Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 151/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv.to CONTI UMBERTO
ricorrenti contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
RAFFAELLA e Costanza SOLLECITO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alle maggiori somme per produttività collettiva.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente e di appartenere al personale del Comparto;
deducendo che con la
Deliberazione del Direttore Generale n. 1597 dell'11.10.2017
l' resistente aveva rideterminato i fondi contrattuali CP_1 dall'01.01.1996; dolendosi dell'illegittimità del disposto conguaglio tra i saldi dei fondi;
affermandosi creditori per differenze retributive a titolo di produttività collettiva per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2016
165/2001 sotto la vigenza del precedente C.C.N.L. del 31.7.2009 e per insussistenza dello sforamento dei vincoli finanziari accertato dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento delle maggiori somme a titolo di “produttività collettiva” per come maturate dall'01.01.2010 al 31.12.2016, vinte le spese processuali da distrarre. Producevano documentazione ed avanzano istanze istruttorie.
L' resistente si costitutiva per eccepire in via pregiudiziale la CP_1 decadenza dall'azione per acquiescenza alla delibera del 2017 sulla rideterminazione dei fondi contrattuali, trattandosi di atto amministrativo impugnabile nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione, il difetto di giurisdizione in favore del TAR e la maturata estinzione per prescrizione dei crediti pretesi nel quinquennio precedente la notifica dell'atto introduttivo della controversia. Nel merito affermava l'infondatezza delle domande azionate e domandava il rigetto del promosso ricorso avendo operato il conguaglio tra i fondi in modo legittimo in ossequio alle previsioni legali e convenzionali ed in ogni caso per insussistenza degli elementi costituitivi del vantato diritto, contestando i conteggi operati, vinte le spese processuali. Allegava documentazione ed avanza istanze istruttorie.
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita in favore del TAR, tenuto conto della causa petendi e del petitum sostanziale (domanda di riconoscimento del diritto alle maggiori
Pag. 2 di 13 somme per produttività collettiva), non configurandosi, nel caso di specie, una situazione di mero interesse legittimo in capo alle parti ricorrenti nei confronti dell'amministrazione resistente.
Le parti ricorrenti, infatti, a sostegno della domanda condannatoria avanzata hanno lamentato un inadempimento datoriale, per aver disposto illegittimamente un conguaglio in loro danno e non aver riconosciuto la maggiore somma spettante a titolo di produttività collettiva già maturata.
L'inadempimento lamentato, pertanto, non può che qualificarsi alla stregua di un tipico atto gestorio del rapporto lavorativo ricadente della giurisdizione dell'AGO adita.
Ed infatti, per espressa previsione legislativa: <<… le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro … e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro … >> ex art. 5, comma 2
T.U.P.I.
Ebbene, le parti ricorrenti, sul presupposto del vantato diritto alle maggiori somme per produttività collettiva, hanno lamentato proprio la gestione inadempiente del rapporto lavorativo da parte dell'amministrazione resistente per aver posto a conguaglio illegittimamente quanto loro spettante.
Tanto conforta il rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
Tanto chiarito, nel merito, le domande sono infondate e non meritano accoglimento.
Ed infatti, tenuto conto dei precedenti di questo Tribunale, occorre concludere per l'infondatezza delle domande avanzate che, di
Pag. 3 di 13 conseguenza, non potranno essere accolte per le medesime ragioni già espresse da questo Tribunale in analogo contenzioso.
Il decidente, infatti, condivide ampiamente quanto statuito sulle medesime questioni in esame dai tanti precedenti di questo Tribunale
e richiama espressamente ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att.
c.p.c. per la motivazione di questa decisione una delle pronunce del
Tribunale di Bari resa all'esito del giudizio N.R.G. 6079/2020 che di seguito si riporta pressoché integralmente: “… (omissis)… 1. Prima di procedere alla disamina delle contrapposte domande ed eccezioni, è opportuno ripercorrere le circostanze salienti sottoposte alla cognizione del Tribunale.
Il punto di partenza di siffatto excursus può essere identificato nella
Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 18.3.2016 (cfr. all.to sub. 3 prod. attorea).
Sullo sfondo, vi erano le obiezioni sollevate da parte sindacale circa la corretta determinazione dei fondi di contrattazione integrativa aziendale, tenuto conto dei livelli medi di retribuzione osservati in altre aziende regionali e dei rilievi della Regione Puglia sull'applicazione di clausole difformi rispetto ai contratti collettivi nazionali.
