Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 841/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.01.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Antonella Capobianco e Cristiana Sala presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Padre David Maria Turoldo n. 12 con l'Avv. Elena Teresa Rossi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Cernusco sul Naviglio (MI), in data 05.07.2003
(anno 2003, atto n. 49, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza non definitiva n. 12821/2017 emessa dal Tribunale di Milano il 29.11.2017
con i seguenti figli:
nata il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 10160/2019 del Tribunale di Milano emessa il 30.10.2019.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. attesa l'intervenuta maggiore età di entrambi i figli, revocare le statuizioni della sentenza divorzile relative all'affidamento e ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
e , pertanto, determineranno in autonomia quando e come frequentare i genitori, Per_1 Per_2 accordandosi direttamente con gli stessi, anche con riguardo alle loro vacanze;
2. attesa l'intervenuta indipendenza economica di , percettrice di reddito da lavoro Per_1 dipendente in forza di contratto di lavoro del 3.9.2024, e stante la cessazione della sua convivenza con la madre, revocare, con decorrenza dal mese di novembre 2024, l'obbligo del sig. Parte_1
di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento statuito nella sentenza
[...] Parte_2 divorzile e le spese straordinarie extra assegno dovute per Per_1
3. il sig. corrisponderà direttamente alla figlia l'importo € 500,00 mensili, a Parte_1 Per_1 titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione e oneri accessori dell'appartamento condotto in locazione dalla figlia in Cernusco sul Naviglio, piazza Risorgimento n. 5, sino a quando la stessa non percepirà una retribuzione di almeno € 1.500,00 mensili. Il sig. , Parte_1 inoltre, terrà a proprio carico eventuali spese mediche non erogabili con il SSN o eventuali ulteriori spese straordinarie aventi carattere di urgenza delle quali la figlia dovesse Per_1 necessitare e che non potesse autonomamente sostenere, assumendo accordi diretti con la figlia.
4. Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di , Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e ancora convivente con la madre, con decorrenza novembre 2024, verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 1.300,00, per Parte_2 dodici mensilità, mediante bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese. Il suddetto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Milano, previamente concordate e documentate.
5. Le spese straordinarie per , non coperte dall'assegno periodico versato dal sig. Per_2 Pt_1 che dovranno comunque rientrare nel normale tenore di vita rapportato all'età del figlio, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con facoltà del sig. di esprimere il Pt_1 proprio dissenso motivato sull'opportunità – o meno- della scelta per le spese da concordare secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. Le spese straordinarie, individuate in spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN e sportive, conformemente alle linee guida del Tribunale di Milano, vengono concordemente ripartite, ai fini del loro rimborso, in spese da documentare che richiedono il preventivo accordo e spese da documentare che non lo richiedono, secondo lo schema seguente:
A) SPESE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO E
PERTANTO SI INTENDONO CONCORDATE FIN D'ORA:
a.1) spese scolastiche per: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrate nell'ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola o connessa al programma di studio o alla facoltà universitaria frequentata;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico a.2) spese extrascolastiche per: spese per rinnovi di carte di identità e passaporti, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali a.3) spese mediche per: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
B) SPESE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO E
ANDRANNO, QUINDI, SEMPRE CONCORDATE:
b.1) spese scolastiche per: rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e paritari, corsi di recupero e lezioni private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di lingue straniere, vacanze studio, corsi di specializzazione, master, corsi post universitari in Italia o all'estero, alloggi presso la sede universitaria italiane ed estere;
b.2) spese extrascolastiche per: corsi di lingue, corsi di pittura, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzatura (comprese spese per iscrizioni a gare, tornei e trasferte sportive), stage sportivi, spese per attività ludiche e ricreative (feste di compleanno, cinema, teatro), viaggi studio in Italia o all'estero, vacanze senza genitori, ricariche cellulari e acquisto di nuovi cellulari, spese per il conseguimento della patente di guida (costi di iscrizione, lezioni ed esame); acquisto di auto e motocicli per i figli, costi di carburante, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto del figlio.
b. 3) spese mediche per: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentale. Andranno comunque e in ogni caso sempre concordati gli interventi chirurgici, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari invasivi anche se praticati presso strutture pubbliche anche ai fini del consenso informato, salve le urgenze. Ogni altra spesa straordinaria andrà debitamente concordata di volta in volta.
Sono pacificamente incluse nell'assegno di mantenimento versato per dal sig. le Per_2 Pt_1 seguenti spese: abbigliamento ordinario inclusi i cambi stagionali, vitto e contributo alloggio, parrucchiere, visite routinarie, farmaci comuni e prodotti da banco, se non prescritti, prodotti per la cura della persona e in genere i costi di vita ordinari e articoli di uso comune e ricorrente (es. libri di lettura non scolatici, abbonamenti a riviste, acquisto cd, cancelleria non inclusi nel corredo scolastico di inizio anno).
Modalità di rimborso: con riguardo alle sole spese da concordarsi preventivamente secondo lo schema sopra riportato, ai fini dell'acquisizione del consenso alle spese che richiedono il preventivo accordo di cui al punto B (b1, b2, b3) e del relativo rimborso, il genitore che intende effettuare la spesa invierà all'altro genitore, comunicazione scritta via mail o via whatsapp con prova di avvenuta lettura del messaggio. Il genitore destinatario della comunicazione dovrà confermare l'accettazione della spesa o esprimere il proprio motivato dissenso entro i successivi dieci giorni, con l'intesa che, in difetto di risposta, la spesa si intenderà accettata. Il tutto, fatta salva l'ipotesi di comprovata urgenza per le sole spese mediche. Il genitore anticipatario della spesa dovrà, comunque in ogni caso, inviare all'atro genitore, a mezzo e mail o whatsapp (con prova di avvenuta ricezione), la documentazione comprovante la spesa effettuata entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi all'invio della documentazione giustificativa della spesa.
6. le spese del presente procedimento sono a carico del sig. .” Parte_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Le spese legali devono essere poste a carico del Sig. , avendo le parti raggiunto un accordo in tal senso. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 10160/2019 del Tribunale di
Milano emessa il 30.10.2019, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Pone, anche su accordo delle parti, che le spese legali siano a carico del Sig . Parte_1
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato