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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis c.c. e 473 bis ss. c.p.c. iscritto al n. 1280/2024
R.G.A.C. vertente
TRA
nata a [...] il [...] ivi residente in [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Pietro Madonia, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] residente in [...], rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Daniela De Berardinis, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, tempestivamente e
1 ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 volere disciplinare il mantenimento della figlia , nata in [...] il Per_1
31.3.2005, dalla relazione more uxorio con e riconosciuta da CP_1 entrambi i genitori, disponendo un assegno di mantenimento per la figlia da parte del resistente di euro 1.000,00 mensili.
La ricorrente ha dedotto a sostegno delle proprie domande:
- che la relazione more uxorio è stata intrapresa nell'anno 1995 e terminata nell'anno 2021;
- che la figlia è sempre vissuta con i genitori presso l'abitazione Per_1 materna, sita a Roma in via Rocci n. 67;
- che il resistente si è trasferito a Fiumicino e non ha voluto corrispondere un mantenimento per la figlia;
- che frequenta il primo anno di università Lumsa, anche con il Per_1 consenso del padre, con costi di tassazione di circa euro 7.000,00 anno, svolge attività sportive e ludiche ed ha un'utilitaria per i propri spostamenti ed ha sempre tenuto un elevato tenore di vita;
CP_
- che il è pensionato con un reddito mensile medio di euro
2.800/3.2000 mentre la on lavora e si sostiene con risparmi accumulati Pt_1 negli anni e con la vendita di una precedente attività;
- che il resistente contribuisce solo in maniera saltuaria alle spese di mantenimento della figlia.
Con comparsa di costituzione depositata il 3 ottobre 2024 si è costituito il quale ha richiesto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile CP_1
e/o improcedibile il ricorso promosso dalla e, nel merito, rigettare il Pt_1 ricorso in quanto infondato con vittoria delle spese di lite.
Il resistente ha rappresentato:
- che le parti hanno stipulato un accordo transattivo in data 1 ottobre
2021 secondo cui: “a) il sig. viene totalmente liberato dall'obbligo di CP_1 mantenimento della figlia nata a [...] il [...]; b) il sig. Persona_2 CP_1 viene autorizzato dalla sig.ra a trattenere parte della somma, di € Parte_1
88.000,00 prelevata dallo stesso dal conto corrente societario e precisamente € 20.000,00 che verranno accantonate dallo stesso in previsione di sopravvenienze passive ovvero per spese legali e varie che saranno regolarmente documentate;
c) alla sottoscrizione del presente atto, il sig. consegna € 60.000,00 a mezzo assegni circolari 4900855500-08 e CP_1
4900855503-11 -49008555013-11 emessi dalla Banca BMP intesta al sig. CP_1
2 CP_
d) il sig. si obbliga a versare € 8.000,00 entro il giorno 8 ottobre sul CP_1 conto corrente societario”;
- che il PI hacorrisposto alla la somma di euro 60.000,00 Pt_1 restando liberato dall'obbligo di mantenimento della figlia e Per_1 nonostante ciò, ha comunque continuato a contribuire al mantenimento della medesima, sia sostenendo per metà la spesa della retta universitaria pari a circa euro 7.000,00 annui, sia caricando mensilmente la carta poste pay della figlia;
- che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto secondo consolidato orientamento di legittimità: “l'accordo concluso tra le parti non contiene clausole lesive degli interessi dei beneficiari del mantenimento, non vi è motivo per affermare che esso non possa produrre effetti obbligatori tra le parti anche indipendentemente dal recepimento del suo contenuto da parte dell'autorità giudiziaria" (cfr. Cass. n.5236/2020;
n. 36392/2019; n. 24621/2015);
- che, ai sensi dell'art. 473 bis 12, primo comma, lett. f), c.p.c., il ricorso introduttivo deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione nonché allegare specifica e significativa documentazione nel caso di domande di contributo economico, che nel caso di specie sono state totalmente omesse;
- che, nel merito, la è titolare di fatto di un prestigioso casale, Pt_1 ereditato dal defunto padre, adibito a location di pregio per eventi conviviali e non conviviali, nonché a ristorante, alle cui spese di ristrutturazione ha contribuito il resistente;
- che la ricorrente gode tuttora di un tenore di vita agiato, frequentando locali esclusivi e organizzando per lei e a figlia vacanze in mete prestigiose ed in hotel di lusso;
CP_
