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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 9.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3115 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Valeria Caruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Picenza n. 101/A;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex lege n. 104/92. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.6.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perchè accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua e riconoscesse, quindi, il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a fruire dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 19.6.2024, il giudice dava corso alla trattazione del procedimento con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso assunto, invocando il CP_1
rigetto del ricorso.
Indi, il giudice, espletata una consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito indicati.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. aveva invocato una declaratoria di Parte_1
accertamento della sussistenza dello status invalidante richiesto ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.6.2023).
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate al ricorrente non comportavano una totale e permanente inabilità lavorativa, con necessità di assistenza continua, e, quindi, non implicavano l'insorgenza del diritto alle invocate prestazioni.
Orbene, il c.t.u. dott. , specialista in Medicina legale e delle Persona_1
assicurazioni - nominato in questa fase a seguito delle osservazioni, meritevoli di attenzione, formulate dal ricorrente - è pervenuto, all'esito di un nuovo esame clinico del e dopo aver valutato la documentazione sanitaria da Pt_1
lui allegata, a diverse conclusioni.
Ha, in particolare, affermato, nella relazione trasmessa in via telematica, che il predetto è affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo di grado avanzato. Grave deficit visivo OO da trombosi della VCR in
OD e glaucoma bilaterale. Deficit statico-deambulatorio in poliartrosi. Portatore di PMK, ateromasia carotidea”.
Ha poi aggiunto che, a causa di tali patologie, il è totalmente inabile e Pt_1
necessita di assistenza continua, in quanto incapace di provvedere da solo al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione, quali la vestizione, la nutrizione, la cura dell'igiene personale, etc. Il dott. ha in particolare evidenziato che “le certificazioni Per_1
Neurologiche di aprile e maggio 2024 e quella Geriatrica di giugno 2024 (di mesi successive anche alla visita effettuata dal CTU dell'ATP) evidenziano un progressivo e rapido declino cognitivo che ha ampio supporto nel quadro strumentale (TC Encefalo del 15/04/24), laddove oltre ai segni di una diffusa
“..encefalopatia ipossica sottocorticale cronica su base vascolare..” si rilevano anche chiari segni di “..atrofia corticale..; peraltro, successivamente alla visita peritale del 18/10, nella visita Psichiatrica del 21/11/24 trasmessa dal legale si rileva ulteriore aggravamento della disabilità psichica con l'incremento di disturbi comportamentali e con fabulazione”.
Quanto, poi, all'epoca di insorgenza dello status invalidante, il c.t.u. ha precisato che, sulla base dell'esame clinico, delle patologie da cui è affetto, della loro evoluzione clinica e della documentazione sanitaria agli atti, può essere retrodatata al maggio del 2024, epoca in cui “sono riportate nelle certificazioni descrizioni di segni indicativi di una grave disautonomia soprattutto psichica anche, di conseguenza, motoria”.
La diagnosi e le considerazioni medico-legali del consulente sono condivise in pieno da questo giudice, perchè suffragate da ogni necessario accertamento clinico e specialistico ed immuni da vizi logici o tecnici.
Deve pertanto dichiararsi che , a decorrere dall'1.5.2024, è Parte_1
invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, nonché portatore di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda (avuto riguardo alla decorrenza dell'invocato beneficio, successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa che a quella di effettuazione della visita da parte della Commissione medica), vanno compensate per intero tra le parti le spese del giudizio. Vanno infine poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio espletata in questa fase, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3115 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che
, a partire dall'1.5.2024, è invalido civile con totale e Parte_1
permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, nonché portatore di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese della consulenza tecnica di ufficio.
Salerno, 9.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 9.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3115 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Valeria Caruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Picenza n. 101/A;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex lege n. 104/92. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.6.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perchè accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua e riconoscesse, quindi, il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a fruire dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 19.6.2024, il giudice dava corso alla trattazione del procedimento con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso assunto, invocando il CP_1
rigetto del ricorso.
Indi, il giudice, espletata una consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito indicati.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. aveva invocato una declaratoria di Parte_1
accertamento della sussistenza dello status invalidante richiesto ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.6.2023).
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate al ricorrente non comportavano una totale e permanente inabilità lavorativa, con necessità di assistenza continua, e, quindi, non implicavano l'insorgenza del diritto alle invocate prestazioni.
Orbene, il c.t.u. dott. , specialista in Medicina legale e delle Persona_1
assicurazioni - nominato in questa fase a seguito delle osservazioni, meritevoli di attenzione, formulate dal ricorrente - è pervenuto, all'esito di un nuovo esame clinico del e dopo aver valutato la documentazione sanitaria da Pt_1
lui allegata, a diverse conclusioni.
Ha, in particolare, affermato, nella relazione trasmessa in via telematica, che il predetto è affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo di grado avanzato. Grave deficit visivo OO da trombosi della VCR in
OD e glaucoma bilaterale. Deficit statico-deambulatorio in poliartrosi. Portatore di PMK, ateromasia carotidea”.
Ha poi aggiunto che, a causa di tali patologie, il è totalmente inabile e Pt_1
necessita di assistenza continua, in quanto incapace di provvedere da solo al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione, quali la vestizione, la nutrizione, la cura dell'igiene personale, etc. Il dott. ha in particolare evidenziato che “le certificazioni Per_1
Neurologiche di aprile e maggio 2024 e quella Geriatrica di giugno 2024 (di mesi successive anche alla visita effettuata dal CTU dell'ATP) evidenziano un progressivo e rapido declino cognitivo che ha ampio supporto nel quadro strumentale (TC Encefalo del 15/04/24), laddove oltre ai segni di una diffusa
“..encefalopatia ipossica sottocorticale cronica su base vascolare..” si rilevano anche chiari segni di “..atrofia corticale..; peraltro, successivamente alla visita peritale del 18/10, nella visita Psichiatrica del 21/11/24 trasmessa dal legale si rileva ulteriore aggravamento della disabilità psichica con l'incremento di disturbi comportamentali e con fabulazione”.
Quanto, poi, all'epoca di insorgenza dello status invalidante, il c.t.u. ha precisato che, sulla base dell'esame clinico, delle patologie da cui è affetto, della loro evoluzione clinica e della documentazione sanitaria agli atti, può essere retrodatata al maggio del 2024, epoca in cui “sono riportate nelle certificazioni descrizioni di segni indicativi di una grave disautonomia soprattutto psichica anche, di conseguenza, motoria”.
La diagnosi e le considerazioni medico-legali del consulente sono condivise in pieno da questo giudice, perchè suffragate da ogni necessario accertamento clinico e specialistico ed immuni da vizi logici o tecnici.
Deve pertanto dichiararsi che , a decorrere dall'1.5.2024, è Parte_1
invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, nonché portatore di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda (avuto riguardo alla decorrenza dell'invocato beneficio, successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa che a quella di effettuazione della visita da parte della Commissione medica), vanno compensate per intero tra le parti le spese del giudizio. Vanno infine poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio espletata in questa fase, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3115 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che
, a partire dall'1.5.2024, è invalido civile con totale e Parte_1
permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, nonché portatore di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese della consulenza tecnica di ufficio.
Salerno, 9.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni