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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/10/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 523/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….....Consigliere dott.ssa Daniela Urbani……..…………………….Consigliere dott.ssa Cinzia Calì………………………………..Esperta dott. Giuseppe Crisafulli……….…………………..Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 523/25 instaurato con appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 18 marzo 2025 con la quale è stato accolto il riconoscimento del diritto di visita di nei confronti del Parte_1 nipote minorenne:
, di e di nato a [...] il [...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto da nata ad [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_4 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta La Torre presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati.
APPELLANTI nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO E di nato a [...] il [...] Parte_1
CONVENUTO
***** Con sentenza n. 38/2025 emessa in data 18.3.2025, su ricorso presentato da ascendente materna del minore , con il quale Parte_1 Parte_2 chiedeva, ai sensi dell'art. 317 bis c.p., la regolamentazione dei rapporti con il nipote minorenne, il Tribunale per i minorenni di Messina accoglieva il ricorso, incaricando per la regolamentazione il Servizio Sociale del comune di Taormina, confermando così il decreto emesso in data 7.2.2024 con il quale era stato disposto che la Pt_1 esercitasse il proprio diritto di visita. Il Tribunale per i Minorenni, pur dando atto che il minore, a causa del conflittuale rapporto tra l'ascendente materna e la coppia genitoriale, ha frequentato in modo sporadico la non riuscendo, anche in ragione della tenera età e Pt_1 dell'assenza di una possibile autonoma frequentazione, ad instaurare un rapporto con la nonna, ha ritenuto che sia nell'interesse del minore consentire allo stesso di mantenere e rafforzare un rapporto significativo con l'ascendente. Confermava quindi il provvedimento emesso in data 7.2.2024, con il quale era stato disposto il diritto di visita della con mandato ai servizi di Pt_1 regolamentare gli incontri e di mantenere il monitoraggio sulle condizioni del minore.
***** Avverso la detta sentenza hanno proposto appello e Parte_4 Parte_3 deducendo che:
1. Contraddittorietà della sentenza. Il Tribunale, pur avendo affermato la strumentalità del ricorso ex art. 317 bis c.p. e avendo riconosciuto calunnioso il contenuto, arriva alla conclusione che è necessario assicurare il rapporto nonna-nipote perché nell'interesse del minore. Il Tribunale, dopo aver premesso che lo spazio per la tutela del diritto richiede la preesistenza di una relazione da coltivare ed è subordinato alla valutazione positiva in ordine alla proficuità del coinvolgimento degli ascendenti nel progetto di crescita del nipote, contraddittoriamente afferma che il minore ha frequentato in modo sporadico la nonna, non riuscendo a creare un rapporto significativo, ma nonostante ciò è nell'interesse del minore mantenere e rafforzare un rapporto significativo con la nonna. Si osserva, dunque, che, sebbene vi sia la prova che la abbia infangato la Pt_1 reputazione della coppia genitoriale, dipingendoli come tossici, accattoni e mentalmente instabili, malviventi e dediti allo spaccio di droga, incapaci di svolgere il ruolo genitoriale, il Tribunale, in maniera contraddittoria, ha deciso di ritenere che il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzia in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi. Così facendo non ha tenuto conto dell'alta conflittualità tra la ed i genitori Pt_1 del minore, esacerbata in corso di giudizio, e pertanto della impossibilità che possa esserci una minima semplice cooperazione. Non ha inoltre tenuto conto che molti incontri sono stati disertati dalla la Pt_1 quale, dopo il 24 settembre 2024, ha deciso di non incontrare più il nipote, prendendo a pretesto presunte malattie, mentre invece si trovava in vacanza in Marocco, e l'apposizione di un gambaletto gessato, che non le avrebbe impedito di vedere il nipote. Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto considerare come la abbia dimostrato di Pt_1 non avere nessun interesse vero ad instaurare un rapporto con il minore, che non ha cercato anche per tutto il periodo successivo e fino alla sentenza per sollecitare ulteriori incontri. Si osserva, ancora, che il ricorso della più che a far valere il diritto ad Pt_1 intrattenere rapporti con i discendenti, tendeva a denigrare la coppia genitoriale, che si disinteresserebbe del figlio, additandoli come tossicodipendenti ed accattoni, accuse rivelatesi poi totalmente false. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il coinvolgimento della nonna ebbe a determinare un grave turbamento e disequilibrio affettivo per l'intero nucleo familiare, compreso il minore, coinvolto in tale conflitto.
2. Omessa valutazione di importanti circostanze. Il Tribunale ha omesso di valutare quanto evidenziato e denunciato dagli appellanti con istanza del 2.11.2024, ovvero che la aveva pubblicato su Facebook dei Pt_1 post altamente denigratori della dignità del , con affermazioni che lo Parte_3 descrivono come un mostro, che avrebbe privato della libertà la propria convivente, sottoponendola a maltrattamenti e paventando che potesse essere uccisa come
[...]
, esortando tutti a chiamare il 112, soprattutto quelli che abitano nella zona Per_1 ove risiede il , invitandoli a condividere i post. Pt_3
Queste gravi accuse, altamente lesive dell'onore e del decoro del , hanno Pt_3 determinato in lui una situazione di grave crisi e frustrazione per le accuse pubblicamente lanciate, denigrazioni reiterate dalla agli operatori del Pt_1 consultorio di Augusta. Part La è perfettamente a conoscenza che le presunte accuse nei confronti del Pt_1 sono venute meno, ma, ciò nonostante, continua a diffamarlo, tanto da indurlo a
[...] presentare querela. Il Tribunale non ha tenuto conto di questa circostanza, ritenendo, in maniera contraddittoria, la come soggetto adeguato sia in ambito materiale, sia
Pt_1 affettivo e relazionale. Si rileva ancora che gli appellanti avevano evidenziato al Tribunale un'altra vicenda, relativa al ricovero del minore il 24.8.2024 presso l'ospedale di Taormina per una febbre persistente. La aveva inviato una mail al responsabile del reparto di
Pt_1 pediatria con la quale accusava la coppia genitoriale di grandi manchevolezze. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare, dunque, che tutte le gravi accuse lanciate dalla che ella ben sapeva fossero false, sono state smentite e che, non
Pt_1 contenta, la ha continuato con post su fb e segnalazione infamante a vari
Pt_1 organi- Il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto che la ha dimostrato di avere
Pt_1 un solo interesse: infangare la figlia ed il convivente, sollecitando provvedimenti limitativi della capacità genitoriale, che invece è risultata piena ed effettiva, per come evidenziato dalle relazioni degli assistenti sociali.
3. Il Tribunale avrebbe dovuto condannare la al pagamento delle spese
Pt_1 processuali, secondo il principio della soccombenza. Si chiede, pertanto, che la Corte d'Appello voglia: 1) accogliere l'appello e, in riforma dell'appellata sentenza, interrompere i rapporti tra la nonna ed il minore, atteso che la frequentazione ha comportato per il minore un turbamento e disequilibrio affettivo.
2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
***** All'udienza del 2.7.2025, svoltasi in forma non partecipata, la Corte, preso atto che nessuna delle parti aveva presentato note scritte, rinviava all'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c, assegnava il termine del 17.9.2025 per il deposito delle note, rinviando all'odierna udienza per la trattazione della causa. Con note scritte ritualmente depositate, gli appellanti insistevano nell'accoglimento dell'appello. In esito all'udienza del 2 ottobre 2025, svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha così deciso.
***** In esito alla udienza ritiene questa Corte che l'appello sia meritevole di accoglimento. E, invero, da una lucida disamina dell'incartamento processuale emerge palese come tutte le accuse avanzate dalla nei confronti della coppia genitoriale Pt_1 siano state platealmente smentite e di ciò ne dà atto il Tribunale nella sentenza impugnata. E così non sono state dimostrate le condizioni di carente accudimento del minore, la coppia genitoriale è assolutamente adeguata, non corrisponde al vero che i genitori, che si sono presentati volontariamente al , facciano uso di sostanze Pt_5 stupefacenti o svolgano accattonaggio. Già queste circostanze depongono per una strumentalità del ricorso da parte della la quale, contrariamente a quanto sostenuto, non appare affatto legata Pt_1 al nipote, avendo disertato tutti gli incontri programmati dal servizio sociale, al quale gli appellanti si sono regolarmente presentati, adducendo giustificazioni di vario genere. Da ultimo, come dimostrato dalla documentazione allegata dagli appellanti con le note scritte di trattazione, la ha inoltrato un messaggio al Consultorio Pt_1
Familiare di GI XO con il quale rappresenta che non si presenterà agli incontri protetti programmati poiché avrebbe ricevuto una lettera anonima contenente delle minacce di morte qualora avesse continuato a vedere il nipote, avendo paura per la sua incolumità. È evidente che, se veramente la volesse instaurare con il nipote un Pt_1
“rapporto significativo”, allo stato inesistente, di certo una “lettera anonima” non poteva di certo fermarla. A tacer poi che anche in precedenza, con varie scuse, ella aveva disertato gli incontri. E, d'altro canto, la mancata costituzione nel presente giudizio costituisce ulteriore riprova della assoluta carenza di interesse nei confronti del nipote. Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere riformata e devono essere interrotti i rapporti tra la Pt_1 ed il minore, disfunzionali alla crescita del minore e non essendo nel precipuo interesse del minore avere rapporti con un'ascendente che di fatto si disinteressa di lui.
va, infine, condannata al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore degli odierni appellanti di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina n. 38/2025 emessa in data 18 marzo 2025, interrompe i rapporti tra ed il minore Parte_1
. Parte_2
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli odierni Parte_1 appellanti di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daria Orlando dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ………………………………Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….....Consigliere dott.ssa Daniela Urbani……..…………………….Consigliere dott.ssa Cinzia Calì………………………………..Esperta dott. Giuseppe Crisafulli……….…………………..Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 523/25 instaurato con appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina emessa in data 18 marzo 2025 con la quale è stato accolto il riconoscimento del diritto di visita di nei confronti del Parte_1 nipote minorenne:
, di e di nato a [...] il [...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto da nata ad [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_4 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta La Torre presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati.
APPELLANTI nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
CONVENUTO E di nato a [...] il [...] Parte_1
CONVENUTO
***** Con sentenza n. 38/2025 emessa in data 18.3.2025, su ricorso presentato da ascendente materna del minore , con il quale Parte_1 Parte_2 chiedeva, ai sensi dell'art. 317 bis c.p., la regolamentazione dei rapporti con il nipote minorenne, il Tribunale per i minorenni di Messina accoglieva il ricorso, incaricando per la regolamentazione il Servizio Sociale del comune di Taormina, confermando così il decreto emesso in data 7.2.2024 con il quale era stato disposto che la Pt_1 esercitasse il proprio diritto di visita. Il Tribunale per i Minorenni, pur dando atto che il minore, a causa del conflittuale rapporto tra l'ascendente materna e la coppia genitoriale, ha frequentato in modo sporadico la non riuscendo, anche in ragione della tenera età e Pt_1 dell'assenza di una possibile autonoma frequentazione, ad instaurare un rapporto con la nonna, ha ritenuto che sia nell'interesse del minore consentire allo stesso di mantenere e rafforzare un rapporto significativo con l'ascendente. Confermava quindi il provvedimento emesso in data 7.2.2024, con il quale era stato disposto il diritto di visita della con mandato ai servizi di Pt_1 regolamentare gli incontri e di mantenere il monitoraggio sulle condizioni del minore.
