TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11788 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12156/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12156 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marianna Francesca Di Gennaro presso il cui studio, sito in AP alla Via Miano n. 57, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-APPELLANTE -
E
, residente in [...]
P.IVA_ Malpighi n. 6 c.a.p. ;
-APPELLATA CONTUMACE-
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco APtano presso il cui studio, sito in AP, al Viale Augusto n.162, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-APPELLATA -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 3825 del G.d.P. di AP depositata in data 15/02/2021;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio Pt_1 ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
AP n. 3825 depositata in data 15/02/2021, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di e della Controparte_1 Controparte_3
Nello specifico, l'odierno appellante aveva introdotto il giudizio di primo grado al fine di ottenere la condanna, in via solidale, delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5/11/2017, verso le ore 21:00 circa, allorquando l'autovettura LA IL tg. EW 538YF, di sua proprietà, mentre percorreva, a velocità moderata, via Cesare Rosaroll, veniva improvvisamente tamponata dall'autovettura OR FI tg. EH 513ZG, di proprietà di ed assicurata per la con la Controparte_1 CP_4 CP_2
che proveniva da tergo riportando, così, sia danni diretti alla parte
[...] posteriore che danni indiretti alla parte anteriore destra in quanto, in conseguenza dell'urto subito, il veicolo dell'attore tamponava a sua volta l'autovettura che lo precedeva, la OR FI tg. CE 965 RE.
In primo grado restava contumace, mentre si Controparte_1 costituiva in giudizio la impugnando Controparte_3 estensivamente l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto ed insistendo per il rigetto della stessa.
Raccolta la prova testimoniale ed espletata ctu tecnica, il Giudice di
Pace di AP con sentenza n. 3825/2021 ha rigettato la domanda attorea in quanto non provata con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
- 2 -
Ciò posto ha proposto appello lamentando: -l' Parte_1 erronea valutazione del giudice di pace circa l'inattendibilità del teste escusso e, di conseguenza, circa la mancanza di una valida prova fornita dall'attore ex art. 2697 c.c.; - l'erronea valutazione della ctu.
Ha, quindi, chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riconoscersi l'esclusiva responsabilità del conducente della OR FI tg. EH 513ZG nella causazione del sinistro per cui è causa con conseguente condanna dello stesso e della , in Controparte_2 solido tra loro o in via alternativa, al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Anche in secondo grado non si è costituita in giudizio Controparte_1 benché ritualmente citato.
In data 2/11/2021 si è, invece, costituita la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per essere “assolutamente generico nell'esposizione dei motivi sottesi al gravame che ci occupa” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta) nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito ha, poi, insistito per il rigetto del gravame proposto non ravvisando
“alcun vizio di motivazione e/o contraddittorietà nella decisione del giudice di primo grado” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
In data 23/11/2021 il precedente istruttore “rilevato che non sussistono
i requisiti di cui all'art. 283 c.p.c. per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 3825/2021 del Giudice di Pace di AP considerato
l'importo modesto e l'assenza di pericolo di insolvenza della compagnia di assicurazione” ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza oggetto di impugnazione.
Dopo un primo rinvio disposto al fine di acquisire il fascicolo del primo grado è, poi, subentrata nella gestione del ruolo la scrivente la quale, acquisito il fascicolo d'ufficio, ha disposto un primo rinvio per esigenze di
- 3 -
riorganizzazione del ruolo;
successivamente a seguito dell'udienza del
23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. come richiamati dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto in data 30/04/2021 ovvero nel rispetto del termine di
30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. dalla data di notifica della sentenza impugnata avvenuta, per espressa dichiarazione di parte appellante, in data
2/04/2021; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 10/05/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
- 4 -
Ebbene, in linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato in modo chiaro ed esaustivo sia le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto errata la statuizione impugnata nonché la diversa valutazione che avrebbe dovuto essere operata dal giudice di primo grado.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero il Tribunale, esaminate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che le prove raccolte in primo grado non permettono di ritener provata la dinamica del sinistro così come descritta in citazione dall'attore.
In particolare, anche a parere del Tribunale, l'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, , non appare Testimone_1 attendibile.
Occorre, tuttavia, premettere che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la mancata indicazione del teste nella lettera di messa in mora non è di per sé sufficiente a rendere inammissibile la testimonianza ai sensi dell'art. 135 co. III bis cod. delle assicurazioni.
Ed invero, la citata norma prevede che “In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso,
l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
- 5 -
ricezione della richiesta… Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente,
l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
Dunque, qualora, come nel caso di specie, si verta in ipotesi di sinistri con solo danni a cose i testi debbono essere identificati da parte del danneggiato fin dal primo atto formale;
tuttavia, qualora tale adempimento non sia stato adempiuto dalla parte è, comunque, onere della compagnia assicurativa richiedere alla stessa di indicare la presenza di eventuali testi sul luogo del sinistro.
Ebbene nella fattispecie in esame, a fronte della mancata indicazione di testi da parte del non risulta che la Pt_1 Controparte_2 abbia richiesto alcuna integrazione in tal senso: pertanto la
[...] testimonianza assunta non può dirsi certamente inammissibile.
Ed ancora, neanche può essere dichiarata, come erroneamente fatto nella sentenza impugnata, l'incapacità a testimoniare del ai sensi Tes_1 dell'art. 246 c.p.c. per essere lo stesso terzo trasportato sul veicolo danneggiato e ciò per più ordini di ragioni.
In primo luogo, osserva il Tribunale, che ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
“Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. In argomento la Suprema Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che
“l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p. c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso” (cfr. Cass. sent. n. 9353 dell'8/06/2012). Di conseguenza qualora il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale sia una persona
- 6 -
trasportata su uno dei veicoli coinvolti lo stesso non è capace a deporre solo quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19121 del 17/07/2019).
Viceversa, qualora, come avvenuto nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, il sinistro abbia causato solo danni ai veicoli il terzo traportato non ha un interesse proprio e può, pertanto, rendere testimonianza.
Ad ogni buon conto e per mera completezza si evidenzia anche che secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”
(cfr. Cass. S.U. n. 9456 del 6/04/2023).
Dunque, l'incapacità a testimoniare deve sempre essere eccepita dalla parte interessata non potendo il giudice rilevarla d'ufficio.
- 7 -
Tanto premesso in punto di diritto, la difesa della Controparte_2 non ha neanche tempestivamente sollevato tale eccezione nel corso
[...] dell'udienza del 3/04/2019 avendo eccepito l'incapacità a testimoniare del per la prima volta solo nella comparsa conclusionale. Tes_1
Occorre a questo punto, per quanto qui di specifico interesse, soffermarsi sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal nel corso dell'escussione del 3/04/2019. Tes_1
A tal proposito è bene evidenziare che la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare (Cassazione civile, sez. VI, 15/11/2022, n. 33536) afferendo la stessa alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare dopo averla ricevuta (in tal senso v. Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2019, n. 21239).
Ciò posto , innanzi al Giudice di Pace di AP, Testimone_1 ha riferito che nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione l'autovettura LA IL di proprietà dell'odierno appellante veniva tamponata da tergo dall'automobile OR FI che “procedeva ad alta velocità e non riusciva a fermarsi in tempo”. Il teste ha, poi, anche precisato che il sinistro oggetto di causa si verificava allorquando “eravamo fermi nel traffico”. Tale ultima circostanza si pone in netto contrasto con quanto riferito dall'attore in citazione laddove si legge che l'incidente per cui è causa si verificava nel mentre il veicolo LA IL, tg
EW538YF, “percorreva regolarmente” via Cesare Rossaroll in AP.
Vi è, quindi, una palese discordanza nella ricostruzione della dinamica tra quanto riferito dall'attore in citazione e quanto riferito dal teste in udienza in relazione ad un elemento decisivo posto che secondo il primo al momento del sinistro i veicoli erano in movimento mentre il secondo ha chiaramente riferito che il veicolo attoreo era fermo nel traffico il che pone, inevitabilmente, dei dubbi sulla genuinità ed attendibilità del teste.
