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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 395/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste C.F._1
n° 16 presso lo studio dell'Avv. Tindaro Giusto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Falqui Cao, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Cessata materia del contendere
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.02.2024 parte ricorrente esponeva di essere titolare della Pensione AS n. che, nonostante i P.IVA_1 numerosi solleciti, l' non aveva provveduto a calcolare i CP_1
contributi versati dal Curatore Fallimentare nella procedura concorsuale 26/1990 RGF Tribunale di Patti sulla posizione assicurativa n. 24616702CS – Gestione Commercianti per il CP_1 periodo dal 1985 al 1990; che, in virtù dell'accredito della predetta contribuzione, il ricorrente ha diritto alla trasformazione dell'assegno sociale in pensione di vecchiaia.
Chiedeva quindi dichiararsi il diritto all'accredito dei contributi versati dalla Curatela del Fallimento sulla posizione Parte_1
assicurativa n. 24616702CS – Gestione Commercianti per il CP_1
periodo dal 1985 al 1990; oltre al diritto alla trasformazione dell'assegno sociale in pensione di vecchiaia;
condannarsi l' , al CP_1
riconoscimento del periodo contributivo per gli anni non ancora accreditati per il periodo dal 1985 al 1990 con condanna alle spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava altresì ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Si costituiva l' , con memoria depositata in data 06/05/2024, CP_1 eccependo l'inammissibilità della domanda di mutamento del titolo della prestazione in godimento, vista la mancanza della relativa domanda amministrativa;
quanto alla richiesta di accredito della contribuzione, avendo l'Istituto provveduto ad accreditare la contribuzione pretesa, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
2 CP_ L' produceva agli atti Estratto Contributivo, dal quale si evince che in data 16 Maggio 2024 l'Istituto provvedeva ad accreditare i contributi per il periodo 1985/ 1990.
Nelle more del giudizio, in data 24.6.2024, parte ricorrente depositava telematicamente comunicazione con la quale dava contezza dell'avvenuto accredito e rinunciava alla domanda di trasformazione dell'assegno sociale in pensione di vecchiaia.
Con tale richiesta, la ricorrente ha implicitamente svolto una rinuncia parziale all'azione.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia di cessata materia del contendere, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto con l'accredito della pretesa contributiva da parte dell' CP_1
e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a CP_1
resistere.
Ciò anche alla luce della difesa che nessuna giustificazione CP_1
adduce al ritardo del riconoscimento della pretesa del ricorrente, anzi contestandone i presupposti seppur riconosciuta in sede amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Da un lato parte ricorrente, che ha depositato in Cancelleria il ricorso introduttivo del giudizio in data 13.2.2024, ha preso atto dell'adempimento dell' , avvenuto il 16/05/2024, data successiva CP_1
3 al deposito del ricorso, rinunciando ad una parte della propria domanda, con cui aveva chiesto la trasformazione dell'assegno sociale in pensione di vecchiaia, ha insistito nella condanna della controparte al pagamento delle spese.
Dall'altro lato, l' , ha semplicemente insistito nella richiesta di CP_1
compensazione delle spese.
Dalle considerazioni che precedono, appare di tutta evidenza la parziale soccombenza reciproca di entrambe le parti nel presente giudizio ragion per cui, ritiene questo decidente che sussistano gravi ed obiettive ragioni per compensare per due terzi le spese del giudizio.
La restante parte va liquidata, come in dispositivo, in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del procuratore antistatario, avuto riguardo al valore della causa ex DM 55/2014 e ss modificazioni con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e applicando i parametri minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
, in data 13/02/2024, nei confronti dell' in persona del
[...] CP_1
legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa due terzi delle spese di lite;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_1 restante parte delle spese che liquida in complessivi € 1.097,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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