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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/10/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4512/2024 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO DALMAZIO Parte_1
NT e BI VI
ricorrente E
in persona Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionari delegati resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il e l' e, premesso di Controparte_1 CP_3 essere una collaboratrice scolastica, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo IC “Gullo” di Cosenza, deduceva che alla data dell'01.01.2000 è transitata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 124/1999, dall'ente locale di titolarità alle dipendenze dello Stato. Esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze dell'ente locale di provenienza a decorrere dal 01.08.1992 al 31.12.1999 e (anni 7 mesi 5 e giorni 0). Aggiungeva che al momento del passaggio allo Stato è stata
1 inquadrata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 124/1999, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo professionale A/2 - collaboratore scolastico. Rilevava che a seguito del passaggio, con decreto di ricostruzione carriera n. 599 del 17.11.2001, emesso dal Provveditorato agli Studi di Cosenza, con una retribuzione complessiva pari a lire 12.489.000 (pari ad euro 6.450,03) era stata inquadrata nella fascia stipendiale 3 cui corrispondeva lo stipendio annuo di lire 11.682.000 e, in considerazione del valore eccedente dello stipendio di cui godeva in precedenza, pari a £ 807.000, le è stata riconosciuta l'ulteriore anzianità di anni 2 mesi 11 e giorni 12, utile ai fini dell'ulteriore progressione di carriera, per un'anzianità complessiva di anni 5 mesi 11 e giorni 12. Evidenziava che l'anzianità riconosciuta è inferiore a quella maturata alle dipendenze dell'ente locale e, per quanto lo stipendio al momento del passaggio allo Stato, sia stato integrato in applicazione dell'istituto della temporizzazione, con assegno ad personam per adeguarlo a quello in precedenza percepito, la minore anzianità, utile ai fini della progressione di carriera, attribuita alla ricorrente alla data dell'01.01.2000 comporta per quest'ultima un peggioramento retributivo sostanziale in quanto determina una decelerazione nella progressione stipendiale e, più precisamente, il raggiungimento delle fasce stipendiali successive, a cominciare dalla fascia 9-14, con un ritardo di anni 1 mesi 5 e giorni 18. Lamentava, inoltre, che il mancato riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, economici e previdenziali con consequenziale esclusione del relativo servizio dal computo ai fini dell'anzianità è illegittimo e non corrispondente all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di riferimento. Deduceva che l'art. 1, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013, che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, blocca per motivi di contenimento della spesa pubblica la valenza economica del servizio prestato ma solo per quell'anno e non per gli anni successivi. Concludeva chiedendo: “1) ordinare al in Controparte_1 persona del Ministro pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto 2 di ricostruzione di carriera prot. n. 2172 del 14.03.2019, emesso dal Provveditorato degli Studi, l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente alle dipendenze dell'Ente locale, con riconoscimento, anche ai fini giuridici, di ulteriori anni 1, mesi 5 e giorni 18; 2) dichiarare, quindi, che la sig.ra alla data Parte_1 dell'01.01.2000 vantava un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 5 giorni 0; 3) dichiarare, inoltre, il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo, ai fini dell'anzianità, del servizio suddetto;
4) ordinare, quindi, al in persona del Ministro pro tempore di Controparte_1 inquadrare la ricorrente alla data dell' 01.08.2013 nella fascia stipendiale 21-27 e alla data dell' 01.08.2020 nella fascia stipendiale 28-34; 5) con riferimento, quindi, alle differenze retributive e contributive ad oggi maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità, dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire le differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dall' 01.08.2020 e fino al 18.01.2023, con condanna del convenuto al pagamento delle corrispondenti somme, pari CP_1 complessivamente ad € 2.093,94, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore a versare nei confronti dell le differenze contributive CP_3 maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente”. Il si costituiva, in via preliminare sollevando Controparte_1 eccezione di prescrizione, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza. Si costituiva l' aderendo alla domanda di condanna al versamento dei CP_3 contributi sulla maggiore retribuzione eventualmente spettante. La causa veniva rinviata all'udienza del 15.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 08.10.2025. Nelle suddette note la parte ha rinunciato al capo della domanda volto al riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013 ed ha chiesto: “1) ordinare al in persona del Controparte_1
Ministro protempore di rivalutare, in applicazione dell'istituto della ricostruzione 3 carriera in luogo della temporizzazione, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 2172 del 14.03.2019, emesso dal Provveditorato degli Studi, l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente alle dipendenze dell'Ente locale, con riconoscimento, anche ai fini giuridici, di ulteriori anni 1, mesi 5 e giorni 18; 2) dichiarare, quindi, che la sig.ra alla data Parte_1 dell'01.01.2000 vantava un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 5 giorni 0; 3) ordinare, quindi, al in Controparte_1 persona del pro-tempore di inquadrare la ricorrente alla data CP_2 dell'01.08.2014 nella fascia stipendiale 21-27 e alla data dell'01.08.2021 nella fascia stipendiale 28-34; 4) con riferimento, quindi, alle differenze retributive e contributive ad oggi maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire le differenze Parte_1 retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dall' 01.08.2021 e fino al 18.01.2023, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle corrispondenti somme, pari complessivamente ad € 1.257,10, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
5) condannare, inoltre, il in persona del Ministro pro-tempore a Controparte_1 versare nei confronti dell le differenze contributive maturate correlate alla CP_3 maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente;
6) dichiarare, inoltre, il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013”. Si premette che deve ritenersi ritualmente formulata la rinuncia al capo della domanda relativo al riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013, atteso che “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (ex multis, Cass., Sez. III, ordinanza n. 13636 del 16.05.2024).
E' infondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati sollevata dal , atteso che le differenze di retribuzione sono state CP_1
4 chieste relativamente ad un periodo (01.08.2021/18.01.2023) che, tenuto conto dell'interruzione del termine alla data del 19.11.2024 (data di ricezione di una istanza di “riconoscimento ai fini giuridici dell'intera anzianità correlata al servizio prestato a favore di Ente locale - computo ai fini giuridici dell'anno 2013”, con richiesta di pagamento delle differenze stipendiali) e della notifica del ricorso successivamente eseguita per l'udienza del 26.02.2025, non è evidentemente coperto dalla prescrizione.
Nel merito, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla questione principale oggetto del giudizio, rileva il Tribunale che risulta dagli atti che parte ricorrente, facente parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, è stato trasferito dall'ente locale di appartenenza all'amministrazione scolastica statale in forza dell'art. 8 della legge 124/99. I primi due commi del citato articolo così dispongono: «1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto»). Parte ricorrente si duole del fatto che, a seguito di detto trasferimento, è stato negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza da parte del in sede CP_1 di ricostruzione di carriera. Sulla questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 8 della legge 124/99 è intervenuto l'art. 1, comma 218, della legge 266/05, secondo cui “il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso 5 che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”. In sostanza, la legge di interpretazione autentica ha avallato il comportamento della p.a. estrinsecatosi nel d.m. 5.4.01, recependo ed elevando al rango legislativo il criterio del cd. “maturato economico”. La legittimità costituzionale della riportata disposizione interpretativa è stata affermata a più riprese dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto che detta norma non si ponga in contrasto: a) né con gli artt. 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104, 113 Cost., dal momento che essa non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che la norma si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario;
b) né con l'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che determina in materia di riconoscimento delle anzianità pregresse, atteso che il passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del pubblico impiego, importando la riduzione ad omogeneità di elementi di per sé non omogenei, implica una scelta di coefficienti che, dovendo essere effettuata tenendo conto di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità finanziarie, è rimessa alla discrezionalità del legislatore;
c) né, infine, con l'art. 117 Cost. e l'art. 6 della CEDU, posto che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del cd. “maturato economico” costituiva una delle possibili varianti di lettura della norma interpretata e 6 che non poteva essersi formato un legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione dell'intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza. Inoltre, la Consulta ha rilevato che
– secondo la giurisprudenza comunitaria – il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della CEDU vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito di controversie in atto, ma non vietano in assoluto interventi retroattivi dei legislatori nazionali. Pertanto, nella specie, il legislatore non ha travalicato i limiti fissati dalla Convenzione, dal momento che la norma non solo non determina una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, ma è coerente con l'esigenza di armonizzare situazioni lavorative tra loro differenziate ab origine, conformemente al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nei rapporti di lavoro pubblico (cfr. Corte cost. n.n. 234/07; 400/07; 311/09). La Suprema Corte ha quindi ritenuto che, in forza delle richiamate disposizioni normative ed interpretative, al personale ATA passato dal 1° gennaio 2000 alle dipendenze del era dovuto il riconoscimento non CP_4 dell'intera anzianità di servizio acquisita presso l'ente di provenienza, ma solamente di quella corrispondente al trattamento economico in godimento al momento del trasferimento (c.d. “maturato economico”) (in tal senso, Cass. 24219/10). Sulla vicenda del trasferimento del personale ATA dalle amministrazioni locali a quella statale sono, poi, intervenute sia la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 7.6.2011 (Agrati ed altri
contro
Italia, ormai definitiva) che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza definitiva del 6 settembre 2011. Con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, ), Per_1 emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. 7, la Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. In sintesi, la Corte ha risolto le questioni sollevate dal giudice remittente affermando i seguenti principi: a) la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi 7 ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, «costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77/187, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro» (v. punto 66 della sentenza); b) quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate all'anzianità lavorativa, «l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo» (v. punto 88 della sentenza). Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciòpremesso, la Corte sottolinea che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la 8 direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente". Prendendo atto dei citati interventi giurisprudenziali sovranazionali, la Suprema Corte ha statuito che «in tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 (autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005), il legislatore – come precisato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108-10) – è tenuto ad attenersi allo scopo della direttiva 77/187/CEE consistente “nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”. Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare
- ai fini dell'esercizio del potere dovere di dare immediata attuazione alle norme dell'Unione Europea - se, all'atto del trasferimento, si sia verificato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso e, dunque, secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale, senza che assumano rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che, a tale data, erano già in servizio presso il cessionario» (v. Cass. 20980/11). In particolare, il giudice di legittimità, ai fini della definizione delle singole controversie, recependo le indicazioni suggerite dalla Corte di giustizia europea, per valutare la sussistenza o meno di condizioni meno favorevoli per il personale ATA trasferito, ha fissato, per il giudice di rinvio, i seguenti criteri: “1) quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito. Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario;
2) quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retribuivo sostanziale ed il confronto tra le condizioni deve essere globale, quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonché eventuali effetti negativi sul 9 trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale;
3) quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all'atto del trasferimento” (cfr. Cass. 20980/2011 e, ancora, più di recente, Cass. 12357/2012).
Applicando i criteri individuati dalla Suprema Corte alla fattispecie in esame, alla stregua della prospettazione attorea, non è dato cogliere alcuna allegazione comparativa tra il trattamento complessivo percepito immediatamente prima del trasferimento (momento specificamente individuato dalla Corte di Giustizia) e quello percepito subito dopo, da cui emerga la presenza di una posizione globalmente meno favorevole rispetto a quella in godimento prima del passaggio alla diversa amministrazione. Né viene dedotto (ed anzi è espressamente riconosciuto) dalla ricorrente di non aver percepito l'assegno ad personam atto a garantire il livello retributivo da ultimo raggiunto, come risultante dal decreto di ricostruzione depositato in atti. Come precisato dalla Corte di Giustizia Europea e ribadito dalla Cassazione, si deve trattare di un esame comparativo globale non limitato, quindi, al singolo istituto potendo essere il trattamento, valutato sotto diversi profili, più favorevole. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, oggetto di tutela è la conservazione di un trattamento che globalmente non sia per il lavoratore in concreto meno favorevole rispetto a quello goduto immediatamente prima del trasferimento. La finalità dell'accordata tutela è quella di evitare un peggioramento rispetto al precedente trattamento, ma non anche quella di garantire un miglioramento retributivo per la combinazione della pregressa anzianità raggiunta presso il cedente ed il sistema contrattuale nuovo in tema di progressione retributiva applicato presso l'ente cessionario, ipotesi questa direttamente riferibile alla prospettazione attorea, tesa al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata all'atto del passaggio. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 1026/2022, pubblicata il 27.09.2022, che qui si riporta):
“L'appello spiegato dal lavoratore non è fondato, per cui va rigettato. In primo luogo, va confermata la applicabilità della norma di interpretazione autentica di cui al comma 218 dell'articolo unico della l. 226/2005 di cui può ribadirsi la 10 legittimità. Ed infatti, la questione ha trovato esiti di segno positivo sia nella Corte Costituzionale che nella Suprema Corte: Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, cost. ed all'art. 6 della Cedu, nella parte in cui, interpretando l'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999 n. 124, stabilisce che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. La Corte ha già in passato affermato che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del maturato economico costituiva una delle possibili varianti di lettura della norma interpretata e che non poteva essersi formato un legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione dell'intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza, sia per il tipo di interpretazione adottata in sede di contrattazione collettiva, sia per il richiamo espresso al principio dell'invarianza della spesa in sede di primo inquadramento del personale proveniente dagli enti locali. Posto che la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della Cedu vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito di controversie in atto ma non vietano in assoluto interventi retroattivi dei legislatori nazionali, deve escludersi la sussistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione europea. Nella specie, il legislatore non ha travalicato i limiti fissati dalla Convenzione. La vicenda normativa in esame non solo non determina una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, ma si dimostra coerente con l'esigenza di armonizzare situazioni lavorative tra loro differenziate all'origine, conformemente al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nei rapporti di lavoro pubblico. In conclusione, ricorrono più d'una tra quelle ragioni imperative di interesse generale che consentono, nel rispetto dell'art. 6 Cedu, interventi retroattivi: in primis, emerge dalla norma censurata l'esigenza di ristabilire una delle possibili direzioni dell'originaria intenzione del legislatore;
inoltre, l'intervento normativo de quo non ha vanificato del tutto i diritti sorti ed acquisiti sulla base della legge interpretata;
infine, risulta evidente la conformità di tale interpretazione con la finalità di 11 garantire una generale perequazione di tutti i lavoratori del comparto scuola. V., citati, i precedenti di cui alla sentenza n. 234/2007 e alle ordinanze n. 212/2008 e n. 400/2007. Corte costituzionale, 26/11/2009, n. 311 Con la sentenza in commento, il giudice delle leggi, ha confermato l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 gennaio 2008 n. 677), secondo cui: - in tema di personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato, l'art. 1, comma 218, l. n. 266 del 2005 - il quale dispone, in particolare, che l'art. 8, comma 2, l. n. 124 del 1999 si interpreta nel senso che il predetto personale è inquadrato nei ruoli statali « sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 » - deve qualificarsi effettivamente come norma di interpretazione autentica, della quale possiede i requisiti essenziali, riscrivendo una regola di giudizio che, lungi dal determinare l'esito di specifiche ed individuate controversie, è destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future, rispetto alle quali assume anche un evidente scopo preventivo. L'anzidetto comma 218, infatti, manifesta espressamente l'intento di precisare e chiarire la portata della norma interpretata e si limita ad intervenire, con effetti retroattivi, soltanto su quei suoi profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze;
inoltre, il suo contenuto normativo corrisponde ad uno dei possibili significati da ascrivere alla norma interpretata, posto che, a fronte di una lettura del sintagma « anzianità giuridica ed economica » di cui al comma 2 dell'art. 8 l. n. 124, cit. coestensiva rispetto al significato letterale dei termini ivi utilizzati, il legislatore del 2005 ha optato per una interpretazione restrittiva - non soltanto consentita, al pari di altre opzioni ermeneutiche, dal testo della disposizione, ma anche più coerente rispetto alle previsione, di cui all'art. 5 l. n. 124, cit., di invarianza della spesa nell'operazione di trasferimento (cfr. C. cost. n. 234 del 2007) - per cui gli effetti dell'anzianità giuridica sono limitati a quelli che essa abbia eventualmente già prodotto nel precedente rapporto;
- l'art. 1, comma 218, cit., il quale, interpretando autenticamente l'art. 8, comma 2, l. n. 124, cit., ha disciplinato, con effetti retroattivi, l'anzianità giuridica ed economica riconosciuta al personale trasferito dagli locali ai ruoli del personale dello Stato, disponendo in termini meno favorevoli di quelli in precedenza stabiliti, non si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1, 12 cost. e, per suo tramite, con l'art. 6, § 1, CEDU , come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea (sez. gr., 29 marzo 2006), giacché il legislatore, lungi dal porsi come esclusivo obbiettivo quello di influire sulla soluzione delle controversie in corso ed operando nel senso di armonizzare situazioni differenziate all'origine, ha realizzato un riassetto organizzativo di ampia portata, rendendo palesi le pressanti ragioni di interesse generale che, in materia civile, abilitano, secondo la stessa giurisprudenza della Corte europea, anche interventi retroattivi, tanto più là dove questi, oltre a non vanificare totalmente i crediti già sorti, implichino una rimodulazione del diritto in una delle direzioni in astratto plausibili anche secondo la legge interpretata;
- la vicenda del trasferimento, in base alla l. n. 124, cit., del personale degli enti locali nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato non è riconducibile al campo di applicazione delle direttive comunitarie in materia di trasferimento d'azienda (direttiva n. 77/187/ CEE , mod. dalla direttiva n. 98/50/ CE ), giacché, anche in ragione dei principi desumibili dall'interpretazione di dette direttive da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia (C. giust. CE 26 settembre 2000 in causa C- 175/99; C. giust. CE 25 gennaio 2001 in causa C-172/99, essa non si è concretata nell'assegnazione, preesistente al passaggio di personale, di una attività unitariamente considerata di competenza di un determinato soggetto pubblico ad altro soggetto, quale ipotesi che configura il conferimento o il trasferimento di attività cui l'art. 34 d. lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, riconnette, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. Di conseguenza, deve escludersi che l'art. 1, comma 218, cit., interpretando autenticamente l'art. 8, comma 2, l. n. 124, cit., nel senso che, relativamente alla vicenda del trasferimento del suddetto personale ATA, gli effetti dell'anzianità giuridica sono limitati a quelli che essa abbia eventualmente già prodotto nel precedente rapporto, si ponga in contrasto con il diritto comunitario innanzi richiamato, in quanto disposizione che, appunto, regola una fattispecie estranea al suo campo applicativo, e, dunque, neppure necessita di essere oggetto di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, comma 3, del Trattato UE . Ad ulteriore conferma è ancora intervenuta la Corte di Cassazione: In tema di personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario), dello Stato, l'art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005, che ha interpretato autenticamente l'art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 nel senso che il predetto personale è inquadrato nei ruoli statali « sulla base del trattamento 13 economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento », con attribuzione della posizione stipendiale di importo pari od immediatamente inferiore a quella in atto al 31 dicembre 1999, opera retroattivamente, senza che vi sia contrasto — come riconosciuto dalla Corte cost. con la sentenza n. 311 del 2009 — con l'art. 117, comma 1, Cost., per violazione dell'obbligo di attuare il giusto processo ex art. 6 Cedu, dovendosi escludere che la modifica dell'art. 6 del Trattato dell'Unione, sostituito dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008 n. 130) determini la necessità di un riesame della questione. Detta norma, infatti, nel prevedere che l'Unione « riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 » e che aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, precisa che ciò « non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati » e « non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze » proprie, « né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione ». Ne consegue che al trasferimento del personale Ata resta non applicabile la disciplina del trasferimento di attività, di cui all'art. 31 del d.lg. n. 165 del 2001, attesa l'assenza di ogni richiamo all'istituto del trasferimento d'azienda ivi citato e l'estraneità della controversia a materia regolata in ambito comunitario. Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2010, n. 22751. Né ha inciso sulle predette conclusioni la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 108/2011 che ha così statuito: Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/Cee porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo (fattispecie relativa al trasferimento di una bidella statale che, dopo aver svolto attività lavorativa per 20 anni tra il personale Ata - Amministrativo, tecnico ausiliario- degli enti locali, veniva trasferita nei ruoli del personale Ata dello Stato, senza però che le fossero riconosciute i precedenti 20 anni 14 di lavoro e, quindi, veniva inquadrata nella fascia retributiva corrispondente a 9 anni di anzianità). Corte giustizia UE, grande sezione, 06/09/2011, n. 108 Allora, occorre esaminare, nel caso in esame, se l'appellante abbia, in applicazione dei suddetti criteri, al momento del trasferimento subito un peggioramento del trattamento retributivo globale - peggioramento i cui contenuti sono stati oggetto di precisazione anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav., n. 25057/2011): Questo approdo è stato però rimesso in discussione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un "trasferimento d'impresa" ai sensi della normativa dell'Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro"). Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: - se la continuità del rapporto di cui all'art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all'anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); - se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l'anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive 15 previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. E' compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo". In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").
2.6. Quindi, nella definizione della controversia, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri. a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). b. 16 Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto;
c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza"). La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell'art. 1 della finanziaria 2006, all'art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Agrati e altri
contro
Repubblica italiana), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c'è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all'art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l'amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonché, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L'obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonché, sull'onere di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000). Applicati i principi vincolanti alla fattispecie de quo, osserva la Corte che, dai documenti allegati al ricorso introduttivo del giudizio, (decreto n. 1519 del 13 luglio 2002, allegato 5 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) risulta che il lavoratore, all'atto del trasferimento, non ha subito alcun peggioramento retributivo, poiché ha mantenuto, attraverso 17 l'erogazione di apposito assegno ad personam, il livello complessivo di retribuzione fruito in precedenza. In realtà, il predetto non aveva richiesto il mantenimento della identica retribuzione globale fruita, ma un suo incremento anche futuro e progressivo conseguente alla richiesta attribuzione della pregressa anzianità. Ma il diritto a tale incremento, è stata già escluso dalle argomentazioni di cui sopra…”. Il ricorso va, dunque, respinto, con il solo accoglimento del capo della domanda relativo al riconoscimento a fini giuridici dell'anno 2013, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, con la recente sentenza n. 13619/2025, pubblicata il 21.05.2025. Tenuto conto della complessità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali e dell'accoglimento di un capo della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e condanna il Controparte_1
, in persona del a riconoscere alla stessa, solo a fini
[...] CP_2 giuridici, l'anzianità maturata in forza del servizio prestato in tale anno. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 16/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
18
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO DALMAZIO Parte_1
NT e BI VI
ricorrente E
in persona Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionari delegati resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il e l' e, premesso di Controparte_1 CP_3 essere una collaboratrice scolastica, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo IC “Gullo” di Cosenza, deduceva che alla data dell'01.01.2000 è transitata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 124/1999, dall'ente locale di titolarità alle dipendenze dello Stato. Esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze dell'ente locale di provenienza a decorrere dal 01.08.1992 al 31.12.1999 e (anni 7 mesi 5 e giorni 0). Aggiungeva che al momento del passaggio allo Stato è stata
1 inquadrata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 124/1999, nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo professionale A/2 - collaboratore scolastico. Rilevava che a seguito del passaggio, con decreto di ricostruzione carriera n. 599 del 17.11.2001, emesso dal Provveditorato agli Studi di Cosenza, con una retribuzione complessiva pari a lire 12.489.000 (pari ad euro 6.450,03) era stata inquadrata nella fascia stipendiale 3 cui corrispondeva lo stipendio annuo di lire 11.682.000 e, in considerazione del valore eccedente dello stipendio di cui godeva in precedenza, pari a £ 807.000, le è stata riconosciuta l'ulteriore anzianità di anni 2 mesi 11 e giorni 12, utile ai fini dell'ulteriore progressione di carriera, per un'anzianità complessiva di anni 5 mesi 11 e giorni 12. Evidenziava che l'anzianità riconosciuta è inferiore a quella maturata alle dipendenze dell'ente locale e, per quanto lo stipendio al momento del passaggio allo Stato, sia stato integrato in applicazione dell'istituto della temporizzazione, con assegno ad personam per adeguarlo a quello in precedenza percepito, la minore anzianità, utile ai fini della progressione di carriera, attribuita alla ricorrente alla data dell'01.01.2000 comporta per quest'ultima un peggioramento retributivo sostanziale in quanto determina una decelerazione nella progressione stipendiale e, più precisamente, il raggiungimento delle fasce stipendiali successive, a cominciare dalla fascia 9-14, con un ritardo di anni 1 mesi 5 e giorni 18. Lamentava, inoltre, che il mancato riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, economici e previdenziali con consequenziale esclusione del relativo servizio dal computo ai fini dell'anzianità è illegittimo e non corrispondente all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di riferimento. Deduceva che l'art. 1, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013, che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, blocca per motivi di contenimento della spesa pubblica la valenza economica del servizio prestato ma solo per quell'anno e non per gli anni successivi. Concludeva chiedendo: “1) ordinare al in Controparte_1 persona del Ministro pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto 2 di ricostruzione di carriera prot. n. 2172 del 14.03.2019, emesso dal Provveditorato degli Studi, l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente alle dipendenze dell'Ente locale, con riconoscimento, anche ai fini giuridici, di ulteriori anni 1, mesi 5 e giorni 18; 2) dichiarare, quindi, che la sig.ra alla data Parte_1 dell'01.01.2000 vantava un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 5 giorni 0; 3) dichiarare, inoltre, il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e, dunque, il diritto al computo, ai fini dell'anzianità, del servizio suddetto;
4) ordinare, quindi, al in persona del Ministro pro tempore di Controparte_1 inquadrare la ricorrente alla data dell' 01.08.2013 nella fascia stipendiale 21-27 e alla data dell' 01.08.2020 nella fascia stipendiale 28-34; 5) con riferimento, quindi, alle differenze retributive e contributive ad oggi maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità, dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire le differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dall' 01.08.2020 e fino al 18.01.2023, con condanna del convenuto al pagamento delle corrispondenti somme, pari CP_1 complessivamente ad € 2.093,94, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore a versare nei confronti dell le differenze contributive CP_3 maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente”. Il si costituiva, in via preliminare sollevando Controparte_1 eccezione di prescrizione, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza. Si costituiva l' aderendo alla domanda di condanna al versamento dei CP_3 contributi sulla maggiore retribuzione eventualmente spettante. La causa veniva rinviata all'udienza del 15.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 08.10.2025. Nelle suddette note la parte ha rinunciato al capo della domanda volto al riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013 ed ha chiesto: “1) ordinare al in persona del Controparte_1
Ministro protempore di rivalutare, in applicazione dell'istituto della ricostruzione 3 carriera in luogo della temporizzazione, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 2172 del 14.03.2019, emesso dal Provveditorato degli Studi, l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente alle dipendenze dell'Ente locale, con riconoscimento, anche ai fini giuridici, di ulteriori anni 1, mesi 5 e giorni 18; 2) dichiarare, quindi, che la sig.ra alla data Parte_1 dell'01.01.2000 vantava un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 5 giorni 0; 3) ordinare, quindi, al in Controparte_1 persona del pro-tempore di inquadrare la ricorrente alla data CP_2 dell'01.08.2014 nella fascia stipendiale 21-27 e alla data dell'01.08.2021 nella fascia stipendiale 28-34; 4) con riferimento, quindi, alle differenze retributive e contributive ad oggi maturate e non prescritte, correlate alla chiesta maggiore anzianità, dichiarare il diritto della sig.ra a percepire le differenze Parte_1 retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dall' 01.08.2021 e fino al 18.01.2023, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle corrispondenti somme, pari complessivamente ad € 1.257,10, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
5) condannare, inoltre, il in persona del Ministro pro-tempore a Controparte_1 versare nei confronti dell le differenze contributive maturate correlate alla CP_3 maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente;
6) dichiarare, inoltre, il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013”. Si premette che deve ritenersi ritualmente formulata la rinuncia al capo della domanda relativo al riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013, atteso che “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (ex multis, Cass., Sez. III, ordinanza n. 13636 del 16.05.2024).
E' infondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati sollevata dal , atteso che le differenze di retribuzione sono state CP_1
4 chieste relativamente ad un periodo (01.08.2021/18.01.2023) che, tenuto conto dell'interruzione del termine alla data del 19.11.2024 (data di ricezione di una istanza di “riconoscimento ai fini giuridici dell'intera anzianità correlata al servizio prestato a favore di Ente locale - computo ai fini giuridici dell'anno 2013”, con richiesta di pagamento delle differenze stipendiali) e della notifica del ricorso successivamente eseguita per l'udienza del 26.02.2025, non è evidentemente coperto dalla prescrizione.
Nel merito, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla questione principale oggetto del giudizio, rileva il Tribunale che risulta dagli atti che parte ricorrente, facente parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, è stato trasferito dall'ente locale di appartenenza all'amministrazione scolastica statale in forza dell'art. 8 della legge 124/99. I primi due commi del citato articolo così dispongono: «1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto»). Parte ricorrente si duole del fatto che, a seguito di detto trasferimento, è stato negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza da parte del in sede CP_1 di ricostruzione di carriera. Sulla questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 8 della legge 124/99 è intervenuto l'art. 1, comma 218, della legge 266/05, secondo cui “il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso 5 che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”. In sostanza, la legge di interpretazione autentica ha avallato il comportamento della p.a. estrinsecatosi nel d.m. 5.4.01, recependo ed elevando al rango legislativo il criterio del cd. “maturato economico”. La legittimità costituzionale della riportata disposizione interpretativa è stata affermata a più riprese dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto che detta norma non si ponga in contrasto: a) né con gli artt. 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104, 113 Cost., dal momento che essa non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che la norma si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario;
b) né con l'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che determina in materia di riconoscimento delle anzianità pregresse, atteso che il passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del pubblico impiego, importando la riduzione ad omogeneità di elementi di per sé non omogenei, implica una scelta di coefficienti che, dovendo essere effettuata tenendo conto di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità finanziarie, è rimessa alla discrezionalità del legislatore;
c) né, infine, con l'art. 117 Cost. e l'art. 6 della CEDU, posto che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del cd. “maturato economico” costituiva una delle possibili varianti di lettura della norma interpretata e 6 che non poteva essersi formato un legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione dell'intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza. Inoltre, la Consulta ha rilevato che
– secondo la giurisprudenza comunitaria – il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della CEDU vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito di controversie in atto, ma non vietano in assoluto interventi retroattivi dei legislatori nazionali. Pertanto, nella specie, il legislatore non ha travalicato i limiti fissati dalla Convenzione, dal momento che la norma non solo non determina una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, ma è coerente con l'esigenza di armonizzare situazioni lavorative tra loro differenziate ab origine, conformemente al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nei rapporti di lavoro pubblico (cfr. Corte cost. n.n. 234/07; 400/07; 311/09). La Suprema Corte ha quindi ritenuto che, in forza delle richiamate disposizioni normative ed interpretative, al personale ATA passato dal 1° gennaio 2000 alle dipendenze del era dovuto il riconoscimento non CP_4 dell'intera anzianità di servizio acquisita presso l'ente di provenienza, ma solamente di quella corrispondente al trattamento economico in godimento al momento del trasferimento (c.d. “maturato economico”) (in tal senso, Cass. 24219/10). Sulla vicenda del trasferimento del personale ATA dalle amministrazioni locali a quella statale sono, poi, intervenute sia la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 7.6.2011 (Agrati ed altri
contro
Italia, ormai definitiva) che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza definitiva del 6 settembre 2011. Con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, ), Per_1 emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. 7, la Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. In sintesi, la Corte ha risolto le questioni sollevate dal giudice remittente affermando i seguenti principi: a) la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi 7 ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, «costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77/187, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro» (v. punto 66 della sentenza); b) quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate all'anzianità lavorativa, «l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo» (v. punto 88 della sentenza). Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciòpremesso, la Corte sottolinea che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la 8 direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente". Prendendo atto dei citati interventi giurisprudenziali sovranazionali, la Suprema Corte ha statuito che «in tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 (autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005), il legislatore – come precisato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108-10) – è tenuto ad attenersi allo scopo della direttiva 77/187/CEE consistente “nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”. Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare
- ai fini dell'esercizio del potere dovere di dare immediata attuazione alle norme dell'Unione Europea - se, all'atto del trasferimento, si sia verificato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso e, dunque, secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale, senza che assumano rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che, a tale data, erano già in servizio presso il cessionario» (v. Cass. 20980/11). In particolare, il giudice di legittimità, ai fini della definizione delle singole controversie, recependo le indicazioni suggerite dalla Corte di giustizia europea, per valutare la sussistenza o meno di condizioni meno favorevoli per il personale ATA trasferito, ha fissato, per il giudice di rinvio, i seguenti criteri: “1) quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito. Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario;
2) quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retribuivo sostanziale ed il confronto tra le condizioni deve essere globale, quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonché eventuali effetti negativi sul 9 trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale;
3) quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all'atto del trasferimento” (cfr. Cass. 20980/2011 e, ancora, più di recente, Cass. 12357/2012).
Applicando i criteri individuati dalla Suprema Corte alla fattispecie in esame, alla stregua della prospettazione attorea, non è dato cogliere alcuna allegazione comparativa tra il trattamento complessivo percepito immediatamente prima del trasferimento (momento specificamente individuato dalla Corte di Giustizia) e quello percepito subito dopo, da cui emerga la presenza di una posizione globalmente meno favorevole rispetto a quella in godimento prima del passaggio alla diversa amministrazione. Né viene dedotto (ed anzi è espressamente riconosciuto) dalla ricorrente di non aver percepito l'assegno ad personam atto a garantire il livello retributivo da ultimo raggiunto, come risultante dal decreto di ricostruzione depositato in atti. Come precisato dalla Corte di Giustizia Europea e ribadito dalla Cassazione, si deve trattare di un esame comparativo globale non limitato, quindi, al singolo istituto potendo essere il trattamento, valutato sotto diversi profili, più favorevole. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, oggetto di tutela è la conservazione di un trattamento che globalmente non sia per il lavoratore in concreto meno favorevole rispetto a quello goduto immediatamente prima del trasferimento. La finalità dell'accordata tutela è quella di evitare un peggioramento rispetto al precedente trattamento, ma non anche quella di garantire un miglioramento retributivo per la combinazione della pregressa anzianità raggiunta presso il cedente ed il sistema contrattuale nuovo in tema di progressione retributiva applicato presso l'ente cessionario, ipotesi questa direttamente riferibile alla prospettazione attorea, tesa al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata all'atto del passaggio. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 1026/2022, pubblicata il 27.09.2022, che qui si riporta):
“L'appello spiegato dal lavoratore non è fondato, per cui va rigettato. In primo luogo, va confermata la applicabilità della norma di interpretazione autentica di cui al comma 218 dell'articolo unico della l. 226/2005 di cui può ribadirsi la 10 legittimità. Ed infatti, la questione ha trovato esiti di segno positivo sia nella Corte Costituzionale che nella Suprema Corte: Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, cost. ed all'art. 6 della Cedu, nella parte in cui, interpretando l'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999 n. 124, stabilisce che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. La Corte ha già in passato affermato che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del maturato economico costituiva una delle possibili varianti di lettura della norma interpretata e che non poteva essersi formato un legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione dell'intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza, sia per il tipo di interpretazione adottata in sede di contrattazione collettiva, sia per il richiamo espresso al principio dell'invarianza della spesa in sede di primo inquadramento del personale proveniente dagli enti locali. Posto che la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della Cedu vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito di controversie in atto ma non vietano in assoluto interventi retroattivi dei legislatori nazionali, deve escludersi la sussistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione europea. Nella specie, il legislatore non ha travalicato i limiti fissati dalla Convenzione. La vicenda normativa in esame non solo non determina una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, ma si dimostra coerente con l'esigenza di armonizzare situazioni lavorative tra loro differenziate all'origine, conformemente al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nei rapporti di lavoro pubblico. In conclusione, ricorrono più d'una tra quelle ragioni imperative di interesse generale che consentono, nel rispetto dell'art. 6 Cedu, interventi retroattivi: in primis, emerge dalla norma censurata l'esigenza di ristabilire una delle possibili direzioni dell'originaria intenzione del legislatore;
inoltre, l'intervento normativo de quo non ha vanificato del tutto i diritti sorti ed acquisiti sulla base della legge interpretata;
infine, risulta evidente la conformità di tale interpretazione con la finalità di 11 garantire una generale perequazione di tutti i lavoratori del comparto scuola. V., citati, i precedenti di cui alla sentenza n. 234/2007 e alle ordinanze n. 212/2008 e n. 400/2007. Corte costituzionale, 26/11/2009, n. 311 Con la sentenza in commento, il giudice delle leggi, ha confermato l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 gennaio 2008 n. 677), secondo cui: - in tema di personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato, l'art. 1, comma 218, l. n. 266 del 2005 - il quale dispone, in particolare, che l'art. 8, comma 2, l. n. 124 del 1999 si interpreta nel senso che il predetto personale è inquadrato nei ruoli statali « sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 » - deve qualificarsi effettivamente come norma di interpretazione autentica, della quale possiede i requisiti essenziali, riscrivendo una regola di giudizio che, lungi dal determinare l'esito di specifiche ed individuate controversie, è destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future, rispetto alle quali assume anche un evidente scopo preventivo. L'anzidetto comma 218, infatti, manifesta espressamente l'intento di precisare e chiarire la portata della norma interpretata e si limita ad intervenire, con effetti retroattivi, soltanto su quei suoi profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze;
inoltre, il suo contenuto normativo corrisponde ad uno dei possibili significati da ascrivere alla norma interpretata, posto che, a fronte di una lettura del sintagma « anzianità giuridica ed economica » di cui al comma 2 dell'art. 8 l. n. 124, cit. coestensiva rispetto al significato letterale dei termini ivi utilizzati, il legislatore del 2005 ha optato per una interpretazione restrittiva - non soltanto consentita, al pari di altre opzioni ermeneutiche, dal testo della disposizione, ma anche più coerente rispetto alle previsione, di cui all'art. 5 l. n. 124, cit., di invarianza della spesa nell'operazione di trasferimento (cfr. C. cost. n. 234 del 2007) - per cui gli effetti dell'anzianità giuridica sono limitati a quelli che essa abbia eventualmente già prodotto nel precedente rapporto;
- l'art. 1, comma 218, cit., il quale, interpretando autenticamente l'art. 8, comma 2, l. n. 124, cit., ha disciplinato, con effetti retroattivi, l'anzianità giuridica ed economica riconosciuta al personale trasferito dagli locali ai ruoli del personale dello Stato, disponendo in termini meno favorevoli di quelli in precedenza stabiliti, non si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1, 12 cost. e, per suo tramite, con l'art. 6, § 1, CEDU , come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea (sez. gr., 29 marzo 2006), giacché il legislatore, lungi dal porsi come esclusivo obbiettivo quello di influire sulla soluzione delle controversie in corso ed operando nel senso di armonizzare situazioni differenziate all'origine, ha realizzato un riassetto organizzativo di ampia portata, rendendo palesi le pressanti ragioni di interesse generale che, in materia civile, abilitano, secondo la stessa giurisprudenza della Corte europea, anche interventi retroattivi, tanto più là dove questi, oltre a non vanificare totalmente i crediti già sorti, implichino una rimodulazione del diritto in una delle direzioni in astratto plausibili anche secondo la legge interpretata;
- la vicenda del trasferimento, in base alla l. n. 124, cit., del personale degli enti locali nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato non è riconducibile al campo di applicazione delle direttive comunitarie in materia di trasferimento d'azienda (direttiva n. 77/187/ CEE , mod. dalla direttiva n. 98/50/ CE ), giacché, anche in ragione dei principi desumibili dall'interpretazione di dette direttive da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia (C. giust. CE 26 settembre 2000 in causa C- 175/99; C. giust. CE 25 gennaio 2001 in causa C-172/99, essa non si è concretata nell'assegnazione, preesistente al passaggio di personale, di una attività unitariamente considerata di competenza di un determinato soggetto pubblico ad altro soggetto, quale ipotesi che configura il conferimento o il trasferimento di attività cui l'art. 34 d. lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, riconnette, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. Di conseguenza, deve escludersi che l'art. 1, comma 218, cit., interpretando autenticamente l'art. 8, comma 2, l. n. 124, cit., nel senso che, relativamente alla vicenda del trasferimento del suddetto personale ATA, gli effetti dell'anzianità giuridica sono limitati a quelli che essa abbia eventualmente già prodotto nel precedente rapporto, si ponga in contrasto con il diritto comunitario innanzi richiamato, in quanto disposizione che, appunto, regola una fattispecie estranea al suo campo applicativo, e, dunque, neppure necessita di essere oggetto di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, comma 3, del Trattato UE . Ad ulteriore conferma è ancora intervenuta la Corte di Cassazione: In tema di personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario), dello Stato, l'art. 1, comma 218, legge n. 266 del 2005, che ha interpretato autenticamente l'art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 nel senso che il predetto personale è inquadrato nei ruoli statali « sulla base del trattamento 13 economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento », con attribuzione della posizione stipendiale di importo pari od immediatamente inferiore a quella in atto al 31 dicembre 1999, opera retroattivamente, senza che vi sia contrasto — come riconosciuto dalla Corte cost. con la sentenza n. 311 del 2009 — con l'art. 117, comma 1, Cost., per violazione dell'obbligo di attuare il giusto processo ex art. 6 Cedu, dovendosi escludere che la modifica dell'art. 6 del Trattato dell'Unione, sostituito dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008 n. 130) determini la necessità di un riesame della questione. Detta norma, infatti, nel prevedere che l'Unione « riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 » e che aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, precisa che ciò « non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati » e « non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze » proprie, « né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione ». Ne consegue che al trasferimento del personale Ata resta non applicabile la disciplina del trasferimento di attività, di cui all'art. 31 del d.lg. n. 165 del 2001, attesa l'assenza di ogni richiamo all'istituto del trasferimento d'azienda ivi citato e l'estraneità della controversia a materia regolata in ambito comunitario. Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2010, n. 22751. Né ha inciso sulle predette conclusioni la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 108/2011 che ha così statuito: Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/Cee porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo (fattispecie relativa al trasferimento di una bidella statale che, dopo aver svolto attività lavorativa per 20 anni tra il personale Ata - Amministrativo, tecnico ausiliario- degli enti locali, veniva trasferita nei ruoli del personale Ata dello Stato, senza però che le fossero riconosciute i precedenti 20 anni 14 di lavoro e, quindi, veniva inquadrata nella fascia retributiva corrispondente a 9 anni di anzianità). Corte giustizia UE, grande sezione, 06/09/2011, n. 108 Allora, occorre esaminare, nel caso in esame, se l'appellante abbia, in applicazione dei suddetti criteri, al momento del trasferimento subito un peggioramento del trattamento retributivo globale - peggioramento i cui contenuti sono stati oggetto di precisazione anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav., n. 25057/2011): Questo approdo è stato però rimesso in discussione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un "trasferimento d'impresa" ai sensi della normativa dell'Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro"). Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: - se la continuità del rapporto di cui all'art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all'anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); - se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l'anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive 15 previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. E' compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo". In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").
2.6. Quindi, nella definizione della controversia, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri. a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). b. 16 Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto;
c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza"). La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell'art. 1 della finanziaria 2006, all'art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Agrati e altri
contro
Repubblica italiana), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c'è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all'art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l'amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonché, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L'obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonché, sull'onere di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000). Applicati i principi vincolanti alla fattispecie de quo, osserva la Corte che, dai documenti allegati al ricorso introduttivo del giudizio, (decreto n. 1519 del 13 luglio 2002, allegato 5 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) risulta che il lavoratore, all'atto del trasferimento, non ha subito alcun peggioramento retributivo, poiché ha mantenuto, attraverso 17 l'erogazione di apposito assegno ad personam, il livello complessivo di retribuzione fruito in precedenza. In realtà, il predetto non aveva richiesto il mantenimento della identica retribuzione globale fruita, ma un suo incremento anche futuro e progressivo conseguente alla richiesta attribuzione della pregressa anzianità. Ma il diritto a tale incremento, è stata già escluso dalle argomentazioni di cui sopra…”. Il ricorso va, dunque, respinto, con il solo accoglimento del capo della domanda relativo al riconoscimento a fini giuridici dell'anno 2013, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, con la recente sentenza n. 13619/2025, pubblicata il 21.05.2025. Tenuto conto della complessità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali e dell'accoglimento di un capo della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici del servizio svolto nell'anno 2013 e condanna il Controparte_1
, in persona del a riconoscere alla stessa, solo a fini
[...] CP_2 giuridici, l'anzianità maturata in forza del servizio prestato in tale anno. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 16/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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