TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 05.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 640 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Cesare Soriano ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISION
Con ricorso depositato il 24.01.2024 il ricorrente in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno ordinario di inabilità ex l. n. 222/1984 (revocatogli a seguito della domanda di conferma presentata il 16.09.2021) negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'odierno ricorso è stato depositato nel rispetto del “termine
1 perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere la conferma del diritto all'assegno ordinario d'inabilità.
Invero, dalla lettura della nuova consulenza medico-legale disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è emerso che “… il sig. … bracciante Parte_1 agricolo ed in passato operaio edile, risulta affetto da “Ipertensione arteriosa, di recente insorgenza, in scarso compenso farmacologico, in soggetto affetto da grave insufficienza venosa cronica degli arti inferiori, CEAP 4, in trattamento con NAO per tromboflebiti profonde recidivanti. Artrosi poli distrettuale a medio grave impegno funzionale. Ipoacusia bilaterale con acufeni e vertigini”
✓ Tutte le infermità e/o difetti fisici o mentali riscontrati o documentati, come sopra riportato, considerati il sesso, l'età, l'attività esercitata e le attitudini del soggetto, incidono sulla capacità lavorativa dello stesso.
✓ Il quadro morboso complessivo, a nostro avviso, considerata, la documentazione in atti
e quella acquisita in corso di causa nonché tutto quanto riportato nella discussione di cui al paragrafo precedente, riduce in modo permanente a meno di 1/3 la capacità di lavoro del periziando in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge n° 222 del 12 giugno 1984 (…)
Infatti … considerate le patologie riscontrate e l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini (che prevedono MMC, movimenti ripetitivi con gli arti superiori, posture incongrue, lavoro in altezza su impalcature e scale a pioli, clima avverso), considerata altresì l'età del paziente
(59 anni), egli può considerarsi affetto da un'invalidità che attualmente riduce a meno di
1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge
n° 222 del 12 giugno 1984.
✓ Lo stato invalidante riscontrato era ben documentato all'epoca della prima domanda amministrativa (2015) così come all'epoca della visita di revisione (2021) …” (cfr. conclusioni dr. ). Per_1
Rileva il giudicante che il quadro patologico in questi termini diagnosticato è d'indubbia gravità ed impone, in relazione all'accertata epoca della sua insorgenza, di ritenere
2 l'assicurato invalido ai sensi di legge, condividendo le conclusioni dell'elaborato peritale, logicamente e sufficientemente argomentate, né altrimenti contestate.
Deve quindi concludersi che sin dal mese di settembre del 2021 è invalso il requisito sanitario che, ai sensi dell'art. 1 l. n. 222/'84, giustifica l'accesso dell'odierno ricorrente al beneficio assistenziale che rivendica.
CP_ Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell , così come quelle dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato provvedimento.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/'84 con decorrenza dal mese di settembre del 2021.
CP_ b) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 18.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
3