Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/06/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3876/2023 R.G.
TRA
rappresentati e difesi dall' Avv. Daniele Sacco Parte_1 Parte_2
-attori-
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Astolfi e Maria Cristina Muschiol Controparte_1
Schiavone
-convenuta-
NONCHE'
, titolare dell'omonima impresa edile, rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Controparte_2
Quero
-terzo chiamato-
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Claudio Dipalo Controparte_3
-terza chiamata-
NONCHE'
, titolare dell' omonima impresa edile, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nico CP_4
1
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio la soc. coop. chiedendone la condanna al Parte_1 Parte_2 _1
risarcimento dei danni per i vizi da cui era affetta la pavimentazione dell'immobile posto in Mottola alla via
Sicilia n. 26, loro assegnato dalla cooperativa convenuta per il diritto di superficie della durata di anni 60.Si
costituiva in giudizio la soc. coop. Marcoop deducendo di non avere alcuna responsabilità per i vi lamentati dagli attori in quanto l'abitazione assegnata agli stessi era stata realizzata dall'Impresa edile CP_2
, di cui chiedeva la chiamata in causa per essere manlevata in caso di soccombenza.Autorizzata ed
[...]
eseguita tale chiamata in causa si costituiva in giudizio l'impresa edile deducendo di Controparte_2
non avere alcuna responsabilità in quanto i vizi riguardavano massetto e pavimentazione, rispettivamente eseguiti dalla e dalla ditta , che chiedeva di chiamare in causa per essere Controparte_3 CP_4
garantito in caso di soccombenza.Autorizzata ed eseguita tale chiamata in causa si costituivano in giudizio la ed chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro CP_3 CP_4
infondatezza.In diritto, le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta vanno CP_5
accolte.Risulta provato che gli stessi hanno acquistato dalla il diritto di superficie relativo _1
all'appartamento posto in Mottola in primo piano della via Sicilia n. 26 in virtù di atto pubblico di assegnazione del 30/1/2019, allegato al ricorso introduttivo.E' pacifico che l'edificio ove insiste il predetto appartamento è stato costruito dalla soc. coop. titolare della relativo permesso a costuire.Ed è _1
altretanto pacifico che per l'esecuzione di detta attività costruttiva, anhe relativa alal esecuzione di massetti e pavimentazioni, la soc. coop. si è avvalsa della impresa edile in titolarità di _1
, riservandosi poteri di direttiva e controllo rispetto alle attività edificatorie poste in Controparte_2
essere da detta impresa.Detta circostanza è stata, infatti, dedotta dagli attori nella loro memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. depositata l'11/7/2024 senza che la circostanza stessa abbia ricevuto specifiche contestazioni da parte della nella propria successiva memoria istruttoria, con gli effetti di cui _1
all'art. 115 c.p.c.Ciò, posto, in relazione ai vizi denunciati dagli attori, afferenti al lesionamento e cedimento della pavimentazione posta in opera nella loro abitazione, il CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam ha constatato la effettiva esistenza dei difetti lamentati in questo giudizio
2 attribuendone la causa a cedimento del massetto di posa della pavimentazione provocato da insufficente resistenza a compressione (coefficiente accertato 9,125 rispetto al coefficiente 17 atteso) e scarsa densità
dello stesso (1786,25 Kg/mq. accertati rispetto a 2100 Kg/mq attesi).Le conclusioni cui è pervenuto il CTU
vanno condivise poiché derivano dal raffonto tra i dati esposti nella scheda tecnica redatta dall'azienda fornitrice dei materiali utilizzati per la realizzazione del massetto (indicati dal CTU come risultati attesi) ed i dati riscontrati dal laboratorio analisi che ha eseguito verifiche sui campioni di massetto acquisiti dal Ctu
tramite carotaggi eseguiti in sede di ispezione dei luoghi, nel contraddittorio di tutte le parti in lite (indicati dal CTU come risultati accertati sui campioni).Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono, inoltre, immuni da vizi di ordine logico o giuridico ed in grado di resistere alle osservazioni delle parti, cui il perito di ufficio ha risposto con puntuali repliche sia in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam e sia a seguito dei chiarimenti resi alla udienza del 13/5/2025, al cui contenuto si rinvia per brevità
espositiva.Segnatamente, va condivisa la conclusione del CTU che ha escluso qualsiasi cointeressamento della posa e delle caratteristiche della pavimentazione nel successivo cedimento e fessurazione della stessa facendo leva sul fatto che le lesioni dei mattoni di copertura erano state accertate in esatta corrispondenza dei punti ove, nella porzione corrispondente del sottostante massetto, erano presenti lesioni che giustificavano il cedimento della pavimentazione laddove, invece, lesioni della pavimentazione non potevano giustificare il contrario, ossia il danneggiamento del massetto sottostante.Il Ctu ha anche escluso che il sistema di posa della pavimetazione, in relazione alla esecuzione di giunti, possa aver causato le lesioni ed i cedimenti riscontrati in loco evidenziando la circostanza che i vizi erano presenti in vani di dimensioni inferiori a mq 25, superficie che non richiedeva, per scheda tecnica, la realizzazione di giunti.La
cooperativa in qualità di costruttrice-venditrice che ha provveduto a conservare poteri di _1
direzione e controllo anche nei confronti della propria appaltatrice impresa , Controparte_2
circostanza dedotta dagli attori e non specificamente cotestata dalla convenuta, va ritenuta responsabile per la presenza dei vizi riscontrati dal CTU ed innanzi descritti, ai sensi dell'art. 1669 c.c. (in tal senso Cass.