L' , dunque, giusta nota del 20.7.2002, rinveniva “errori” ed CP_1
“inesattezze” nello sviluppo dei conteggi, relativi principalmente: al trasferimento di risorse da un fondo ad un altro, senza storicizzazione del trasferimento;
alla non applicazione di taluni incrementi su base annua;
al finanziamento di posizioni in dotazione organica oltre a quanto previsto dalle modalità applicative regionali.
Ne conseguiva, appunto con la deliberazione n. 372 cit.,
l'approvazione dei fondi consuntivi di contrattazione integrativa per l'anno 2015 e la determinazione dei fondi provvisori per l'anno 2016.
Pag. 4 di 13 Con la deliberazione n. 169 del 20.2.2017 (cfr. all.to sub. 4 prod. attorea) l' consolidava i fondi per l'anno 2016 ed aggiornava i CP_1 fondi provvisori per l'anno 2017.
A modifica delle due deliberazioni precedentemente richiamate, poi, la deliberazione n. 1056 del 24.7.2017 (cfr. all.to sub. 5 prod. attorea) riqualificava i fondi relativi alle particolari condizioni di lavoro e lavoro straordinario (anni dal 1996 al 2016 e provvisorio 2017).
Con il verbale della riunione della delegazione trattante del
28.9.2017, le OO.SS. concordavano sulle modalità di calcolo, addivenendo ad un accordo sulla necessità di conguagli, fatte salve le posizioni individuali.
Ivi compariva, per la prima volta, il riferimento alla prescrizione quinquennale, ai fini della corresponsione delle somme da conguagliare ai dipendenti, tenuto conto della notifica del primo ricorso interruttivo dei termini, “risalente al mese di luglio 2015”.
Sulla scorta di siffatte precedenti vicende, il Direttore Generale perveniva alla Deliberazione n. 1597 dell'11.10.2017, finalizzata a
“ricomporre il quadro riassuntivo dei fondi contrattuali rideterminati virtualmente”, secondo lo sviluppo di calcolo già approvato.
In tale contesto, i fondi degli anni 2015, 2016 e 2017 venivano indicati quali dies ad quem della prescrizione quinquennale, ai fini dei conguagli economici al personale.
Si richiamava, poi, l'art. 40 co. 3 – quinquies D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, l'obbligo di procedere al recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto alla consistenza contrattuale dei fondi, con conseguente conguaglio tra debiti e crediti verso il personale.
2. Così ricostruite le vicende fattuali nelle quali si inscrive il presente giudizio, dev'essere innanzitutto rigettata l'eccezione di decadenza
Pag. 5 di 13 dall'azione, sollevata per la prospettata decorrenza dei termini di impugnazione della deliberazione n. 1597/2017 (da qualificarsi, secondo l'impostazione di parte resistente, alla stregua di un atto generale).
Premesso che si verte in una controversia di pubblico impiego contrattualizzato, deve osservarsi che il petitum sostanziale concerne la spettanza di somme a titolo di trattamento accessorio (importi tutti riferibili a periodi successivi al 30.6.1998) e – quindi – di diritti di credito.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall' , è Controparte_1 opportuno porre in evidenza che l'oggetto dell'iniziativa processuale fatta valere in data odierna non è rappresentato dall'impugnativa dell'atto determinativo dei Fondi, ma piuttosto da una pretesa economica ad ottenere la maggior somma rinveniente da un ricalcolo delle generali disponibilità di risorse da destinare al Fondo produttività collettiva.
Per siffatta ragione, non si applicano i termini di decadenza previsti per l'impugnazione degli atti amministrativi, sussistendo – all'opposto
- il potere di disapplicazione degli stessi, ad opera del giudice ordinario, quand'anche siano rilevanti ai fini della decisione come atti presupposti (art. 63, co. 1 D.Lgs. 165/2001).
3. Con riguardo al profilo della prescrizione, poi, la relativa eccezione
è da ritenersi tardiva per mancata osservanza del termine previsto dall'art. 416, comma 2° c.p.c..
Infatti, parte convenuta si è costituita con memoria depositata solo in data 1.12.2020 (la prima udienza era stata fissata ed è stata effettivamente celebrata in data 2.12.2020).
4. Passando al merito, giova premettere che nel C.C.N.L. 1998-2001 la retribuzione del personale con rapporto di lavoro a tempo
Pag. 6 di 13 indeterminato o determinato (esclusi i dirigenti) dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto sanitario è presa in considerazione nella Parte IV, Capi I (“Trattamento economico transitorio del nuovo sistema di classificazione”), II (“Nuovi trattamenti economici”) e III (“Sviluppo Professionale”), e cioè agli artt. 30-36 (norme che, peraltro, fanno richiamo ad altre disposizioni contenute in previgenti contratti collettivi, in parte qua tuttora in vigore).
Le disposizioni dedicate ai Sistemi di finanziamento sono, invece, contenute nella Parte V, e cioè negli artt. 37-40 del C.C.N.L..
La normativa sopra citata distingue, dunque, nettamente il
“trattamento economico” del dipendente rispetto al relativo finanziamento.
Ebbene, in forza dell'art. 38 C.C.N.L. del 7.4.1999 (“Finanziamento dei trattamenti accessori”) sono stati costituiti, mediante opera di rispettiva unificazione di fondi precedentemente distinti,
- da un lato, il “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”
(comma 1); - dall'altro lato, il “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” (comma 3).
E' bene evidenziare come, già in quella sede, si ammettevano, coerentemente rispetto al passato, collegamenti e passaggi di risorse tra i due Fondi (“resta confermata la possibilità di utilizzazione … nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1”).
Ciò veniva riconosciuto in via “anche temporanea”.
In forza, poi, degli artt. 29 e 30 C.C.N.L. del 19.4.2004, i due Fondi venivano confermati e si ribadiva una ipotesi di smistamento delle
Pag. 7 di 13 risorse non utilizzate (art. 30: “E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività”).
A seguito di successive conferme, si è poi pervenuti, con il C.C.N.L. del 21.5.2018, alla istituzione, rispettivamente
- del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, in cui sono confluite, tra l'altro, le risorse del Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
- del “Fondo Premialità e Fasce”, in cui sono confluite, tra l'altro, le risorse “stabili” del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
Anche in questo frangente è stato disposto il possibile trasferimento di risorse, su base annuale, dal Fondo Premialità e Fasce al Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80, comma 4; art. 81, comma 6 lett. d).
Orbene, a prescindere dalle previsioni del 2018, sopravvenute rispetto alle operazioni oggetto del presente contenzioso, la disamina delle disposizioni di contrattazione collettiva rende evidente come, tra le voci di finanziamento dei compensi per produttività, vi fossero anche le risorse non utilizzate nell'ambito della remunerazione dello straordinario e delle particolari condizioni di lavoro.
Pag. 8 di 13 E' quindi da ritenersi non solo legittimo ma finanche obbligatorio, in sede di ricostituzione della spesa del personale, che l'odierna parte resistente abbia effettuato il computo inverso.
E' corretto, infatti, che, ricostruendo il fondo afferente a particolari condizioni di lavoro, sia stato oggetto di saldo il risultante deficit delle disponibilità economiche che avrebbero dovuto essere impiegate negli anni precedenti.
Ed è altrettanto legittimo che ciò sia avvenuto attingendo dalle maggiori risorse presenti nell'ambito della produttività.
In caso contrario, vi sarebbe stato uno squilibrio tra i fondi contrastante con la contrattazione collettiva nazionale, nella parte in cui essa prevede chiaramente un principio di priorità rispetto al finanziamento dei premi e della produttività.
5. Giova evidenziare che, nel corso del tempo, la Regione Puglia, malgrado l'ampliamento dei servizi, non adottava determinazioni volte all'incremento dei fondi del disagio, nonostante le esplicite disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8 C.C.N.L. 1999, come specificate agli artt. 31 (comma 8) e 7 (comma 1, lett. d) C.C.N.L.
2004.
Tanto s'imponeva in relazione alla necessità di garantire l'osservanza dell'art. 9, co. 2bis D.L. 78/2010 (“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”) e dell'art. 11 L.R. Puglia 19/2010
(“Accordo per l'approvazione del Piano di rientro - Adempimenti”).
Pag. 9 di 13 S'intende specificamente evidenziare che, in sede di ricalcolo eseguito nell'anno 2017, le risorse effettivamente erogate nel corso degli anni per i compensi di lavoro straordinario e disagiato, poste a base del bilancio indistinto, risultavano maggiori rispetto ai livelli su cui avrebbe viceversa potuto attestarsi il relativo Fondo alla stregua degli obblighi legislativi di finanza pubblica.
Posto che, dunque, la rideterminazione dei fondi aveva fatto emergere risultati ampiamente negativi sul versante del disagio, la scelta di procedere al conguaglio deve ritenersi certamente conforme alla disposizione di cui all'art. 40, co. 3 – quiquies D.Lgs. 165/2001, nella parte in cui s'impone il recupero della spesa effettuata con il superamento dei vincoli finanziari.
Considerando, infatti, la riduzione dell'organico e l'ampliamento dei servizi, i livelli di spesa per lavoro straordinario, come ricostruiti nel
2016, erano certamente suscettibili di censura e nessuna obiezione può fondatamente essere sollevata all' resistente, Controparte_1 anche nella prospettiva della successiva contrattazione collettiva (si veda, su quest'ultimo punto, la deliberazione n. 1056/2017, pag. 1:
“l'operazione si appalesa altresì necessaria per disporre una situazione consolidata in vista della riapertura della contrattazione collettiva nazionale al termine del blocco finora previsto dalla legge statale. Ove, infatti, gli incrementi contrattuali si dovessero applicare ad una base di calcolo sottostimata, lo squilibrio tra disponibilità economiche e fabbisogno dell'organizzazione risulterebbe ulteriormente accentuato e permanente”).
Quest'ultima, in effetti, di certo non era onerata di attendere formali pronunciamenti negativi da parte della Corte dei Conti, nè tantomeno era vincolata alle modalità di recupero previste dalla citata norma, visto che già sussistevano valori positivi per il Fondo di produttività
Pag. 10 di 13 collettiva, come a sua volta ricalcolato, e questi ultimi giammai avrebbero potuto essere generare differenze retributive senza prima che fosse stato garantito l'equilibrio per il Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.
E', dunque, vero che la minore dotazione di personale ha determinato l'impossibilità di ridurre i livelli di spesa del lavoro straordinario per il mantenimento dei servizi e delle prestazioni (“che – anzi – sono stati gradualmente aumentati in base ai programmi regionali”: cfr.
Deliberazione 1056/2017).
E' altrettanto vero, però, che l'obbligo legislativo di riduzione delle risorse, in rapporto alla dotazione organica, imponeva l'operazione di scomputo dell'incremento del Fondo della produttività collettiva derivante dalla sua ricostruzione per il periodo anteriore al 2015,
“determinando un piano di rientro ed assorbimento immediato”, rispettoso dei principi sanciti dall'art. 4 D.L. 16/2014.
In quest'ultima disposizione, in particolare, si prevedeva (al comma
3) che “le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, non dovessero applicarsi ai soli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata “adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
Il che, con tutta evidenza, non può riferirsi alla ricostituzione del
Fondo della produttività collettiva, operata in un arco temporale successivo a quello preso in esame dalla disciplina derogatoria.
Ad opinare diversamente e, dunque, a voler pretermettere il conguaglio tra i fondi, l'operazione di ricostituzione degli stessi verrebbe ad essere inammissibilmente limitata alla parte di favore per
Pag. 11 di 13 il personale del comparto, così snaturandone la portata viceversa unitaria.
Oltretutto con violazione, questa volta sì, del più volte richiamato principio di diritto in base al quale gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, l'entità dei Fondi, lungi dall'integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori, si sostanziano in atti di macro-organizzazione riferibili ad adempimenti contabili rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche (Cass. 5956/2014; Cass. 28598/2018).
Deve allora condividersi il rilievo mosso da parte resistente, nel senso che - effettivamente - la composizione del Fondo è atto unilaterale dell'Amministrazione, che tuttavia non è libera di decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare al finanziamento dei trattamenti accessori, ma deve disporre in conformità al C.C.N.L. e alle previsioni legislative di finanza pubblica, mentre è oggetto di accordo sindacale l'utilizzazione delle risorse che vengono a comporre il Fondo (Cass.
25161/2015).
E', peraltro, principio generale del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, affermato dal Testo Unico (art. 8), quello secondo il quale la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il proprio personale debba essere “evidente, certa e prevedibile nella evoluzione” e che le risorse finanziarie destinate a tale spesa siano “determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio” (Cass. 24834/2015).
Del resto, il D.Lgs. 165/2001 (già nel testo originale precedente la riforma introdotta con il D.Lgs. 150/2009) sanzionava espressamente con la nullità (art. 40, comma 3) le clausole del contratto di secondo livello difformi dalle prescrizioni del primo livello e che avessero
Pag. 12 di 13 comportato la violazione di vincoli derivanti dagli strumenti di programmazione economica- finanziaria.
6. Dunque, sulla scorta degli assorbenti rilievi che precedono, le differenze retributive oggetto di domanda giudiziale devono essere negate. … (omissis)…”.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di rito e di merito ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,20/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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