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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nelle cause riunite iscritte ai nn. 5488- 5489 /2024 R.G.L. promosse da:
[...]
Parte_1
(avv. ABRATE) RICORRENTI
contro
Controparte_1
(avv. DE MARTE- GRASSO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex lege 689/1981
I Con separati ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, il sig. e la propongono opposizione Pt_1 Parte_1 avverso, rispettivamente, le ordinanze ingiunzione nn. 663/2024 e 664/2024 emesse nei loro confronti dall' . Controparte_1
I.1 Resiste in giudizio l'Ente convenuto, chiedendo il rigetto delle avversarie domande.
Con II In punto di fatto, in data 12/10/2021 i funzionari dell' di CP_1 effettuavano un accesso ispettivo presso il cantiere edile sito in Moncalieri (TO),
Via Matilde Serao 2, ove erano in corso lavori di rifunzionalizzazione del complesso sportivo di proprietà del Comune di Moncalieri, affidati alla società aggiudicataria subappaltati al Consorzio Alfa Societa' Controparte_3
Cooperativa ed affidati da quest'ultima ad altre società, tra cui la CP_4
[...]
II.1 Nel corso dell'accesso ispettivo veniva trovato intento al lavoro, insieme ad altri lavoratori, il sig. che dichiarava di essere Testimone_1 dipendente (doc. 2). Pt_1
II.2 In data 25/10/2021, trasmetteva agli ispettori la Pt_1 documentazione richiesta con verbale di primo accesso;
gli accertamenti proseguivano con la convocazione del sig. che era invitato a produrre TE documenti utili per l'accertamento e rilasciava dichiarazioni in merito al suo rapporto di lavoro con la cooperativa.
II.3 Il sig. , legale rappresentante di , su Parte_1 Pt_1 richiesta dell' si presentava in data 08/03/2022 per essere CP_1 interrogato, ma non veniva ammesso in quanto privo del cd. green pass;
si asteneva, poi, dal presentarsi alle successive convocazioni.
II.4 Nessuno dei soci lavoratori della cooperativa, benchè regolarmente Con intimati, si presentava negli uffici dell' .
II.5 In data 28/06/2022 veniva inoltrato al sig. richiesta di TE integrazione documentale, rimasta però inesitata. Con II.6 , alla luce delle attività svolte e della documentazione acquisita, con il verbale unico di accertamento e notificazione n. TO00001/2022-870-04 del 20/10/2022 ed allegato atto di diffida/notificazione di illecito amministrativo
(notificati in data 26/10/2022 al sig. e in data 25/10/2022 alla Pt_1
) disconosceva la natura autonoma della prestazione lavorativa resa Pt_1 dal sig. nel periodo da gennaio a novembre 2021, contestando ai TE trasgressori le violazioni connesse alla riqualificazione delle prestazioni come lavoro subordinato (omessa comunicazione preventiva di assunzione del lavoratore, omessa consegna al predetto lavoratore della lettera di assunzione e omessa registrazione sul LUL della prestazione lavorativa resa dal suddetto nel periodo suindicato), e quantificando l'esatto importo dell'imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
III E' fondata, ed assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981.
III.1 Come si è visto, gli accertamenti sono iniziati in data 12/10/2021 (doc. 2 di ricorso) e sono terminati, formalmente, in data 10/10/2022. Senonchè, quanto meno dal mese di marzo 2022 (allorchè veniva per l'ultima volta vanamente convocato il legale rappresentante della cooperativa Sig. ), Pt_1
Con
era in possesso di tutti gli elementi indispensabili per muovere le contestazioni di illecito amministrativo, poi trasfuse nelle ordinanze- ingiunzione. Le attività successive (ed in particolare le convocazioni, nel successivo mese di aprile, di soci che non erano presenti nel cantiere di
Moncalieri, e la richiesta di integrazione documentale di fine giugno 2022) nulla hanno aggiunto al compendio istruttorio, e comunque potevano essere effettuate in precedenza.
III.2 Quanto agli accertamenti ispettivi attivati nei confronti del Comune di
Moncalieri, della società appaltatrice e della subappaltatrice CP_3
Consorzio Alfa, si tratta di procedimenti separati e distinti rispetto all'accertamento nei confronti degli odierni ricorrenti (senza dimenticare che ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.L. 76/2013 conv. in L. 99/2013, il regime di solidarietà previdenziale-contributiva ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni).
IV Come noto, l'art. 14, c. 2, L. 689/1981 prescrive che gli estremi della violazione siano notificati agli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il suddetto termine comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie -
l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione (Cass.
27702/19; Cass. 12830/2006; nonché diffusa giurisprudenza di merito: Corte
d'Appello di Torino n. 410/2023, Tribunale Torino - n. 1350/2024).
IV.1 D'altra parte, il tardivo compimento di attività necessaria - o anche solo opportuna - non può spostare in avanti il dies a quo: in altri termini, il ritardo ingiustificato nell'attività istruttoria non impedisce la decadenza dalla potestà sanzionatoria (cfr. Corte di Appello di Torino, sentenza 450/2015).
V Premesso che nel caso di specie “l'esito del presente accertamento riguarda unicamente la posizione del sig. , per il periodo Testimone_1 dal gennaio 2021 a novembre 2021” (pag. 2, primo capoverso, del verbale ispettivo), si deve concludere che l'autorità procedente fosse effettivamente in condizione di contestare la violazione quanto meno dal momento in cui si è preso atto che il sig. non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione, Pt_1 atteso che a quella data (marzo 2022) sia la documentazione richiesta alla società, che quella messa a disposizione dal sig. erano già acquisite TE
(così come le dichiarazioni del medesimo lavoratore).
V.1 E' indubitabile, infatti, che le violazioni contestate (ex art. 4 bis c. 2 d. lgs
181/2000, art. 9 bis c. 2 d.l. 112/2008, art. 39, cc. 1, 2 e 7, d.l. 112/2008) attengono esclusivamente al rapporto di lavoro instaurato da con il Pt_1 lavoratore e che, avendo gli ispettori ritenuto attendibile il dichiarante, TE una volta appurate le mancate registrazioni/comunicazioni di legge null'altro restava da fare, se non stilare e notificare il verbale.
V.2 Le attività poste in essere dagli ispettori nei mesi successivi al marzo
2022 appaiono tardive, in quanto finalizzate ad acquisire documentazione già Con in possesso dell' , o che poteva essere richiesta sin dall'inizio; gli accertamenti svolti nei confronti del Comune di Moncalieri, di e di CP_3
Consorzio Alfa non incidono in alcun modo sulle specifiche contestazioni, che come detto attengono esclusivamente alla posizione lavorativa del sig. TE
VI In definitiva, l'accertamento ispettivo trasfuso nel verbale del 10/10/2022 Con deve ritenersi esaurito nel mese di marzo 2022, allorquando disponeva di tutte le informazioni indispensabili per contestare le violazioni amministrative: le ordinanze ingiunzione impugnate devono essere, pertanto, annullate per violazione dell'art. 14, L. 689/1981.
VII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore delle cause riunite e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014. Ricorrono i presupposti per accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014 nella misura del 30%.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
annulla le ordinanze- ingiunzione nn. 663/2024 e 664/2024
dichiara tenuto e condanna Controparte_1
al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.340,00 oltre
[...] rimborso forfetario spese generali, aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m.
55/2014, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge
Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nelle cause riunite iscritte ai nn. 5488- 5489 /2024 R.G.L. promosse da:
[...]
Parte_1
(avv. ABRATE) RICORRENTI
contro
Controparte_1
(avv. DE MARTE- GRASSO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex lege 689/1981
I Con separati ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, il sig. e la propongono opposizione Pt_1 Parte_1 avverso, rispettivamente, le ordinanze ingiunzione nn. 663/2024 e 664/2024 emesse nei loro confronti dall' . Controparte_1
I.1 Resiste in giudizio l'Ente convenuto, chiedendo il rigetto delle avversarie domande.
Con II In punto di fatto, in data 12/10/2021 i funzionari dell' di CP_1 effettuavano un accesso ispettivo presso il cantiere edile sito in Moncalieri (TO),
Via Matilde Serao 2, ove erano in corso lavori di rifunzionalizzazione del complesso sportivo di proprietà del Comune di Moncalieri, affidati alla società aggiudicataria subappaltati al Consorzio Alfa Societa' Controparte_3
Cooperativa ed affidati da quest'ultima ad altre società, tra cui la CP_4
[...]
II.1 Nel corso dell'accesso ispettivo veniva trovato intento al lavoro, insieme ad altri lavoratori, il sig. che dichiarava di essere Testimone_1 dipendente (doc. 2). Pt_1
II.2 In data 25/10/2021, trasmetteva agli ispettori la Pt_1 documentazione richiesta con verbale di primo accesso;
gli accertamenti proseguivano con la convocazione del sig. che era invitato a produrre TE documenti utili per l'accertamento e rilasciava dichiarazioni in merito al suo rapporto di lavoro con la cooperativa.
II.3 Il sig. , legale rappresentante di , su Parte_1 Pt_1 richiesta dell' si presentava in data 08/03/2022 per essere CP_1 interrogato, ma non veniva ammesso in quanto privo del cd. green pass;
si asteneva, poi, dal presentarsi alle successive convocazioni.
II.4 Nessuno dei soci lavoratori della cooperativa, benchè regolarmente Con intimati, si presentava negli uffici dell' .
