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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/10/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 887/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. 45, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lepera che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- convenuto contumace
Oggetto: pagamento retribuzione, TFR.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare la
società resistente al pagamento, in favore dell'istante, per la premessa causale della somma di €
6.771,31 (di cui € 2.106,91 a titolo T.F.R.), di cui ai conteggi in atti, o altra somma ritenuta più
equa; condannare, inoltre, la società resistente al risarcimento del danno, in favore dell'istante, da
determinare in via equitativa discendente dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri
assistenziali e previdenziali. In ogni caso, con condanna della resistente al risarcimento del danno da
svalutazione monetaria ed agli interessi legali su tutte le somme di cui verrà riconosciuto il diritto
alla percezione in favore della ricorrente, con decorrenza come per legge. Col favore delle spese e
competenze di lite, da distrarsi …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato attività lavorativa per la società convenuta dall'1.4.2022 al 31.3.2024 e dal 22.4.2024 al 7.1.2025, con contratti di lavoro a tempo determinato e mansioni di operatore ecologico;
che non erano state corrisposte le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, il TFR per i diversi rapporti lavorativi, 13^ mensilità 2024, 14^ mensilità 2024, quota 14^ mensilità 2025, ferie,
festività, come da conteggi allegati;
che la richiesta di pagamento stragiudiziale non aveva avuto esito positivo, atteso che era stata corrisposta solo la somma di €. 86,00. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 22.5.2025 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il rapporto di lavoro tra le parti risulta provato dalla documentazione (certificato storico del Centro per l'Impiego di Cosenza, buste paga) versata in atti dalla parte ricorrente.
Considerato che la parte convenuta è restata contumace, sicché non ha fornito la prova del pagamento delle somme chieste dal ricorrente, secondo l'onere spettante [anche in ordine alle ferie. In merito: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed
irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria
sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo
del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”
(cfr. Cass. Sez. Lav. 21780/2022)], la domanda deve essere accolta nei termini in cui è
formulata, dandosi seguito al conteggio allegato da parte ricorrente, che appare correttamente formulato, anche in relazione alle buste paga allegate in atti.
2 Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 6.771,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
La domanda non può essere invece accolta con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per omesso, inesatto o incompleto versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale, attesa l'incompiutezza e genericità della domanda, anche in riferimento alla valutazione equitativa dell'asserito danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda da considerarsi principale e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 6.771,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite,
che si liquidano in €. 2.110,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 887/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. 45, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lepera che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- convenuto contumace
Oggetto: pagamento retribuzione, TFR.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare la
società resistente al pagamento, in favore dell'istante, per la premessa causale della somma di €
6.771,31 (di cui € 2.106,91 a titolo T.F.R.), di cui ai conteggi in atti, o altra somma ritenuta più
equa; condannare, inoltre, la società resistente al risarcimento del danno, in favore dell'istante, da
determinare in via equitativa discendente dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri
assistenziali e previdenziali. In ogni caso, con condanna della resistente al risarcimento del danno da
svalutazione monetaria ed agli interessi legali su tutte le somme di cui verrà riconosciuto il diritto
alla percezione in favore della ricorrente, con decorrenza come per legge. Col favore delle spese e
competenze di lite, da distrarsi …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato attività lavorativa per la società convenuta dall'1.4.2022 al 31.3.2024 e dal 22.4.2024 al 7.1.2025, con contratti di lavoro a tempo determinato e mansioni di operatore ecologico;
che non erano state corrisposte le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, il TFR per i diversi rapporti lavorativi, 13^ mensilità 2024, 14^ mensilità 2024, quota 14^ mensilità 2025, ferie,
festività, come da conteggi allegati;
che la richiesta di pagamento stragiudiziale non aveva avuto esito positivo, atteso che era stata corrisposta solo la somma di €. 86,00. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 22.5.2025 è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il rapporto di lavoro tra le parti risulta provato dalla documentazione (certificato storico del Centro per l'Impiego di Cosenza, buste paga) versata in atti dalla parte ricorrente.
Considerato che la parte convenuta è restata contumace, sicché non ha fornito la prova del pagamento delle somme chieste dal ricorrente, secondo l'onere spettante [anche in ordine alle ferie. In merito: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed
irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria
sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo
del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”
(cfr. Cass. Sez. Lav. 21780/2022)], la domanda deve essere accolta nei termini in cui è
formulata, dandosi seguito al conteggio allegato da parte ricorrente, che appare correttamente formulato, anche in relazione alle buste paga allegate in atti.
2 Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 6.771,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
La domanda non può essere invece accolta con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per omesso, inesatto o incompleto versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale, attesa l'incompiutezza e genericità della domanda, anche in riferimento alla valutazione equitativa dell'asserito danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda da considerarsi principale e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 6.771,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite,
che si liquidano in €. 2.110,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 27.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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