- che il nel 2023 ha percepito una pensione Inps di euro 1481,86 mensili netti e di una pensione Enasarco di euro 727,46 netti e, nell'anno 2024, sta percependo una pensione INPS di euro 1.538,86 netti per complessivi euro
2.000,00 circa ed ha un finanziamento con rata di euro 303,00 mensili e una cessione del quinto di euro 450,00 detratta direttamente dall'Inps;
- il saldo del conto corrente relativo all'anno 2024 mese di marzo è di euro 17.156,14 e tale somma residuale deriva da piccoli risparmi e dalla vendita di un immobile di proprietà della defunta madre.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. replicando alle deduzioni ed eccezioni sollevate da controparte ed hanno insistito nelle 3 proprie richieste. In particolare la ricorrente ha dedotto che l'accordo depositato da controparte riguardava vicende societarie intra familiari, ed in particolare la revoca dalla qualifica di amministratore della società Valle degli CP_ SC dal 16 settembre 2021 del il quale si è reso protagonista di appropriazione di somme di denaro dal conto corrente societario senza alcuna autorizzazione e senza che le somme prelevate servissero ad adempimenti societaria, ed in particolare dal conto corrente societario, presso la Banca
Popolare di Milano, ha prelevato la somma di euro 78.000,00 -mediante assegni circolari - ed euro 10.000,00 mediante bonifico sul proprio conto per complessivi euro 88.000,00, di fatto impedendo l'operativa della medesima CP_ società. Il pertanto, si è obbligato a restituire le somme sottratte per cui la ha acconsentito a sottoscrivere tale impegno che, tuttavia, deve ritenersi Pt_1 lesivo degli interessi della figlia e non può essere ritenuto valido nei suoi confronti per violazione dell'art. 30 Cost. e dell'art. 316 bis c.c. Il difensore del resistente ha replicato alle deduzioni di controparte ed ha avanzato richieste istruttorie consistenti in richiesta di accertamenti di polizia tributaria sui redditi della ricorrente e di interrogatorio formale della medesima.
All'udienza del 19 dicembre 2024 sono stte sentite le parti ed i difensori si sono riportati alle proprie richieste. Acquisita la documentazione prodotta il
Giudice delegato alla trattazione ha riservato la decisione.
In primo luogo, devono rigettarsi le richieste di prova avanzate dal difensore del resistente, in quanto non rilevanti ai fini della decisione. Infatti, sebbene la ricorrente non abbia depositato la propria documentazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art. 473 bis. 12 c. 3 c.p.c., occorre rilevare che la causa concerne l'assegno di mantenimento per figlia maggiorenne non autosufficiente e che, comunque, la parte deve sopportare le conseguenze della propria condotta processuale ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c. dovendo ritenersi che abbia voluto rendere meno agevole la ricostruzione della propria situazione economica occultando parzialmente le proprie entrate e eventuali possidenze immobiliari.
Per tale motivo non può esser accolta la richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per mancato deposito della documentazione a sostegno della richiesta, in quanto costituiscono circostanze pacifiche e non contestate che la figlia studia all'università e sostiene le Per_1 spese indicate per le tasse universitarie e che la medesima non lavora, neanche
4 in manera saltuaria per cui non è economicamente autosufficiente.
Il Tribunale rileva che la questione oggetto del presente giudizio riguarda la validità tra le parti di un accordo transattivo stipulato tra le parti in data
1.10.2021 che ha riguardato, tra le varie condizioni, anche l'obbligo di CP_ mantenimento da parte del nei confronti della figlia.
Non può essere accolta le richiesta preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile essendo intercorso un accordo transattivo che, sebbene, non sottoposto a recepimento da parte dall'Autorità Giudiziale, ha piena validità tra le parti (cfr. tra le altre, Cass. n.5236/2020).
In merito, deve rilevarsi che tale principio, avendo l'accordo ad oggetto, nel caso di specie, anche l'adempimento di un obbligo ex lege sancito dagli artt.
30 Cost. e 316 bis. c.c., incontra un limite nella effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenuto all'interesse morale e materiale della prole (cfr.
Cass. sez. I, ord., 11 gennaio 2022, n. 663 secondo cui: “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all'art.337 ter comma 4
c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo "ex lege", l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole”).
