Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/12/2025, n. 22476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22476 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13423/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13423 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Preziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
decreto n. Cat. A.12/Imm. (n.-OMISSIS-) emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 05.02.2025 e notificato in data 2.09.2025 con il quale è stata decretata la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- e l’archiviazione dell’istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. CO RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso e considerato:
-il ricorrente, in possesso di carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciata dalla Questura di Roma nel 1996, chiede l’annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- e dell’archiviazione dell’istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno;
-il provvedimento negativo è motivato sulla base della pericolosità sociale dell’istante, desunta dalla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Roma il 18.1.2.2014 che lo ha condannato per i reati ex artt. 110-474 c.p. e 81-110- 648 c.p., nonché da altra definitiva sentenza di condanna del 21.12.2018 per il reato di calunnia ex art. 368 c.p.;
-la causa è stata discussa alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025 e, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza in forma semplificata, trattenuta in decisione;
considerato che il ricorso è fondato per difetto di istruttoria e di motivazione, nei limiti in cui la Questura di -OMISSIS- ha desunto la pericolosità dell’istante dalle pregresse condanne senza motivare adeguatamente sulla base di evidenze attuali e concrete, desumibili dalla complessiva condotta di vita, dalla situazione familiare e dal livello di integrazione sociale, come disposto dal legislatore;
ritenuto che l’ufficio avrebbe dovuto altresì considerare adeguatamente - ex art. 9 c. 4 d.lgs. 286/1998 - la posizione del ricorrente sul territorio nazionale dal 1996, con regolare titolo di soggiorno;
ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato deve essere annullato, salvi i provvedimenti che in sede di nuova istanza del ricorrente potranno essere assunti dall’Autorità di PS, considerando la peculiarità della complessiva posizione dell’interessato, nonché la documentazione in atti;
stabilito di compensare per ragioni equitative le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il
provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CO RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RG | AN NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.