- 8 -
La valutazione circa l'inattendibilità dell'unico teste escusso risulta corroborata anche dalla lista sinistri allegata dalla compagnia assicuratrice alla comparsa conclusionale, dalla quale si evince che, in realtà, e contrariamente a quanto affermato dal testimone in regime di giuramento innanzi al giudice di
AP (“preciso di aver reso una testimonianza molto tempo fa ma non ricordo di preciso quando”) il è rimasto coinvolto, talvolta in Tes_1 qualità di danneggiato e talvolta come testimone, in ben 5 incidenti stradali dal 2015 al 2019.
Si osserva a tal proposito che la Banca dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, ed è regolata dall'art. 135 Cod. ass. nonché dal regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009.
Essa raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, costituendo un valido ausilio per l'Autorità giudiziaria e le forze dell'ordine.
Orbene, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (sul punto Cass. Civ. sez. III, 18/04/2016, n.
7623).
Tanto chiarito, il contenuto della lista sinistri unitamente alle incongruenze di particolare rilievo tra la dinamica del tamponamento per
- 9 -
come descritta in citazione e per come riferita dal teste portano il Tribunale
a ritenere il inattendibile. Tes_1
Un'ulteriore conferma dell'inattendibilità del la si ritrova, Tes_1 poi, confrontando le sue dichiarazioni con gli esiti cui è pervenuto il ctu,
p.i. . Persona_1
Il teste ha riferito che “Preciso che a seguito del tamponamento
l'autovettura LA IL di colore bianco e di proprietà del sig.
[...] tamponava a sua volta l'autovettura OR FI di colore grigio. Pt_1
Preciso che in seguito a coinvolgimento nel descritto sinistro l'autovettura
LA IL di proprietà del sig. riportava danni alla Parte_1 parte anteriore ed alla parte posteriore…Riconosco i danni riportati dall'autovettura LA IL così come raffigurati dalla documentazione fotografica esibitami e procedo ad evidenziarli e a sottoscrivere detta documentazione”.
Dunque, il teste ha riconosciuto i danni sia alla parte posteriore che anteriore del veicolo di parte attrice così come raffigurati nelle foto allegate alla documentazione di parte attrice (che è bene precisare sono prive di data certa).
Il ctu nominato dal Giudice di Pace, però, ha accertato “che il veicolo istante per urto diretto alla parte posteriore accusa danni da tamponamento, i quali per altimetria e conformazione possono rapportarsi con il veicolo antagonista, FI targata EH513ZG. I danni accusati alla parte anteriore non possono rapportarsi al sinistro per morfologia, altimetria e conformazione dei veicoli antagonisti”.
Dunque, i danni alla parte anteriore dell'automobile di parte attrice, riconosciuti come tali dal teste a seguito del tamponamento per cui è causa, non sono in realtà riconducibili al presunto tamponamento con la OR
FI secondo quanto accertato in sede di consulenza.
Alla luce di tutto quando sin qui argomentato, stante l'inattendibilità dell'unico teste escusso in corso di causa, ritiene il Tribunale che l'attore
- 10 -
non abbia fornito prova certa prova certa e tranquillizzante dei fatti posti a fondamento della domanda.
La sentenza di primo grado va, quindi, confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14
e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa avere richiesto un impegno significativo.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30/5/2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di AP, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 3825 depositata il 15/02/2021 e notificata il 02/04/2021 del Giudice di Pace
- 11 -
di AP proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
e, così provvede:
[...] Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.
3825/2021 del Giudice di Pace di AP depositata il 15/02/2021 e notificata il 02/04/2021;
3) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) Nulla per spese nei confronti di stante la Controparte_1 contumacia della stessa;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in AP in data 1/12/2025
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUARTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12156 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marianna Francesca Di Gennaro presso il cui studio, sito in AP alla Via Miano n. 57, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-APPELLANTE -
E
, residente in [...]
P.IVA_ Malpighi n. 6 c.a.p. ;
-APPELLATA CONTUMACE-
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco APtano presso il cui studio, sito in AP, al Viale Augusto n.162, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-APPELLATA -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 3825 del G.d.P. di AP depositata in data 15/02/2021;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio Pt_1 ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...]
AP n. 3825 depositata in data 15/02/2021, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di e della Controparte_1 Controparte_3
Nello specifico, l'odierno appellante aveva introdotto il giudizio di primo grado al fine di ottenere la condanna, in via solidale, delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5/11/2017, verso le ore 21:00 circa, allorquando l'autovettura LA IL tg. EW 538YF, di sua proprietà, mentre percorreva, a velocità moderata, via Cesare Rosaroll, veniva improvvisamente tamponata dall'autovettura OR FI tg. EH 513ZG, di proprietà di ed assicurata per la con la Controparte_1 CP_4 CP_2
che proveniva da tergo riportando, così, sia danni diretti alla parte
[...] posteriore che danni indiretti alla parte anteriore destra in quanto, in conseguenza dell'urto subito, il veicolo dell'attore tamponava a sua volta l'autovettura che lo precedeva, la OR FI tg. CE 965 RE.
In primo grado restava contumace, mentre si Controparte_1 costituiva in giudizio la impugnando Controparte_3 estensivamente l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto ed insistendo per il rigetto della stessa.
Raccolta la prova testimoniale ed espletata ctu tecnica, il Giudice di
Pace di AP con sentenza n. 3825/2021 ha rigettato la domanda attorea in quanto non provata con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
- 2 -
Ciò posto ha proposto appello lamentando: -l' Parte_1 erronea valutazione del giudice di pace circa l'inattendibilità del teste escusso e, di conseguenza, circa la mancanza di una valida prova fornita dall'attore ex art. 2697 c.c.; - l'erronea valutazione della ctu.
Ha, quindi, chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riconoscersi l'esclusiva responsabilità del conducente della OR FI tg. EH 513ZG nella causazione del sinistro per cui è causa con conseguente condanna dello stesso e della , in Controparte_2 solido tra loro o in via alternativa, al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Anche in secondo grado non si è costituita in giudizio Controparte_1 benché ritualmente citato.
In data 2/11/2021 si è, invece, costituita la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per essere “assolutamente generico nell'esposizione dei motivi sottesi al gravame che ci occupa” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta) nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito ha, poi, insistito per il rigetto del gravame proposto non ravvisando
“alcun vizio di motivazione e/o contraddittorietà nella decisione del giudice di primo grado” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
In data 23/11/2021 il precedente istruttore “rilevato che non sussistono
i requisiti di cui all'art. 283 c.p.c. per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 3825/2021 del Giudice di Pace di AP considerato
l'importo modesto e l'assenza di pericolo di insolvenza della compagnia di assicurazione” ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza oggetto di impugnazione.
Dopo un primo rinvio disposto al fine di acquisire il fascicolo del primo grado è, poi, subentrata nella gestione del ruolo la scrivente la quale, acquisito il fascicolo d'ufficio, ha disposto un primo rinvio per esigenze di
- 3 -
riorganizzazione del ruolo;
successivamente a seguito dell'udienza del
23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. come richiamati dall'art. 352 c.p.c.
In via preliminare rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto in data 30/04/2021 ovvero nel rispetto del termine di
30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. dalla data di notifica della sentenza impugnata avvenuta, per espressa dichiarazione di parte appellante, in data
2/04/2021; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 10/05/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
- 4 -
Ebbene, in linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato in modo chiaro ed esaustivo sia le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto errata la statuizione impugnata nonché la diversa valutazione che avrebbe dovuto essere operata dal giudice di primo grado.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero il Tribunale, esaminate le risultanze istruttorie in atti, ritiene che le prove raccolte in primo grado non permettono di ritener provata la dinamica del sinistro così come descritta in citazione dall'attore.
