Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione, sono rese note le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita'.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990 , coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota dell'art. 5:
- Si trascrive il testo dell' art. 10 della legge n. 241/1990 :
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990 , coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota dell'art. 5:
- Si trascrive il testo dell' art. 10 della legge n. 241/1990 :
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".