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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.3311/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI SERNIA C. CP_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1
CP CON GLI AVV.TI SERAFINO ROVELLI S.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/03/2025, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , Controparte_2 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore della ricorrente Controparte_4 della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_2 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso non può essere accolto.
Sono noti gli approdi giurisprudenziali in materia di carta docente. La Suprema Corte, su impulso delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, ha chiaramente affermato come costituisca una irragionevole discriminazione l'esclusione dal suddetto beneficio dei docenti con contratto a termine (Cass. 29961/2023).
Con molta chiarezza la Suprema Corte ha altresì evidenziato che il riconoscimento del beneficio della carta elettronica della carta docente, proprio per la sua specifica finalità di formazione, è strettamente connessa al fatto che il docente sia in servizio o quanto meno risulti inserito nel circuito scolastico
(inserimento in graduatoria), non potendo essere riconosciuta la carta docente al soggetto che non abbia più alcuna esigenza formativa di tale natura, non svolgendo attività di docenza.
A seguito degli approfondimenti e dei chiarimenti richiesti dal giudice, è emerso che la ricorrente sia oramai fuori dal circuito scolastico, non avendo avuto alcun incarico di docenza e non avendo manifestato alcun interesse a riceverne, non risultando la stessa iscritta nelle graduatorie GPS.
Per tali ragioni, non sussistono i requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente.
3. Quanto alla domanda risarcitoria svolta solo in sede di discussione e non contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, va osservato che questa deve essere dichiarata inammissibile per il fondamentale divieto di mutatio libelli.
Non è infatti consentito alla parte di modificare la domanda originaria introducendo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su fatti costitutivi nuovi, tali da porre al giudice un nuovo tema di indagine. Una simile modifica altera il contraddittorio e le potenzialità difensive della controparte.
La norma a fondamento del principio va individuata nell'art 183 c.p.c. che consente modifiche e precisazioni nella prima udienza e nelle memorie, ma non ammette mutatio libelli. Può dirsi che , nel rito Lavoro, connotato da oralità e immediatezza, il principio sia ancora più stringente.
D'altra parte, sul punto la giurisprudenza assume una posizione di estremo rigore., affermando che è inammissibile la mutatio libelli che introduce un tema di indagine nuovo.(Cass., SS.UU., 15 giugno
2015, n. 12310)
La mutatio libelli è vietata anche nel processo del lavoro, in quanto altera il contraddittorio e introduce una domanda nuova non consentita dalle preclusioni di cui all'art. 420 c.p.c. (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2016, n. 5474).
L'economia processuale, invocata dalla difesa della ricorrente a supporto della propria richiesta di introdurre in giudizio una domanda risarcitoria non articolata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, non può condurre allo stravolgimento dei fondamentali principi processuali.
4. Per la natura della decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano,
21/11/2025 Il Giudice
Camilla AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI SERNIA C. CP_1
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_1
CP CON GLI AVV.TI SERAFINO ROVELLI S.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/03/2025, conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , Controparte_2 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore della ricorrente Controparte_4 della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_2 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso non può essere accolto.
Sono noti gli approdi giurisprudenziali in materia di carta docente. La Suprema Corte, su impulso delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, ha chiaramente affermato come costituisca una irragionevole discriminazione l'esclusione dal suddetto beneficio dei docenti con contratto a termine (Cass. 29961/2023).
Con molta chiarezza la Suprema Corte ha altresì evidenziato che il riconoscimento del beneficio della carta elettronica della carta docente, proprio per la sua specifica finalità di formazione, è strettamente connessa al fatto che il docente sia in servizio o quanto meno risulti inserito nel circuito scolastico
(inserimento in graduatoria), non potendo essere riconosciuta la carta docente al soggetto che non abbia più alcuna esigenza formativa di tale natura, non svolgendo attività di docenza.
A seguito degli approfondimenti e dei chiarimenti richiesti dal giudice, è emerso che la ricorrente sia oramai fuori dal circuito scolastico, non avendo avuto alcun incarico di docenza e non avendo manifestato alcun interesse a riceverne, non risultando la stessa iscritta nelle graduatorie GPS.
Per tali ragioni, non sussistono i requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente.
3. Quanto alla domanda risarcitoria svolta solo in sede di discussione e non contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, va osservato che questa deve essere dichiarata inammissibile per il fondamentale divieto di mutatio libelli.
Non è infatti consentito alla parte di modificare la domanda originaria introducendo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su fatti costitutivi nuovi, tali da porre al giudice un nuovo tema di indagine. Una simile modifica altera il contraddittorio e le potenzialità difensive della controparte.
La norma a fondamento del principio va individuata nell'art 183 c.p.c. che consente modifiche e precisazioni nella prima udienza e nelle memorie, ma non ammette mutatio libelli. Può dirsi che , nel rito Lavoro, connotato da oralità e immediatezza, il principio sia ancora più stringente.
D'altra parte, sul punto la giurisprudenza assume una posizione di estremo rigore., affermando che è inammissibile la mutatio libelli che introduce un tema di indagine nuovo.(Cass., SS.UU., 15 giugno
2015, n. 12310)
La mutatio libelli è vietata anche nel processo del lavoro, in quanto altera il contraddittorio e introduce una domanda nuova non consentita dalle preclusioni di cui all'art. 420 c.p.c. (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2016, n. 5474).
L'economia processuale, invocata dalla difesa della ricorrente a supporto della propria richiesta di introdurre in giudizio una domanda risarcitoria non articolata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, non può condurre allo stravolgimento dei fondamentali principi processuali.
4. Per la natura della decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano,
21/11/2025 Il Giudice
Camilla AN