CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 275/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MARTINI LORENZO MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 di (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GIANNINI MARCO
APPELLATA
e con contumace Controparte_3
NECESSARIO CP_4
pagina 1 di 16 avverso la sentenza n. 1289/2022 emessa dal Tribunale di LUCCA pubblicata il
29/12/2022
CONCLUSIONI
In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, annullare ed integralmente riformare, per i motivi di cui in premessa, la sentenza del Tribunale di Lucca n.1289/2022 pubbl. il 29/12/2022 repert. n.2910/2022 del 30/12/2022 emessa all'esito della causa iscritta al ruolo n.3609/2020 e precisamente:
In via principale:
− Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.894/2020 emesso dal Tribunale di Lucca in data 8/07/2020, R.G. n.2207/2020;
− Dichiarare la nullità degli artt.2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
e in favore di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_5 obbligazioni assunte dalla soc. sempre per quanto sopra esposto, Parte_4
e, conseguentemente
− Disporre la liberazione dei fideiussori e Parte_1 Parte_2 [...] per la decadenza ex art.1957 c.c. non avendo il creditore proposto le proprie Pt_3 ntro il debitore principale nei termini previsti dalla legge;
− Previo occorrendo ordine di esibizione a controparte di tutta la documentazione relativa all'erogazione, ai costi e agli oneri, nessuno escluso o eccettuato e ammissione di apposita CTU, verificare e rideterminare in conformità a quanto previsto dalla legge, il credito, se esistente e dovuto, in accoglimento totale o, in ipotesi, parziale, e salva impugnazione, delle eccezioni e deduzioni tutte di cui al presente atto e, comunque, di ogni altra eccezione e deduzione, anche rilevabile d'ufficio, legittimamente acquisita/acquisenda/acquisibile alla causa anche all'esito della costituzione avversaria.
In via istruttoria:
A) ORDINE DI ESIBIZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 C.P.C.
(a1) Si chiede che l'Ill.mo G.I. ordini, ex art.210 c.p.c., a e/o a Controparte_5 di esibire copia della documentazione, Controparte_6 gli estratti conto periodici), relativa ai rapporti contrattuali intercorsi (nello specifico: il finanziamento pagina 2 di 16 chirografario n.741832275; il c/c ordinario n.632195.06; il c/c anticipi n.108360919) tra l'originaria creditrice e la soc. al fine di verificare la legittimità Parte_4 delle pretese creditorie vantate e
(a2) Si chiede che l'Ill.mo G.I. ordini, ex art.210 c.p.c., a e/o a Controparte_5
l'esibizione d dalla Controparte_6 li Appellanti sono stati ritenuti debitori e per cui è causa;
(a3) Si chiede che l'Ill.mo G.I. ordini, ex art.210 c.p.c., a e/o a Controparte_5
nonché ai D.Lgs. Controparte_6
19.1.2017 n.3, alle principali Banche Italiane, tramite la BA d'Italia, la produzione delle copie delle fideiussioni omnibus utilizzate a partire dal 5/08/1998 (data di sottoscrizione da parte di e delle rispettive fideiussioni Parte_2 Parte_3 omnibus con e 8 (data di sottoscrizione da Controparte_5 parte di ultimo adeguamento della fideiussione omnibus con Parte_1
già BA SC S.p.A.) e, nello specifico, di quelle utilizzate da Controparte_5 già BA SC S.p.A. (in tale senso Ordinanza del Tribunale di Controparte_5
Roma 9/5/2019 in www.dejure.it).
B) CONSULENZA TECNICO-CONTABILE
All'esito della produzione documentale di cui sopra, si chiede che venga ammessa CTU finalizzata a ricostruire il rapporto intercorso tra la soc. e la Parte_4
già BA SC S.p.A., di cui (già Controparte_5
22) e al c/c n.108360919, nonché al finanziamento n.741832275 e quindi affinché il CTU:
(b1) Ridetermini il corretto saldo dei predetti c/c alla data della loro estinzione e/o passaggio a sofferenza, nonché del finanziamento depurandoli da ogni interesse passivo ultra legale, da ogni spesa, commissione massimo scoperto, DIF, CSA, commissioni comunque denominate, capitalizzazione infrannuale delle competenze passive, in quanto sfornite di specifiche pattuizioni scritte e/o debitamente sottoscritte dalle parti, e con accredito di interessi creditori a tasso legale su eventuali saldi attivi in favore della soc. nell'eseguire tale accertamento, il CTU Parte_4 applichi il saldo zero ile;
e, qualora occorrer possa, affinché il CTU:
(b2) Verifichi se i tassi effettivi globali periodicamente praticati sui rapporti di cui sono causa, calcolati tenendo conto di ogni onere e spesa direttamente connessa all'erogazione del credito, ivi compresa la CMS, DIF, CSA così come di ogni altro onere e commissione quali indennità di sconfinamento, oneri sull'accordato, commissione di istruttoria veloce etc., abbiano superato o meno i tassi-soglia usura trimestralmente comunicati dal Ministero del tesoro in osservanza della L. 108/96; in caso di esito positivo della verifica, provveda il CTU ad eliminare ex art.1815 c.c. l'ammontare delle competenze ed ogni interesse addebitato in ogni trimestre in cui si è verificato il superamento del c.d. , ricalcolando di conseguenza il saldo e le CP_7
pagina 3 di 16 competenze per i successivi trimestri sino ad oggi;
e, qualora occorrer possa, affinché il CTU:
(b3) Ridetermini il corretto saldo dei c/c sopra citati alla data della loro estinzione e/o passaggio a sofferenza, nonché del finanziamento, depurandoli da ogni somma corrisposta dalla soc. a a titolo di commissione Parte_4 Controparte_5 massimo scoperto, DI e comunque nulle.
C) INTERROGATORIO FORMALE E PROVA PER TESTI.
(c1) Si richiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'amministratore e legale rappresentante della soc. nonché Controparte_6 prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
Vero che i moduli fideiussori che le si mostrano (docc.
8-11 fasc.mon.) sono in uso presso la Vostra BA a partire dal 5/08/1998 (data di sottoscrizione da parte di e delle rispettive fideiussioni omnibus con ) Parte_2 Parte_3 CP_5
l ata di sottoscrizione da parte di Parte_1 dell'ultimo adeguamento della fideiussione omnibus con già BA CP_5
SC S.p.A.)?
Si indicano quali testimoni i legali rappresentanti e/o amministratori della soc.
[...]
soc. soc. Banco BPM S.p.A.; soc. BA Na Controparte_8 Controparte_9
prev documenti acquisiti anche a seguito dell'ordine di esibizione sopra richiesto sub a.3 e dei docc. da 5. a 14. depositati con la memoria ex art.183, co.6, n.2 c.p.c.
In ogni caso
− Con vittoria di spese ed onorari relativi a tutti i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respingere l'appello promosso da controparte confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado e condannando al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La richiedeva al Tribunale di Lucca un Parte_5 decreto ingiuntivo nei confronti della quale debitrice Pt_4 Parte_4 principale, e di , ed , quali Parte_1 Parte_4 Parte_2 fideiussori, per l'importo complessivo di € 240.057,36, derivante da:
• quanto a € 27.753,07 un finanziamento chirografario n. 741832275 stipulato in pagina 4 di 16 data 2-1-2018 per € 60.000,00;
• quanto a € 9.958,62 saldo del c/c 632195,06 acceso presso la filiale di
Segromigno in Monte della ex BA SC spa (conto n. 1155,05), poi
[...]
(conto n. 632195,06); Parte_5
• quanto a € 202.345,67 rapporto anticipi n. 108360919 sottoscritto presso la filiale di Zone della in data 5/2/2019. Parte_5
Il decreto successivamente emesso veniva notificato ai soli garanti, essendo nelle more fallita la debitrice principale.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione tutti e tre i garanti, i quali deducevano che:
(a) la fideiussione sottoscritta da e non era stata Parte_2 Parte_3 rilasciata sino alla concorrenza di euro 250.000,00, come erroneamente indicato nel ricorso monitorio, ma sino alla concorrenza di lire 250.000.000,00;
(b) nonostante la richiesta ex art.119 TUB inviata il 1°/02/2020 dai Fideiussori, non aveva mai consegnato la documentazione afferente ai Controparte_5 rapporti bancari in essere con la soc. per cui i sig.ri Parte_4 Pt_4 si trovavano nell'impossibilità di verificare la correttezza della somma ingiunta;
(c) avendo impedito una seria analisi contabile dei rapporti Controparte_5 bancari, si rendeva necessario disporre una CTU contabile per verificare il rispetto del TSU dei tassi di interesse applicati dall'istituto di credito e l'assenza di capitalizzazione degli interessi quantomeno a partire dal 1°/01/2014 (e cioè dall'entrata in vigore dell'art.120 TUB così come modificato dall'art.1, co.629, L.
27/12/2013, 147);
(d) le fideiussioni rilasciate dai sig.ri riproponevano pedissequamente il Pt_4 noto schema contrattuale predisposto dall'ABI; schema per il quale la BA
d'Italia, con provvedimento n.55 del 2/5/2005, aveva accertato, relativamente alle clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e “rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.” di cui agli artt. 2, 6 e 8, un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art.2, co.2, lett. a) legge “antitrust” n.287/1990; pagina 5 di 16 (e) non aveva rispettato il termine decadenziale di cui Controparte_5 all'art.1957 c.c., non essendosi attivata per il recupero del credito nei confronti del debitore principale (soc. entro i sei mesi dalla scadenza Parte_4 delle obbligazioni garantite;
(f) l'istituto di credito aveva ripetutamente e gravemente violato i doveri di correttezza e buona fede previsti dall'art.119 TUB.
Si costituiva in giudizio la quale successore nei diritti fatti valere in via CP_6 monitoria dalla , depositando gli estratti Parte_5 conto dei rapporti.
La convenuta ammetteva l'errore incorso nella indicazione dell'importo massimo garantito nella fideiussione sottoscritta dai Sig.ri e Parte_4 Parte_2
(limitata a lire 250.000.000 e non ad euro 250.000,00), ma contestava la tesi di controparte, sia in punto di usurarietà del contratto di mutuo, che di anatocismo nel rapporto di conto corrente;
in ogni caso, ed in via preliminare, eccepiva CP_6 la prescrizione e nel merito deduceva che le garanzie prestate non erano mere fideiussioni, bensì di contratti autonomi di garanzia, per cui non era ad esse applicabile la giurisprudenza in tema di modello Abi del 2003, che a tutto voler concedere avrebbe comportato al più la nullità delle sole clausole.
La causa veniva istruita a mezzo di una CTU per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1289/2022 pubblicata il 29/12/2022 il Tribunale di LUCCA così decideva:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 894/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca in data
8.7.2020, confermandolo integralmente;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 894/2020 emesso nei confronti di Parte_4
e dal Tribunale di Lucca in data 8.7.2020;
[...] Parte_2 pagina 6 di 16 3) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_4 Parte_2
per i titoli di cui in parte motiva, Controparte_6 della somma di € 129.114,22, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo;
4) condanna gli opponenti , e a Parte_1 Parte_4 Parte_2 rimborsare in via solidale alla società opposta, la prima per l'intero, il secondo e la terza fino alla concorrenza della quota di 1/2, le spese di lite, liquidandole in complessivi € 16.100,00, di cui € 14.000,00 per compenso di avvocato ed €
2.100,00 per rimborso spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge”.
In particolare, il giudice riteneva provata la legittimazione attiva di tramite CP_6 la produzione del contratto di scissione ed infondata l'eccezione di incompetenza in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese, non venendo avanzata domanda di nullità delle fideiussioni in via principale.
L'eccezione di nullità delle garanzie per conformità allo schema ABI veniva respinta sul presupposto che esse non fossero fideiussioni ma contratti autonomi di garanzia. In ogni caso, evidenziava il giudice che la clausola solve et repete contenuta nel contratto costituiva una deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., che rendeva sufficiente per il rispetto del termine ivi previsto l'esercizio di iniziative stragiudiziali.
Quanto al merito, veniva ritenuta tempestiva la produzione della documentazione contabile e tali documenti venivano considerati sufficienti a provare il credito.
Il decreto ingiuntivo veniva revocato, in quanto emesso per una somma superiore all'ammontare massimo delle garanzie prestate, come ammesso dalla parte opposta.
L'eccezione inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a partire dall'1.1.2014 veniva respinta per la genericità dell'allegazione e quella relativa agli interessi ultralegali per essere stata provata la specifica pattuizione scritta.
L'eccezione di usurarietà degli interessi applicati nei rapporti bancari veniva pagina 7 di 16 ritenuta generica, mentre quella inerente agli interessi del mutuo veniva respinta richiamando le risultanze della CTU.
Il decidente rigettava anche dell'eccezione di violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca nell'esecuzione del rapporto, per non aver ottemperato agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 119 TUB, sul presupposto che la relativa richiesta fosse eccessivamente generica.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in Parte_6 giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1 quale mandataria di (di seguito Controparte_2 anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Il giudice avrebbe errato nel considerare le garanzie prestate dei contratti autonomi di garanzia, così elidendo completamente il rilievo della nullità per conformità alle clausole ABI;
2) la decisione sarebbe comunque errata nella parte in cui, ad abundantiam, viene affermato che per evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. sarebbe sufficiente una richiesta stragiudiziale, anche perché nel caso in esame non sarebbe stata inviata una richiesta di pagamento, ma solo una lettera con cui veniva comunicata la revoca di tutti i rapporti, della quale tra l'altro non era dimostrato l'invio.
3) In relazione al conto corrente, per il periodo precedente al 2007 (quando titolare del rapporto era BA SC), la banca non avrebbe prodotto estratti conto, ma semplici staffe, per di più non originali ma “rigenerati” dal sistema, e pertanto inidonei a dimostrare l'esistenza del credito. Anche per il conto anticipi la documentazione sarebbe insufficiente, non rilevando che pagina 8 di 16 esso fosse regolato sul conto ordinario. Gli appellanti chiedono pertanto che sia disposta una CTU integrativa con applicazione del saldo zero.
4) Il contegno extraprocessuale della banca non sarebbe conforme a buona fede, non avendo ottemperato alla richiesta di documenti avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB. L'eccezione inerente l'anatocismo non sarebbe generica, in quanto la mancata consegna dei documenti non consentiva di argomentare più dettagliatamente;
5) il giudice avrebbe errato nella liquidazione delle spese, posto che la fondatezza delle eccezioni degli opponenti avrebbe giustificato la condanna della controparte al pagamento delle stesse.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva CP_6 preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per non essere stato notificato a parte del giudizio di primo grado. Parte_5
Nel merito l'appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, riproponendo comunque l'eccezione di prescrizione.
Il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
in quanto litisconsorte necessario di tipo Parte_5 processuale.
A seguito della notifica questa non si costituiva, rimanendo contumace.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 9 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'appello è stata superata dall'intervenuta integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario di tipo processuale pretermesso.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo la parte appellante contesta la decisione nella parte in cui è stato ritenuto che la giurisprudenza in tema di nullità delle clausole dello schema
ABI inserite in forza di un accordo anticoncorrenziale non fosse applicabile al caso di specie, considerato che le parti avrebbero sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia.
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità, seguita anche da questo ufficio, considera decisivo per distinguere la fideiussione da un contratto autonomo di garanzia l'inserimento o meno di clausole che escludano per il garante la possibilità di sollevare eccezioni nei confronti del garantito, essendo esse un elemento sintomatico della mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale.
“Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per
l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del
17/06/2022).
La Corte di Cassazione esclude invece la rilevanza dell'inserimento della clausola a prima richiesta per la qualificazione in termini di contratto autonomo.
pagina 10 di 16 “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Sez. 1, Sentenza n. 31105 del 04/12/2024).
Il giudice di primo grado ha pertanto errato nel valorizzare la clausola di cui al punto 7 ai fini della qualificazione giuridica del contratto.
Le garanzie prestate, invece, non contengono alcuna limitazione rispetto alla facoltà di opporre eccezioni al creditore, per cui sono chiaramente delle fideiussioni, come peraltro specificamente indicato.
L'eccezione poteva essere quindi esaminata ed è fondata.
Come è noto, con provvedimento del 2.5.2005, la BA d'Italia ha accertato che
«le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina».
Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d.
“clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga pagina 11 di 16 all'art.1939 c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Lo schema oggetto dell'indagine della BA d'Italia è quello adottato dall'ABI nel
2003. Contrariamente a quanto afferma la parte appellata, lo schema utilizzato per la fideiussione omnibus rilasciata da è esattamente quello Parte_1 preso in considerazione dalla BA d'Italia, essendo stato l'atto sottoscritto il
21.6.2005.
Per quanto oggi qui interessa, quindi, deve essere ritenuta nulla la clausola prevista all'art. 6 di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c..
Quanto alla fideiussione rilasciata da ed , l'atto risulta Parte_4 Parte_2 sottoscritto il 5.8.1988, per quanto il testo della fideiussione sia sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'altra.
Per quanto oggi interessa, infatti, l'art. 6 della fideiussione rilasciata da Parte_1
è il seguente:
[...]
Quello della garanzia prestata da ed , invece, è il Parte_4 Parte_2 seguente:
Anche il contenuto delle altre clausole oggetto dell'accertamento è identico nei due documenti.
Appare evidente, quindi, che le clausole ritenute abusive dalla BA d'Italia erano utilizzate dalla anche prima del 2003. Parte_5
Per quanto l'accertamento sia avvenuto solo nel 2005, può presumersi che l'accordo anticoncorrenziale sia intervenuto in epoca antecedente, essendo il modello del 2003 meramente riproduttivo del precedente.
Anche con riferimento a tale seconda fideiussione, quindi, deve dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art.
6. pagina 12 di 16 Contr Non assume rilevanza infatti l'eventuale mancata adesione di all'intesa anticoncorrenziale, avendo la nullità riconosciuta dalla giurisprudenza valenza generale.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano l'affermazione del giudice secondo la quale, in ogni caso, la clausola solve et repete consentirebbe di rispettare il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. anche con le sole richieste stragiudiziali.
Rispetto a tale rilievo si osserva che il principio indicato dal giudice di prime cure
è ormai seguito dalla giurisprudenza prevalente, anche di questa Corte.
Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che
“In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art.
1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 660 del 10/01/2025).
Tale principio, per quanto riferito al contratto di autonomo di garanzia, può essere applicato anche alle fideiussioni omnibus che contengano una medesima clausola a prima richiesta.
Nel caso in esame, visto che le fideiussioni contengono al punto 7 una clausola di pagamento a prima richiesta, una richiesta stragiudiziale è sufficiente ad impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
Sotto tale aspetto la parte appellante lamenta comunque che l'atto indicato dal giudice quale valida richiesta stragiudiziale tale non sarebbe, essendo la mera comunicazione della chiusura dei rapporti. pagina 13 di 16 Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie, risulta per tabulas che la creditrice ha comunicato in data 19.11.2019 alla debitrice principale la revoca di tutti gli affidamenti ed il recesso da tutti i rapporti intrattenuti con la banca, inviandone copia in pari data ai garanti, momento questo a far data del quale il credito può considerarsi venuto a scadenza (v. doc.
12 fascicolo monitorio)”.
Il contenuto della lettera inviata alla debitrice principale è il seguente:
Si tratta pertanto di una comunicazione di revoca degli affidamenti e di recesso dai rapporti, che non contiene una domanda di pagamento, per cui non è qualificabile quale iniziativa stragiudiziale volta al recupero del credito
Inoltre, nel primo grado di giudizio non è stata prodotta la prova dell'invio della nota, comunque indispensabile, trattandosi di un atto recettizio.
Il documento valorizzato dal giudice di prime cure, quindi, non prova che la banca creditrice abbia avanzato le proprie richieste nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
La nota potrebbe al più consentire di collocare la scadenza dell'obbligazione nel momento del recesso da tutti i rapporti, ovvero nel giorno della ricezione della comunicazione.
La parte appellante ha nel presente giudizio prodotto quale doc. 4 la prova della ricezione della comunicazione di recesso dai rapporti, avvenuta il 3.1.2020.
E' stata poi prodotta un'ulteriore nota datata 23.12.2019, con la quale la banca ha indicato alla debitrice l'entità dei propri crediti, dichiarandola decaduta dal beneficio del termine ed intimando il pagamento immediato. Di tale nota non viene però prodotta la prova della ricezione. pagina 14 di 16 La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale produzione con la prima difesa successiva.
Tale eccezione è fondata, in quanto la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile a condizione che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ma tale prova non è stata offerta.
Anche a voler individuare nel 3.1.2020 la data di scadenza dell'obbligazione, poi, non si può non evidenziare che il decreto ingiuntivo non è stato notificato alla società, essendo stata dichiarata fallita con sentenza del 26/6/2020, e la richiesta di ammissione al passivo è successiva al semestre, come del resto la notifica del decreto ingiuntivo ai garanti, avvenuta il 24.7.2020.
Anche prescindendo dall'inammissibilità della produzione, quindi, i documenti non dimostrano che vi sia stata un'iniziativa stragiudiziale nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
L'eccezione di decadenza sollevata dai fideiussori risulta pertanto fondata.
3. Le ulteriori censure, che riguardano il merito della pretesta creditoria rimangono assorbite.
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi gli odierni appellanti) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura CP_6 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 quale mandataria di CP_1 Controparte_6 CP_6
pagina 15 di 16 e nei confronti di Controparte_6 Parte_5 avverso la sentenza n. 1289/2022 emessa dal Tribunale di LUCCA e
[...] pubblicata il 29/12/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Parte_5
2. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da Controparte_6
quale successore nei diritti di
[...] Parte_5
nei confronti di e
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
3. condanna a rifondere a Controparte_6
e le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi €
14.103 e per il presente giudizio di appello in complessivi € 9.991, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 275/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MARTINI LORENZO MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 di (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GIANNINI MARCO
APPELLATA
e con contumace Controparte_3
NECESSARIO CP_4
pagina 1 di 16 avverso la sentenza n. 1289/2022 emessa dal Tribunale di LUCCA pubblicata il
29/12/2022
CONCLUSIONI
In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, annullare ed integralmente riformare, per i motivi di cui in premessa, la sentenza del Tribunale di Lucca n.1289/2022 pubbl. il 29/12/2022 repert. n.2910/2022 del 30/12/2022 emessa all'esito della causa iscritta al ruolo n.3609/2020 e precisamente:
In via principale:
− Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.894/2020 emesso dal Tribunale di Lucca in data 8/07/2020, R.G. n.2207/2020;
− Dichiarare la nullità degli artt.2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
e in favore di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_5 obbligazioni assunte dalla soc. sempre per quanto sopra esposto, Parte_4
e, conseguentemente
− Disporre la liberazione dei fideiussori e Parte_1 Parte_2 [...] per la decadenza ex art.1957 c.c. non avendo il creditore proposto le proprie Pt_3 ntro il debitore principale nei termini previsti dalla legge;
− Previo occorrendo ordine di esibizione a controparte di tutta la documentazione relativa all'erogazione, ai costi e agli oneri, nessuno escluso o eccettuato e ammissione di apposita CTU, verificare e rideterminare in conformità a quanto previsto dalla legge, il credito, se esistente e dovuto, in accoglimento totale o, in ipotesi, parziale, e salva impugnazione, delle eccezioni e deduzioni tutte di cui al presente atto e, comunque, di ogni altra eccezione e deduzione, anche rilevabile d'ufficio, legittimamente acquisita/acquisenda/acquisibile alla causa anche all'esito della costituzione avversaria.
In via istruttoria:
A) ORDINE DI ESIBIZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 C.P.C.
(a1) Si chiede che l'Ill.mo G.I. ordini, ex art.210 c.p.c., a e/o a Controparte_5 di esibire copia della documentazione, Controparte_6 gli estratti conto periodici), relativa ai rapporti contrattuali intercorsi (nello specifico: il finanziamento pagina 2 di 16 chirografario n.741832275; il c/c ordinario n.632195.06; il c/c anticipi n.108360919) tra l'originaria creditrice e la soc. al fine di verificare la legittimità Parte_4 delle pretese creditorie vantate e
(a2) Si chiede che l'Ill.mo G.I. ordini, ex art.210 c.p.c., a e/o a Controparte_5
l'esibizione d dalla Controparte_6 li Appellanti sono stati ritenuti debitori e per cui è causa;
(a3) Si chiede che l'Ill.mo G.I. ordini, ex art.210 c.p.c., a e/o a Controparte_5
nonché ai D.Lgs. Controparte_6
19.1.2017 n.3, alle principali Banche Italiane, tramite la BA d'Italia, la produzione delle copie delle fideiussioni omnibus utilizzate a partire dal 5/08/1998 (data di sottoscrizione da parte di e delle rispettive fideiussioni Parte_2 Parte_3 omnibus con e 8 (data di sottoscrizione da Controparte_5 parte di ultimo adeguamento della fideiussione omnibus con Parte_1
già BA SC S.p.A.) e, nello specifico, di quelle utilizzate da Controparte_5 già BA SC S.p.A. (in tale senso Ordinanza del Tribunale di Controparte_5
Roma 9/5/2019 in www.dejure.it).
B) CONSULENZA TECNICO-CONTABILE
All'esito della produzione documentale di cui sopra, si chiede che venga ammessa CTU finalizzata a ricostruire il rapporto intercorso tra la soc. e la Parte_4
già BA SC S.p.A., di cui (già Controparte_5
22) e al c/c n.108360919, nonché al finanziamento n.741832275 e quindi affinché il CTU:
(b1) Ridetermini il corretto saldo dei predetti c/c alla data della loro estinzione e/o passaggio a sofferenza, nonché del finanziamento depurandoli da ogni interesse passivo ultra legale, da ogni spesa, commissione massimo scoperto, DIF, CSA, commissioni comunque denominate, capitalizzazione infrannuale delle competenze passive, in quanto sfornite di specifiche pattuizioni scritte e/o debitamente sottoscritte dalle parti, e con accredito di interessi creditori a tasso legale su eventuali saldi attivi in favore della soc. nell'eseguire tale accertamento, il CTU Parte_4 applichi il saldo zero ile;
e, qualora occorrer possa, affinché il CTU:
(b2) Verifichi se i tassi effettivi globali periodicamente praticati sui rapporti di cui sono causa, calcolati tenendo conto di ogni onere e spesa direttamente connessa all'erogazione del credito, ivi compresa la CMS, DIF, CSA così come di ogni altro onere e commissione quali indennità di sconfinamento, oneri sull'accordato, commissione di istruttoria veloce etc., abbiano superato o meno i tassi-soglia usura trimestralmente comunicati dal Ministero del tesoro in osservanza della L. 108/96; in caso di esito positivo della verifica, provveda il CTU ad eliminare ex art.1815 c.c. l'ammontare delle competenze ed ogni interesse addebitato in ogni trimestre in cui si è verificato il superamento del c.d. , ricalcolando di conseguenza il saldo e le CP_7
pagina 3 di 16 competenze per i successivi trimestri sino ad oggi;
e, qualora occorrer possa, affinché il CTU:
(b3) Ridetermini il corretto saldo dei c/c sopra citati alla data della loro estinzione e/o passaggio a sofferenza, nonché del finanziamento, depurandoli da ogni somma corrisposta dalla soc. a a titolo di commissione Parte_4 Controparte_5 massimo scoperto, DI e comunque nulle.
C) INTERROGATORIO FORMALE E PROVA PER TESTI.
(c1) Si richiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'amministratore e legale rappresentante della soc. nonché Controparte_6 prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
Vero che i moduli fideiussori che le si mostrano (docc.
8-11 fasc.mon.) sono in uso presso la Vostra BA a partire dal 5/08/1998 (data di sottoscrizione da parte di e delle rispettive fideiussioni omnibus con ) Parte_2 Parte_3 CP_5
l ata di sottoscrizione da parte di Parte_1 dell'ultimo adeguamento della fideiussione omnibus con già BA CP_5
SC S.p.A.)?
Si indicano quali testimoni i legali rappresentanti e/o amministratori della soc.
[...]
soc. soc. Banco BPM S.p.A.; soc. BA Na Controparte_8 Controparte_9
prev documenti acquisiti anche a seguito dell'ordine di esibizione sopra richiesto sub a.3 e dei docc. da 5. a 14. depositati con la memoria ex art.183, co.6, n.2 c.p.c.
In ogni caso
− Con vittoria di spese ed onorari relativi a tutti i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respingere l'appello promosso da controparte confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado e condannando al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La richiedeva al Tribunale di Lucca un Parte_5 decreto ingiuntivo nei confronti della quale debitrice Pt_4 Parte_4 principale, e di , ed , quali Parte_1 Parte_4 Parte_2 fideiussori, per l'importo complessivo di € 240.057,36, derivante da:
• quanto a € 27.753,07 un finanziamento chirografario n. 741832275 stipulato in pagina 4 di 16 data 2-1-2018 per € 60.000,00;
• quanto a € 9.958,62 saldo del c/c 632195,06 acceso presso la filiale di
Segromigno in Monte della ex BA SC spa (conto n. 1155,05), poi
[...]
(conto n. 632195,06); Parte_5
• quanto a € 202.345,67 rapporto anticipi n. 108360919 sottoscritto presso la filiale di Zone della in data 5/2/2019. Parte_5
Il decreto successivamente emesso veniva notificato ai soli garanti, essendo nelle more fallita la debitrice principale.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione tutti e tre i garanti, i quali deducevano che:
(a) la fideiussione sottoscritta da e non era stata Parte_2 Parte_3 rilasciata sino alla concorrenza di euro 250.000,00, come erroneamente indicato nel ricorso monitorio, ma sino alla concorrenza di lire 250.000.000,00;
(b) nonostante la richiesta ex art.119 TUB inviata il 1°/02/2020 dai Fideiussori, non aveva mai consegnato la documentazione afferente ai Controparte_5 rapporti bancari in essere con la soc. per cui i sig.ri Parte_4 Pt_4 si trovavano nell'impossibilità di verificare la correttezza della somma ingiunta;
(c) avendo impedito una seria analisi contabile dei rapporti Controparte_5 bancari, si rendeva necessario disporre una CTU contabile per verificare il rispetto del TSU dei tassi di interesse applicati dall'istituto di credito e l'assenza di capitalizzazione degli interessi quantomeno a partire dal 1°/01/2014 (e cioè dall'entrata in vigore dell'art.120 TUB così come modificato dall'art.1, co.629, L.
27/12/2013, 147);
(d) le fideiussioni rilasciate dai sig.ri riproponevano pedissequamente il Pt_4 noto schema contrattuale predisposto dall'ABI; schema per il quale la BA
d'Italia, con provvedimento n.55 del 2/5/2005, aveva accertato, relativamente alle clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e “rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.” di cui agli artt. 2, 6 e 8, un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art.2, co.2, lett. a) legge “antitrust” n.287/1990; pagina 5 di 16 (e) non aveva rispettato il termine decadenziale di cui Controparte_5 all'art.1957 c.c., non essendosi attivata per il recupero del credito nei confronti del debitore principale (soc. entro i sei mesi dalla scadenza Parte_4 delle obbligazioni garantite;
(f) l'istituto di credito aveva ripetutamente e gravemente violato i doveri di correttezza e buona fede previsti dall'art.119 TUB.
Si costituiva in giudizio la quale successore nei diritti fatti valere in via CP_6 monitoria dalla , depositando gli estratti Parte_5 conto dei rapporti.
La convenuta ammetteva l'errore incorso nella indicazione dell'importo massimo garantito nella fideiussione sottoscritta dai Sig.ri e Parte_4 Parte_2
(limitata a lire 250.000.000 e non ad euro 250.000,00), ma contestava la tesi di controparte, sia in punto di usurarietà del contratto di mutuo, che di anatocismo nel rapporto di conto corrente;
in ogni caso, ed in via preliminare, eccepiva CP_6 la prescrizione e nel merito deduceva che le garanzie prestate non erano mere fideiussioni, bensì di contratti autonomi di garanzia, per cui non era ad esse applicabile la giurisprudenza in tema di modello Abi del 2003, che a tutto voler concedere avrebbe comportato al più la nullità delle sole clausole.
La causa veniva istruita a mezzo di una CTU per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1289/2022 pubblicata il 29/12/2022 il Tribunale di LUCCA così decideva:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 894/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca in data
8.7.2020, confermandolo integralmente;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 894/2020 emesso nei confronti di Parte_4
e dal Tribunale di Lucca in data 8.7.2020;
[...] Parte_2 pagina 6 di 16 3) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_4 Parte_2
per i titoli di cui in parte motiva, Controparte_6 della somma di € 129.114,22, oltre interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo;
4) condanna gli opponenti , e a Parte_1 Parte_4 Parte_2 rimborsare in via solidale alla società opposta, la prima per l'intero, il secondo e la terza fino alla concorrenza della quota di 1/2, le spese di lite, liquidandole in complessivi € 16.100,00, di cui € 14.000,00 per compenso di avvocato ed €
2.100,00 per rimborso spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge”.
In particolare, il giudice riteneva provata la legittimazione attiva di tramite CP_6 la produzione del contratto di scissione ed infondata l'eccezione di incompetenza in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese, non venendo avanzata domanda di nullità delle fideiussioni in via principale.
L'eccezione di nullità delle garanzie per conformità allo schema ABI veniva respinta sul presupposto che esse non fossero fideiussioni ma contratti autonomi di garanzia. In ogni caso, evidenziava il giudice che la clausola solve et repete contenuta nel contratto costituiva una deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., che rendeva sufficiente per il rispetto del termine ivi previsto l'esercizio di iniziative stragiudiziali.
Quanto al merito, veniva ritenuta tempestiva la produzione della documentazione contabile e tali documenti venivano considerati sufficienti a provare il credito.
Il decreto ingiuntivo veniva revocato, in quanto emesso per una somma superiore all'ammontare massimo delle garanzie prestate, come ammesso dalla parte opposta.
L'eccezione inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a partire dall'1.1.2014 veniva respinta per la genericità dell'allegazione e quella relativa agli interessi ultralegali per essere stata provata la specifica pattuizione scritta.
L'eccezione di usurarietà degli interessi applicati nei rapporti bancari veniva pagina 7 di 16 ritenuta generica, mentre quella inerente agli interessi del mutuo veniva respinta richiamando le risultanze della CTU.
Il decidente rigettava anche dell'eccezione di violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca nell'esecuzione del rapporto, per non aver ottemperato agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 119 TUB, sul presupposto che la relativa richiesta fosse eccessivamente generica.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in Parte_6 giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1 quale mandataria di (di seguito Controparte_2 anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Il giudice avrebbe errato nel considerare le garanzie prestate dei contratti autonomi di garanzia, così elidendo completamente il rilievo della nullità per conformità alle clausole ABI;
2) la decisione sarebbe comunque errata nella parte in cui, ad abundantiam, viene affermato che per evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. sarebbe sufficiente una richiesta stragiudiziale, anche perché nel caso in esame non sarebbe stata inviata una richiesta di pagamento, ma solo una lettera con cui veniva comunicata la revoca di tutti i rapporti, della quale tra l'altro non era dimostrato l'invio.
3) In relazione al conto corrente, per il periodo precedente al 2007 (quando titolare del rapporto era BA SC), la banca non avrebbe prodotto estratti conto, ma semplici staffe, per di più non originali ma “rigenerati” dal sistema, e pertanto inidonei a dimostrare l'esistenza del credito. Anche per il conto anticipi la documentazione sarebbe insufficiente, non rilevando che pagina 8 di 16 esso fosse regolato sul conto ordinario. Gli appellanti chiedono pertanto che sia disposta una CTU integrativa con applicazione del saldo zero.
4) Il contegno extraprocessuale della banca non sarebbe conforme a buona fede, non avendo ottemperato alla richiesta di documenti avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB. L'eccezione inerente l'anatocismo non sarebbe generica, in quanto la mancata consegna dei documenti non consentiva di argomentare più dettagliatamente;
5) il giudice avrebbe errato nella liquidazione delle spese, posto che la fondatezza delle eccezioni degli opponenti avrebbe giustificato la condanna della controparte al pagamento delle stesse.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva CP_6 preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per non essere stato notificato a parte del giudizio di primo grado. Parte_5
Nel merito l'appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, riproponendo comunque l'eccezione di prescrizione.
Il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
in quanto litisconsorte necessario di tipo Parte_5 processuale.
A seguito della notifica questa non si costituiva, rimanendo contumace.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 9 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'appello è stata superata dall'intervenuta integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario di tipo processuale pretermesso.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo la parte appellante contesta la decisione nella parte in cui è stato ritenuto che la giurisprudenza in tema di nullità delle clausole dello schema
ABI inserite in forza di un accordo anticoncorrenziale non fosse applicabile al caso di specie, considerato che le parti avrebbero sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia.
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità, seguita anche da questo ufficio, considera decisivo per distinguere la fideiussione da un contratto autonomo di garanzia l'inserimento o meno di clausole che escludano per il garante la possibilità di sollevare eccezioni nei confronti del garantito, essendo esse un elemento sintomatico della mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale.
“Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per
l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del
17/06/2022).
La Corte di Cassazione esclude invece la rilevanza dell'inserimento della clausola a prima richiesta per la qualificazione in termini di contratto autonomo.
pagina 10 di 16 “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Sez. 1, Sentenza n. 31105 del 04/12/2024).
Il giudice di primo grado ha pertanto errato nel valorizzare la clausola di cui al punto 7 ai fini della qualificazione giuridica del contratto.
Le garanzie prestate, invece, non contengono alcuna limitazione rispetto alla facoltà di opporre eccezioni al creditore, per cui sono chiaramente delle fideiussioni, come peraltro specificamente indicato.
L'eccezione poteva essere quindi esaminata ed è fondata.
Come è noto, con provvedimento del 2.5.2005, la BA d'Italia ha accertato che
«le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina».
Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d.
“clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga pagina 11 di 16 all'art.1939 c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Lo schema oggetto dell'indagine della BA d'Italia è quello adottato dall'ABI nel
2003. Contrariamente a quanto afferma la parte appellata, lo schema utilizzato per la fideiussione omnibus rilasciata da è esattamente quello Parte_1 preso in considerazione dalla BA d'Italia, essendo stato l'atto sottoscritto il
21.6.2005.
Per quanto oggi qui interessa, quindi, deve essere ritenuta nulla la clausola prevista all'art. 6 di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c..
Quanto alla fideiussione rilasciata da ed , l'atto risulta Parte_4 Parte_2 sottoscritto il 5.8.1988, per quanto il testo della fideiussione sia sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'altra.
Per quanto oggi interessa, infatti, l'art. 6 della fideiussione rilasciata da Parte_1
è il seguente:
[...]
Quello della garanzia prestata da ed , invece, è il Parte_4 Parte_2 seguente:
Anche il contenuto delle altre clausole oggetto dell'accertamento è identico nei due documenti.
Appare evidente, quindi, che le clausole ritenute abusive dalla BA d'Italia erano utilizzate dalla anche prima del 2003. Parte_5
Per quanto l'accertamento sia avvenuto solo nel 2005, può presumersi che l'accordo anticoncorrenziale sia intervenuto in epoca antecedente, essendo il modello del 2003 meramente riproduttivo del precedente.
Anche con riferimento a tale seconda fideiussione, quindi, deve dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art.
6. pagina 12 di 16 Contr Non assume rilevanza infatti l'eventuale mancata adesione di all'intesa anticoncorrenziale, avendo la nullità riconosciuta dalla giurisprudenza valenza generale.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano l'affermazione del giudice secondo la quale, in ogni caso, la clausola solve et repete consentirebbe di rispettare il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. anche con le sole richieste stragiudiziali.
Rispetto a tale rilievo si osserva che il principio indicato dal giudice di prime cure
è ormai seguito dalla giurisprudenza prevalente, anche di questa Corte.
Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che
“In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art.
1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 660 del 10/01/2025).
Tale principio, per quanto riferito al contratto di autonomo di garanzia, può essere applicato anche alle fideiussioni omnibus che contengano una medesima clausola a prima richiesta.
Nel caso in esame, visto che le fideiussioni contengono al punto 7 una clausola di pagamento a prima richiesta, una richiesta stragiudiziale è sufficiente ad impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
Sotto tale aspetto la parte appellante lamenta comunque che l'atto indicato dal giudice quale valida richiesta stragiudiziale tale non sarebbe, essendo la mera comunicazione della chiusura dei rapporti. pagina 13 di 16 Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nel caso di specie, risulta per tabulas che la creditrice ha comunicato in data 19.11.2019 alla debitrice principale la revoca di tutti gli affidamenti ed il recesso da tutti i rapporti intrattenuti con la banca, inviandone copia in pari data ai garanti, momento questo a far data del quale il credito può considerarsi venuto a scadenza (v. doc.
12 fascicolo monitorio)”.
Il contenuto della lettera inviata alla debitrice principale è il seguente:
Si tratta pertanto di una comunicazione di revoca degli affidamenti e di recesso dai rapporti, che non contiene una domanda di pagamento, per cui non è qualificabile quale iniziativa stragiudiziale volta al recupero del credito
Inoltre, nel primo grado di giudizio non è stata prodotta la prova dell'invio della nota, comunque indispensabile, trattandosi di un atto recettizio.
Il documento valorizzato dal giudice di prime cure, quindi, non prova che la banca creditrice abbia avanzato le proprie richieste nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
La nota potrebbe al più consentire di collocare la scadenza dell'obbligazione nel momento del recesso da tutti i rapporti, ovvero nel giorno della ricezione della comunicazione.
La parte appellante ha nel presente giudizio prodotto quale doc. 4 la prova della ricezione della comunicazione di recesso dai rapporti, avvenuta il 3.1.2020.
E' stata poi prodotta un'ulteriore nota datata 23.12.2019, con la quale la banca ha indicato alla debitrice l'entità dei propri crediti, dichiarandola decaduta dal beneficio del termine ed intimando il pagamento immediato. Di tale nota non viene però prodotta la prova della ricezione. pagina 14 di 16 La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale produzione con la prima difesa successiva.
Tale eccezione è fondata, in quanto la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile a condizione che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ma tale prova non è stata offerta.
Anche a voler individuare nel 3.1.2020 la data di scadenza dell'obbligazione, poi, non si può non evidenziare che il decreto ingiuntivo non è stato notificato alla società, essendo stata dichiarata fallita con sentenza del 26/6/2020, e la richiesta di ammissione al passivo è successiva al semestre, come del resto la notifica del decreto ingiuntivo ai garanti, avvenuta il 24.7.2020.
Anche prescindendo dall'inammissibilità della produzione, quindi, i documenti non dimostrano che vi sia stata un'iniziativa stragiudiziale nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
L'eccezione di decadenza sollevata dai fideiussori risulta pertanto fondata.
3. Le ulteriori censure, che riguardano il merito della pretesta creditoria rimangono assorbite.
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi gli odierni appellanti) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura CP_6 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 quale mandataria di CP_1 Controparte_6 CP_6
pagina 15 di 16 e nei confronti di Controparte_6 Parte_5 avverso la sentenza n. 1289/2022 emessa dal Tribunale di LUCCA e
[...] pubblicata il 29/12/2022, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Parte_5
2. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da Controparte_6
quale successore nei diritti di
[...] Parte_5
nei confronti di e
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
3. condanna a rifondere a Controparte_6
e le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi €
14.103 e per il presente giudizio di appello in complessivi € 9.991, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16