***** Avverso la detta sentenza hanno proposto appello e Parte_4 Parte_3 deducendo che:
1. Contraddittorietà della sentenza. Il Tribunale, pur avendo affermato la strumentalità del ricorso ex art. 317 bis c.p. e avendo riconosciuto calunnioso il contenuto, arriva alla conclusione che è necessario assicurare il rapporto nonna-nipote perché nell'interesse del minore. Il Tribunale, dopo aver premesso che lo spazio per la tutela del diritto richiede la preesistenza di una relazione da coltivare ed è subordinato alla valutazione positiva in ordine alla proficuità del coinvolgimento degli ascendenti nel progetto di crescita del nipote, contraddittoriamente afferma che il minore ha frequentato in modo sporadico la nonna, non riuscendo a creare un rapporto significativo, ma nonostante ciò è nell'interesse del minore mantenere e rafforzare un rapporto significativo con la nonna. Si osserva, dunque, che, sebbene vi sia la prova che la abbia infangato la Pt_1 reputazione della coppia genitoriale, dipingendoli come tossici, accattoni e mentalmente instabili, malviventi e dediti allo spaccio di droga, incapaci di svolgere il ruolo genitoriale, il Tribunale, in maniera contraddittoria, ha deciso di ritenere che il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzia in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi. Così facendo non ha tenuto conto dell'alta conflittualità tra la ed i genitori Pt_1 del minore, esacerbata in corso di giudizio, e pertanto della impossibilità che possa esserci una minima semplice cooperazione. Non ha inoltre tenuto conto che molti incontri sono stati disertati dalla la Pt_1 quale, dopo il 24 settembre 2024, ha deciso di non incontrare più il nipote, prendendo a pretesto presunte malattie, mentre invece si trovava in vacanza in Marocco, e l'apposizione di un gambaletto gessato, che non le avrebbe impedito di vedere il nipote. Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto considerare come la abbia dimostrato di Pt_1 non avere nessun interesse vero ad instaurare un rapporto con il minore, che non ha cercato anche per tutto il periodo successivo e fino alla sentenza per sollecitare ulteriori incontri. Si osserva, ancora, che il ricorso della più che a far valere il diritto ad Pt_1 intrattenere rapporti con i discendenti, tendeva a denigrare la coppia genitoriale, che si disinteresserebbe del figlio, additandoli come tossicodipendenti ed accattoni, accuse rivelatesi poi totalmente false. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il coinvolgimento della nonna ebbe a determinare un grave turbamento e disequilibrio affettivo per l'intero nucleo familiare, compreso il minore, coinvolto in tale conflitto.
2. Omessa valutazione di importanti circostanze. Il Tribunale ha omesso di valutare quanto evidenziato e denunciato dagli appellanti con istanza del 2.11.2024, ovvero che la aveva pubblicato su Facebook dei Pt_1 post altamente denigratori della dignità del , con affermazioni che lo Parte_3 descrivono come un mostro, che avrebbe privato della libertà la propria convivente, sottoponendola a maltrattamenti e paventando che potesse essere uccisa come
[...]
, esortando tutti a chiamare il 112, soprattutto quelli che abitano nella zona Per_1 ove risiede il , invitandoli a condividere i post. Pt_3
Queste gravi accuse, altamente lesive dell'onore e del decoro del , hanno Pt_3 determinato in lui una situazione di grave crisi e frustrazione per le accuse pubblicamente lanciate, denigrazioni reiterate dalla agli operatori del Pt_1 consultorio di Augusta. Part La è perfettamente a conoscenza che le presunte accuse nei confronti del Pt_1 sono venute meno, ma, ciò nonostante, continua a diffamarlo, tanto da indurlo a
[...] presentare querela. Il Tribunale non ha tenuto conto di questa circostanza, ritenendo, in maniera contraddittoria, la come soggetto adeguato sia in ambito materiale, sia
Pt_1 affettivo e relazionale. Si rileva ancora che gli appellanti avevano evidenziato al Tribunale un'altra vicenda, relativa al ricovero del minore il 24.8.2024 presso l'ospedale di Taormina per una febbre persistente. La aveva inviato una mail al responsabile del reparto di
Pt_1 pediatria con la quale accusava la coppia genitoriale di grandi manchevolezze. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare, dunque, che tutte le gravi accuse lanciate dalla che ella ben sapeva fossero false, sono state smentite e che, non
Pt_1 contenta, la ha continuato con post su fb e segnalazione infamante a vari
Pt_1 organi- Il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto che la ha dimostrato di avere
Pt_1 un solo interesse: infangare la figlia ed il convivente, sollecitando provvedimenti limitativi della capacità genitoriale, che invece è risultata piena ed effettiva, per come evidenziato dalle relazioni degli assistenti sociali.
