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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel. dott. ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 8471/2024, promosso da:
, NATA IL 28.2.1981 IN Perù Parte_1 C.U.I. CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Maria Antonietta Felicissimo del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna alla via S. Vitale n. 4,
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “ ...in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dalla Questura di Bologna in data 04/04/2024 e notificato a mani al ricorrente il 23/05/2024 previo parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna del 02/04/2024, nonché l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;
in via ulteriormente principale: venga rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 commi 1 e 2 del Decreto-Legge 21 ottobre 2020 n. 130... Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ..”. Conclusioni per parte resistente: “...Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 11 giugno 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il diritto per sè e per i suoi figli ( nata in [...] il [...], diventata nelle more del presente Persona_1 procedimento maggiorenne, nato in [...] l'[...], Persona_2 [...]
nata in [...] ol 19.5.2013, nata in [...] Parte_2 Parte_3 il 25.11.2016)- ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 4.4.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificato in data 23.5.24. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato unitamente al decreto impugnato, emesso nella seduta del 2.4.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego della stessa ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa e la presenza di familiari (madre, fratello, e quattro figli minori ad eccezione della prima figlia nelle more del giudizio diventata maggiorenne, nuovo compagno convivente e anch'egli richiedente la medesima protezione complementare) in Italia.
1.3. In data 12 giugno 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_2 l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha fissato l'udienza del 20 maggio 2025 delegando, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo. 1.5. Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e audizione della ricorrente, la quale, all'udienza del 9.7.2025, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io dall'1 aprile di quest'anno ho iniziato a lavorare come badante presso l'ospizio San Vincenzo De Paoli dove sono ricoverati i sacerdoti anziani e malati. Lavoro sei ore al giorno per sei giorni, su più turni, ho un solo giorno di riposo. Ho la proroga del contratto fino al 31.10.2025, poi in queste due ultime settimane, devo dire la verità, sto sostituendo una mia amica connazionale e sto quindi badando ad un signore perché la mia amica è andata in ferie. Peraltro, anche io sono in ferie fino a questo venerdì. Così guadagno un po' più di soldi perché ho 4 figli a mio carico. Ricevo come stipendio per il mio lavoro in regola 1300,00 euro circa al mese. ADR: io abito in via Signorelli, solo io, e non anche i miei figli, sono riuscita a prendere la residenza al Comune di Bologna, ma la proprietaria dell'immobile che è peruviana come me non mi ha voluto fare il contratto di affitto, lei ha di recente ristrutturato la casa, ma abita in un altro appartamento e mi ha affittato a 1050,00 euro al mese questa casa da gennaio 2024. Io pago l'affitto in nero a lei, e le ho dato anche 4 mensilità come cauzione. ADR: qui in Italia vivono mia madre che vi ha fatto ingresso nel 2013, lei era badante della moglie del signore che adesso le ha concesso di stare in una stanza del suo negozio di sarto, sta prendendo la disoccupazione perché la signora che assisteva è morta, ma sta cercando anche una nuova occupazione. Poi, ho anche mio fratello qui in Italia, vive nel quartiere di Santa Viola a Bologna, lui ha il permesso per asilo politico, aveva presentato domanda di protezione internazionale e vive in casa con il suo compagno. All'inizio ho abitato a casa sua, ma poi eravamo tanti in casa e così mi sono trasferita in un magazzino praticamente e poi come ho detto a casa di questa mia amica. ADR: io sono entrata in Italia a febbraio del 2022, mia madre mi aveva consigliato di raggiungerla qui in Italia dopo un mio periodo personale difficile;
avevo divorziato nel 2018 da mio marito che era un militare dell'aeronautica con il quale avevamo vissuto insieme ai nostri 4 figli in caserma. Io ho lasciato il mio lavoro di dipendente amministrativo dell'aeronautica. Per venire qui, non è stato facile. Il mio ex-marito aveva già un'altra compagna, ci siamo accordati affinchè io mi occupassi interamente dei nostri figli, mi ha firmato tutti i documenti utili per farli viaggiare e venire in Italia con me pur di non interessarsene più. A me non interessa oramai più quello che lui fa, mi occupo io dei ragazzi: la prima figlia ha compiuto 18 anni quest'anno, ha terminato un corso alberghiero organizzato da CEFAL, lavorerà in un hotel per l'estate, per guadagnare un po', e poi dovrà iscriversi al CPIA per avere un titolo di studio, anche solo di scuola media, non avendo lei studiato qui, per poter svolgere il suo mestiere;
il secondo figlio ha concluso il terzo anno presso l'istituto Manfredi-Tanari (indirizzo marketing), è stato promosso, poi c'è la terza figlia di 12 anni che deve iscriversi al primo anno di scuola media e l'ultima ha 8 anni e deve iscriversi alla quarta elementare. L'avv. Felicissimo dichiara che provvederà a depositare tutta la documentazione lavorativa (contratto di lavoro e relativa proroga, buste-paga, estratto INPS) della ricorrente, nonché quella scolastica dei figli della stessa entro il termine che le sarà concesso da questo giudice. ADR: in casa vive con noi anche il mio compagno che si chiama mi ha raggiunto in Italia dopo sei mesi dal mio Persona_3 ingresso perché ci conoscevamo già in Perù e stavamo insieme;
ha anche lui un ricorso pendente presso questo Tribunale perché aveva ricevuto un rigetto della domanda di protezione speciale come me. Anche lui lavora come badante e grazie anche al suo stipendio riesce a darmi un concreto aiuto ogni giorno anche con le mie figlie più piccole. ADR: nel mio paese non ho più familiari perché mio padre è morto 25 anni fa quasi. Qui in Italia vivono anche una mia zia e tante cugine. ADR: sto bene in salute. ADR: ho detto tutto, grazie. ADR dell'avv. Felicissimo: l'italiano l'ho imparato grazie al lavoro e dopo un iniziale corso gratuito di due settimane presso una chiesa. Io frequento una chiesa evangelica in via Pontevecchio”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e ha poi rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio.
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_3 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa risulta essere stata presentata prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un conc concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_4 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_5 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso d'integrazione lavorativa e sociale.
La ricorrente, giunta in Italia nel 2022, immune da pregiudizi penali (v. sul punto parere CT allegato al provvedimento impugnato) ha in corso di svolgimento un contratto a tempo indeterminato con la mansione di colf/badante presso;
riuscendo a percepire anche discreti guadagni, come da copie delle buste-paga in atti. Quanto alla situazione alloggiativa, la ricorrente ha dichiarato, senza poter nulla allegare (v. verbale d'udienza del 15.7.25) di essere ospitata a casa di un'amica connazionale, regolare sul territorio nazionale nonché proprietaria dell'immobile e alla quale riesce anche a corrispondere il canone mensile. La ricorrente, sul punto, ha potuto allegare solo copia del proprio documento d'identità personale dal quale si evince che la residenza ivi dichiarata è quella asseritamente corrispondente al luogo di ubicazione dell'immobile. La ricorrente ha dimostrato, altresì, di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete come evincibile dal verbale d'udienza in atti. Non ha più alcun legame con il paese d'origine.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_6 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, una valutazione complessiva del suo vissuto, condotta alla stregua del superiore principio di proporzionalità, induce a ritenere prevalenti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 TUI, l'interesse privatistico alla tutela della vita familiare per come esercitata dal ricorrente unitamente alla coniuge e ai figli minori, alla luce degli elementi positivi rappresentati nel corso dell'odierno giudizio.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.11.25
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel. dott. ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 8471/2024, promosso da:
, NATA IL 28.2.1981 IN Perù Parte_1 C.U.I. CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Maria Antonietta Felicissimo del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna alla via S. Vitale n. 4,
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “ ...in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dalla Questura di Bologna in data 04/04/2024 e notificato a mani al ricorrente il 23/05/2024 previo parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna del 02/04/2024, nonché l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;
in via ulteriormente principale: venga rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 commi 1 e 2 del Decreto-Legge 21 ottobre 2020 n. 130... Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ..”. Conclusioni per parte resistente: “...Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 11 giugno 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il diritto per sè e per i suoi figli ( nata in [...] il [...], diventata nelle more del presente Persona_1 procedimento maggiorenne, nato in [...] l'[...], Persona_2 [...]
nata in [...] ol 19.5.2013, nata in [...] Parte_2 Parte_3 il 25.11.2016)- ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 4.4.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificato in data 23.5.24. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato unitamente al decreto impugnato, emesso nella seduta del 2.4.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego della stessa ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa e la presenza di familiari (madre, fratello, e quattro figli minori ad eccezione della prima figlia nelle more del giudizio diventata maggiorenne, nuovo compagno convivente e anch'egli richiedente la medesima protezione complementare) in Italia.
1.3. In data 12 giugno 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_2 l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha fissato l'udienza del 20 maggio 2025 delegando, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo. 1.5. Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e audizione della ricorrente, la quale, all'udienza del 9.7.2025, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io dall'1 aprile di quest'anno ho iniziato a lavorare come badante presso l'ospizio San Vincenzo De Paoli dove sono ricoverati i sacerdoti anziani e malati. Lavoro sei ore al giorno per sei giorni, su più turni, ho un solo giorno di riposo. Ho la proroga del contratto fino al 31.10.2025, poi in queste due ultime settimane, devo dire la verità, sto sostituendo una mia amica connazionale e sto quindi badando ad un signore perché la mia amica è andata in ferie. Peraltro, anche io sono in ferie fino a questo venerdì. Così guadagno un po' più di soldi perché ho 4 figli a mio carico. Ricevo come stipendio per il mio lavoro in regola 1300,00 euro circa al mese. ADR: io abito in via Signorelli, solo io, e non anche i miei figli, sono riuscita a prendere la residenza al Comune di Bologna, ma la proprietaria dell'immobile che è peruviana come me non mi ha voluto fare il contratto di affitto, lei ha di recente ristrutturato la casa, ma abita in un altro appartamento e mi ha affittato a 1050,00 euro al mese questa casa da gennaio 2024. Io pago l'affitto in nero a lei, e le ho dato anche 4 mensilità come cauzione. ADR: qui in Italia vivono mia madre che vi ha fatto ingresso nel 2013, lei era badante della moglie del signore che adesso le ha concesso di stare in una stanza del suo negozio di sarto, sta prendendo la disoccupazione perché la signora che assisteva è morta, ma sta cercando anche una nuova occupazione. Poi, ho anche mio fratello qui in Italia, vive nel quartiere di Santa Viola a Bologna, lui ha il permesso per asilo politico, aveva presentato domanda di protezione internazionale e vive in casa con il suo compagno. All'inizio ho abitato a casa sua, ma poi eravamo tanti in casa e così mi sono trasferita in un magazzino praticamente e poi come ho detto a casa di questa mia amica. ADR: io sono entrata in Italia a febbraio del 2022, mia madre mi aveva consigliato di raggiungerla qui in Italia dopo un mio periodo personale difficile;
avevo divorziato nel 2018 da mio marito che era un militare dell'aeronautica con il quale avevamo vissuto insieme ai nostri 4 figli in caserma. Io ho lasciato il mio lavoro di dipendente amministrativo dell'aeronautica. Per venire qui, non è stato facile. Il mio ex-marito aveva già un'altra compagna, ci siamo accordati affinchè io mi occupassi interamente dei nostri figli, mi ha firmato tutti i documenti utili per farli viaggiare e venire in Italia con me pur di non interessarsene più. A me non interessa oramai più quello che lui fa, mi occupo io dei ragazzi: la prima figlia ha compiuto 18 anni quest'anno, ha terminato un corso alberghiero organizzato da CEFAL, lavorerà in un hotel per l'estate, per guadagnare un po', e poi dovrà iscriversi al CPIA per avere un titolo di studio, anche solo di scuola media, non avendo lei studiato qui, per poter svolgere il suo mestiere;
il secondo figlio ha concluso il terzo anno presso l'istituto Manfredi-Tanari (indirizzo marketing), è stato promosso, poi c'è la terza figlia di 12 anni che deve iscriversi al primo anno di scuola media e l'ultima ha 8 anni e deve iscriversi alla quarta elementare. L'avv. Felicissimo dichiara che provvederà a depositare tutta la documentazione lavorativa (contratto di lavoro e relativa proroga, buste-paga, estratto INPS) della ricorrente, nonché quella scolastica dei figli della stessa entro il termine che le sarà concesso da questo giudice. ADR: in casa vive con noi anche il mio compagno che si chiama mi ha raggiunto in Italia dopo sei mesi dal mio Persona_3 ingresso perché ci conoscevamo già in Perù e stavamo insieme;
ha anche lui un ricorso pendente presso questo Tribunale perché aveva ricevuto un rigetto della domanda di protezione speciale come me. Anche lui lavora come badante e grazie anche al suo stipendio riesce a darmi un concreto aiuto ogni giorno anche con le mie figlie più piccole. ADR: nel mio paese non ho più familiari perché mio padre è morto 25 anni fa quasi. Qui in Italia vivono anche una mia zia e tante cugine. ADR: sto bene in salute. ADR: ho detto tutto, grazie. ADR dell'avv. Felicissimo: l'italiano l'ho imparato grazie al lavoro e dopo un iniziale corso gratuito di due settimane presso una chiesa. Io frequento una chiesa evangelica in via Pontevecchio”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e ha poi rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio.
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_3 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa risulta essere stata presentata prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un conc concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_4 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_5 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso d'integrazione lavorativa e sociale.
La ricorrente, giunta in Italia nel 2022, immune da pregiudizi penali (v. sul punto parere CT allegato al provvedimento impugnato) ha in corso di svolgimento un contratto a tempo indeterminato con la mansione di colf/badante presso;
riuscendo a percepire anche discreti guadagni, come da copie delle buste-paga in atti. Quanto alla situazione alloggiativa, la ricorrente ha dichiarato, senza poter nulla allegare (v. verbale d'udienza del 15.7.25) di essere ospitata a casa di un'amica connazionale, regolare sul territorio nazionale nonché proprietaria dell'immobile e alla quale riesce anche a corrispondere il canone mensile. La ricorrente, sul punto, ha potuto allegare solo copia del proprio documento d'identità personale dal quale si evince che la residenza ivi dichiarata è quella asseritamente corrispondente al luogo di ubicazione dell'immobile. La ricorrente ha dimostrato, altresì, di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete come evincibile dal verbale d'udienza in atti. Non ha più alcun legame con il paese d'origine.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_6 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, una valutazione complessiva del suo vissuto, condotta alla stregua del superiore principio di proporzionalità, induce a ritenere prevalenti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 TUI, l'interesse privatistico alla tutela della vita familiare per come esercitata dal ricorrente unitamente alla coniuge e ai figli minori, alla luce degli elementi positivi rappresentati nel corso dell'odierno giudizio.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.11.25
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti