Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/04/2026, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2025, proposto da
LE CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariolina Bisceglia, Rita Campagnuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casagiove, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Elia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) del provvedimento prot. 0002568/2025-U del 27/01/2025 a firma del dirigente dell’Area Funzionale n. 2 Tecnica avente ad oggetto la sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) - prot. g. 0023363/2023 del 16.10.2023 - localizzazione: via Siena (n.c.t. foglio n. 6, particelle nn. 553 e 5090);
B) del provvedimento prot. 0002616/2025-U del 28/01/2025 a firma del dirigente dell’Area Funzionale n. 2 Tecnica avente ad oggetto la rettifica del provvedimento sub B);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casagiove;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. CA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Con il presente ricorso la parte ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 0002568/2025-U del 27 gennaio 2025 e il successivo provvedimento prot. n. 0002616/2025-U del 28 gennaio 2025, recante la rettifica del primo, con i quali il Comune di Casagiove ha disposto la sospensione del titolo edilizio emesso con prot. n. 0020031/2024 del 30 agosto 2024 e, in particolare, del permesso di costruire n. 11 del 30 agosto 2024, relativo a un intervento edilizio da eseguirsi in via Siena, su area censita al N.C.T. foglio 6, particelle nn. 553 e 5090.
La ricorrente espone di essere proprietaria del lotto interessato dall’intervento e di avere presentato, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 0023363/2023 del 16 ottobre 2023, istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, finalizzata alla realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni. Nell’atto introduttivo sono richiamate le successive fasi del procedimento edilizio, e in particolare: l’integrazione documentale del 29 dicembre 2023, prot. n. 0028985/2023; l’ulteriore integrazione del 27 febbraio 2024, prot. n. 0003453/2024; la proposta favorevole del responsabile del procedimento, prot. n. 0005444/2024 del 27 febbraio 2024; la comunicazione di accoglimento al rilascio del permesso di costruire, prot. n. 0005448/2024 del 27 febbraio 2024; la successiva integrazione del 26 marzo 2024, prot. n. 0007832/2024; il parere favorevole della Soprintendenza acquisito al prot. n. 0012165/2024 del 21 maggio 2024; l’ultima integrazione documentale del 22 luglio 2024, prot. n. 0017752/2024.
All’esito, in data 30 agosto 2024 veniva rilasciato il permesso di costruire n. 11/2024, consegnato alla parte ricorrente il 4 settembre 2024.
La ricorrente riferisce, inoltre, che con delibera di Giunta comunale n. 50 del 30 dicembre 2024 è stato adottato il nuovo Piano Urbanistico Comunale – Piano Strutturale del Comune di Casagiove. Successivamente, con il provvedimento del 27 gennaio 2025, poi rettificato il 28 gennaio 2025, l’Amministrazione disponeva la sospensione del titolo edilizio richiamando l’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001, l’art. 15 del medesimo testo unico e l’art. 70 del regolamento edilizio comunale; nel provvedimento si dava altresì atto che la comunicazione di inizio lavori era pervenuta all’ufficio solo in data 17 gennaio 2025, con nota prot. n. 0001710/2025, indicando quale data di inizio il giorno 18 gennaio 2024, e si affermava che l’intervento assentito risultava in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico adottato. Lo stesso atto aggiungeva che la sospensione avrebbe avuto efficacia fino all’approvazione definitiva del P.U.C. e sarebbe stata seguita da eventuale provvedimento definitivo.
1.3. A sostegno del gravame la parte ricorrente deduce i motivi di seguito descritti.
I) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, COMMA 3 E COMMA 4, DEL D.P.R. N. 380/2001 E 10, COMMA 1, LETT. A, DELLA L. R. CAMPANIA N. 16/2004. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO; CARENZA DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE; SVIAMENTO; 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.; INCOMPETENZA; CARENZA DI POTERE; SVIAMENTO”.
Con tale censura la ricorrente sostiene che la misura di salvaguardia applicata dal Comune non sarebbe riferibile alla fattispecie concreta, poiché, al momento dell’adozione del P.U.C., il procedimento edilizio era già stato definito con esito favorevole mediante il rilascio del permesso di costruire n. 11 del 30 agosto 2024. Deduce che l’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, così come l’art. 10, comma 1, lett. a), della legge regionale Campania n. 16/2004, riguarderebbero esclusivamente la sospensione delle determinazioni su domande di permesso di costruire ancora pendenti e non potrebbero, invece, incidere su un titolo edilizio già perfezionato prima dell’adozione dello strumento urbanistico. Secondo la prospettazione attorea, il dato testuale della disciplina statale (“ è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda ”) e quello della disciplina regionale (“ sospensione dell’abilitazione ”) andrebbero letti nel senso della riferibilità della misura alla sola fase procedimentale non ancora conclusa. La ricorrente evidenzia che, alla data del rilascio del titolo, il nuovo P.U.C. non era ancora stato adottato e che, pertanto, al momento dell’adozione dello strumento urbanistico, non vi era più alcun procedimento comunale da sospendere. Aggiunge che, al più, avrebbe potuto venire astrattamente in rilievo la distinta misura di salvaguardia regionale di cui all’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, la quale, però, spetterebbe alla competenza del Presidente della Giunta regionale, su impulso del Sindaco, e presupporrebbe una specifica motivazione circa la concreta idoneità dell’intervento a compromettere o rendere più onerosa l’attuazione dello strumento urbanistico generale in itinere; motivazione che, secondo la parte, sarebbe del tutto assente negli atti impugnati. La ricorrente, pertanto, denuncia l’insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e l’incompetenza dell’organo comunale che ha adottato la sospensione.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ E LEGALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 3^ COMMA; 15 3^ COMMA DEL DPR 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2022, N. 51, COME MODIFICATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41, 42 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAZIONALITÀ ILLOGICITÀ MANIFESTA”.
Con l’ulteriore, articolata, censura la ricorrente sostiene che il Comune avrebbe illegittimamente trattato un titolo edilizio già rilasciato come se si fosse ancora in presenza di una domanda in corso di esame, esercitando così un potere non tipizzato dall’ordinamento e in contrasto con i principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa. La parte richiama il contenuto stesso del provvedimento impugnato, là dove si afferma che la sospensione avrebbe avuto efficacia fino all’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale e sarebbe stata seguita da eventuale provvedimento definitivo, deducendo che tale formulazione confermerebbe, ad avviso della ricorrente, l’erroneo presupposto fattuale da cui il Comune avrebbe mosso, e cioè la sostanziale assimilazione del permesso di costruire già rilasciato a una mera istanza ancora pendente. La ricorrente afferma, inoltre, che il richiamo all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 sarebbe inconferente, in quanto il contrasto idoneo a determinare la decadenza del permesso di costruire dovrebbe riguardare strumenti urbanistici approvati ed entrati in vigore, non già strumenti soltanto adottati. In questa prospettiva, la parte richiama il d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla l. 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, sostenendo che tale disciplina, intervenendo sul tessuto dell’art. 15 del testo unico edilizia, confermerebbe che la rilevanza del contrasto urbanistico postula l’approvazione del nuovo strumento e la sua entrata in vigore; ciò che, nella fattispecie, non si sarebbe verificato, posto che il P.U.C. di Casagiove, secondo la prospettazione attorea, risultava soltanto adottato e non approvato né pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La parte aggiunge: che il permesso di costruire n. 11/2024 sarebbe dunque rimasto pienamente efficace; che non è stato attivato alcun procedimento di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; che non è stata contestata alcuna illegittimità originaria del titolo; e che, pertanto, il Comune avrebbe inciso su una posizione giuridica già consolidata in capo al privato, lesa anche sotto il profilo dell’affidamento qualificato ingenerato dal rilascio del titolo edilizio.
1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Casagiove, chiedendo il rigetto del ricorso. Nella memoria difensiva l’Amministrazione espone che il P.U.C. comunale è stato adottato in data 30 dicembre 2024 e che, con il provvedimento del 28 gennaio 2025, è stata disposta la sospensione del permesso di costruire n. 11/2024 per due distinte ragioni: da un lato, il contrasto dell’intervento con le previsioni dello strumento urbanistico adottato; dall’altro, l’assenza del deposito del progetto strutturale al Genio Civile e, dunque, la comunicazione di inizio lavori priva degli estremi di tale deposito. Secondo la difesa comunale, poiché i lavori non avrebbero avuto ancora inizio, il titolo edilizio contrastante con la nuova disciplina urbanistica ben poteva essere sospeso, richiamandosi a tal fine l’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 e la disciplina delle misure di salvaguardia. Il Comune sostiene, inoltre, che l’art. 10, comma 1, lett. a), della legge regionale Campania n. 16/2004, là dove prevede la sospensione dell’abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con gli strumenti urbanistici in corso di approvazione, riguarderebbe l’abilitazione edilizia in quanto tale, e quindi anche il titolo già rilasciato, non già la sola domanda ancora pendente. In tale prospettiva, l’Amministrazione esclude di avere esercitato un potere atipico o di autotutela e sostiene, invece, di avere dato applicazione a una specifica misura di salvaguardia comunale, distinta da quella regionale di cui all’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001.
La difesa comunale eccepisce, altresì, la carenza di censura con riguardo al secondo profilo motivazionale del provvedimento, concernente l’assenza del deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile, assumendo che tale ragione sarebbe autonoma e di per sé idonea a sorreggere la sospensione, con conseguente inammissibilità del ricorso nella parte in cui non si confronta con essa.