II.5 In data 28/06/2022 veniva inoltrato al sig. richiesta di TE integrazione documentale, rimasta però inesitata. Con II.6 , alla luce delle attività svolte e della documentazione acquisita, con il verbale unico di accertamento e notificazione n. TO00001/2022-870-04 del 20/10/2022 ed allegato atto di diffida/notificazione di illecito amministrativo
(notificati in data 26/10/2022 al sig. e in data 25/10/2022 alla Pt_1
) disconosceva la natura autonoma della prestazione lavorativa resa Pt_1 dal sig. nel periodo da gennaio a novembre 2021, contestando ai TE trasgressori le violazioni connesse alla riqualificazione delle prestazioni come lavoro subordinato (omessa comunicazione preventiva di assunzione del lavoratore, omessa consegna al predetto lavoratore della lettera di assunzione e omessa registrazione sul LUL della prestazione lavorativa resa dal suddetto nel periodo suindicato), e quantificando l'esatto importo dell'imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
III E' fondata, ed assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981.
III.1 Come si è visto, gli accertamenti sono iniziati in data 12/10/2021 (doc. 2 di ricorso) e sono terminati, formalmente, in data 10/10/2022. Senonchè, quanto meno dal mese di marzo 2022 (allorchè veniva per l'ultima volta vanamente convocato il legale rappresentante della cooperativa Sig. ), Pt_1
Con
era in possesso di tutti gli elementi indispensabili per muovere le contestazioni di illecito amministrativo, poi trasfuse nelle ordinanze- ingiunzione. Le attività successive (ed in particolare le convocazioni, nel successivo mese di aprile, di soci che non erano presenti nel cantiere di
Moncalieri, e la richiesta di integrazione documentale di fine giugno 2022) nulla hanno aggiunto al compendio istruttorio, e comunque potevano essere effettuate in precedenza.
III.2 Quanto agli accertamenti ispettivi attivati nei confronti del Comune di
Moncalieri, della società appaltatrice e della subappaltatrice CP_3
Consorzio Alfa, si tratta di procedimenti separati e distinti rispetto all'accertamento nei confronti degli odierni ricorrenti (senza dimenticare che ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.L. 76/2013 conv. in L. 99/2013, il regime di solidarietà previdenziale-contributiva ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni).
IV Come noto, l'art. 14, c. 2, L. 689/1981 prescrive che gli estremi della violazione siano notificati agli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il suddetto termine comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie -
l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione (Cass.
27702/19; Cass. 12830/2006; nonché diffusa giurisprudenza di merito: Corte
d'Appello di Torino n. 410/2023, Tribunale Torino - n. 1350/2024).
IV.1 D'altra parte, il tardivo compimento di attività necessaria - o anche solo opportuna - non può spostare in avanti il dies a quo: in altri termini, il ritardo ingiustificato nell'attività istruttoria non impedisce la decadenza dalla potestà sanzionatoria (cfr. Corte di Appello di Torino, sentenza 450/2015).
V Premesso che nel caso di specie “l'esito del presente accertamento riguarda unicamente la posizione del sig. , per il periodo Testimone_1 dal gennaio 2021 a novembre 2021” (pag. 2, primo capoverso, del verbale ispettivo), si deve concludere che l'autorità procedente fosse effettivamente in condizione di contestare la violazione quanto meno dal momento in cui si è preso atto che il sig. non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione, Pt_1 atteso che a quella data (marzo 2022) sia la documentazione richiesta alla società, che quella messa a disposizione dal sig. erano già acquisite TE
(così come le dichiarazioni del medesimo lavoratore).
V.1 E' indubitabile, infatti, che le violazioni contestate (ex art. 4 bis c. 2 d. lgs
181/2000, art. 9 bis c. 2 d.l. 112/2008, art. 39, cc. 1, 2 e 7, d.l. 112/2008) attengono esclusivamente al rapporto di lavoro instaurato da con il Pt_1 lavoratore e che, avendo gli ispettori ritenuto attendibile il dichiarante, TE una volta appurate le mancate registrazioni/comunicazioni di legge null'altro restava da fare, se non stilare e notificare il verbale.
V.2 Le attività poste in essere dagli ispettori nei mesi successivi al marzo
2022 appaiono tardive, in quanto finalizzate ad acquisire documentazione già Con in possesso dell' , o che poteva essere richiesta sin dall'inizio; gli accertamenti svolti nei confronti del Comune di Moncalieri, di e di CP_3
Consorzio Alfa non incidono in alcun modo sulle specifiche contestazioni, che come detto attengono esclusivamente alla posizione lavorativa del sig. TE
VI In definitiva, l'accertamento ispettivo trasfuso nel verbale del 10/10/2022 Con deve ritenersi esaurito nel mese di marzo 2022, allorquando disponeva di tutte le informazioni indispensabili per contestare le violazioni amministrative: le ordinanze ingiunzione impugnate devono essere, pertanto, annullate per violazione dell'art. 14, L. 689/1981.
VII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore delle cause riunite e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014. Ricorrono i presupposti per accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014 nella misura del 30%.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
annulla le ordinanze- ingiunzione nn. 663/2024 e 664/2024
dichiara tenuto e condanna Controparte_1
al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.340,00 oltre
[...] rimborso forfetario spese generali, aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m.
55/2014, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge
Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo