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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 15627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15627 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35188/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 20.10.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Antonio Serio, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante CP_2 con il patrocinio dell'avv. Claudio Pirola, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
26.5.2020, prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di fornitura e posa in opera.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come memorie di precisazione delle conclusioni depositate il
14 ed il 18.7.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale la al fine di sentir emettere le seguenti statuizioni: CP_1
1) accertare e dichiarare la responsabilità della per la mancata esecuzione a regola CP_1
d'arte dell'opera di installazione della pergotenda di cui al contratto di appalto del 27.3.2019 n. 2208 e conseguentemente condannarla alla refusione delle spese sostenute pari ad € 7.500,00 per l'opera commissionata, nonché, a rifondere i costi sostenuti per la relazione tecnica eseguita dalla
[...] ari ad € 183,00; CP_3 pagina 1 di 5 2) condannare la al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai Controparte_1 difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, o quantificata dal Giudice secondo giustizia;
3) condannare, altresì, la ad emendare l'opera ed a ripristinare i danni causati dalla CP_1 struttura all'immobile;
4) in subordine, condannare la alla rimozione del manufatto ed al ripristino dei danni CP_1 causati dalla struttura, o in alternativa, alla corresponsione della somma di € 2.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia per la rimozione della struttura, nella misura che sarà accertata in corso di causa.
A tal fine ha esposto: - che, dopo aver richiesto alla società convenuta lo svolgimento di un sopralluogo finalizzato a valutare la possibilità della installazione di una pergotenda, aveva ricevuto la visita dell'arch. qualificatosi come consulente della che aveva confermato la Tes_1 CP_1 fattibilità dell'intervento; - che aveva quindi sottoscritto il relativo contratto, in data 27.3.2019, su modulistica predisposta dalla società convenuta;
- che non era stata rilasciata alcuna documentazione in merito al progetto e alla proiezione realistica dell'opera; - che i lavori di installazione erano iniziati nel mese di luglio 2019; - che, già durante l'esecuzione dei lavori, aveva contestato il buon esito della installazione, in quanto la struttura non garantiva in alcun modo la protezione dagli agenti atmosferici e presentava un tettino di congiunzione che non era mai stato prospettato;
- che nel contratto il corrispettivo era stato stabilito in € 7.500,00, di cui € 3.500,00 versati al momento della sottoscrizione
(€ 1.000,00 a titolo di acconto ed € 2.500,00 a titolo di caparra confirmatoria, mediante assegno bancario da restituire al momento del pagamento del saldo); - che l'assegno era stato indebitamente incassato in data 19.10.2019; - che, in data 2.8.2019, erano stati formalmente contestati i vizi dell'opera ed era stata formulata richiesta di rimozione;
- che tutti i tentativi di definizione bonaria della controversia non avevano avuto esito positivo;
- che la convenuta si era resa inadempiente rispetto ai propri obblighi, non essendo la pergotenda idonea in relazione alle funzioni a cui era destinata;
- che la struttura come realizzata procurava danni al soffitto esterno dell'appartamento a cui è stata ancorata;
- che quindi sussistevano i presupposti per la richiesta risoluzione del contratto e per la condanna della convenuta alla restituzione della spesa sostenuta e al risarcimento del danno.
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. Controparte_1
A tal fine ha dedotto: - che il contratto prevedeva la caparra confirmatoria ed invece non conteneva alcun patto che escludesse l'incasso della somma;
- che la sig. aveva chiesto una tenda da Pt_1 non ancorare al muro e quindi era stata proposta l'installazione con staffe sopra il tetto;
- che, in data
29.7.2019, la pergola era stata installata e l'attrice aveva dichiarato che il bene era stato installato nei tempi previsti e nel rispetto della sua abitazione, formulando riserva esclusivamente in relazione ad un pagina 2 di 5 tettino in alluminio non previsto dal contratto;
- che successivamente tuttavia la parte attrice aveva rifiutato di consentire l'installazione di tale tettino;
- che legittimamente si era provveduto all'incasso del saldo;
- che non ricorrevano i presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto;
- che comunque le domande formulate dalla controparte dovevano essere ritenuto in contrasto tra loro;
- che nessun danno risarcibile poteva essere ritenuto configurabile.
