag. 10 di 14 dell'attrice con i luoghi di causa (essendo ella residente nelle vicinanze), rafforza l'affermazione del suo concorso colposo nella causazione dell'evento dannoso, per mancata adozione di un comportamento prudente, conforme all'ordinaria diligenza.
1.28. Ciò nondimeno, non può essere integralmente esclusa, come invocato dal la responsabilità di esso ente, poiché l'accertato dissesto rendeva P_ quel tratto di strada comunque pericoloso, dovendosi il pericolo valutare anche in ragione delle condizioni soggettive dell'utente della strada.
1.29. Ed invero, in merito all'assenza di segnalazioni il teste escusso,
ha riferito: «Quando mi sono avvicinato ho notato una Testimone_1 mattonella apparentemente integra e cioè al posto suo, ma quando ho provato
a toccarla ho notato che si muoveva molto. ADR c) il dissesto non era segnalato.»
1.30. Il secondo teste , madre dell'attrice, ha Testimone_2 dichiarato «(…) Non vi era alcuna segnalazione (…)»
1.31. Appare equo, quindi, riconoscere all'attrice un concorso di colpa del
20%, che verrà scomputato da quanto le sarà liquidato, di qui a poco, a titolo di risarcimento del danno.
2. Il danno subito dall'attrice, del quale chiede il risarcimento, è di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
2.1. Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard»
(Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Sez. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019 e Sez. 3 -,
Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, in origine Cass. Civ. n. 12408 del 2011,)
2.2. Nessun importo ulteriore può riconoscersi, in quanto nessuna allegazione è stata fatta (e, quindi, nemmeno prova è stata data), in ossequio ai
Pag. 11 di 14 principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e Cass. Civ.,
Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770), secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico - relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico -legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico -legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico -legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass. Civ.,
Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
2.3. La c.t.u. medico-legale ha attestato un'invalidità temporanea assoluta di 15 giorni al 100%, una temporanea di 10 giorni al 50% e una temporanea di ulteriori 10 giorni al 25% e postumi permanenti nella misura del 1%. Tali elementi giustificano il riconoscimento di un risarcimento per danno biologico.
2.4. Dunque, spettano all'attrice i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno alla salute:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
A) € 1.115,00 Parte_3
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Pag. 12 di 14 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
(B) € 2.587,50 Parte_4
Totale danno biologico (A+B) € 3.702,50
3. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il c.t.u. ha ritenuto congrue le spese mediche dell'importo di euro 223,00.
4. Dal totale, sia del danno patrimoniale sia di quello non matrimoniale, occorre scomputare il 20% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, per un totale di €3.140,4, su tale importo va riconosciuta la rivalutazione agli indici istat-foi a decorrere dalla data del sinistro al saldo (vista la periodicità annuale della rivalutazione e la stretta vicinanza delle spese al sinistro, per ragioni di economia si fanno coincidere, dovendosi, altrimenti, far decorrere dalla data dei singoli esborsi), trattandosi di debito di valore. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez. 3 - ,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile
Pag. 13 di 14 alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
il valore è quello del decisum.
5.1. le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in misura paritaria, nella percentuale del 50 % ciascuna, visto il riconoscimento di un danno alla salute molto inferiore a quello richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, accertato il concorso di colpa dell'attrice in misura pari al 20%, condanna la parte convenuta a pagare alla parte attorea €3.140,4, al netto della decurtazione, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale (così come specificato in motivazione), oltre rivalutazione su entrambi gli importi, come indicati in motivazione;
rivalutazione, come indicata in motivazione;
B) Condanna altresì la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €406,00 per spese vive e € 1.500,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in misura paritaria, nella percentuale del 50 % ciascuna.
1212 settembre 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3449/2022
Oggi 11/09/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. CHIAESE GIOVANNA, la quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa;
per , l'avv. AMABILE ROSALINDA la quale si riporta Controparte_1 ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
Pag. 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3449/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIOVANNA CHIAESE
ATTRICE contro
(C.F. , in persona del Sindaco dr. Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti ROSALINDA AMABILE e CP_2
ANIELLO DI MAURO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato tramite p.e.c. in data 19.04.2022 ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: «
1. dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'evento de quo e di tutti Controparte_1
i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice;
2. per
l'effetto, condannare il convenuto all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno alla persona, quello morale, quello esistenziale, subiti dall'attore, nella misura che si quantifica, allo stato, in almeno € 5.425,65 o di quella somma, maggiore o minore, che il Tribunale adito riterrà di liquidare secondo giustizia e/o all'esito della CTU, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi
Pag. 2 di 14 legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dal giorno del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
3. condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri accessori come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario, che espressamente dichiara di averne fatto anticipo».
A fondamento della propria domanda ha dedotto
- che in data 26.10.2021, alle ore 13:00 circa, a , all'altezza di via P_
Prudente, mentre camminava sulla già menzionata strada, improvvisamente rovinava al suolo;
- che, in particolare, poggiava il piede su una mattonella del marciapiede, sconnessa, la quale si ribaltava facendola cadere;
- che la sconnessione del marciapiede non era visibile, né tantomeno segnalata;
- che in seguito alla caduta, l'attrice lamentava forti dolori, tanto da dover essere trasportata al vicino nosocomio di;
P_
- che in ospedale le veniva diagnosticata un «trauma distorsivo caviglia dx», con una prognosi iniziale di 15 giorni;
- che nella stessa giornata, su consiglio medico, adottava l'uso di un tutore;
- che al controllo medico del 10.11.2021 le veniva consigliato la rimozione graduale del tutore e un ciclo di 10 sedute di fisioterapia;
- che successivamente, alla visita del 15.12.2021, l'odierna parte attorea veniva giudicata guarita con postumi da valutare a distanza di almeno 30 giorni;
- che allo stato attuale l'attrice lamenta dolore e difficoltà alla deambulazione;
- che con raccomandata p.e.c. del 13.12.2021 il veniva Controparte_1 costituito formalmente in mora onde ottenere il risarcimento delle lesioni subite;
- che ad oggi la stessa non ha ricevuto alcun ristoro;
- che in data 08.02.2022 l'attrice si sottoponeva ad esame medico-legale presso lo studio del Dott. dove le venivano riconosciuti esiti permanenti Per_1
Pag. 3 di 14 nella misura del 3%, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 15, ed un ulteriore periodo di invalidità temporanea relativa di giorni 20.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.07.2022 nella quale ha dedotto
• l'improcedibilità della domanda per il mancato esercizio del preventivo tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.
132/14 convertito in legge n. 162/2014;
• l'assenza di prova del fatto storico;
• che, infatti, il referto del Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova del fatto che il paziente ha dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse;
• che, infatti, la dicitura «incidente in strada» o simile presente sul referto di pronto soccorso non ha alcun effetto di prova in giudizio;
• che, inoltre, a seguito del presunto sinistro non vi è stato intervento della
Polizia Municipale;
• che il perito nominato dall'Ente e incaricato all'ispezione dei luoghi così affermava: «trattasi del marciapiede che costeggia il tratto di strada urbano, ad unica carreggiata e a doppio senso di circolazione, sopra descritto. Le mattonelle sconnesse e rialzate, a causa della presenza delle radici nel sottosuolo, sono estese per ben 63 cm con una differenza di quota di altrettanti ben 4 cm. […] EVIDENTI e PREVEDIBILI sconnessioni, dovute alla presenza di radici appartenenti agli alberi dell'arredo urbano che dal sottosuolo spingono verso l'alto. Detto ciò, si fa presente che detta sconnessione sarebbe stata per differenza di quote e posizionamento ben visibile anche da lontano e tale, quindi, da richiamare l'attenzione di qualsivoglia pedone accorto e diligente (evento avvenuto in piena luce diurna!). Inoltre, data l'ampiezza del marciapiede sarebbe stato possibile, da parte della ctp, procedere lungo un valido e sicuro percorso alternativo.
Pertanto, se la ctp avesse percorso l'area tutta con maggiore accortezza e
Pag. 4 di 14 diligenza avrebbe facilmente avvistato (ed eluso) quanto ben visibile lungo il calpestio»;
• che, inoltre, l'evento si è verificato in condizioni di piena luce diurna – alle 13.00 del 26.10.2021 – e, dunque, in una situazione di perfetta visibilità;
• che dalla lettura dell'atto di citazione si evince, inoltre, che l'attrice è residente in , alla via Gelso;
P_
• che, pertanto, si trova in una zona limitrofa al ove si è Parte_2 verificato l'evento, per cui poteva avere esatta contezza della condizione manutentiva del manto stradale presente nella zona del sinistro;
• che da queste circostanze e dalla descrizione dello stato dei luoghi si evince, chiaramente, che l'evento era, in ogni caso, prevedibile ed evitabile;
• che, quindi, non sussiste alcuna responsabilità ex art 2043 c.c.;
• che, infatti, la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2043
c.c. in materia di manutenzione stradale è configurabile solo allorquando vi sia una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) che richiede congiuntamente i caratteri, oggettivo e soggettivo, della non visibilità e della non prevedibilità;
• che, ad ogni modo, non sussistono neppure i presupposti della responsabilità ex art 2051 c.c.;
• che, nel caso di specie, l'estensione del territorio comunale – circa 60,00 km quadrati – e l'uso intenso ed indiscriminato dello stesso rende implicita l'oggettiva impossibilità di vigilare sulla cosa in custodia;
• che il dato demografico registra, poi, circa 132.000 residenti a cui si aggiunge un numero considerevole di persone che raggiungono quotidianamente la città per svariati motivi (circa trentamila);
• che, per quanto sopra esposto, nella fattispecie non si ravvisa la sussistenza di alcuna insidia e/o trabocchetto in quanto l'accadimento appare imputabile esclusivamente ad una condotta negligente e imprudente della danneggiata che esclude in radice ogni possibile chiamata a risarcire alcunché;
• che la pretesa risarcitoria di controparte va, dunque, disattesa poiché la presunta caduta va attribuita senza dubbio alcuno ad una condotta disattenta e
Pag. 5 di 14 imprudente dell'istante, idonea a recidere il nesso causale tra evento e danno anche sotto il profilo del caso fortuito, non imputabile al;
Controparte_1
• che nella denegata ipotesi di ritenuta co -responsabilità del P_
, deve comunque ritenersi che l'imprudenza della danneggiata abbia
[...] quantomeno concorso a determinare l'evento;
• che, di conseguenza, l'eventuale risarcimento andrà ridotto in base al grado di colpa della stessa così come accertato nel corso del giudizio.
• che in relazione al quantum le richieste risultano, a ogni modo, sproporzionate;
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «(…) in via preliminare, rilevare l'improcedibilità dell'azione per mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
- in via principale dichiarare inammissibile ovvero rigettare, in quanto infondata in fatto prima che in diritto, ogni avversa pretesa;
- in via subordinata e salvo il gravame nella denegata ipotesi di ritenuta corresponsabilità del P_
, condannarlo al risarcimento delle sole lesioni che risultassero
[...] provate e, ad ogni modo, ridotto ex articolo 1227, 1° comma, c.c.. - condannare l'attrice al pagamento delle competenze di causa».
All'udienza del 14.09.2022 la giudice assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Con nota del 31.01.2023, la parte attorea provvedeva a depositare copia del verbale di mancata adesione.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., escussi i testi e disposta la c.t.u., la causa è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale.
***
1. In primo luogo, occorre dare atto della realizzazione della condizione di procedibilità, come riscontrato dal verbale di mediazione.
2. Sulla natura della responsabilità della P.A.
1.1. Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia (v.
