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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 3205 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2025 avente per oggetto: appello;
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. Geom. rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_2 Narciso appellante E (C.F. ), in persona del direttore generale e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore appellata – non costituita All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa veniva assunta in riserva. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato il in epigrafe indicato proponeva appello avverso la sentenza n. 199/2023, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di in data 30.05.2023; rilevato che alla prima Parte_1 udienza del 02.12.2024 nessuno compariva per la trattazione della presente controversia e, pertanto, la causa veniva rinviata al 9 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con conseguente comunicazione del rinvio al difensore dell'appellante, unico costituito;
osservato che anche a quest'ultima udienza nessuno compariva e che, pertanto, occorre dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi del secondo comma della cennata disposizione, la quale, al terzo comma prevede espressamente che l'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza;
osservato che nulla deve disporsi sulle spese di lite, in assenza di costituzione della controparte;
rilevato che l'istanza di rimessione sul ruolo della causa, depositata telematicamente dal difensore dell'appellante in data 09.12.2025 (ore 23.39, secondo quanto emerge dalla piattaforma “Consolle del Magistrato”), dopo la celebrazione dell'udienza, adducendo un impegno presso altro Tribunale e di non disporre di sostituti processuali, non può trovare accoglimento, in quanto, posto che la fattispecie dell'improcedibilità prevista dall'art. 348 c.p.c. si è perfezionata con la mancata presenza alle due udienze indicate, la parte richiedente non ha adeguatamente dimostrato l'impedimento a comparire all'udienza, nonché l'impossibilità di ricorrere ad un sostituto processuale;
rilevato che deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12;
p.q.m.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul proposto appello, lo dichiara improcedibile;
nulla per le spese. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 23.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. Geom. rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_2 Narciso appellante E (C.F. ), in persona del direttore generale e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore appellata – non costituita All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa veniva assunta in riserva. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato il in epigrafe indicato proponeva appello avverso la sentenza n. 199/2023, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di in data 30.05.2023; rilevato che alla prima Parte_1 udienza del 02.12.2024 nessuno compariva per la trattazione della presente controversia e, pertanto, la causa veniva rinviata al 9 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con conseguente comunicazione del rinvio al difensore dell'appellante, unico costituito;
osservato che anche a quest'ultima udienza nessuno compariva e che, pertanto, occorre dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi del secondo comma della cennata disposizione, la quale, al terzo comma prevede espressamente che l'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza;
osservato che nulla deve disporsi sulle spese di lite, in assenza di costituzione della controparte;
rilevato che l'istanza di rimessione sul ruolo della causa, depositata telematicamente dal difensore dell'appellante in data 09.12.2025 (ore 23.39, secondo quanto emerge dalla piattaforma “Consolle del Magistrato”), dopo la celebrazione dell'udienza, adducendo un impegno presso altro Tribunale e di non disporre di sostituti processuali, non può trovare accoglimento, in quanto, posto che la fattispecie dell'improcedibilità prevista dall'art. 348 c.p.c. si è perfezionata con la mancata presenza alle due udienze indicate, la parte richiedente non ha adeguatamente dimostrato l'impedimento a comparire all'udienza, nonché l'impossibilità di ricorrere ad un sostituto processuale;
rilevato che deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12;
p.q.m.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul proposto appello, lo dichiara improcedibile;
nulla per le spese. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 23.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco