Articolo 1 della Legge 22 luglio 1939, n. 1240
Articolo 2
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1 luglio 1939
Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:

a) di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichita' e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificare i metodi;

b) di studiare i mezzi tecnici per la migliore consolazione del patrimonio storico-artistico nazionale;

c) di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichita' e d'arte;

d) d'impartire l'insegnamento del restauro.
Entrata in vigore il 1 luglio 1939
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