TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4333 dell'anno 2020 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: rilascio immobile.
P R O M O S S A da
(c.f. ), elett.te dom.ta in Velletri, via A. Parte_1 C.F._1
Mammucari n° 137/A presso lo studio dell'avv. Marcello Usai che la rapp.ta e difende giusta delega su foglio separato, pec Email_1
ATTORE
C O N T R O
società con unico socio , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2 Roma, via Ombrone, 2, codice fiscale , in persona dell'avv. Luigi Carbone, P.IVA_1 nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri conferiti con atto a rogito
Notaio di Roma del 17.7.2019, rep. 59569, racc.30469, rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Federico Mastrolilli ( , che dichiara di voler ricevere C.F._2 avvisi e comunicazioni alla PEC e al FAX Email_2
068419688, giusta procura resa in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giovanni Battista Martini, 14,
CONVENUTO con riconvenzionale conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
* * * * * * *
FATTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha convenuto Parte_1 innanzi al Tribunale la società rassegnando le seguenti letterali Controparte_1 conclusioni:
“piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta
- accertare e dichiarare terminata la concessione in uso da parte di Controparte_1 (già dell'immobile sito nel Comune di Velletri, Via Vecchia di Napoli n° 6, distinto al
[...] CP_2 Catasto al foglio 87, particella 935 (ex particella 840), di proprietà esclusiva della Parte_1 ed accertare e dichiarare, dunque, che utilizza l'immobile di cui sopra Controparte_1 illegittimamente e sine titulo e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te protempore, al rilascio ed alla rimessione in pristino stato dell'immobile stesso ed alla rimozione delle condutture elettriche presenti all'interno della proprietà della;
Parte_1 - condannare, altresì, la , in persona del legale rapp.te protempore, Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla per il mancato immediato rilascio Parte_1 dell'immobile dal 23/05/2017 (giorno di cessazione della concessione in uso), danni da quantificare nella somma mensile di € 400,00 pari ad una indennità di occupazione, rapportata al canone di mercato dei beni immobili di consistenza come quello oggetto del presente giudizio o in quella altra misura che verrà provata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 23/05/2017 fino all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese e compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari 15% ex DM 55/14, IVA e CPA”. A sostegno delle proprie domande, l'attrice assume che: per successione mortis causa dalla madre ( deceduta in data 22 maggio Persona_2 1998), diventava proprietaria “dell'immobile sito in Velletri sito in Velletri (Rm), via Vecchia di Napoli n° 6 distinto al NCEU al foglio 87, particella 935”; al momento dell'apertura della successione detto immobile si trovava – e tutt'ora si trova – “adibito a cabina elettrica”, dal momento che la de cuius Persona_2
, unitamente a (padre dell'attrice), con scrittura privata
[...] Persona_3 autenticata del 23 maggio 1988, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del Comune di Velletri in data 21 giugno 1988 (Reg. Part. 1433; Reg. Gen. 2379), aveva concesso in uso all (oggi ) tale CP_2 Controparte_1 immobile al fine di utilizzarlo “per l'impianto e l'esercizio di una cabina di smistamento e distribuzione di energia elettrica”; la predetta concessione in uso, che “consentiva, inoltre, ad per tutta la CP_2 durata della concessione stessa, la facoltà di passaggio di persone, materiali e mezzi d'opera attraverso la proprietà dei concedenti, nonché la facoltà di passaggio ed esercizio, sempre nell'ambito della proprietà dei concedenti, delle condutture elettriche destinate all'alimentazione della cabina e per la distribuzione di energia”, sarebbe terminata in data 23 maggio 2017, in quanto aveva una durata di 29 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto (23 maggio 1988); nondimeno, ad oggi, non ha ancora rilasciato e rimesso in Controparte_1 pristino il suddetto locale, né ha rimosso le condutture elettriche presenti, “e, dunque, continua ad utilizzare illegittimamente e “sine titulo” il locale de quo”. Sulla base dei predetti motivi, l'attrice chiede pertanto al Tribunale di
“dichiarare terminata la concessione in uso del locale in oggetto in favore di
(già e, per l'effetto, condannare la stessa Controparte_1 CP_2 Controparte_1 al rilascio ed alla rimessione in pristino stato dell'immobile, ed alla rimozione delle
[...] condutture elettriche presenti”. Inoltre, l'attrice, chiede al Tribunale di “condannare, altresì, la Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti
[...]
e subendi dalla per il mancato immediato rilascio Parte_1 dell'immobile dal 23/05/2017 (giorno di cessazione della concessione in uso), danni da quantificare nella somma mensile di € 400,00 pari ad una indennità di occupazione, rapportata al canone di mercato dei beni immobili di consistenza come quello oggetto del presente giudizio o in quella altra misura che verrà provata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 23/05/2017 fino all'effettivo saldo”.
* * * * *
Si costituisce in giudizio la società Controparte_1 come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, che impugna e contesta le avverse deduzioni poiché infondate, ed espone e deduce quanto segue
A) IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO: IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
In via pregiudiziale, in rito, si eccepisce l'improcedibilità della domanda attorea a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Non pare possa mettersi in dubbio che la fattispecie in esame, in cui, in sostanza, si contesta l'esistenza di un diritto reale (uso e servitù) in favore di sull'immobile di proprietà dell'attrice, è soggetta a Controparte_1 preventiva mediazione civile obbligatoria, in quanto ha ad oggetto una controversia in materia di “diritti reali”, rientrante, come noto, nell'elenco di cui all'art. 5 co. 1 bis del suddetto d.lgs. 28/2010. Risultando per tabulas che l'odierna attrice non ha esperito il tentativo di conciliazione prima di esercitare la domanda giudiziale, ne consegue che, in via pregiudiziale, dovrà essere dichiarata l'improcedibilità di quest'ultima (in realtà sarà allegato il verbale di esito negativo del tentativo di mediazione, accertandosi quindi già nella fase istruttoria come procedibile la domanda).
* B) INFONDATEZZA DELLE DOMANDE DELL'ATTRICE Ferma l'eccezione in rito che precede, le domande dell'attrice sono comunque infondate nel merito, dal momento che in forza di una corretta e completa interpretazione degli accordi intercorsi tra i danti causa delle odierne parti processuali emerge che la non gode dell'invocato diritto a Parte_1 ottenere il rilascio dell'immobile in cui è ubicata la cabina elettrica, né del diritto a ottenere la rimozione delle condutture elettriche che attraversano la sua proprietà, né tanto meno del diritto a ricevere alcuna indennità per l'asserita illegittima occupazione da parte dell'esponente.
* B.1) GLI IMPIANTI PER CUI È CAUSA 1) Nel fondo di proprietà dell'attrice sito in Velletri, via Vecchia di Napoli n. 6, e identificato al foglio 87, particella 932 (già particella 840) del catasto fabbricati del citato Comune, è presente la cabina elettrica di trasformazione di proprietà dell'esponente n. 2810 denominata “ . Parte_1
Detta cabina, nello specifico, è ubicata in un locale a base quadrata delle dimensioni interne di 2,50 metri per 2,50 metri e alto 8 metri, come attestato nella scrittura privata autenticata del 23 maggio 1998 – e nella planimetria allegata - intercorsa tra la
[...]
, unitamente a , e l' trascritta presso la Conservatoria dei Persona_2 Persona_3 CP_2
Registri Immobiliari del Comune di Velletri in data 21 giugno 1988 (Reg. Part. 1433; Reg. Gen. 2379), già in atti (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice). 2) La cabina “Nicosanti” è stata messa in servizio dall' n data 30 maggio CP_2
1988 e fa parte di una più ampia linea elettrica di Media Tensione 20 KV, regolarmente autorizzata, che fornisce energia nell'ambito del Comune di Velletri.
3) Nel fondo di parte attrice sono altresì presenti, come da tracciato indicato nella planimetria allegata alla scrittura privata del 1988, e come riporta anche l'attrice stessa, delle condutture elettriche che dipartono dalla cabina elettrica “ e trasportano l'energia alle utenze servite dalla stessa. Parte_1 Al riguardo giova osservare che la cabina di trasformazione “ era Parte_1 stata creata sin dall'origine a servizio dell'utenza della proprietaria del fondo, ma con l'autorizzazione a distribuire l'energia elettrica in una più vasta zona.
4) In particolare, ad oggi, vi sono 119 utenze che vengono direttamente alimentate dalla cabina “ , tra cui quella intestata all'odierna attrice. Parte_1
*
B.2) LA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DEL 1988 Contrariamente a quanto assume l'attrice sulla base di una sua lettura incompleta, la scrittura privata autenticata del 1988 intercorsa tra i danti causa delle odierne parti processuali non si limita concedere in uso all' l manufatto ubicato all'interno della CP_2 proprietà al fine di installarvi una cabina elettrica, ma costituisce una servitù di elettrodotto volontaria in favore di CP_2
Si tratta, invero, di un contratto misto, che contiene un duplice ordine di pattuizioni, tra loro ben distinte e autonome, ancorché sinergiche.
B.2.1) LA CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE
1) Con una prima pattuizione, e Persona_2 Persona_3 hanno concesso in uso all' il locale descritto in premessa”, CP_2 vale a dire il manufatto sopra indicato “costruito sul terreno” di proprietà dei concedenti.
B.2.2) LA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO
1) Fermo quanto precede, occorre osservare che, in aggiunta alla concessione d'uso del manufatto costruito sulla proprietà dell'odierna attrice, la scrittura privata del 1988 contiene altresì una pattuizione a valere quale costituzione di servitù inamovibile e perpetua di elettrodotto in favore dell' CP_2
2) In particolare, con la scrittura anzidetta, gli allora proprietari del fondo de quo hanno espressamente assoggettato lo stesso “ad ogni effetto e con i caratteri delle servitù ad esse propri, al passaggio per i cavi elettrici, con patto espresso di inamovibilità, salvo il consenso dell rinunciando la parte CP_2 concedente alle facoltà derivanti dall'articolo 122 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti idrici”. La scrittura privata è quindi chiarissima nell'estendere “la concessione anzidetta”, vale a dire la concessione d'uso del locale con le accessorie facoltà di passaggio, anche al “passaggio per i cavi elettrici”, stabilendo che tale estensione avesse efficacia con i caratteri propri delle servitù di elettrodotto.
3) Il tracciato della servitù di elettrodotto veniva poi individuato all'articolo 4 della scrittura privata: “Per il passaggio delle condutture di cui al precedente articolo, la parte concedente mette a disposizione dell na striscia di CP_2 terrena della larghezza di m. 3.00.= (metri tre) e della lunghezza di circa m. 270.= (metri duecentosettanta)”; nonché veniva graficamente indicato nella planimetria allegata alla scrittura privata stessa,
e concludeva:
1) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di , perché inammissibili e/o improcedibili e/o Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova, per tutti i motivi esposti e le eccezioni formulate in narrativa, e in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate da : Controparte_1
2.1) con riferimento alla concessione in uso, accertare e dichiarare che il diritto di uso concesso in favore di oggi ) con la scrittura CP_2 Controparte_1 privata del 1988 si è rinnovato, alla sua scadenza, per una durata di ulteriori ventinove (29) anni decorrenti dal 24 maggio 2017 e comunque per tutto il tempo in cui , o chi per essa, fornirà energia elettrica alla Controparte_1 proprietà in cui è ubicato il locale oggetto della concessione, eventualmente quantificando secondo valori di mercato, anche per il tramite di un perito stimatore, il corrispettivo della concessione spettante all'attrice; 2.2) con riferimento alla servitù di elettrodotto: - in via principale: accertare e dichiarare, in base alla scrittura privata del 1988, l'esistenza di valido atto di servitù di elettrodotto in favore di Controparte_1
sul fondo oggetto di causa;
[...]
- in via gradata e subordinata: dichiarare e disporre con sentenza la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto inamovibile a favore di Controparte_1 sul fondo oggetto di causa, ricorrendo l'autorizzazione amministrativa alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto, nella consistenza in atti, ovvero accertare e dichiarare che la concludente ha acquistato, Controparte_1 nei limiti e secondo le previsioni di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successivi provvedimenti, il diritto di servitù apparente con riguardo all'elettrodotto insistente sul fondo oggetto di causa nei confronti dell'attrice nella sua attuale consistenza, determinando la relativa indennità come per legge, in ogni caso con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda della di rilascio e rimessione in pristino dell'immobile adibito a Parte_1 cabina di trasformazione, assegnare a un congruo termine Controparte_1 per il rilascio del suddetto immobile, considerando l'esigenza di assicurare la continuità di alimentazione di energia elettrica alle utenze connesse alla cabina. In ogni caso senza il riconoscimento di alcuna indennità di occupazione in favore dell'attrice ovvero, nella denegata ipotesi in cui tale indennità venga riconosciuta, quantificando la stessa secondo valori di mercato, anche per il tramite di un perito stimatore.
Sempre con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali
Ed il procedimento, documentalmente istruito, e con ctu estimativa affidata all cui Controparte_3 veniva richiesto;
Quesito A1:
“quantificare l'eventuale indennità derivante dalla costituzione coattiva di servitù di elettrodotto sul bene per cui è causa, in ragione dei parametri previsti dagli artt. 123 e ss. r.d. 1775/1933”, che il consulente quantificava in euro ….. B) “valutazione del CTU della quantificazione del corrispettivo per la rinnovazione della concessione in uso del locale cabina o in alternativa dell'eventuale canone di locazione dell'immobile adibito a cabina” che il consulente stimava in euro 15 mila/21 mila, alla udienza del 9 ottobre 2024 dinanzi al G.U. infine nominato, sulla scorta delle precisate conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art.190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda degli attori, titolari del diritto di proprietà del fondo in Velletri, via Vecchia Napoli, 6, di rilascio del locale cabina elettrica e di rimozione dei cavi di elettrodotto previo accertamento di fondatezza di una “negatoria servitutis” risulta invece infondata e non merita accoglimento, e ciò attesa anche la fondatezza della avversa domanda riconvenzionale sia di rinnovo tacito della convenzione per l'uso del locale (di durata 29 ennale, stipulata dai danti causa degli attori nel lontano 1988), sia del riconoscimento dell'ipotetico acquisto (in forza della scrittura privata del 23 maggio 1988 allegata da entrambe le parti), essendo invero necessario un accertamento di intervenuta usucapione di un diritto di servitù di teleferica con passaggio di cavi attraverso le dette p.lle, alla luce del contenuto della stessa, relativa infatti alla cabina, che nello specifico, è ubicata in un locale a base quadrata delle dimensioni interne di 2,50 metri per 2,50 metri e alto 8 metri, come attestato nella scrittura privata autenticata del 23 maggio 1998 – e nella planimetria allegata - intercorsa tra la , unitamente a , e l' Persona_2 Persona_3 CP_2 trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del Comune di Velletri in data 21 giugno 1988 (Reg. Part. 1433; Reg. Gen. 2379), già in atti (la servitu' quindi appare già costituita ed azionabile “erga omnes” per effetto di quanto sopra); però per la costituzione di una servitù di tale genere ex art.1057
c.c. occorre, oltre alla autorizzazione amministrativa (sindacale o provinciale) per la realizzazione della linea, anche una manifestazione di volontà in tal senso da parte del privato titolare del fondo servente (che può considerarsi contenuta nella detta scrittura, per la durata ivi prevista), con offerta allo stesso di indennizzo, ovvero una sentenza costitutiva del diritto reale (vedi Cass.67\2784), che viene in via subordinata richiesta,
non avanzata invece una eccezione di ventennale possesso della servitù (atteso che come non contestato dall'anno 1988 allorchè la linea elettrica veniva messa in funzione, fino ad epoca successiva alla scadenza della citata convenzione 29ale, ovvero a tutto oggi,
la linea è stata ed è tuttora in funzione, senza contestazione se non a partire dall'anno 2017, con la prima allegata diffida degli aventi causa per morte degli stipulanti originari).
Va però disposto che la servitu' per considerarsi esistente e valida necessita della previsione di un indennizzo che la beneficiaria si offre di corrispondere, oltre che per rinnovare la convenzione di uso della cabina (che si stima congrua, alla luce dei calcoli del consulente, in euro 18 mila), anche per costituire anche per il futuro la servitu' di elettrodotto di cui alla citata s.p.a. (per anni 29 in origine, ma senza previsione di corrispettivo che si calcola invece secondo le condivisibili determinazioni del ctu in euro 6.531,08), ovvero per ulteriori anni 29 va considerato dovuto un ulteriore canone di pari importo (fino al 2046) ovvero sempre di euro 6.531,08;
al pagamento di tali somme va condannata quindi la società
convenuta, al fine di potersi riconoscere esistente e dal 2018
[... ricostituita la 29ale servitu' di elettrodotto in favore di
; Controparte_4
atteso il complessivo sviluppo del giudizio ed il comportamento delle parti tenuto fin dall'inizio del rapporto, dell'anno 1988,
le spese di lite sono compensate per intero fra le parti, restando totalmente a carico della convenuta le spese di ctu a supporto delle domande riconvenzionali,
che si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, nella persona del sottoscritto Giudice Unico, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta integralmente tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di Controparte_1
, perché infondate in fatto e in diritto,
[...] ed in parziale accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali della convenuta, con riferimento alla concessione in uso, accerta e dichiara che il diritto di uso concesso in favore di oggi ) con la scrittura privata del 1988 si è rinnovato, CP_2 Controparte_1 alla sua scadenza, per una durata di ulteriori ventinove (29) anni decorrenti dal 24 maggio
2017, quantificando secondo valori di mercato, sulla scorta della perizia di stima, il corrispettivo della concessione spettante all'attrice in euro 18 mila;
con riferimento alla servitù di elettrodotto:
- non potendosi dichiarare, in base alla scrittura privata del 1988, l'esistenza di valido atto di servitù di elettrodotto in favore di sul fondo oggetto di causa, per Controparte_1 carenza della previsione di una indennità in favore del proprietario del fondo servente;
-dichiara e dispone però con la presente sentenza la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto inamovibile, per pari durata a favore di sul fondo oggetto Controparte_1 di causa, ricorrendo l'autorizzazione amministrativa alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto, nella consistenza in atti, determinando la relativa indennità come da ragguaglio del ctu, attesa la durata di fatto della stessa, e quella oggi stabilita, in euro
6.531,08 per il periodo fino al 2017, e di euro 6.531,08 per il periodo fino al 2046, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione, all'esito della prova del versamento della indennità come sopra ragguagliata,
-compensa per intero fra le parti le spese di lite, ponendo in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di ctu che, comprensive del già corrisposto acconto, sono liquidate in euro 2.800,00 per compensi oltre accessori di legge, ed in euro 8,46 per spese,
Velletri, 02 gennaio 2025 il g.u. (dr.E.Colognesi)
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4333 dell'anno 2020 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: rilascio immobile.
