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Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 02/08/2024, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente
dott. Davide Storti Giudice
dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2175/2022 R.G. e promossa
( ) Parte_1 Email_1
attore contro
(avv.S.Soro) Controparte_1
convenuta e
1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
intervenuta
Oggetto : cessazione degli effetti civile del matrimonio
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
I coniugi vivono separati da oltre 6 mesi, per effetto del decreto di omologa di questo Tribunale del 22.5.2017.
Non è mai intervenuta riconciliazione e pertanto deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
, nato nel corso del matrimonio, è maggiorenne ( è nato il [...]). Per_1
Nessuna statuizione va dunque presa sul suo affidamento e sulla sua collocazione.
, circostanza non contestata, non ha peraltro ancora raggiunto l'indipendenza economica, Per_1 pur avendo da tempo concluso il percorso di studi intrapreso ( Istituto Alberghiero).
I genitori comunque concordano sulle modalità del suo mantenimento (diretto), dividendosi di fatto tra l'abitazione del padre e quelle della madre. Per_1
Non vi è richiesta di assegnazione della casa ex famigliare.
La convenuta ha invece richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile.
La domanda non può essere accolta.
L'assegno divorzile – contrariamente all'assegno di separazione - non ha la funzione di garantire il tenore di vita endoconiugale.
La assegno divorzile ha funzione assistenziale, a tutela dell'ex coniuge più debole che non ha sufficienti mezzi di sostentamento, ovvero compensativa perequativa, per indennizzare il ruolo ed il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ( vedere in questo senso
Cass.civ.sez.un.18287/2018).
Ciò premesso, l'attore lavora nella Polizia Municipale, percepisce a tale titolo un reddito di circa € 30 mila euro annui ed è proprietario esclusivo dell'ex abitazione famigliare dove vive;
b) la convenuta, commessa part time in un supermercato, percepisce uno stipendio di circa € 18 mila euro annui e vive in una casa di proprietà, su cui insiste un mutuo con una rata mensile di circa
400,00.
La convenuta ha dunque certamente adeguati mezzi di sostentamento.
D'altra parte la convenuta potrà eventualmente richiedere di nuovo di estendere il rapporto lavorativo, passando al tempo pieno (attualmente il passaggio – secondo la convenuta -non sarebbe consentito).
2 Inoltre il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970
- essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Cass.civ.n.29920/2023).
Non vi è prova nel caso di specie che l'attrice abbia in qualche modo sacrificato le sue aspettative e possibilità lavorative per gli impegni casalinghi e familiari assunti anche in vece del marito ovvero agevolato anche solo indirettamente l'attività lavorativa del marito.
La convenuta infatti - circostanza non contestata - ha sempre lavorato come commessa, con contratto part time, sia prima sia durante il matrimonio.
La convenuta non può inoltre avere agevolato l'attività lavorativa del marito, stante il lavoro svolto da quest'ultimo.
La prova sul punto comunque spetta al richiedente e nulla di concreto ha allegato la convenuta
(Cass.civ.n.29920/2023).
In questo contesto appare superfluo accertare se sussista o meno una convivenza more uxorio tra la convenuta ed il suo attuale nuovo compagno.
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Fano il 4.5.1997e trascritto nei Registri di Stato Civile di quel Comune;
[...] dispone il mantenimento diretto di da parte di entrambi i genitori, che dovranno concorrere Per_1 per il 50% alle sue spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Pesaro;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro in data 30 luglio 2024
Il Giudice estensore dott. Davide Storti
Il Presidente
dott.ssa Lorena Mussoni
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