Le istanze di prova orale sono state respinte.
È stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo il deposito degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Oggetto della controversia è costituito dalla domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta, con conseguente restituzione della somma corrisposta quale corrispettivo e condanna al risarcimento dei danni, mentre è evidente che la domanda di condanna alla eliminazione dei vizi non può che essere alternativa rispetto a quella di restituzione del corrispettivo.
Tra le parti non sono controverse le seguenti circostanze:
- l'avvenuta conclusione, in data 27.3.2019, del contratto di fornitura e posa in opera di una pergola modello “Nettuno” con due guide di dimensioni m. 4,00 x 2,50, con movimentazione motore radio, incluse staffe sopra tetto, una trave e fissaggio supplementare;
- la previsione di un corrispettivo di € 7.500,00 da corrispondersi con le seguenti modalità: € 1.000,00 alla sottoscrizione del contratto, quattro rate da € 1.000,00 mensili da aprile a luglio ed il saldo di €
2.500,00 al 15 settembre;
- l'avvenuto pagamento della somma di € 7.500,00 di cui € 5.000,00 come da bonifici ed € 2.500,00 mediante incasso dell'assegno consegnato a titolo di caparra confirmatoria;
- la circostanza che l'installazione è stata completata in data 29.7.2019, come risulta dal verbale di installazione;
- l'avvenuta denuncia dei vizi da parte dell'attrice con lettera raccomandata del 2.8.2019.
Al fine di verificare la ricorrenza dei vizi denunciati dalla sig. è stata disposta ed espletata Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale è stato accertato:
a. che la pergola presenta un pilastro non perfettamente verticale e quindi fuori piombo;
b. che non si è provveduto al montaggio del pluviale di raccolta dell'acqua piovana proveniente dalla copertura della pergotenda;
pagina 3 di 5 c. che la stessa pergotenda sopravanza il tetto del fabbricato di circa 40 cm, con la conseguenza che, anche a seguito dell'eventuale montaggio di un frontalino, l'acqua piovana comunque entrerebbe all'interno, non essendo possibile inserire un elemento orizzontale idoneo ad impedire le infiltrazioni di acqua;
d. dal punto di vista estetico, che i ferri utilizzati per innalzare la struttura oltre il tetto non possono essere coperti in nessuna maniera;
e. che la pergotenda installata non è idonea a fornire riparo dall'acqua e che non ha migliorato l'impatto estetico del terrazzo;
f. che, in conclusione, l'opera eseguita è del tutto inadeguata in relazione alla sua destinazione e pertanto non può che essere rimossa;
g. che il costo di rimozione ammonta ad € 646,29 iva inclusa.
Le conclusioni della CTU, tenuto conto della documentazione fotografica allegata alla relazione, sono del tutto condivisibili. La contestazione relativa all'utilizzo del contenuto della chiavetta usb, la cui produzione è già stata dichiarata inammissibile, non risulta fondata, in quanto l'ausiliario del Giudice ha condotto la propria indagine direttamente in loco, esaminando la struttura e rilevando profili che emergono in maniera evidente, come detto, anche dalle riproduzioni fotografiche.
Il verbale di installazione sottoscritto dalla parte attrice, anche in considerazione della genericità del suo contenuto, non impedisce di ritenere tempestiva la denuncia dei vizi, avvenuta a distanza di soli quattro giorni.
Inoltre, quanto dedotto dalla difesa in ordine alla circostanza che la stessa parte attrice CP_1 avrebbe richiesto che la struttura non fosse ancorata al muro, non risulta munito di fondamento logico prima che documentale: una siffatta richiesta, che certamente non rientra nella normale modalità di installazione di strutture quali quella in esame, avrebbe dovuto essere inclusa e specificata nel contratto redatto per iscritto, mentre al contrario di tale richiesta non vi è traccia nella scrittura privata.