In particolare, anche a parere del Tribunale, l'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, , non appare Testimone_1 attendibile.
Occorre, tuttavia, premettere che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la mancata indicazione del teste nella lettera di messa in mora non è di per sé sufficiente a rendere inammissibile la testimonianza ai sensi dell'art. 135 co. III bis cod. delle assicurazioni.
Ed invero, la citata norma prevede che “In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso,
l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
- 5 -
ricezione della richiesta… Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente,
l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
Dunque, qualora, come nel caso di specie, si verta in ipotesi di sinistri con solo danni a cose i testi debbono essere identificati da parte del danneggiato fin dal primo atto formale;
tuttavia, qualora tale adempimento non sia stato adempiuto dalla parte è, comunque, onere della compagnia assicurativa richiedere alla stessa di indicare la presenza di eventuali testi sul luogo del sinistro.
Ebbene nella fattispecie in esame, a fronte della mancata indicazione di testi da parte del non risulta che la Pt_1 Controparte_2 abbia richiesto alcuna integrazione in tal senso: pertanto la
[...] testimonianza assunta non può dirsi certamente inammissibile.
Ed ancora, neanche può essere dichiarata, come erroneamente fatto nella sentenza impugnata, l'incapacità a testimoniare del ai sensi Tes_1 dell'art. 246 c.p.c. per essere lo stesso terzo trasportato sul veicolo danneggiato e ciò per più ordini di ragioni.
In primo luogo, osserva il Tribunale, che ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
“Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. In argomento la Suprema Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che
“l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p. c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso” (cfr. Cass. sent. n. 9353 dell'8/06/2012). Di conseguenza qualora il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale sia una persona
- 6 -
trasportata su uno dei veicoli coinvolti lo stesso non è capace a deporre solo quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19121 del 17/07/2019).
Viceversa, qualora, come avvenuto nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, il sinistro abbia causato solo danni ai veicoli il terzo traportato non ha un interesse proprio e può, pertanto, rendere testimonianza.
Ad ogni buon conto e per mera completezza si evidenzia anche che secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”
(cfr. Cass. S.U. n. 9456 del 6/04/2023).
Dunque, l'incapacità a testimoniare deve sempre essere eccepita dalla parte interessata non potendo il giudice rilevarla d'ufficio.
- 7 -
Tanto premesso in punto di diritto, la difesa della Controparte_2 non ha neanche tempestivamente sollevato tale eccezione nel corso
[...] dell'udienza del 3/04/2019 avendo eccepito l'incapacità a testimoniare del per la prima volta solo nella comparsa conclusionale. Tes_1
Occorre a questo punto, per quanto qui di specifico interesse, soffermarsi sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal nel corso dell'escussione del 3/04/2019. Tes_1
A tal proposito è bene evidenziare che la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare (Cassazione civile, sez. VI, 15/11/2022, n. 33536) afferendo la stessa alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare dopo averla ricevuta (in tal senso v. Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2019, n. 21239).
Ciò posto , innanzi al Giudice di Pace di AP, Testimone_1 ha riferito che nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione l'autovettura LA IL di proprietà dell'odierno appellante veniva tamponata da tergo dall'automobile OR FI che “procedeva ad alta velocità e non riusciva a fermarsi in tempo”. Il teste ha, poi, anche precisato che il sinistro oggetto di causa si verificava allorquando “eravamo fermi nel traffico”. Tale ultima circostanza si pone in netto contrasto con quanto riferito dall'attore in citazione laddove si legge che l'incidente per cui è causa si verificava nel mentre il veicolo LA IL, tg
EW538YF, “percorreva regolarmente” via Cesare Rossaroll in AP.
Vi è, quindi, una palese discordanza nella ricostruzione della dinamica tra quanto riferito dall'attore in citazione e quanto riferito dal teste in udienza in relazione ad un elemento decisivo posto che secondo il primo al momento del sinistro i veicoli erano in movimento mentre il secondo ha chiaramente riferito che il veicolo attoreo era fermo nel traffico il che pone, inevitabilmente, dei dubbi sulla genuinità ed attendibilità del teste.
- 8 -
La valutazione circa l'inattendibilità dell'unico teste escusso risulta corroborata anche dalla lista sinistri allegata dalla compagnia assicuratrice alla comparsa conclusionale, dalla quale si evince che, in realtà, e contrariamente a quanto affermato dal testimone in regime di giuramento innanzi al giudice di
AP (“preciso di aver reso una testimonianza molto tempo fa ma non ricordo di preciso quando”) il è rimasto coinvolto, talvolta in Tes_1 qualità di danneggiato e talvolta come testimone, in ben 5 incidenti stradali dal 2015 al 2019.
Si osserva a tal proposito che la Banca dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, ed è regolata dall'art. 135 Cod. ass. nonché dal regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009.
Essa raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, costituendo un valido ausilio per l'Autorità giudiziaria e le forze dell'ordine.
Orbene, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (sul punto Cass. Civ. sez. III, 18/04/2016, n.
7623).
Tanto chiarito, il contenuto della lista sinistri unitamente alle incongruenze di particolare rilievo tra la dinamica del tamponamento per
- 9 -
come descritta in citazione e per come riferita dal teste portano il Tribunale
a ritenere il inattendibile. Tes_1
Un'ulteriore conferma dell'inattendibilità del la si ritrova, Tes_1 poi, confrontando le sue dichiarazioni con gli esiti cui è pervenuto il ctu,
p.i. . Persona_1
Il teste ha riferito che “Preciso che a seguito del tamponamento
l'autovettura LA IL di colore bianco e di proprietà del sig.
[...] tamponava a sua volta l'autovettura OR FI di colore grigio. Pt_1
Preciso che in seguito a coinvolgimento nel descritto sinistro l'autovettura
LA IL di proprietà del sig. riportava danni alla Parte_1 parte anteriore ed alla parte posteriore…Riconosco i danni riportati dall'autovettura LA IL così come raffigurati dalla documentazione fotografica esibitami e procedo ad evidenziarli e a sottoscrivere detta documentazione”.
Dunque, il teste ha riconosciuto i danni sia alla parte posteriore che anteriore del veicolo di parte attrice così come raffigurati nelle foto allegate alla documentazione di parte attrice (che è bene precisare sono prive di data certa).
Il ctu nominato dal Giudice di Pace, però, ha accertato “che il veicolo istante per urto diretto alla parte posteriore accusa danni da tamponamento, i quali per altimetria e conformazione possono rapportarsi con il veicolo antagonista, FI targata EH513ZG. I danni accusati alla parte anteriore non possono rapportarsi al sinistro per morfologia, altimetria e conformazione dei veicoli antagonisti”.
Dunque, i danni alla parte anteriore dell'automobile di parte attrice, riconosciuti come tali dal teste a seguito del tamponamento per cui è causa, non sono in realtà riconducibili al presunto tamponamento con la OR
FI secondo quanto accertato in sede di consulenza.
Alla luce di tutto quando sin qui argomentato, stante l'inattendibilità dell'unico teste escusso in corso di causa, ritiene il Tribunale che l'attore
- 10 -
non abbia fornito prova certa prova certa e tranquillizzante dei fatti posti a fondamento della domanda.
La sentenza di primo grado va, quindi, confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14
e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00) e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse e di una preparazione e studio della causa che possa avere richiesto un impegno significativo.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30/5/2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di AP, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 3825 depositata il 15/02/2021 e notificata il 02/04/2021 del Giudice di Pace
- 11 -
di AP proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
e, così provvede:
[...] Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.
3825/2021 del Giudice di Pace di AP depositata il 15/02/2021 e notificata il 02/04/2021;
3) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si Controparte_2 liquidano in € 1.786,40 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) Nulla per spese nei confronti di stante la Controparte_1 contumacia della stessa;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in AP in data 1/12/2025
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 12 -