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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/07/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto l'art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note scritte depositate;
Ritenuta la causa matura per la decisione;
Emette la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 1017 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. LOPREVITE Parte_1
VINCENZO, giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
Maria Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data del 25.3.2025 il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 20.11.2024 una missiva dall' con la quale gli veniva CP_1 comunicato un indebito di € 12.340,71 per avere percepito detta prestazione a titolo assegno ordinario di invalidità non dovuto dal 1.1.2022 al 31.12.2024.
La ragione dell'indebito sarebbe scaturita dalla riduzione della prestazione, nella misura del 50%, per superamento dei limiti di reddito, così come indicato dalla legge 335/1995 art. 1 co. 42 tabella G, vale a dire reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo Pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Eccepiva di aver superato il limite reddituale solo per l'anno 2022 e, conseguentemente la pretesa restitutoria avrebbe dovuto essere eventualmente limitata solo per il suddetto anno, mentre era da ritenersi infondata per gli altri due anni.
In realtà, erano da ritenersi irripetibili anche le somme versate nell'anno 2022 sulla base delle norme relative agli indebiti previdenziali, quali l'art. 52 Legge
88/89 e la Legge 412/1991, che negano la ripetizione anche se accertata entro l'anno, salvo il dolo del pensionato, che non è ravvisabile nel semplice silenzio o reticenza dell'assicurato, ma solo in presenza di una dichiarazione falsa e CP_ finalizzata ad indurre in errore l' CP_ Sulla base delle suddette considerazioni riteneva che la richiesta dell' dovesse essere respinta e tutte le somme eventualmente trattenute nelle more dovevano essere restituite con interessi e rivalutazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' impugnando e CP_1 contestando il dedotto avversario.
La causa, documentalmente istruita, ritenuta matura per la decisione in data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127 ter cpc, è stata trattenuta a sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che la somma indebita è stata erogata sulla pensione cat. IO di cui il ricorrente godeva e l' ha richiesto la restituzione CP_1 nella misura del 50%, per superamento dei limiti di reddito, così come indicato dalla legge 335/1995 art. 1 co. 42 tabella G.
Ai sensi del suddetto articolo “All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con
l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.”
A sua volta, l'art. 10 dlgs 503/92 prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi"
Sussiste, quindi, un divieto di cumulo tra pensioni di invalidità e redditi da lavoro dipendente.
Applicando gli articoli sopra indicati al caso di specie, dalla documentazione in atti e precisamente dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate risulta che in effetti, come lo stesso ricorrente sostiene, solo per l'anno 2022 vi è stata da parte sua un superamento del limite reddituale.
Conseguentemente, alcun indebito può ritenersi sussistente per gli anni 2023 e
2024.
In merito all'anno 2022, il ricorrente invoca l'applicazione delle disposizioni normative in materia di indebiti previdenziali e, precisamente degli articoli 52
Legge 88/89 ed art. 13 Legge 412/91.
L'art. 52 della Legge n. 88 del 1989, prevede che "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ... possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione".
Il secondo comma dello stesso articolo statuisce che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'intereSAto...";
L'art. 13 della legge 412/1991, che ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo sopra riportato, dispone che "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n.88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espreSA comunicazione all'intereSAto e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'intereSAto. L'omeSA o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite".
La combinata lettura dell'art. 52, commi 1 e 2, e dell'art. 13, comma 1 (che offre l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a ritenere che l' può in ogni momento rettificare la pensione, ma non può procedere al CP_1 recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' medesimo, salvo che l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato o CP_1 consegua all'incompleta o omeSA segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall' . Controparte_2
Orbene, nel caso di specie non è configurabile il dolo del ricorrente che ha correttamente comunicato i redditi percepiti nell'anno 2022.
Ed altrettanto non è configurabile alcun errore dell'Ente visto che la modifica dell'importo della pensione è avvenuta a seguito della dichiarazione dei redditi comunicati regolarmente dal ricorrente, da cui è emerso un superamento dei limiti di reddito per il cumulo tra lavoro dipendente e assegno ordinario di invalidità.
Ed invero, la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'intereSAto, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, ma soggiace, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2.
L' , ai sensi del comma 2 dell'art 13, procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Escluso il dolo dell'intereSAto, si versa nel caso di specie proprio nell'ipotesi in cui l'indebito pensionistico si è formato a causa di variazioni reddituali sopravvenute, in presenza di puntuali e complete dichiarazioni del pensionato, ipotesi nella quale il recupero è possibile nei limiti del sopra menzionato termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. 412/1991.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l' abbia agito CP_1 tempestivamente per recuperare l'indebito.
Trattandosi di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2022 e quindi presentati nell'anno 2023, precisamente in data 16.6.2023, l'Istituto avrebbe dovuto intraprendere l'azione di recupero entro il 31.12.2024. La richiesta di indebito è stata ricevuta dalla ricorrente il 20.11.2024 e quindi nel rispetto del termine previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 412/1991.
Quindi nel caso di specie non si è verificata alcuna decadenza, né tanto meno ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli articoli su citati perché
l'indebito oggetto di causa poSA ritenersi irripetibile con riferimento all'anno
2022.
Alla luce delle superiori osservazioni la pretesa restitutoria è fondata limitatamente all'anno 2022, nella misura di € 4.186,52, come indicato dallo stesso ricorrente.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso le spese verranno compensate per metà e poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento parziale della domanda dichiara che il ricorrente deve restituire all' per la causale di cui alla comunicazione del 20.11.2024 solo l'importo CP_1 di € 4.186,52, relativo alle somme corrisposte in più dall' nell'anno 2022; CP_1
-compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1 restante parte che liquida in € 850,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva
e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 11.7.2025
Dott.SA IU RO