TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/04/2026, n. 2352
TAR
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
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TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 12, comma 3 del D.P.R. 380/2001 si riferisce alla sospensione di domande pendenti, non a permessi già rilasciati. L'art. 15, comma 4, che prevede la decadenza del permesso, opera solo con l'entrata in vigore di previsioni urbanistiche contrastanti, evento non ancora verificatosi. Pertanto, la sospensione disposta dal Comune è illegittima.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e di tipicità dell'azione amministrativa

    Il Tribunale ha respinto l'argomentazione del Comune sulla plurimotivazione del provvedimento, ritenendo che il mancato deposito del progetto strutturale fosse menzionato solo incidentalmente e non costituisse un motivo autonomo e sufficiente per la sospensione, data l'inapplicabilità delle norme sulla decadenza in assenza dell'entrata in vigore del PUC.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/04/2026, n. 2352
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2352
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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