Pag. 6 di 14 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
1.2. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. (Cass.01/02/2018,
n. 2480).
1.3. L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
1.4. Il secondo presupposto ricorre quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.).
1.5. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
1.6. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
1.7. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
1.8. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
1.9. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più
Pag. 7 di 14 precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
1.10. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
1.11. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
1.12. Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/ 05/2018, n. 11258;
Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
1.13. Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente
(da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
1.14. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
1.15. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del
Pag. 8 di 14 parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa.
1.16. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la ricostruzione del fatto storico, ossia la caduta dell'attrice a causa di una disconnessione della mattonella del marciapiede, è riscontrata dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
1.17. Il teste (escusso all'udienza del 19.01.2024), Testimone_1 presente sul luogo al momento del sinistro, ha dichiarato: «Ricordo che quel giorno mi trovavo a passare per quella strada quando, sul marciapiede che costeggia il in prossimità della chiesa lato parco e cioè non la Parte_2 parte dell'entrata principale ma quella sottostante, ho visto cadere dinanzi a me una signora che non conoscevo. ADR la distanza tra me e la signora che ho visto cadere era circa di una trentina di metri. ADR Mi sono subito avvicinato
a lei per prestare un primo soccorso. ADR ero solo in quanto non si è avvicinato nessun altro. ADR ricordo che ella era molto dolorante lamentando dolore al piede destro. A quel punto l'ho aiutata a rialzarsi e sottobraccio l'ho accompagnata alla macchina parcheggiata poco distante. Ella era in compagnia della madre. ADR La madre si è messa al volante. A.d.r. Erano circa le 13:00 quando è avvenuto il sinistro e non ricordo se quel giorno piovesse.»
1.18. Parimenti la teste , escussa all'udienza del Testimone_2
19.01.2024, ha dichiarato: «(…) Preciso che mi trovavo con mia figlia a camminare lungo il marciapiedi che costeggia il parco . Parte_2
All'improvviso è caduta a causa di una mattonella sconnessa che all'apparenza sembrava ben allineata ma toccandola non lo era».
1.19. Ciò detto, risulta anche adeguatamente provato il nesso eziologico tra l'evento lesivo e l'elemento causale, ovvero tra le lesioni riportate dall'attrice e la caduta sulla strada, così come verificato dal C.T.U., il quale nella relazione ha riscontrato la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dall'attrice e l'evento dannoso. (cfr. relazione peritale pag. 6)
1.20. È dimostrato che il luogo del sinistro occorso all'attrice rientra nel centro abitato del donde scaturisce in concreto la Controparte_1
Pag. 9 di 14 possibilità da parte dell'ente convenuto di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione del manto stradale.
1.21. Dunque, l'incidente si è verificato all'interno della perimetrazione del centro abitato e in una zona che, essendo munita di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi (come quello di quotidiana pulizia delle strade) che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del ben P_ può essere sottoposta ad un efficace attività di sorveglianza, anche in relazione al bene stradale ed alle sue pertinenze da parte dell'Ente proprietario della strada.
1.22. Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo al convenuto P_ quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene.
1.23. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso che il dislivello presente sulla sede stradale, determinato dalla spinta verso l'alto delle radici affioranti degli alberi appartenenti all'arredo urbano, era oggettivamente visibile, sia in ragione dell'estensione del dissesto sia dell'ora in cui è avvenuto l'incidente (le
13.00) e, comunque, della sua conoscibilità da parte dell'attrice, la quale risulta residente nelle vicinanze del luogo del sinistro.
1.24. Per tutto quanto detto, deve affermarsi, la sua negligenza e il suo concorso, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione del danno (v. Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023 Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
1.25. In particolare, si rileva che l'attrice, all'epoca del fatto, aveva 41 anni, età nella quale – in assenza di specifiche condizioni patologiche – è esigibile un livello ordinario di attenzione e capacità di valutazione del rischio.
1.26. Come documentato dalle fotografie versate in atti, il tratto di marciapiede in questione presentava un'estensione sufficiente da permettere alla parte attorea di scegliere un percorso alternativo, idoneo ad aggirare l'area interessata dal dissesto.
1.27. Tale circostanza, unita alla visibilità del dislivello e alla familiarità
Pag. 10 di 14 dell'attrice con i luoghi di causa (essendo ella residente nelle vicinanze), rafforza l'affermazione del suo concorso colposo nella causazione dell'evento dannoso, per mancata adozione di un comportamento prudente, conforme all'ordinaria diligenza.
1.28. Ciò nondimeno, non può essere integralmente esclusa, come invocato dal la responsabilità di esso ente, poiché l'accertato dissesto rendeva P_ quel tratto di strada comunque pericoloso, dovendosi il pericolo valutare anche in ragione delle condizioni soggettive dell'utente della strada.
1.29. Ed invero, in merito all'assenza di segnalazioni il teste escusso,
ha riferito: «Quando mi sono avvicinato ho notato una Testimone_1 mattonella apparentemente integra e cioè al posto suo, ma quando ho provato
a toccarla ho notato che si muoveva molto. ADR c) il dissesto non era segnalato.»
1.30. Il secondo teste , madre dell'attrice, ha Testimone_2 dichiarato «(…) Non vi era alcuna segnalazione (…)»
1.31. Appare equo, quindi, riconoscere all'attrice un concorso di colpa del
20%, che verrà scomputato da quanto le sarà liquidato, di qui a poco, a titolo di risarcimento del danno.
2. Il danno subito dall'attrice, del quale chiede il risarcimento, è di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
2.1. Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard»
(Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Sez. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019 e Sez. 3 -,
Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, in origine Cass. Civ. n. 12408 del 2011,)
2.2. Nessun importo ulteriore può riconoscersi, in quanto nessuna allegazione è stata fatta (e, quindi, nemmeno prova è stata data), in ossequio ai
Pag. 11 di 14 principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901; Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e Cass. Civ.,
Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770), secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico - relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico -legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico -legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico -legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass. Civ.,
Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
2.3. La c.t.u. medico-legale ha attestato un'invalidità temporanea assoluta di 15 giorni al 100%, una temporanea di 10 giorni al 50% e una temporanea di ulteriori 10 giorni al 25% e postumi permanenti nella misura del 1%. Tali elementi giustificano il riconoscimento di un risarcimento per danno biologico.
2.4. Dunque, spettano all'attrice i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno alla salute:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 1%
A) € 1.115,00 Parte_3
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Pag. 12 di 14 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
(B) € 2.587,50 Parte_4
Totale danno biologico (A+B) € 3.702,50
3. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il c.t.u. ha ritenuto congrue le spese mediche dell'importo di euro 223,00.
4. Dal totale, sia del danno patrimoniale sia di quello non matrimoniale, occorre scomputare il 20% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, per un totale di €3.140,4, su tale importo va riconosciuta la rivalutazione agli indici istat-foi a decorrere dalla data del sinistro al saldo (vista la periodicità annuale della rivalutazione e la stretta vicinanza delle spese al sinistro, per ragioni di economia si fanno coincidere, dovendosi, altrimenti, far decorrere dalla data dei singoli esborsi), trattandosi di debito di valore. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez. 3 - ,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile
Pag. 13 di 14 alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
il valore è quello del decisum.
5.1. le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in misura paritaria, nella percentuale del 50 % ciascuna, visto il riconoscimento di un danno alla salute molto inferiore a quello richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, accertato il concorso di colpa dell'attrice in misura pari al 20%, condanna la parte convenuta a pagare alla parte attorea €3.140,4, al netto della decurtazione, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale (così come specificato in motivazione), oltre rivalutazione su entrambi gli importi, come indicati in motivazione;
rivalutazione, come indicata in motivazione;
B) Condanna altresì la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €406,00 per spese vive e € 1.500,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in misura paritaria, nella percentuale del 50 % ciascuna.
1212 settembre 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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