P R O M O S S A da
(c.f. ), elett.te dom.ta in Velletri, via A. Parte_1 C.F._1
Mammucari n° 137/A presso lo studio dell'avv. Marcello Usai che la rapp.ta e difende giusta delega su foglio separato, pec Email_1
ATTORE
C O N T R O
società con unico socio , con sede legale in Controparte_1 Controparte_2 Roma, via Ombrone, 2, codice fiscale , in persona dell'avv. Luigi Carbone, P.IVA_1 nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri conferiti con atto a rogito
Notaio di Roma del 17.7.2019, rep. 59569, racc.30469, rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Federico Mastrolilli ( , che dichiara di voler ricevere C.F._2 avvisi e comunicazioni alla PEC e al FAX Email_2
068419688, giusta procura resa in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giovanni Battista Martini, 14,
CONVENUTO con riconvenzionale conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
* * * * * * *
FATTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha convenuto Parte_1 innanzi al Tribunale la società rassegnando le seguenti letterali Controparte_1 conclusioni:
“piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta
- accertare e dichiarare terminata la concessione in uso da parte di Controparte_1 (già dell'immobile sito nel Comune di Velletri, Via Vecchia di Napoli n° 6, distinto al
[...] CP_2 Catasto al foglio 87, particella 935 (ex particella 840), di proprietà esclusiva della Parte_1 ed accertare e dichiarare, dunque, che utilizza l'immobile di cui sopra Controparte_1 illegittimamente e sine titulo e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te protempore, al rilascio ed alla rimessione in pristino stato dell'immobile stesso ed alla rimozione delle condutture elettriche presenti all'interno della proprietà della;
Parte_1 - condannare, altresì, la , in persona del legale rapp.te protempore, Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla per il mancato immediato rilascio Parte_1 dell'immobile dal 23/05/2017 (giorno di cessazione della concessione in uso), danni da quantificare nella somma mensile di € 400,00 pari ad una indennità di occupazione, rapportata al canone di mercato dei beni immobili di consistenza come quello oggetto del presente giudizio o in quella altra misura che verrà provata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 23/05/2017 fino all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese e compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari 15% ex DM 55/14, IVA e CPA”. A sostegno delle proprie domande, l'attrice assume che: per successione mortis causa dalla madre ( deceduta in data 22 maggio Persona_2 1998), diventava proprietaria “dell'immobile sito in Velletri sito in Velletri (Rm), via Vecchia di Napoli n° 6 distinto al NCEU al foglio 87, particella 935”; al momento dell'apertura della successione detto immobile si trovava – e tutt'ora si trova – “adibito a cabina elettrica”, dal momento che la de cuius Persona_2
, unitamente a (padre dell'attrice), con scrittura privata
[...] Persona_3 autenticata del 23 maggio 1988, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del Comune di Velletri in data 21 giugno 1988 (Reg. Part. 1433; Reg. Gen. 2379), aveva concesso in uso all (oggi ) tale CP_2 Controparte_1 immobile al fine di utilizzarlo “per l'impianto e l'esercizio di una cabina di smistamento e distribuzione di energia elettrica”; la predetta concessione in uso, che “consentiva, inoltre, ad per tutta la CP_2 durata della concessione stessa, la facoltà di passaggio di persone, materiali e mezzi d'opera attraverso la proprietà dei concedenti, nonché la facoltà di passaggio ed esercizio, sempre nell'ambito della proprietà dei concedenti, delle condutture elettriche destinate all'alimentazione della cabina e per la distribuzione di energia”, sarebbe terminata in data 23 maggio 2017, in quanto aveva una durata di 29 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto (23 maggio 1988); nondimeno, ad oggi, non ha ancora rilasciato e rimesso in Controparte_1 pristino il suddetto locale, né ha rimosso le condutture elettriche presenti, “e, dunque, continua ad utilizzare illegittimamente e “sine titulo” il locale de quo”. Sulla base dei predetti motivi, l'attrice chiede pertanto al Tribunale di
“dichiarare terminata la concessione in uso del locale in oggetto in favore di
(già e, per l'effetto, condannare la stessa Controparte_1 CP_2 Controparte_1 al rilascio ed alla rimessione in pristino stato dell'immobile, ed alla rimozione delle
[...] condutture elettriche presenti”. Inoltre, l'attrice, chiede al Tribunale di “condannare, altresì, la Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti
[...]
e subendi dalla per il mancato immediato rilascio Parte_1 dell'immobile dal 23/05/2017 (giorno di cessazione della concessione in uso), danni da quantificare nella somma mensile di € 400,00 pari ad una indennità di occupazione, rapportata al canone di mercato dei beni immobili di consistenza come quello oggetto del presente giudizio o in quella altra misura che verrà provata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 23/05/2017 fino all'effettivo saldo”.
* * * * *
Si costituisce in giudizio la società Controparte_1 come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, che impugna e contesta le avverse deduzioni poiché infondate, ed espone e deduce quanto segue
A) IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO: IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
In via pregiudiziale, in rito, si eccepisce l'improcedibilità della domanda attorea a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Non pare possa mettersi in dubbio che la fattispecie in esame, in cui, in sostanza, si contesta l'esistenza di un diritto reale (uso e servitù) in favore di sull'immobile di proprietà dell'attrice, è soggetta a Controparte_1 preventiva mediazione civile obbligatoria, in quanto ha ad oggetto una controversia in materia di “diritti reali”, rientrante, come noto, nell'elenco di cui all'art. 5 co. 1 bis del suddetto d.lgs. 28/2010. Risultando per tabulas che l'odierna attrice non ha esperito il tentativo di conciliazione prima di esercitare la domanda giudiziale, ne consegue che, in via pregiudiziale, dovrà essere dichiarata l'improcedibilità di quest'ultima (in realtà sarà allegato il verbale di esito negativo del tentativo di mediazione, accertandosi quindi già nella fase istruttoria come procedibile la domanda).
* B) INFONDATEZZA DELLE DOMANDE DELL'ATTRICE Ferma l'eccezione in rito che precede, le domande dell'attrice sono comunque infondate nel merito, dal momento che in forza di una corretta e completa interpretazione degli accordi intercorsi tra i danti causa delle odierne parti processuali emerge che la non gode dell'invocato diritto a Parte_1 ottenere il rilascio dell'immobile in cui è ubicata la cabina elettrica, né del diritto a ottenere la rimozione delle condutture elettriche che attraversano la sua proprietà, né tanto meno del diritto a ricevere alcuna indennità per l'asserita illegittima occupazione da parte dell'esponente.
* B.1) GLI IMPIANTI PER CUI È CAUSA 1) Nel fondo di proprietà dell'attrice sito in Velletri, via Vecchia di Napoli n. 6, e identificato al foglio 87, particella 932 (già particella 840) del catasto fabbricati del citato Comune, è presente la cabina elettrica di trasformazione di proprietà dell'esponente n. 2810 denominata “ . Parte_1
Detta cabina, nello specifico, è ubicata in un locale a base quadrata delle dimensioni interne di 2,50 metri per 2,50 metri e alto 8 metri, come attestato nella scrittura privata autenticata del 23 maggio 1998 – e nella planimetria allegata - intercorsa tra la
[...]
, unitamente a , e l' trascritta presso la Conservatoria dei Persona_2 Persona_3 CP_2
Registri Immobiliari del Comune di Velletri in data 21 giugno 1988 (Reg. Part. 1433; Reg. Gen. 2379), già in atti (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice). 2) La cabina “Nicosanti” è stata messa in servizio dall' n data 30 maggio CP_2
1988 e fa parte di una più ampia linea elettrica di Media Tensione 20 KV, regolarmente autorizzata, che fornisce energia nell'ambito del Comune di Velletri.
3) Nel fondo di parte attrice sono altresì presenti, come da tracciato indicato nella planimetria allegata alla scrittura privata del 1988, e come riporta anche l'attrice stessa, delle condutture elettriche che dipartono dalla cabina elettrica “ e trasportano l'energia alle utenze servite dalla stessa. Parte_1 Al riguardo giova osservare che la cabina di trasformazione “ era Parte_1 stata creata sin dall'origine a servizio dell'utenza della proprietaria del fondo, ma con l'autorizzazione a distribuire l'energia elettrica in una più vasta zona.
4) In particolare, ad oggi, vi sono 119 utenze che vengono direttamente alimentate dalla cabina “ , tra cui quella intestata all'odierna attrice. Parte_1
*
B.2) LA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DEL 1988 Contrariamente a quanto assume l'attrice sulla base di una sua lettura incompleta, la scrittura privata autenticata del 1988 intercorsa tra i danti causa delle odierne parti processuali non si limita concedere in uso all' l manufatto ubicato all'interno della CP_2 proprietà al fine di installarvi una cabina elettrica, ma costituisce una servitù di elettrodotto volontaria in favore di CP_2
Si tratta, invero, di un contratto misto, che contiene un duplice ordine di pattuizioni, tra loro ben distinte e autonome, ancorché sinergiche.
B.2.1) LA CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE
1) Con una prima pattuizione, e Persona_2 Persona_3 hanno concesso in uso all' il locale descritto in premessa”, CP_2 vale a dire il manufatto sopra indicato “costruito sul terreno” di proprietà dei concedenti.
B.2.2) LA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO
1) Fermo quanto precede, occorre osservare che, in aggiunta alla concessione d'uso del manufatto costruito sulla proprietà dell'odierna attrice, la scrittura privata del 1988 contiene altresì una pattuizione a valere quale costituzione di servitù inamovibile e perpetua di elettrodotto in favore dell' CP_2
2) In particolare, con la scrittura anzidetta, gli allora proprietari del fondo de quo hanno espressamente assoggettato lo stesso “ad ogni effetto e con i caratteri delle servitù ad esse propri, al passaggio per i cavi elettrici, con patto espresso di inamovibilità, salvo il consenso dell rinunciando la parte CP_2 concedente alle facoltà derivanti dall'articolo 122 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti idrici”. La scrittura privata è quindi chiarissima nell'estendere “la concessione anzidetta”, vale a dire la concessione d'uso del locale con le accessorie facoltà di passaggio, anche al “passaggio per i cavi elettrici”, stabilendo che tale estensione avesse efficacia con i caratteri propri delle servitù di elettrodotto.
3) Il tracciato della servitù di elettrodotto veniva poi individuato all'articolo 4 della scrittura privata: “Per il passaggio delle condutture di cui al precedente articolo, la parte concedente mette a disposizione dell na striscia di CP_2 terrena della larghezza di m. 3.00.= (metri tre) e della lunghezza di circa m. 270.= (metri duecentosettanta)”; nonché veniva graficamente indicato nella planimetria allegata alla scrittura privata stessa,
e concludeva:
1) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di , perché inammissibili e/o improcedibili e/o Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova, per tutti i motivi esposti e le eccezioni formulate in narrativa, e in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate da : Controparte_1
2.1) con riferimento alla concessione in uso, accertare e dichiarare che il diritto di uso concesso in favore di oggi ) con la scrittura CP_2 Controparte_1 privata del 1988 si è rinnovato, alla sua scadenza, per una durata di ulteriori ventinove (29) anni decorrenti dal 24 maggio 2017 e comunque per tutto il tempo in cui , o chi per essa, fornirà energia elettrica alla Controparte_1 proprietà in cui è ubicato il locale oggetto della concessione, eventualmente quantificando secondo valori di mercato, anche per il tramite di un perito stimatore, il corrispettivo della concessione spettante all'attrice; 2.2) con riferimento alla servitù di elettrodotto: - in via principale: accertare e dichiarare, in base alla scrittura privata del 1988, l'esistenza di valido atto di servitù di elettrodotto in favore di Controparte_1
sul fondo oggetto di causa;
[...]
- in via gradata e subordinata: dichiarare e disporre con sentenza la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto inamovibile a favore di Controparte_1 sul fondo oggetto di causa, ricorrendo l'autorizzazione amministrativa alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto, nella consistenza in atti, ovvero accertare e dichiarare che la concludente ha acquistato, Controparte_1 nei limiti e secondo le previsioni di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successivi provvedimenti, il diritto di servitù apparente con riguardo all'elettrodotto insistente sul fondo oggetto di causa nei confronti dell'attrice nella sua attuale consistenza, determinando la relativa indennità come per legge, in ogni caso con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda della di rilascio e rimessione in pristino dell'immobile adibito a Parte_1 cabina di trasformazione, assegnare a un congruo termine Controparte_1 per il rilascio del suddetto immobile, considerando l'esigenza di assicurare la continuità di alimentazione di energia elettrica alle utenze connesse alla cabina. In ogni caso senza il riconoscimento di alcuna indennità di occupazione in favore dell'attrice ovvero, nella denegata ipotesi in cui tale indennità venga riconosciuta, quantificando la stessa secondo valori di mercato, anche per il tramite di un perito stimatore.
Sempre con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali
Ed il procedimento, documentalmente istruito, e con ctu estimativa affidata all cui Controparte_3 veniva richiesto;
Quesito A1:
“quantificare l'eventuale indennità derivante dalla costituzione coattiva di servitù di elettrodotto sul bene per cui è causa, in ragione dei parametri previsti dagli artt. 123 e ss. r.d. 1775/1933”, che il consulente quantificava in euro ….. B) “valutazione del CTU della quantificazione del corrispettivo per la rinnovazione della concessione in uso del locale cabina o in alternativa dell'eventuale canone di locazione dell'immobile adibito a cabina” che il consulente stimava in euro 15 mila/21 mila, alla udienza del 9 ottobre 2024 dinanzi al G.U. infine nominato, sulla scorta delle precisate conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art.190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda degli attori, titolari del diritto di proprietà del fondo in Velletri, via Vecchia Napoli, 6, di rilascio del locale cabina elettrica e di rimozione dei cavi di elettrodotto previo accertamento di fondatezza di una “negatoria servitutis” risulta invece infondata e non merita accoglimento, e ciò attesa anche la fondatezza della avversa domanda riconvenzionale sia di rinnovo tacito della convenzione per l'uso del locale (di durata 29 ennale, stipulata dai danti causa degli attori nel lontano 1988), sia del riconoscimento dell'ipotetico acquisto (in forza della scrittura privata del 23 maggio 1988 allegata da entrambe le parti), essendo invero necessario un accertamento di intervenuta usucapione di un diritto di servitù di teleferica con passaggio di cavi attraverso le dette p.lle, alla luce del contenuto della stessa, relativa infatti alla cabina, che nello specifico, è ubicata in un locale a base quadrata delle dimensioni interne di 2,50 metri per 2,50 metri e alto 8 metri, come attestato nella scrittura privata autenticata del 23 maggio 1998 – e nella planimetria allegata - intercorsa tra la , unitamente a , e l' Persona_2 Persona_3 CP_2 trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del Comune di Velletri in data 21 giugno 1988 (Reg. Part. 1433; Reg. Gen. 2379), già in atti (la servitu' quindi appare già costituita ed azionabile “erga omnes” per effetto di quanto sopra); però per la costituzione di una servitù di tale genere ex art.1057
c.c. occorre, oltre alla autorizzazione amministrativa (sindacale o provinciale) per la realizzazione della linea, anche una manifestazione di volontà in tal senso da parte del privato titolare del fondo servente (che può considerarsi contenuta nella detta scrittura, per la durata ivi prevista), con offerta allo stesso di indennizzo, ovvero una sentenza costitutiva del diritto reale (vedi Cass.67\2784), che viene in via subordinata richiesta,
non avanzata invece una eccezione di ventennale possesso della servitù (atteso che come non contestato dall'anno 1988 allorchè la linea elettrica veniva messa in funzione, fino ad epoca successiva alla scadenza della citata convenzione 29ale, ovvero a tutto oggi,
la linea è stata ed è tuttora in funzione, senza contestazione se non a partire dall'anno 2017, con la prima allegata diffida degli aventi causa per morte degli stipulanti originari).
Va però disposto che la servitu' per considerarsi esistente e valida necessita della previsione di un indennizzo che la beneficiaria si offre di corrispondere, oltre che per rinnovare la convenzione di uso della cabina (che si stima congrua, alla luce dei calcoli del consulente, in euro 18 mila), anche per costituire anche per il futuro la servitu' di elettrodotto di cui alla citata s.p.a. (per anni 29 in origine, ma senza previsione di corrispettivo che si calcola invece secondo le condivisibili determinazioni del ctu in euro 6.531,08), ovvero per ulteriori anni 29 va considerato dovuto un ulteriore canone di pari importo (fino al 2046) ovvero sempre di euro 6.531,08;
al pagamento di tali somme va condannata quindi la società
convenuta, al fine di potersi riconoscere esistente e dal 2018
[... ricostituita la 29ale servitu' di elettrodotto in favore di
; Controparte_4
atteso il complessivo sviluppo del giudizio ed il comportamento delle parti tenuto fin dall'inizio del rapporto, dell'anno 1988,
le spese di lite sono compensate per intero fra le parti, restando totalmente a carico della convenuta le spese di ctu a supporto delle domande riconvenzionali,
che si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, nella persona del sottoscritto Giudice Unico, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta integralmente tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di Controparte_1
, perché infondate in fatto e in diritto,
[...] ed in parziale accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali della convenuta, con riferimento alla concessione in uso, accerta e dichiara che il diritto di uso concesso in favore di oggi ) con la scrittura privata del 1988 si è rinnovato, CP_2 Controparte_1 alla sua scadenza, per una durata di ulteriori ventinove (29) anni decorrenti dal 24 maggio
2017, quantificando secondo valori di mercato, sulla scorta della perizia di stima, il corrispettivo della concessione spettante all'attrice in euro 18 mila;
con riferimento alla servitù di elettrodotto:
- non potendosi dichiarare, in base alla scrittura privata del 1988, l'esistenza di valido atto di servitù di elettrodotto in favore di sul fondo oggetto di causa, per Controparte_1 carenza della previsione di una indennità in favore del proprietario del fondo servente;
-dichiara e dispone però con la presente sentenza la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto inamovibile, per pari durata a favore di sul fondo oggetto Controparte_1 di causa, ricorrendo l'autorizzazione amministrativa alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto, nella consistenza in atti, determinando la relativa indennità come da ragguaglio del ctu, attesa la durata di fatto della stessa, e quella oggi stabilita, in euro
6.531,08 per il periodo fino al 2017, e di euro 6.531,08 per il periodo fino al 2046, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione, all'esito della prova del versamento della indennità come sopra ragguagliata,
-compensa per intero fra le parti le spese di lite, ponendo in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di ctu che, comprensive del già corrisposto acconto, sono liquidate in euro 2.800,00 per compensi oltre accessori di legge, ed in euro 8,46 per spese,
Velletri, 02 gennaio 2025 il g.u. (dr.E.Colognesi)