3. Il Tribunale avrebbe dovuto condannare la al pagamento delle spese
Pt_1 processuali, secondo il principio della soccombenza. Si chiede, pertanto, che la Corte d'Appello voglia: 1) accogliere l'appello e, in riforma dell'appellata sentenza, interrompere i rapporti tra la nonna ed il minore, atteso che la frequentazione ha comportato per il minore un turbamento e disequilibrio affettivo.
2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
***** All'udienza del 2.7.2025, svoltasi in forma non partecipata, la Corte, preso atto che nessuna delle parti aveva presentato note scritte, rinviava all'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c, assegnava il termine del 17.9.2025 per il deposito delle note, rinviando all'odierna udienza per la trattazione della causa. Con note scritte ritualmente depositate, gli appellanti insistevano nell'accoglimento dell'appello. In esito all'udienza del 2 ottobre 2025, svolta in forma non partecipata, sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha così deciso.
***** In esito alla udienza ritiene questa Corte che l'appello sia meritevole di accoglimento. E, invero, da una lucida disamina dell'incartamento processuale emerge palese come tutte le accuse avanzate dalla nei confronti della coppia genitoriale Pt_1 siano state platealmente smentite e di ciò ne dà atto il Tribunale nella sentenza impugnata. E così non sono state dimostrate le condizioni di carente accudimento del minore, la coppia genitoriale è assolutamente adeguata, non corrisponde al vero che i genitori, che si sono presentati volontariamente al , facciano uso di sostanze Pt_5 stupefacenti o svolgano accattonaggio. Già queste circostanze depongono per una strumentalità del ricorso da parte della la quale, contrariamente a quanto sostenuto, non appare affatto legata Pt_1 al nipote, avendo disertato tutti gli incontri programmati dal servizio sociale, al quale gli appellanti si sono regolarmente presentati, adducendo giustificazioni di vario genere. Da ultimo, come dimostrato dalla documentazione allegata dagli appellanti con le note scritte di trattazione, la ha inoltrato un messaggio al Consultorio Pt_1
Familiare di GI XO con il quale rappresenta che non si presenterà agli incontri protetti programmati poiché avrebbe ricevuto una lettera anonima contenente delle minacce di morte qualora avesse continuato a vedere il nipote, avendo paura per la sua incolumità. È evidente che, se veramente la volesse instaurare con il nipote un Pt_1
“rapporto significativo”, allo stato inesistente, di certo una “lettera anonima” non poteva di certo fermarla. A tacer poi che anche in precedenza, con varie scuse, ella aveva disertato gli incontri. E, d'altro canto, la mancata costituzione nel presente giudizio costituisce ulteriore riprova della assoluta carenza di interesse nei confronti del nipote. Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere riformata e devono essere interrotti i rapporti tra la Pt_1 ed il minore, disfunzionali alla crescita del minore e non essendo nel precipuo interesse del minore avere rapporti con un'ascendente che di fatto si disinteressa di lui.
va, infine, condannata al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore degli odierni appellanti di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Messina n. 38/2025 emessa in data 18 marzo 2025, interrompe i rapporti tra ed il minore Parte_1
. Parte_2
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli odierni Parte_1 appellanti di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge. Così deciso in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daria Orlando dott. Carmelo Blatti