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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1606 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024
promosso da:
, C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. FRONGIA SERENELLA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
C.F. , nato in [...] il [...], elettivamente P_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. LECIS INDRO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del
reciproco rispetto;
disporre l'affidamento condiviso del minore con abitazione prevalente presso la madre nella Per_1
casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena, nella Via De Amicis 24/A, di proprietà esclusiva del
marito; per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa coniugale in Quartu Sant'Elena, e di tutti gli
arredi ivi ubicati, alla sig.ra che vi abiterà col figlio;
Parte_1
P_ disporre il diritto di visita in favore del padre secondo il seguente calendario: il sig. si occuperà
di accompagnare tutte le mattine il figlio a scuola o eventualmente ai campi estivi.
Inoltre terrà con sé il minore nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e il
fine settimana alternato con la madre, dalle 9.00 del sabato (o dall'uscita di scuola) alle ore 20.00
della domenica e pertanto col pernottamento del sabato notte presso il padre, il quale avrà cura di
predisporre, sin da subito, una stanza idonea al ricevimento del figlio;
i periodi festivi ed estivi
seguono il calendario;
-per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i
genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia
di Natale con il padre e la giornata di Natale con la madre. Le festività di Capodanno ed Epifania
saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, così come la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Il compleanno del bambino verrà festeggiato insieme dai genitori ma, qualora non fosse possibile, il
minore trascorrerà la giornata del suo compleanno ad anni alterni con uno dei genitori mentre in occasione del compleanno del papà e della mamma potrà trascorrere adeguati tempi col genitore
festeggiato.
Disporre a carico del sig. di un assegno mensile in favore del figlio minore pari ad P_1
Euro 200,00 quale contributo al mantenimento del minore figlio entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e di quelle
preventivamente concordate secondo le linee guida forensi;
i coniugi convengono che l'intero
importo dell'assegno unico Inps relativo al minore verrà interamente percepito dalla madre;
Per_1
l'autovettura di proprietà del IS (Hunday JAZZ tg CL702BP) sarà trasferita alla ricorrente che ne
curerà il passaggio di proprietà con spese a suo carico;
P_ i coniugi convengono che a seguito della separazione omologata dal Tribunale di Cagliari il
trasferirà immediatamente la propria residenza e l'abitazione coniugale, di proprietà el sig.
[...]
, venga posta in vendita ed il ricavato utilizzato per l'acquisto di un bene immobile P_1
(tipologia minimo trivano) di valore non inferiore ad Euro 150.000,00 che verrà intestato al minore
previa autorizzazione del Giudice tutelare, con riconoscimento del diritto di usufrutto a vita Per_1
in favore della sig.ra ; la parte restante del ricavato della vendita della casa coniugale Parte_1
P_ verrà devoluta al sig. fino all'importo di Euro 100.000,00; nell'ipotesi in cui il prezzo della
predetta alienazione risulterà essere superiore ad Euro 250.000,00 la parte eccedente verrà divisa
tra i coniugi, con l'indicazione che la maggior quota spettante alla sig.ra potrà essere Pt_1
utilizzata per l'acquisto dell'immobile da intestare al figlio;
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e
per il figlio minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da Pt_1
in data 15/03/2024, e regolare costituzione del convenuto in data 01.07.2024, all'udienza
[...]
del 03.07.2024 le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_1
.
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/08/1971 e nato a [...] il [...], mandando al P_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 11,
parte I, anno 2015 - Comune di Quartu Sant'Elena);
Sull'accordo delle parti:
2. dispone l'affidamento condiviso del minore (nato a [...] il [...]) Persona_2
con abitazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena,
nella Via De Amicis 24/A, di proprietà esclusiva del marito;
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena, e di tutti gli arredi ivi ubicati, alla sig.ra che vi abiterà col figlio;
Parte_1
P_
4. dispone il diritto di visita in favore del padre secondo il seguente calendario: il sig. si occuperà di accompagnare tutte le mattine il figlio a scuola o eventualmente ai campi estivi. Inoltre, terrà con sé il minore nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00
e il fine settimana alternato con la madre, dalle 9.00 del sabato (o dall'uscita di scuola) alle ore 20.00 della domenica e pertanto col pernottamento del sabato notte presso il padre, il quale avrà cura di predisporre, sin da subito, una stanza idonea al ricevimento del figlio;
i periodi festivi ed estivi seguono il calendario;
-per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà ad anni alterni la
Vigilia di Natale con il padre e la giornata di Natale con la madre. Le festività di Capodanno
ed Epifania saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, così come la Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
Il compleanno del bambino verrà festeggiato insieme dai genitori ma, qualora non fosse possibile, il minore trascorrerà la giornata del suo compleanno ad anni alterni con uno dei genitori mentre in occasione del compleanno del papà e della mamma potrà trascorrere adeguati tempi col genitore festeggiato.
5. Dispone a carico del sig. l'obbligo di versare in favore di un P_1 Parte_1
assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, pari ad Per_1
Euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e di quelle preventivamente concordate secondo le linee guida forensi;
i coniugi convengono che l'intero importo dell'assegno unico Inps relativo al minore Per_1
verrà interamente percepito dalla madre;
P_
6. l'autovettura di proprietà del (Hunday JAZZ tg CL702BP) sarà trasferita alla ricorrente che ne curerà il passaggio di proprietà con spese a suo carico;
7. i coniugi convengono che a seguito della separazione omologata dal Tribunale di Cagliari il
P_ trasferirà immediatamente la propria residenza e l'abitazione coniugale, di proprietà del sig. , sarà posta in vendita ed il ricavato utilizzato per l'acquisto di un bene P_1 immobile (tipologia minimo trivano) di valore non inferiore ad Euro 150.000,00 che verrà
intestato al minore previa autorizzazione del Giudice tutelare, con riconoscimento Per_1
del diritto di usufrutto a vita in favore della sig.ra la parte restante del ricavato Parte_1
P_ della vendita della casa coniugale verrà devoluta al sig. fino all'importo di Euro
100.000,00; nell'ipotesi in cui il prezzo della predetta alienazione risulterà essere superiore ad Euro 250.000,00 la parte eccedente verrà divisa tra i coniugi, con l'indicazione che la maggior quota spettante alla sig.ra potrà essere utilizzata per l'acquisto dell'immobile Pt_1
da intestare al figlio;
8. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé
stessi e per il figlio minore.
9. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti