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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1148/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6826/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202483122180912125007767 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto portante l'IMU per l'anno 2016.
Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il
Comune ha dato atto di avere annullato parzialmente il provvedimento gravato.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del parziale annullamento in autotutela afferente al quarto motivo, per il resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato avendo il Comune comprovato la notifica del prodromico avviso di accertamento in data 10 dicembre 2021 divenuto inoppugnabile con conseguente rigetto dei primi due motivi di ricorso, giacché ogni questione sul tempestivo esercizio del potere di accertamento avrebbe dovuto eccepersi con la regolare impugnazione dell'accertamento.
Anche il terzo motivo afferente alla prescrizione deve rigettarsi attesa la valenza interruttiva della notifica dell'avviso di accertamento.
L'esito del giudizio legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6826/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202483122180912125007767 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto portante l'IMU per l'anno 2016.
Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il
Comune ha dato atto di avere annullato parzialmente il provvedimento gravato.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del parziale annullamento in autotutela afferente al quarto motivo, per il resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato avendo il Comune comprovato la notifica del prodromico avviso di accertamento in data 10 dicembre 2021 divenuto inoppugnabile con conseguente rigetto dei primi due motivi di ricorso, giacché ogni questione sul tempestivo esercizio del potere di accertamento avrebbe dovuto eccepersi con la regolare impugnazione dell'accertamento.
Anche il terzo motivo afferente alla prescrizione deve rigettarsi attesa la valenza interruttiva della notifica dell'avviso di accertamento.
L'esito del giudizio legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, rigetta il ricorso.
Spese compensate.