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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 2078/2025 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex art. 473 bis 51 C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 21.06.1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al N. 56, P. 2, S. A, Uff. 14, Anno 1997;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 9.07.2025;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in vista dell'udienza del 9.07.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e indichino compiutamente gli interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 1 di 4 ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà.
2) Tenuto conto del fatto che la figlia maggiorenne ma ancora studentessa, conserverà la residenza anagrafica Per_1 presso il padre in Via Cecchini 20 a Mestre la casa familiare sarà assegnata a quest'ultimo fino alla compiuta esecuzione degli accordi di cui infra.
3) La NO si impegna a trasferire la residenza anagrafica senza ritardo subito dopo la sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso.
4) A far data dal mese di novembre 2024 e fino compimento del 26 anno di età della figlia la NO Per_1 Pt_1 concorrerà al mantenimento della stessa mediante versamento al padre della somma mensile di € Parte_2
250,00 annualmente rivalutabili e ciò entro il giorno 5 del mese. Detto importo viene così forfetariamente quantificato includendovi anche la partecipazione della NO alle spese inerenti l'attuale percorso universitario di Pt_1 Per_1
(compreso l'alloggio, le spese per il suo mantenimento fuori dalla residenza, le spese di trasporti) quelle di tipo ludico sportive e quelle medico-sanitarie in genere.
5) Le spese straordinarie relative alla figlia ad oggi totalmente non prevedibili e di rilevante importo (es: ulteriori Per_1 corsi o master post laurea, interventi medico chirurgici e/o terapie riabilitative di lunga durata in regime privatistico) saranno concordate tra i genitori e tra loro divise nella seguente proporzione: 3/4 a carico del padre e 1/4 a carico della madre.
6) Le parti si impegnano a rivedere di comune accordo i reciproci obblighi relativi alla figlia secondo il grado di autonomia dalla stessa raggiunta al compimento del 26 anno di età.
7) Le parti danno atto che con il versamento dell'assegno di cui al punto che precede per il periodo novembre 2024 a febbraio 2028 compresi deve intendersi bonariamente composta anche ogni questione relativa al concorso della NO
al mantenimento pregresso di nonché del figlio per tutto il periodo della separazione di fatto tra Pt_1 Per_1 Per_2
i genitori da ottobre 2021 a novembre 2024.
§§§
A definitiva e compiuta tacitazione di ogni rapporto e di ogni reciproca pretesa economica tra i coniugi come traente causa dalla pregressa convivenza matrimoniale le parti concordano inoltre quanto segue:
8) Le autovetture Skoda Octavia SW 4x4 2.0 TDI 150cv DSG Executive, targata FW148EN, e l'autovettura
Fiat Grande Punto 1.4 GPL Dynamic, targata DW192RP, vengono lasciate nella disponibilità esclusiva della NO che ne è già formalmente proprietaria. Pt_1
pagina 2 di 4 9) Entro e non oltre 15 giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al presente ricorso i seguenti fondi e azioni:
a) fondi intestati esclusivamente ad , Parte_1
BG COL ESG T CUBE AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132963) – quote 45,583
BG COL DYNAMIC ALLOCATION AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132963) – n° quote
223,627
BG COL UBS AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132963) – n° quote Controparte_1
45,243
ST IC AN (EUR) (deposito titoli 8500050663250) – n° azioni 100
b) fondi cointestati a e Parte_1 Parte_2
BG COL AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132964) – n° Controparte_2 quote 77,835
AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132964) – n° Controparte_3 quote 65,118
AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132964) – n° quote Controparte_4
127,513 verranno messi in liquidazione e il ricavato della loro vendita al netto dei costi del gestore e dell'imposizione fiscale sulle plusvalenze verrà trasferito su conto corrente congiuntamente intestato ad entrambi i coniugi, con impegno reciproco a non disporne in alcun modo e in alcuna misura fino ad attuazione degli impegni di cui ai punti 13) e 14) che seguono
10) Ogni altro titolo o fondo o prodotto finanziario esistente presso Banca Generali intestato congiuntamente ai coniugi o in via esclusiva al signor resterà attribuito in via definitiva al signor rinunciando Parte_2 Parte_2 sin d'ora la NO a qualunque pretesa inerente i rendimenti, la liquidazione e /o il capitale ivi investito e Pt_1 impegnandosi a semplice richiesta del signor a sottoscrivere la documentazione che le sarà richiesta Parte_2 al fine di ottenere la liquidazione di tali prodotti o la loro attribuzione al signor il quale si impegna Parte_2
a tenere indenne la NO da qualunque onere o spesa inerente tali titoli e fondi e relativi conti di appoggio. Pt_1
11) Entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al presente ricorso la NO si impegna a trasferire al signor la proprietà del Pt_1 Parte_2
100% dell'immobile adibito a residenza familiare sito in Mestre Via Cecchini 20 (appartamento e garage) attualmente di sua proprietà esclusiva.
12) Saranno a carico dell'arch. tutti gli oneri della eventuale regolarizzazione catastale dell'abitazione Parte_1
(conformità edilizia e urbanistica).
pagina 3 di 4 13) All'atto del trasferimento della proprietà dell'immobile il signor verserà alla NO l'importo Parte_2 Pt_1 pari alla differenza tra € 166.500,00 e il ricavato dalla liquidazione dei titoli elencati alle lettere a) e b) del punto 9) che precede
14) alla medesima data verrà trasferito su conto corrente intestato esclusivamente alla NO il ricavato della Pt_1 liquidazione dei titoli elencati alle lettere a) e b) del punto 9) che precede
15) Fermo restando che i coniugi chiederanno l'esenzione da ogni imposta relativa al trasferimento immobiliare sussistendo i requisiti di cui all'art. 19 l. 74/1987 in quanto il trasferimento immobiliare costituisce strumento per la composizione degli aspetti economici della crisi familiare le spese notarili saranno sostenute in via esclusiva dal signor mentre le spese per l'APE carico della NO . Parte_2 Pt_1
16) entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso i coniugi provvederanno alle reciproche restituzioni dei mobili e degli ulteriori effetti personali nei termini e con le modalità meglio descritte in separato accordo sottoscritto dai coniugi che si allega al presente ricorso.
17) tutti gli arredi e i corredi della casa familiare non inclusi nell'accordo di cui al punto che precede resteranno definitivamente nella disponibilità e proprietà del signor Parte_2
18) Con l'esecuzione degli accordi sopra elencati le parti dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere ad alcun titolo o ragione e di aver così bonariamente composto ogni questione economica traente causa dalla pregressa convivenza matrimoniale e dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 9.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 2078/2025 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex art. 473 bis 51 C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 21.06.1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al N. 56, P. 2, S. A, Uff. 14, Anno 1997;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 9.07.2025;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in vista dell'udienza del 9.07.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e indichino compiutamente gli interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 1 di 4 ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà.
2) Tenuto conto del fatto che la figlia maggiorenne ma ancora studentessa, conserverà la residenza anagrafica Per_1 presso il padre in Via Cecchini 20 a Mestre la casa familiare sarà assegnata a quest'ultimo fino alla compiuta esecuzione degli accordi di cui infra.
3) La NO si impegna a trasferire la residenza anagrafica senza ritardo subito dopo la sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso.
4) A far data dal mese di novembre 2024 e fino compimento del 26 anno di età della figlia la NO Per_1 Pt_1 concorrerà al mantenimento della stessa mediante versamento al padre della somma mensile di € Parte_2
250,00 annualmente rivalutabili e ciò entro il giorno 5 del mese. Detto importo viene così forfetariamente quantificato includendovi anche la partecipazione della NO alle spese inerenti l'attuale percorso universitario di Pt_1 Per_1
(compreso l'alloggio, le spese per il suo mantenimento fuori dalla residenza, le spese di trasporti) quelle di tipo ludico sportive e quelle medico-sanitarie in genere.
5) Le spese straordinarie relative alla figlia ad oggi totalmente non prevedibili e di rilevante importo (es: ulteriori Per_1 corsi o master post laurea, interventi medico chirurgici e/o terapie riabilitative di lunga durata in regime privatistico) saranno concordate tra i genitori e tra loro divise nella seguente proporzione: 3/4 a carico del padre e 1/4 a carico della madre.
6) Le parti si impegnano a rivedere di comune accordo i reciproci obblighi relativi alla figlia secondo il grado di autonomia dalla stessa raggiunta al compimento del 26 anno di età.
7) Le parti danno atto che con il versamento dell'assegno di cui al punto che precede per il periodo novembre 2024 a febbraio 2028 compresi deve intendersi bonariamente composta anche ogni questione relativa al concorso della NO
al mantenimento pregresso di nonché del figlio per tutto il periodo della separazione di fatto tra Pt_1 Per_1 Per_2
i genitori da ottobre 2021 a novembre 2024.
§§§
A definitiva e compiuta tacitazione di ogni rapporto e di ogni reciproca pretesa economica tra i coniugi come traente causa dalla pregressa convivenza matrimoniale le parti concordano inoltre quanto segue:
8) Le autovetture Skoda Octavia SW 4x4 2.0 TDI 150cv DSG Executive, targata FW148EN, e l'autovettura
Fiat Grande Punto 1.4 GPL Dynamic, targata DW192RP, vengono lasciate nella disponibilità esclusiva della NO che ne è già formalmente proprietaria. Pt_1
pagina 2 di 4 9) Entro e non oltre 15 giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al presente ricorso i seguenti fondi e azioni:
a) fondi intestati esclusivamente ad , Parte_1
BG COL ESG T CUBE AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132963) – quote 45,583
BG COL DYNAMIC ALLOCATION AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132963) – n° quote
223,627
BG COL UBS AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132963) – n° quote Controparte_1
45,243
ST IC AN (EUR) (deposito titoli 8500050663250) – n° azioni 100
b) fondi cointestati a e Parte_1 Parte_2
BG COL AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132964) – n° Controparte_2 quote 77,835
AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132964) – n° Controparte_3 quote 65,118
AX EUR CAP (EUR) (rapporto 8510139132964) – n° quote Controparte_4
127,513 verranno messi in liquidazione e il ricavato della loro vendita al netto dei costi del gestore e dell'imposizione fiscale sulle plusvalenze verrà trasferito su conto corrente congiuntamente intestato ad entrambi i coniugi, con impegno reciproco a non disporne in alcun modo e in alcuna misura fino ad attuazione degli impegni di cui ai punti 13) e 14) che seguono
10) Ogni altro titolo o fondo o prodotto finanziario esistente presso Banca Generali intestato congiuntamente ai coniugi o in via esclusiva al signor resterà attribuito in via definitiva al signor rinunciando Parte_2 Parte_2 sin d'ora la NO a qualunque pretesa inerente i rendimenti, la liquidazione e /o il capitale ivi investito e Pt_1 impegnandosi a semplice richiesta del signor a sottoscrivere la documentazione che le sarà richiesta Parte_2 al fine di ottenere la liquidazione di tali prodotti o la loro attribuzione al signor il quale si impegna Parte_2
a tenere indenne la NO da qualunque onere o spesa inerente tali titoli e fondi e relativi conti di appoggio. Pt_1
11) Entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al presente ricorso la NO si impegna a trasferire al signor la proprietà del Pt_1 Parte_2
100% dell'immobile adibito a residenza familiare sito in Mestre Via Cecchini 20 (appartamento e garage) attualmente di sua proprietà esclusiva.
12) Saranno a carico dell'arch. tutti gli oneri della eventuale regolarizzazione catastale dell'abitazione Parte_1
(conformità edilizia e urbanistica).
pagina 3 di 4 13) All'atto del trasferimento della proprietà dell'immobile il signor verserà alla NO l'importo Parte_2 Pt_1 pari alla differenza tra € 166.500,00 e il ricavato dalla liquidazione dei titoli elencati alle lettere a) e b) del punto 9) che precede
14) alla medesima data verrà trasferito su conto corrente intestato esclusivamente alla NO il ricavato della Pt_1 liquidazione dei titoli elencati alle lettere a) e b) del punto 9) che precede
15) Fermo restando che i coniugi chiederanno l'esenzione da ogni imposta relativa al trasferimento immobiliare sussistendo i requisiti di cui all'art. 19 l. 74/1987 in quanto il trasferimento immobiliare costituisce strumento per la composizione degli aspetti economici della crisi familiare le spese notarili saranno sostenute in via esclusiva dal signor mentre le spese per l'APE carico della NO . Parte_2 Pt_1
16) entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso i coniugi provvederanno alle reciproche restituzioni dei mobili e degli ulteriori effetti personali nei termini e con le modalità meglio descritte in separato accordo sottoscritto dai coniugi che si allega al presente ricorso.
17) tutti gli arredi e i corredi della casa familiare non inclusi nell'accordo di cui al punto che precede resteranno definitivamente nella disponibilità e proprietà del signor Parte_2
18) Con l'esecuzione degli accordi sopra elencati le parti dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere ad alcun titolo o ragione e di aver così bonariamente composto ogni questione economica traente causa dalla pregressa convivenza matrimoniale e dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 9.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina 4 di 4