Peraltro, il più evidente vizio della struttura relativo alla incongruenza rispetto al prospetto esterno dell'immobile e alla conseguente soluzione di continuità non avrebbe potuto essere emendato in maniera idonea con il montaggio di un “tettino in alluminio”, che avrebbe evidentemente rappresentato una struttura fissa, in contrasto con la caratteristica di quella commissionata che doveva essere retrattile.
L'inadempimento imputabile alla società resistente risulta quindi certamente provato, investendo peraltro i vizi gli elementi caratterizzanti della fornitura e costituisce il presupposto per l'accoglimento della domanda relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla Ai Controparte_1 sensi dell'art. 1458 c.c., deve disporsi la restituzione dell'importo corrisposto dalla parte attrice a titolo di corrispettivo.
pagina 4 di 5 In relazione alla domanda risarcitoria, deve rilevarsi che la parte attrice, chiedendo la liquidazione dell'importo di € 5.000,00, non ha tuttavia allegato specifici elementi su cui fondare la richiesta statuizione.
Va ricordato che nei contratti a prestazioni corrispettive, invero, la sentenza costitutiva che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce ex art. 1458 c.c. un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Si verifica, quindi, con la risoluzione del contratto, per ciascuno dei contraenti una totale restitutio in integrum: tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.
In applicazione di tale principio, non avendo la parte attrice dedotto specifici profili di pregiudizio sofferto in conseguenza dell'inadempimento di controparte, deve essere riconosciuto a titolo risarcitorio esclusivamente l'importo di € 646,29 quantificato dal CTU come costo per la rimozione della struttura, ritenuta inservibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della domanda e dell'espletamento di tutte le fasi processuali. Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
dichiara la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera intercorso tra le parti per inadempimento della CP_1
condanna la alla restituzione in favore di ella somma di € 7.500,00 pagata CP_1 Parte_1
a titolo di corrispettivo, con gli interessi legali dalla data del pagamento;
condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice, che liquida in € 646,29, quale costo per la rimozione della struttura;
condanna la al pagamento in favore del procuratore antistatario di delle CP_1 Parte_1 spese del procedimento, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della CP_1
Così deciso in Roma, l'8.11.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35188/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 20.10.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Antonio Serio, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante CP_2 con il patrocinio dell'avv. Claudio Pirola, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
26.5.2020, prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di fornitura e posa in opera.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come memorie di precisazione delle conclusioni depositate il
14 ed il 18.7.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale la al fine di sentir emettere le seguenti statuizioni: CP_1
1) accertare e dichiarare la responsabilità della per la mancata esecuzione a regola CP_1
d'arte dell'opera di installazione della pergotenda di cui al contratto di appalto del 27.3.2019 n. 2208 e conseguentemente condannarla alla refusione delle spese sostenute pari ad € 7.500,00 per l'opera commissionata, nonché, a rifondere i costi sostenuti per la relazione tecnica eseguita dalla
[...] ari ad € 183,00; CP_3 pagina 1 di 5 2) condannare la al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai Controparte_1 difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria, o quantificata dal Giudice secondo giustizia;
3) condannare, altresì, la ad emendare l'opera ed a ripristinare i danni causati dalla CP_1 struttura all'immobile;
4) in subordine, condannare la alla rimozione del manufatto ed al ripristino dei danni CP_1 causati dalla struttura, o in alternativa, alla corresponsione della somma di € 2.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia per la rimozione della struttura, nella misura che sarà accertata in corso di causa.
A tal fine ha esposto: - che, dopo aver richiesto alla società convenuta lo svolgimento di un sopralluogo finalizzato a valutare la possibilità della installazione di una pergotenda, aveva ricevuto la visita dell'arch. qualificatosi come consulente della che aveva confermato la Tes_1 CP_1 fattibilità dell'intervento; - che aveva quindi sottoscritto il relativo contratto, in data 27.3.2019, su modulistica predisposta dalla società convenuta;
- che non era stata rilasciata alcuna documentazione in merito al progetto e alla proiezione realistica dell'opera; - che i lavori di installazione erano iniziati nel mese di luglio 2019; - che, già durante l'esecuzione dei lavori, aveva contestato il buon esito della installazione, in quanto la struttura non garantiva in alcun modo la protezione dagli agenti atmosferici e presentava un tettino di congiunzione che non era mai stato prospettato;
- che nel contratto il corrispettivo era stato stabilito in € 7.500,00, di cui € 3.500,00 versati al momento della sottoscrizione
(€ 1.000,00 a titolo di acconto ed € 2.500,00 a titolo di caparra confirmatoria, mediante assegno bancario da restituire al momento del pagamento del saldo); - che l'assegno era stato indebitamente incassato in data 19.10.2019; - che, in data 2.8.2019, erano stati formalmente contestati i vizi dell'opera ed era stata formulata richiesta di rimozione;
- che tutti i tentativi di definizione bonaria della controversia non avevano avuto esito positivo;
- che la convenuta si era resa inadempiente rispetto ai propri obblighi, non essendo la pergotenda idonea in relazione alle funzioni a cui era destinata;
- che la struttura come realizzata procurava danni al soffitto esterno dell'appartamento a cui è stata ancorata;
- che quindi sussistevano i presupposti per la richiesta risoluzione del contratto e per la condanna della convenuta alla restituzione della spesa sostenuta e al risarcimento del danno.
Si è costituita la chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. Controparte_1
A tal fine ha dedotto: - che il contratto prevedeva la caparra confirmatoria ed invece non conteneva alcun patto che escludesse l'incasso della somma;
- che la sig. aveva chiesto una tenda da Pt_1 non ancorare al muro e quindi era stata proposta l'installazione con staffe sopra il tetto;
- che, in data
29.7.2019, la pergola era stata installata e l'attrice aveva dichiarato che il bene era stato installato nei tempi previsti e nel rispetto della sua abitazione, formulando riserva esclusivamente in relazione ad un pagina 2 di 5 tettino in alluminio non previsto dal contratto;
- che successivamente tuttavia la parte attrice aveva rifiutato di consentire l'installazione di tale tettino;
- che legittimamente si era provveduto all'incasso del saldo;
- che non ricorrevano i presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto;
- che comunque le domande formulate dalla controparte dovevano essere ritenuto in contrasto tra loro;
- che nessun danno risarcibile poteva essere ritenuto configurabile.
Le istanze di prova orale sono state respinte.
È stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo il deposito degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.10.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Oggetto della controversia è costituito dalla domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta, con conseguente restituzione della somma corrisposta quale corrispettivo e condanna al risarcimento dei danni, mentre è evidente che la domanda di condanna alla eliminazione dei vizi non può che essere alternativa rispetto a quella di restituzione del corrispettivo.
Tra le parti non sono controverse le seguenti circostanze:
- l'avvenuta conclusione, in data 27.3.2019, del contratto di fornitura e posa in opera di una pergola modello “Nettuno” con due guide di dimensioni m. 4,00 x 2,50, con movimentazione motore radio, incluse staffe sopra tetto, una trave e fissaggio supplementare;
- la previsione di un corrispettivo di € 7.500,00 da corrispondersi con le seguenti modalità: € 1.000,00 alla sottoscrizione del contratto, quattro rate da € 1.000,00 mensili da aprile a luglio ed il saldo di €
2.500,00 al 15 settembre;
- l'avvenuto pagamento della somma di € 7.500,00 di cui € 5.000,00 come da bonifici ed € 2.500,00 mediante incasso dell'assegno consegnato a titolo di caparra confirmatoria;
- la circostanza che l'installazione è stata completata in data 29.7.2019, come risulta dal verbale di installazione;
- l'avvenuta denuncia dei vizi da parte dell'attrice con lettera raccomandata del 2.8.2019.
Al fine di verificare la ricorrenza dei vizi denunciati dalla sig. è stata disposta ed espletata Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale è stato accertato:
a. che la pergola presenta un pilastro non perfettamente verticale e quindi fuori piombo;
b. che non si è provveduto al montaggio del pluviale di raccolta dell'acqua piovana proveniente dalla copertura della pergotenda;
pagina 3 di 5 c. che la stessa pergotenda sopravanza il tetto del fabbricato di circa 40 cm, con la conseguenza che, anche a seguito dell'eventuale montaggio di un frontalino, l'acqua piovana comunque entrerebbe all'interno, non essendo possibile inserire un elemento orizzontale idoneo ad impedire le infiltrazioni di acqua;
d. dal punto di vista estetico, che i ferri utilizzati per innalzare la struttura oltre il tetto non possono essere coperti in nessuna maniera;
e. che la pergotenda installata non è idonea a fornire riparo dall'acqua e che non ha migliorato l'impatto estetico del terrazzo;
f. che, in conclusione, l'opera eseguita è del tutto inadeguata in relazione alla sua destinazione e pertanto non può che essere rimossa;
g. che il costo di rimozione ammonta ad € 646,29 iva inclusa.
Le conclusioni della CTU, tenuto conto della documentazione fotografica allegata alla relazione, sono del tutto condivisibili. La contestazione relativa all'utilizzo del contenuto della chiavetta usb, la cui produzione è già stata dichiarata inammissibile, non risulta fondata, in quanto l'ausiliario del Giudice ha condotto la propria indagine direttamente in loco, esaminando la struttura e rilevando profili che emergono in maniera evidente, come detto, anche dalle riproduzioni fotografiche.
Il verbale di installazione sottoscritto dalla parte attrice, anche in considerazione della genericità del suo contenuto, non impedisce di ritenere tempestiva la denuncia dei vizi, avvenuta a distanza di soli quattro giorni.
Inoltre, quanto dedotto dalla difesa in ordine alla circostanza che la stessa parte attrice CP_1 avrebbe richiesto che la struttura non fosse ancorata al muro, non risulta munito di fondamento logico prima che documentale: una siffatta richiesta, che certamente non rientra nella normale modalità di installazione di strutture quali quella in esame, avrebbe dovuto essere inclusa e specificata nel contratto redatto per iscritto, mentre al contrario di tale richiesta non vi è traccia nella scrittura privata.
Peraltro, il più evidente vizio della struttura relativo alla incongruenza rispetto al prospetto esterno dell'immobile e alla conseguente soluzione di continuità non avrebbe potuto essere emendato in maniera idonea con il montaggio di un “tettino in alluminio”, che avrebbe evidentemente rappresentato una struttura fissa, in contrasto con la caratteristica di quella commissionata che doveva essere retrattile.
L'inadempimento imputabile alla società resistente risulta quindi certamente provato, investendo peraltro i vizi gli elementi caratterizzanti della fornitura e costituisce il presupposto per l'accoglimento della domanda relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla Ai Controparte_1 sensi dell'art. 1458 c.c., deve disporsi la restituzione dell'importo corrisposto dalla parte attrice a titolo di corrispettivo.
pagina 4 di 5 In relazione alla domanda risarcitoria, deve rilevarsi che la parte attrice, chiedendo la liquidazione dell'importo di € 5.000,00, non ha tuttavia allegato specifici elementi su cui fondare la richiesta statuizione.
Va ricordato che nei contratti a prestazioni corrispettive, invero, la sentenza costitutiva che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce ex art. 1458 c.c. un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite. Si verifica, quindi, con la risoluzione del contratto, per ciascuno dei contraenti una totale restitutio in integrum: tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.
In applicazione di tale principio, non avendo la parte attrice dedotto specifici profili di pregiudizio sofferto in conseguenza dell'inadempimento di controparte, deve essere riconosciuto a titolo risarcitorio esclusivamente l'importo di € 646,29 quantificato dal CTU come costo per la rimozione della struttura, ritenuta inservibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della domanda e dell'espletamento di tutte le fasi processuali. Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
dichiara la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera intercorso tra le parti per inadempimento della CP_1
condanna la alla restituzione in favore di ella somma di € 7.500,00 pagata CP_1 Parte_1
a titolo di corrispettivo, con gli interessi legali dalla data del pagamento;
condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice, che liquida in € 646,29, quale costo per la rimozione della struttura;
condanna la al pagamento in favore del procuratore antistatario di delle CP_1 Parte_1 spese del procedimento, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della CP_1
Così deciso in Roma, l'8.11.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5