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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. LE VO Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa CA LA RI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1602/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
21.10.1982, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Vitale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella via XXX
Gennaio n. 98, giusta procura in atti
E
, (C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
18.01.1976, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Licata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Trapani, in C.so P.S. Mattarella
n. 222, giusta procura in atti
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e note autorizzate ex art. 127-ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato ricorso cumulativo di Parte_1 Controparte_1 separazione e divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.06.2014, in Custonaci, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Custonaci, al n. 20, parte II, dell'anno 2014, Serie A;
- che dall'unione coniugale, non sono nati figli;
- che è venuta meno l'affectio coniugalis.
In data 26.3.2025, il Tribunale, con sentenza parziale n. 108/2025, ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore ed ha assegnato alle parti termine per note ex art. 127- ter cpc al fine di confermare o meno la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con le note depositate in data 19.11.2025, le parti, confermando di non volersi riconciliare e che la comunione materiale e spirituale è definitivamente cessata, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati (di fatto già lo sono) con
l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto e liberi di fissare la rispettiva residenza;
2) I coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento, posto che godono di redditi di lavoro sufficienti a garantire il loro sostentamento;
3) Le parti convengono che la Sig.ra verserà al Sig. alla Parte_1 CP_1
sottoscrizione del presente ricorso, la somma complessiva di € 5.000,00
(cinquemila/00) a mezzo di assegno circolare, a titolo di rimborso forfettario - quota parte - per i lavori di ristrutturazioni eseguiti nell'immobile – casa coniugale. Contestualmente, con la sottoscrizione del ricorso, il Sig. CP_1 accetta la superiore somma di € 5.000,00 e dichiara di non aver più nulla a pretendere dalla Sig.ra a titolo di lavori eseguiti nel predetto immobile;
Pt_1
4) Le parti convengono, altresì, che il Sig. potrà prelevare dalla casa CP_1 coniugale – oltre gli effetti personali ed indumenti già ritirati – i seguenti arredi: cucina componibile completa di frigorifero e TV color;
cameretta di proprietà esclusiva del ricorrente già prima del matrimonio;
sala da pranzo completa di tavolo, sedie, vetrinetta, madia e divano;
5) Le parti si danno reciprocamente atto che con l'adempimento delle obbligazioni sopra specificate, saranno stati interamente regolati tutti i loro rapporti di dare e di avere scaturenti dal rapporto di coniugio a qualunque titolo;
6) I separandi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per
l'espatrio e dei rispettivi passaporti”.
Decorsi i termini di legge e pervenuta l'attestazione di definitività della sentenza di separazione (cfr. atto depositato in data 4.11.2025), la causa è stata avviata a decisione.
*****
Il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 108/2025, pubblicata in data 26.3.2025.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non appare contrario a norme imperative né all'ordine pubblico, sicché può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, prendendo il Tribunale atto delle volontà negoziali trasfuse nell'accordo.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara la cessazione civili degli effetti del matrimonio celebrato in Custonaci il 21.06.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Custonaci al n. 20, parte II, dell'anno 2014, tra nata a [...], il Parte_1 21.10.1982 e , nato a [...], il [...], alle condizioni di Controparte_1
cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Trapani, in data 12.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
CA LA RI LE VO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. LE VO Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa CA LA RI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1602/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
21.10.1982, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Vitale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, sito in Trapani, nella via XXX
Gennaio n. 98, giusta procura in atti
E
, (C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
18.01.1976, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Licata ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Trapani, in C.so P.S. Mattarella
n. 222, giusta procura in atti
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e note autorizzate ex art. 127-ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato ricorso cumulativo di Parte_1 Controparte_1 separazione e divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.06.2014, in Custonaci, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Custonaci, al n. 20, parte II, dell'anno 2014, Serie A;
- che dall'unione coniugale, non sono nati figli;
- che è venuta meno l'affectio coniugalis.
In data 26.3.2025, il Tribunale, con sentenza parziale n. 108/2025, ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore ed ha assegnato alle parti termine per note ex art. 127- ter cpc al fine di confermare o meno la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con le note depositate in data 19.11.2025, le parti, confermando di non volersi riconciliare e che la comunione materiale e spirituale è definitivamente cessata, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati (di fatto già lo sono) con
l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto e liberi di fissare la rispettiva residenza;
2) I coniugi reciprocamente rinunciano al mantenimento, posto che godono di redditi di lavoro sufficienti a garantire il loro sostentamento;
3) Le parti convengono che la Sig.ra verserà al Sig. alla Parte_1 CP_1
sottoscrizione del presente ricorso, la somma complessiva di € 5.000,00
(cinquemila/00) a mezzo di assegno circolare, a titolo di rimborso forfettario - quota parte - per i lavori di ristrutturazioni eseguiti nell'immobile – casa coniugale. Contestualmente, con la sottoscrizione del ricorso, il Sig. CP_1 accetta la superiore somma di € 5.000,00 e dichiara di non aver più nulla a pretendere dalla Sig.ra a titolo di lavori eseguiti nel predetto immobile;
Pt_1
4) Le parti convengono, altresì, che il Sig. potrà prelevare dalla casa CP_1 coniugale – oltre gli effetti personali ed indumenti già ritirati – i seguenti arredi: cucina componibile completa di frigorifero e TV color;
cameretta di proprietà esclusiva del ricorrente già prima del matrimonio;
sala da pranzo completa di tavolo, sedie, vetrinetta, madia e divano;
5) Le parti si danno reciprocamente atto che con l'adempimento delle obbligazioni sopra specificate, saranno stati interamente regolati tutti i loro rapporti di dare e di avere scaturenti dal rapporto di coniugio a qualunque titolo;
6) I separandi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo delle rispettive carte d'identità valide per
l'espatrio e dei rispettivi passaporti”.
Decorsi i termini di legge e pervenuta l'attestazione di definitività della sentenza di separazione (cfr. atto depositato in data 4.11.2025), la causa è stata avviata a decisione.
*****
Il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 108/2025, pubblicata in data 26.3.2025.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non appare contrario a norme imperative né all'ordine pubblico, sicché può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, prendendo il Tribunale atto delle volontà negoziali trasfuse nell'accordo.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara la cessazione civili degli effetti del matrimonio celebrato in Custonaci il 21.06.2014, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Custonaci al n. 20, parte II, dell'anno 2014, tra nata a [...], il Parte_1 21.10.1982 e , nato a [...], il [...], alle condizioni di Controparte_1
cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Trapani, in data 12.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
CA LA RI LE VO