1.4. Con ordinanza cautelare n. 822/2025, pubblicata il 18 aprile 2025, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, rilevando, in sede di sommaria delibazione, che l’art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 380/2001 sospende unicamente le determinazioni relative a domande di rilascio del permesso di costruire ritenute in contrasto con previsioni di strumenti urbanistici adottati, mentre, nella fattispecie, viene in rilievo un titolo edilizio già rilasciato, la cui sospensione può essere disposta unicamente dal Presidente della Giunta regionale, ove ricorrano ragioni tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione dello strumento urbanistico generale. Con la medesima ordinanza è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
1.5. Le parti depositavano ulteriori memorie e repliche; all’esito dell’udienza pubblica del 19 marzo 2026, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.1. Il presente ricorso, come ampiamente illustrato nella parte in fatto, è relativo a un provvedimento di sospensione del permesso di costruire rilasciato il 30 agosto 2024 per l’avvenuta adozione del P.U.C. in data 30 dicembre 2024. Il provvedimento è stato reso in applicazione degli artt. 12 co. 3 e 15. co. 4 del D.P.R. n. 380/2001 oltre che del regolamento edilizio comunale che, all’art. 70, stabilisce che prima di procedere all’inizio dei lavori debbano essere ottenuti « gli estremi del deposito al Genio civile del progetto delle strutture ».
Nei provvedimenti impugnati, si dà atto che l’intervento assentito sarebbe in contrasto con il P.U.C. di recente adozione e che la comunicazione di inizio lavori sarebbe pervenuta al Comune solo in data 17 gennaio 2025.
È utile, quindi, riportare testualmente la conclusione del provvedimento di sospensione, adottato « poiché la relativa comunicazione di inizio lavori, tra l’altro priva degli estremi del deposito al Genio civile, è stata trasmessa in data successiva all’adozione dell’ultimo strumento urbanistico comunale e poiché l’intervento autorizzato risulta in contrasto con quest’ultimo ».
2.2. Così riassunto il fatto, occorre riportare le norme applicate.
L’art. 12 co. 3 del D.P.R. 380/2001 (anche T.U.E.) stabilisce che: « in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico…».
L’art. 15 co. 4 del medesimo T.U.E. stabilisce che: « il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio ».
È, altresì, utile riportare il co. 4 del citato articolo 12 del T.U.E. laddove stabilisce che: « a richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici».
3.1. La piana lettura delle norme appena riportate evidenzia che:
a) nel caso di avvenuta adozione dello strumento urbanistico, è sospeso l’esame delle domande pendenti di permesso di costruire;
b) nel caso di entrata in vigore - e, quindi, all’esito dell’avvenuta approvazione e pubblicazione - del piano urbanistico, decadono quegli interventi i cui lavori non siano iniziati e che siano in contrasto con il nuovo atto di pianificazione;
c) nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’entrata in vigore dello strumento urbanistico, il Sindaco può chiedere al Presidente della Regione di sospendere i lavori relativi a interventi che siano, non semplicemente in contrasto con gli strumenti urbanistici, ma tali da pregiudicare o da rendere più onerosa la loro implementazione.
3.2. Ebbene, nel caso di specie, è pacifico, ad un tempo: che il piano urbanistico sia stato solo adottato e che, quindi, non sia ancora entrato in vigore; che il permesso di costruire sia stato rilasciato ben prima dell’adozione del nuovo P.U.C.
Non v’è, quindi, materia per l’applicazione della sospensione di cui all’art. 12 co. 3 del T.U.E. da parte del Comune, né risulta essere stata richiesta l’adozione del provvedimento di sospensione adottabile - in relazione a più stringenti presupposti – da parte del Presidente della Regione.
Ancora, non è applicabile l’art. 15 co. 4 del T.U.E. poiché il piano urbanistico non è entrato in vigore con la conseguente inoperatività della decadenza ivi prevista.
3.3. L’illegittimità del provvedimento di sospensione è, quindi, palese e neppure è rilevante se i lavori possano o meno ritenersi “iniziati” poiché in ogni caso difetta il presupposto per l’applicazione della decadenza appena descritta (ossia la vigenza del piano urbanistico).
4.1. Cionondimeno, appare utile esaminare l’argomentazione della difesa dell’ente locale relativa alla pretesa natura ‘plurimotivata’ del provvedimento impugnato che si giustificherebbe in relazione al mancato deposito del progetto strutturale a Genio civile.
Ebbene, la tesi della natura plurimotivata del provvedimento deve essere respinta.
Difatti, come emerge chiaramente dal testo del provvedimento sopra riportato, il mancato deposito al Genio civile è menzionato solo ‘incidenter tantum’ per, semmai, avvalorare la tesi della mancata efficacia della comunicazione di inizio lavori del 17 gennaio 2025.
4.2. In proposito, va, comunque, ribadito che tale questione – relativa alla validità della comunicazione di inizio dei lavori - è irrilevante per non essere ancora entrato in vigore il P.U.C., circostanza da cui, come si è detto, consegue l’inapplicabilità della decadenza di cui all’art. 15 co. 4 T.U.E., operante, appunto, in funzione del momento di inizio dei lavori.
4.3. In punto di fatto, va, infine, precisato che in atti risulta depositato, lo stesso 17 gennaio 2025, il progetto come da attestazione del Genio civile di Caserta prot. SSMC/2025/5489 (doc. 12 allegato al ricorso).
5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, in adesione alle argomentazioni già alla base dell’ordinanza cautelare n. 822/2025, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie;
per l’effetto,
2) annulla i provvedimenti impugnati;
3) condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila) oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata, con attribuzione ai procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IU, Presidente
CA CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CE | PA IU |
IL SEGRETARIO