Diversamente argomentando, dovrebbe ritenersi che la figlia, che nel caso di specie non è stata neanche parte dell'accordo, dovrebbe sopportare le conseguenze negative di una transazione che esonera un genitore dagli obblighi sanciti nei suoi confronti dalla legge e sopra richiamati. Infatti, l'autonomia contrattuale delle parti può assolvere allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ma non può giungere fino ad escludere radicalmente la corresponsione di un mantenimento da parte di uno dei genitori.
Nel caso di specie, dall'esame dell'accordo transattivo depositato dal difensore del resistente, si rileva che l'obbligo della corresponsione di euro
60.000,00 mediante assegni circolari e di euro 8.000,00 sul conto societario
5 risulta svincolato dall'obbligo di mantenimento della figlia, in relazione alla quale nell'accordo si indica esclusivamente: “a) il sig. viene totalmente CP_1 liberato dall'obbligo di mantenimento della figlia nata a [...] il Persona_2
31.3.2005…”.
Va evidenziato altresì che in sede di audizione all'udienza del 19 dicembre 2024 il PI ha confermato tale circostanza, dichiarando: “Confermo che erano stati presi dei soldi dal conto societario ed erano stati fatti degli assegni circolari a mio favore ma non incassati. Gli assegni circolari potevano servire per fare fronte a dei debiti.
Questi soldi sono stati restituiti. Adesso pago 800,00 euro per pagare dei debiti e avevo detto alla ricorrente che non potevo pagare un mantenimento per mia figlia ma le avrei dato delle somme direttamente. Da quando sono stato allontanato da casa ho corrisposto una somma notevole per mia figlia perché oltre ad averle dato dei soldi ho pagato la scuola. Ho avuto anche una piccola eredità di cui parte è stata destinata a mia figlia. Adesso prendo 2.100 euro di pensione ma devo pagare 300 euro per un finanziamento che scade a gennaio 2026 ed una cessione del quinto di 450,00 euro molto lunga”. CP_ Dunque, deve ritenersi che il deve essere obbligato al mantenimento della figlia ai sensi dell'art. 316 bis c.c. che così dispone: “I genitori Per_1 devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
In merito all'importo dell'assegno di mantenimento va rilevato che la ricorrente ha richiesto a favore della figlia, con lei convivente, un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili mentre il resistente ha richiesto l'esonero dal mantenimento o, in via subordinata un assegno di euro 200,00 mensili.
E' pacifico e incontestato che , seppure maggiorenne, è tuttora Per_1 convivente con la madre e non economicamente autonoma.
In primo luogo, occorre rilevare che i genitori devono ritenersi obbligati al mantenimento della figlia anche attraverso la corresponsione delle spese straordinarie che devono essere sostenute in parte eguali tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia. CP_ In merito alla condizione reddituale delle parti deve rilevarsi che il ha depositato la documentazione reddituale da cui risulta che il medesimo è pensionato e percepisce in media euro 2.200,00 circa (euro 1.500,00 per pensione INPS ed euro 700,00 circa per pensione Enasarco) ma è gravato da un finanziamento di euro 303,00 mensili e da una cessione del quinto di euro
6 450,00 circa. CP_ La resistente, come correttamente rilevato dal difensore del ha totalmente omesso il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale per cui deve ritenersi che la stessa abbia inteso occultare la sua condizione reddituale e che dunque possa contribuire al mantenimento della figlia cui dovrà fare fronte come detto, non solo in via ordinaria, essendo la figlia convivente con la ma anche attraverso la corresponsione delle spese Pt_1
CP_ straordinarie al 50% con il CP_ Non rileva, infine, la circostanza per cui il abbia ricaricato la poste pay della figlia periodicamente o sostenuto delle spese straordinarie (tasse universitarie, mediche ed odontoiatriche), in quanto in tal modo ha adempiuto al proprio obbligo di mantenimento per la figlia non regolamentato tra le parti a seguito della fine della relazione di convivenza.
Alla luce della così ricostruita situazione reddituale e patrimoniale delle CP_ parti, il Collegio ritiene che il debba corrispondere per il mantenimento della figlia un assegno di mantenimento da corrispondere alla - Per_1 Pt_1 genitore convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente - di euro
450,00 mensili con decorrenza ed aggiornamento periodico Istat dalla domanda giudiziale, ossia dal mese di giugno 2024.
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto della presente controversia, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1280/2024 R.G.A.C., così decide:
➢ il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese e a far data dal mese di giugno 2024, la somma mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2024;
➢ pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia, secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
➢ spese di lite compensate.
7 Civitavecchia, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis c.c. e 473 bis ss. c.p.c. iscritto al n. 1280/2024
R.G.A.C. vertente
TRA
nata a [...] il [...] ivi residente in [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Pietro Madonia, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] residente in [...], rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Daniela De Berardinis, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, tempestivamente e
1 ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 volere disciplinare il mantenimento della figlia , nata in [...] il Per_1
31.3.2005, dalla relazione more uxorio con e riconosciuta da CP_1 entrambi i genitori, disponendo un assegno di mantenimento per la figlia da parte del resistente di euro 1.000,00 mensili.
La ricorrente ha dedotto a sostegno delle proprie domande:
- che la relazione more uxorio è stata intrapresa nell'anno 1995 e terminata nell'anno 2021;
- che la figlia è sempre vissuta con i genitori presso l'abitazione Per_1 materna, sita a Roma in via Rocci n. 67;
- che il resistente si è trasferito a Fiumicino e non ha voluto corrispondere un mantenimento per la figlia;
- che frequenta il primo anno di università Lumsa, anche con il Per_1 consenso del padre, con costi di tassazione di circa euro 7.000,00 anno, svolge attività sportive e ludiche ed ha un'utilitaria per i propri spostamenti ed ha sempre tenuto un elevato tenore di vita;
CP_
- che il è pensionato con un reddito mensile medio di euro
2.800/3.2000 mentre la on lavora e si sostiene con risparmi accumulati Pt_1 negli anni e con la vendita di una precedente attività;
- che il resistente contribuisce solo in maniera saltuaria alle spese di mantenimento della figlia.
Con comparsa di costituzione depositata il 3 ottobre 2024 si è costituito il quale ha richiesto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile CP_1
e/o improcedibile il ricorso promosso dalla e, nel merito, rigettare il Pt_1 ricorso in quanto infondato con vittoria delle spese di lite.
Il resistente ha rappresentato:
- che le parti hanno stipulato un accordo transattivo in data 1 ottobre
2021 secondo cui: “a) il sig. viene totalmente liberato dall'obbligo di CP_1 mantenimento della figlia nata a [...] il [...]; b) il sig. Persona_2 CP_1 viene autorizzato dalla sig.ra a trattenere parte della somma, di € Parte_1
88.000,00 prelevata dallo stesso dal conto corrente societario e precisamente € 20.000,00 che verranno accantonate dallo stesso in previsione di sopravvenienze passive ovvero per spese legali e varie che saranno regolarmente documentate;
c) alla sottoscrizione del presente atto, il sig. consegna € 60.000,00 a mezzo assegni circolari 4900855500-08 e CP_1
4900855503-11 -49008555013-11 emessi dalla Banca BMP intesta al sig. CP_1
2 CP_
d) il sig. si obbliga a versare € 8.000,00 entro il giorno 8 ottobre sul CP_1 conto corrente societario”;
- che il PI hacorrisposto alla la somma di euro 60.000,00 Pt_1 restando liberato dall'obbligo di mantenimento della figlia e Per_1 nonostante ciò, ha comunque continuato a contribuire al mantenimento della medesima, sia sostenendo per metà la spesa della retta universitaria pari a circa euro 7.000,00 annui, sia caricando mensilmente la carta poste pay della figlia;
- che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto secondo consolidato orientamento di legittimità: “l'accordo concluso tra le parti non contiene clausole lesive degli interessi dei beneficiari del mantenimento, non vi è motivo per affermare che esso non possa produrre effetti obbligatori tra le parti anche indipendentemente dal recepimento del suo contenuto da parte dell'autorità giudiziaria" (cfr. Cass. n.5236/2020;
n. 36392/2019; n. 24621/2015);
- che, ai sensi dell'art. 473 bis 12, primo comma, lett. f), c.p.c., il ricorso introduttivo deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione nonché allegare specifica e significativa documentazione nel caso di domande di contributo economico, che nel caso di specie sono state totalmente omesse;
- che, nel merito, la è titolare di fatto di un prestigioso casale, Pt_1 ereditato dal defunto padre, adibito a location di pregio per eventi conviviali e non conviviali, nonché a ristorante, alle cui spese di ristrutturazione ha contribuito il resistente;
- che la ricorrente gode tuttora di un tenore di vita agiato, frequentando locali esclusivi e organizzando per lei e a figlia vacanze in mete prestigiose ed in hotel di lusso;
CP_
- che il nel 2023 ha percepito una pensione Inps di euro 1481,86 mensili netti e di una pensione Enasarco di euro 727,46 netti e, nell'anno 2024, sta percependo una pensione INPS di euro 1.538,86 netti per complessivi euro
2.000,00 circa ed ha un finanziamento con rata di euro 303,00 mensili e una cessione del quinto di euro 450,00 detratta direttamente dall'Inps;
- il saldo del conto corrente relativo all'anno 2024 mese di marzo è di euro 17.156,14 e tale somma residuale deriva da piccoli risparmi e dalla vendita di un immobile di proprietà della defunta madre.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. replicando alle deduzioni ed eccezioni sollevate da controparte ed hanno insistito nelle 3 proprie richieste. In particolare la ricorrente ha dedotto che l'accordo depositato da controparte riguardava vicende societarie intra familiari, ed in particolare la revoca dalla qualifica di amministratore della società Valle degli CP_ SC dal 16 settembre 2021 del il quale si è reso protagonista di appropriazione di somme di denaro dal conto corrente societario senza alcuna autorizzazione e senza che le somme prelevate servissero ad adempimenti societaria, ed in particolare dal conto corrente societario, presso la Banca
Popolare di Milano, ha prelevato la somma di euro 78.000,00 -mediante assegni circolari - ed euro 10.000,00 mediante bonifico sul proprio conto per complessivi euro 88.000,00, di fatto impedendo l'operativa della medesima CP_ società. Il pertanto, si è obbligato a restituire le somme sottratte per cui la ha acconsentito a sottoscrivere tale impegno che, tuttavia, deve ritenersi Pt_1 lesivo degli interessi della figlia e non può essere ritenuto valido nei suoi confronti per violazione dell'art. 30 Cost. e dell'art. 316 bis c.c. Il difensore del resistente ha replicato alle deduzioni di controparte ed ha avanzato richieste istruttorie consistenti in richiesta di accertamenti di polizia tributaria sui redditi della ricorrente e di interrogatorio formale della medesima.
All'udienza del 19 dicembre 2024 sono stte sentite le parti ed i difensori si sono riportati alle proprie richieste. Acquisita la documentazione prodotta il
Giudice delegato alla trattazione ha riservato la decisione.
In primo luogo, devono rigettarsi le richieste di prova avanzate dal difensore del resistente, in quanto non rilevanti ai fini della decisione. Infatti, sebbene la ricorrente non abbia depositato la propria documentazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art. 473 bis. 12 c. 3 c.p.c., occorre rilevare che la causa concerne l'assegno di mantenimento per figlia maggiorenne non autosufficiente e che, comunque, la parte deve sopportare le conseguenze della propria condotta processuale ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c. dovendo ritenersi che abbia voluto rendere meno agevole la ricostruzione della propria situazione economica occultando parzialmente le proprie entrate e eventuali possidenze immobiliari.
Per tale motivo non può esser accolta la richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per mancato deposito della documentazione a sostegno della richiesta, in quanto costituiscono circostanze pacifiche e non contestate che la figlia studia all'università e sostiene le Per_1 spese indicate per le tasse universitarie e che la medesima non lavora, neanche
4 in manera saltuaria per cui non è economicamente autosufficiente.
Il Tribunale rileva che la questione oggetto del presente giudizio riguarda la validità tra le parti di un accordo transattivo stipulato tra le parti in data
1.10.2021 che ha riguardato, tra le varie condizioni, anche l'obbligo di CP_ mantenimento da parte del nei confronti della figlia.
Non può essere accolta le richiesta preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile essendo intercorso un accordo transattivo che, sebbene, non sottoposto a recepimento da parte dall'Autorità Giudiziale, ha piena validità tra le parti (cfr. tra le altre, Cass. n.5236/2020).
In merito, deve rilevarsi che tale principio, avendo l'accordo ad oggetto, nel caso di specie, anche l'adempimento di un obbligo ex lege sancito dagli artt.
30 Cost. e 316 bis. c.c., incontra un limite nella effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenuto all'interesse morale e materiale della prole (cfr.
Cass. sez. I, ord., 11 gennaio 2022, n. 663 secondo cui: “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all'art.337 ter comma 4
c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo "ex lege", l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole”).
Diversamente argomentando, dovrebbe ritenersi che la figlia, che nel caso di specie non è stata neanche parte dell'accordo, dovrebbe sopportare le conseguenze negative di una transazione che esonera un genitore dagli obblighi sanciti nei suoi confronti dalla legge e sopra richiamati. Infatti, l'autonomia contrattuale delle parti può assolvere allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ma non può giungere fino ad escludere radicalmente la corresponsione di un mantenimento da parte di uno dei genitori.
Nel caso di specie, dall'esame dell'accordo transattivo depositato dal difensore del resistente, si rileva che l'obbligo della corresponsione di euro
60.000,00 mediante assegni circolari e di euro 8.000,00 sul conto societario
5 risulta svincolato dall'obbligo di mantenimento della figlia, in relazione alla quale nell'accordo si indica esclusivamente: “a) il sig. viene totalmente CP_1 liberato dall'obbligo di mantenimento della figlia nata a [...] il Persona_2
31.3.2005…”.
Va evidenziato altresì che in sede di audizione all'udienza del 19 dicembre 2024 il PI ha confermato tale circostanza, dichiarando: “Confermo che erano stati presi dei soldi dal conto societario ed erano stati fatti degli assegni circolari a mio favore ma non incassati. Gli assegni circolari potevano servire per fare fronte a dei debiti.
Questi soldi sono stati restituiti. Adesso pago 800,00 euro per pagare dei debiti e avevo detto alla ricorrente che non potevo pagare un mantenimento per mia figlia ma le avrei dato delle somme direttamente. Da quando sono stato allontanato da casa ho corrisposto una somma notevole per mia figlia perché oltre ad averle dato dei soldi ho pagato la scuola. Ho avuto anche una piccola eredità di cui parte è stata destinata a mia figlia. Adesso prendo 2.100 euro di pensione ma devo pagare 300 euro per un finanziamento che scade a gennaio 2026 ed una cessione del quinto di 450,00 euro molto lunga”. CP_ Dunque, deve ritenersi che il deve essere obbligato al mantenimento della figlia ai sensi dell'art. 316 bis c.c. che così dispone: “I genitori Per_1 devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
In merito all'importo dell'assegno di mantenimento va rilevato che la ricorrente ha richiesto a favore della figlia, con lei convivente, un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili mentre il resistente ha richiesto l'esonero dal mantenimento o, in via subordinata un assegno di euro 200,00 mensili.
E' pacifico e incontestato che , seppure maggiorenne, è tuttora Per_1 convivente con la madre e non economicamente autonoma.
In primo luogo, occorre rilevare che i genitori devono ritenersi obbligati al mantenimento della figlia anche attraverso la corresponsione delle spese straordinarie che devono essere sostenute in parte eguali tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia. CP_ In merito alla condizione reddituale delle parti deve rilevarsi che il ha depositato la documentazione reddituale da cui risulta che il medesimo è pensionato e percepisce in media euro 2.200,00 circa (euro 1.500,00 per pensione INPS ed euro 700,00 circa per pensione Enasarco) ma è gravato da un finanziamento di euro 303,00 mensili e da una cessione del quinto di euro
6 450,00 circa. CP_ La resistente, come correttamente rilevato dal difensore del ha totalmente omesso il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale per cui deve ritenersi che la stessa abbia inteso occultare la sua condizione reddituale e che dunque possa contribuire al mantenimento della figlia cui dovrà fare fronte come detto, non solo in via ordinaria, essendo la figlia convivente con la ma anche attraverso la corresponsione delle spese Pt_1
CP_ straordinarie al 50% con il CP_ Non rileva, infine, la circostanza per cui il abbia ricaricato la poste pay della figlia periodicamente o sostenuto delle spese straordinarie (tasse universitarie, mediche ed odontoiatriche), in quanto in tal modo ha adempiuto al proprio obbligo di mantenimento per la figlia non regolamentato tra le parti a seguito della fine della relazione di convivenza.
Alla luce della così ricostruita situazione reddituale e patrimoniale delle CP_ parti, il Collegio ritiene che il debba corrispondere per il mantenimento della figlia un assegno di mantenimento da corrispondere alla - Per_1 Pt_1 genitore convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente - di euro
450,00 mensili con decorrenza ed aggiornamento periodico Istat dalla domanda giudiziale, ossia dal mese di giugno 2024.
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto della presente controversia, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1280/2024 R.G.A.C., così decide:
➢ il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne non autosufficiente, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese e a far data dal mese di giugno 2024, la somma mensile di euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2024;
➢ pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia, secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
➢ spese di lite compensate.
7 Civitavecchia, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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