Civ. nn. 25541/2015 e 4055/2018), in quanto gli stessi hanno natura di gravi difetti, essendo tali quelli che incidono in modo significativo sul godimento ed abitabilità dell'immobile (in tal senso Cass. Civ. n
187/2020).Nella specie, i vizi innanzi descritti hanno natura di gravi difetti avendo la Suprema Corte
ritenuto tali quelli da cedimento di massetti (in tal senso Cass. civ. n. 9119/2012) e difetti della pavimentazione (in tal senso Cass. civ. n. 15846/2017) in quanto incidendo su parti essenziali, quali i piani di
3 calpestio di edifici di natura residenziale, ne limitano in modo significativo la relativa fruibilità ed abitabilità.La responsabilità della convenuta non può essere esclusa per aver affidato a terzi _1
l'esecuzione della costruzione occorrendo provare, per l'esonero da responsabilità del costrutture venditore, non solo di aver affidato ad altri i lavori ma anche di non aver assunto poteri di coordinamento,
direttiva e sorveglianza nell'esecuzione dell'opera (in tal senso Cass. civ. n. 25541/2015).Nella specie, è
pacifico il potere di direzione e controllo serbato dalla in assenza di specifiche contestazioni di _1
detta convenuta sulla relativa circostanza, con conseguente sua responsabilità risarcitoria nei confronti degli attori, cui ha assegnato una delle unità immobiliari da lei stessa costruite, assumendo verso di loro la posizione di costruttore-venditore.Infatti, l'adesione a cooperativa edilizia crea due distinti rapporti giuridici di cui uno è quello sociale, che sorge con l'attribuzione della qualità di socio, e l'altro è quello di compravendita, che sorge per effetto dell'assegnazione al socio di uno degli alloggi costruiti dalla cooperativa, in quano il trasferimento del diritto reale non è a titolo gratuito ma oneroso perché trova corrispettivo negli apporti economici versati dal socio per consentire alla cooperaiva la costruzione (in tal senso Cass. civ. n. 16231/2024).Il CTU ha stimato in complessivi euro 32.277,08, inclusi i costi di smontaggio e rimontaggio arredi stimati in euro 3000,00, secondo valori di mercato, i costi occorrenti al rifacimento del massetto e pavimentazione di copertura.Ha anche motivato la necessità di integrale rifacimento con il rilievo che i fenomeni lesivi sono in divenire, non potendo quindi ritenersi limitati alle sole porzioni di pavimento già lesionate o sottoposte a cedimenti già verificatisi, ed è, quindi, necessario intervenire con il rifacimento integrale del massetto, previa rimozione del pavimento esistente e posa in opera di nuovo pavimento.Sulla somma innanzi liquidata va riconosciuto il danno da ritardo nel pagamento delle somme dovute per il mancato guadagno pari ai frutti civili che il denaro, se tempestivamente versato, sarebbe stato in grado di garantire se impiegato in investimenti di tipo non speculativo.Detto danno può liquidarsi equitativamente come interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dalla data della domanda, come richiesto in ricorso.E' fondata anche la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti del terzo chiamato .Quest'ultimo, quale _1 Controparte_2
titolare dell'omonima impresa edile, a decorrere dal 13/4/2016, è subentrato al precedennte appaltatore nella costruzione dello stabile ove è ubicato l'appartamento assegnato agli attori, in virtù di incarico ricevuto dalla costruttrice Tale circostanza, dedotta dalla nella propria comparsa di _1 _1
risposta, è da ritenersi pacifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non aendo ricevuo contestazioni specifiche da
4 parte del .Per effetto di tale subentro, nei rapporti tra la cooperativa convenuta e l'impresa CP_2
edile , è intervenuto un contratto di appalto per effetto del quale il è CP_2 CP_2
obbligato a garantire la committente per i vizi della parte di opera da lui realizzata.Tra le opere _1
eseguite dal rientrano sia la realizzazione del massetto che del pavimento, lavori affidati dal CP_2
in subappalto, come da lui stesso dedotto nella propria comparsa di risposta, CP_2
rispettivamente ai terzi chiamati ed .Dei vizi da cui è affetto il massetto, Controparte_3 CP_4
accertati dal CTU Ing. nel contraddittorio anche del nel precedente Persona_1 CP_2
procedimento di ATP ed innanzi descritti, deve rispondere, nei confronti del committente _1
l'appaltatore a titolo di garanzia contrattuale, ex art 1667 c.c.Nelle azioni disciplinate CP_2
dall'art. 1668 c.c., per far valere tale garanzia, ritentra anche la condanna dell'appaltatore a pagare al committente le somme occorrenti ad eliminare i vizi dell'opera (in tal senso Cass. civ. n. 2974/1989) Per
l'effetto, il va condannato a versare in favore della le stesse somme che CP_2 _1
quest'ultima è tenuta a versare agli attori, in quanto occorrenti ad eliminare i vizi del massetto.Vanno,
invece, respinte le domande di garanzia proposte dal nei confronti dei terzi chiamati.Nei CP_2
confronti della il è decaduto dalla garanzia per non aver comunicato alla stessa, Controparte_3 CP_6
nel termine di giorni sessanta previsto dall'art. 1670 c.c., la denuncia dei vizi ricevuta dalla committente
Risulta, infatti, che in data 11/11/2021 gli attori denunciarono i vizi alla con riferimento _1 _1
anche al massetto, e risulta che quest'ultima, con pec del 17/11/2021, girò la denuncia al
.Risulta, inoltre, provato (rif.. dichiarazioni del teste ) che il CP_2 Testimone_1 CP_2
intervenne, già in data 14/10/2021, ad una ispezione nell'abitazione degli attori nel corso della quale fu rimosso un mattone della pavimentazione al di sotto del quale anche il constatò la presenza CP_2
di lesioni al massetto.Ad ogni modo, il ricevuta dalla committente denuncia dei CP_2 _1
vizi, riguardanti anche il massetto, aveva l'onere di inoltrare tale denuncia alla esecutrice su suo CP_3
incarico del massettto, entro i successivi sessanta giorni.Non risultando provato che vi abbia provveduto entro il 26/1/2022, sessantesino giorno successivo alla pec del 17/11/2021, è decaduto dalla facoltà di agire nei confronti del proprio subappaltatore per far valere la sua responsabilità per i vizi da cui è Controparte_3
effetto il massetto, per effetto di quanto pevisto dall'art. 1670 c.c., che regola le azioni di regresso per vizi dell'opera eseguita dal subappaltatore nei rapporti interni tra l'appaltatore ed il subappaltatore (in tal senso Cass. civ. n. 23071/2020).L'azione di garanzia proposta dal va respinta anche nei CP_2
5 confronti del trzo chiamato .Le risultanze della CTU espletata dall'Ing. , ed i CP_4 Persona_1
successivi chiarimenti resi all'udienza del 13/5/2025, escludono, infatti, qualsiasi concorso causale della posa della pavimentazione, eseguita dall' , ed anche delle caratteristiche tecniche della CP_4
pavimentazione, nei successivi danni riportati dalla stessa in quanto ascrivibili, in via esclusiva, a difetti del massetto di appoggio.Alla soccombenza della verso gli attori segue la condanna alla rifusione _1
delle spese di lite in favore degli stessi, anche di ATP.Alla soccombenza del verso la CP_2 _1
e verso i terzi chiamati, da lui infondatamente evocati in causa, segue la condanna alal rifusione delle spese di lite verso gli stessi, anche di ATP nei soli confronti della non risultando l' parte del CP_3 CP_4
procedimento svoltosi ante causam.Dette spese sono liquidate e distratte come da separato dispositivo.I
costi di Atp, non essendovi prova di anticiparazione, vanno posti a definitivo carico del , quale CP_2
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nel giudizio di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) accoglie, le domande proposte da e e, per l'effetto, condanna la Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento in loro favore della somma di euro 32.277,08 con interessi Controparte_7
legali dalla data della domanda al saldo;
2) accoglie le domande proposte dalla e, per l'effetto, condanna Controparte_7
a rivalere detta società delle somme dalla stessa dovute agli attori in virtù Controparte_2
di quanto statuito al punto n. 1 del presente dispositivo;
3) rigetta le domande proposte da nei confronti di ed Controparte_2 Controparte_3 CP_4
;
[...]
4) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori Controparte_7
liquidate in euro 295,00 per esborsi ed euro 3056,00 per compensi della fase di ATP ed euro
535,00 per esborsi ed euro 7616,00 per compensi del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge;
5) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_7
6 di e di liquidate in favore della prima in euro 2058,00 per _1 Controparte_3 CP_4
compensi per il procedimento di Atp ed in euro 7616,00 per compensi del presente giudizio, in favore della seconda in euro 3056,00 per compensi di ATP ed in euro 7616,00 per compensi del presente giudizio ed in favore del terzo in euro 7.616,00 per compensi del presente giudizio, tutte oltre iva, cap e rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv, Giuseppe
Nico, dichiaratosi anticipatario, per la difesa di;
CP_4
6) Pone i costi di ATP, come liquidati in quel procedimento, a definitivo ed esclusivo carico di
. Controparte_2
Taranto, 25/6/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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