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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3495/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5222/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. IV, depositata in data 20.5.2019
TRA
, CF rapp.ta e difesa dall'avv. Alessia Parte_1 C.F._1
Riccio, CF e dall'avv. Ubaldo de Vincentis, CF C.F._2
, giusta mandato a margine dell'atto di appello, con elezione C.F._3
di domicilio presso lo studio avv. Riccio in Caserta Via M. Buonarroti n. 27
Appellante
E
, anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli CP_1 Per_1
e , , , , Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 23 gennaio 2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter
1 c.p.c., l'appellante ha concluso come da relative note.
A – Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato nell'ottobre 1999 , vedova CP_1 Per_3
, in proprio e quale genitrice esercente la potestà genitoriale sui figli minori,
[...]
chiedeva la divisione dell'eredità di , composta da beni immobili e Persona_2
mobili anche locati e la presentazione del rendiconto dell'amministrazione ereditaria, come svolta dai germani e , domanda cui CP_4 Controparte_2
aderivano anche le convenute e , nonché . T_ Controparte_3 CP_5
Il tribunale, disposte autonome c.t.u., con sentenza non definitiva, decideva la domanda relativa al rendiconto e, previa declaratoria che e CP_4 Controparte_2
sono debitori nei confronti delle predette , anche nella qualità, e CP_1 T_
, nonché , condannava i primi, in solido, al pagamento Controparte_3 CP_5
delle seguenti somme: in favore di di euro 17.583,81, di Parte_1 CP_3
di euro 9.612,71, di , anche nella qualità, di euro 13.770,16, di
[...] CP_1
di euro 123.996,87, nonché a rendere il conto a far data dal marzo CP_5
2007, ritenendo e creditori nei confronti della massa di CP_4 Controparte_2
euro 15.620,25 ciascuno;
disponeva come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione della divisione.
Con la sentenza oggi gravata, il tribunale, in via definitiva, regolava le spese del giudizio, ponendole, per ciascuno dei contraddittori, come da dispositivo, a carico della massa.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la sola , da Parte_1
intendersi qui integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte
integrante la presente sentenza, i cui motivi, considerato l'esito in rito che si sta per
2 esporre, è superfluo riassumere, così concludendo:
< motivi sopra indicati perché viziata e ingiusta e quindi in osservanza a quanto stabilito nella sentenza parziale in cui è stata dichiarata la soccombenza dei germani e CP_4 CP_2
, quivi convenuti, disporre in conformità a tale decisione la soccombenza delle spese
[...] processuali a loro carico.
II) Vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.>>.
B.b.) Nessuno dei su indicati appellati si costituiva, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
B.c.) All'udienza su indicata, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis di giorni 60.
C – Motivi
C.a.) Preliminarmente si dà atto che, quando la causa era già stata riservata in decisione, si è costituito , sostenendo di non avere mai ricevuto Controparte_4
contezza della notifica del gravame, sebbene deve osservarsi che, a mente dell'art. 293 c.p.c., anche nel testo antecedente alla modifica con decorrenza dal 1° marzo
2006, al contumace era consentito costituirsi solo fino all'udienza in cui la causa veniva riservata in decisione.
L'appello, però, risulta notificato a mani della sorella dichiaratasi convivente.
Inoltre, non risulta il gravame notificato agli eredi di . CP_5
C.b.) In ogni caso, ogni questione è assorbita dalla tardività dell'impugnazione.
Infatti, la sentenza che ha definito il giudizio è stata pubblicata il 20 maggio 2019.
L'appello, datato 2.10.2020, è stato passato per la notifica il 5.10.2020.
Trattandosi di causa introdotta nel 1999, il termine lungo per proporre impugnazione era di un anno, cui vanno aggiunti 31 giorni di sospensione feriale
3 (così ridotti, a decorrere dall'anno 2015, giusta d.l. 132/2014, dai precedenti 46); a ciò devono aggiungersi i giorni di sospensione dovuti all'emergenza covid dal
9.3.2020 all'11.5.2020.
Pertanto, il termine, sospeso per effetto della sospensione covid, è cominciato a decorrere nuovamente dall'11.5.2020, residuando, ivi compresa la 'prima'
sospensione feriale, gg. 103; tenendo conto dell'ulteriore sospensione feriale relativa all'anno 2020, è, in definitiva, comunque, caduto in data 22.9.2020 (82 gg. fino al
31.7.2020, con i residui 22 decorrenti dal 1° settembre).
Discende che l'appello, proposto con notifica passata in data 5.10.2020, è tardivo.
Nulla va disposto sulle spese, sussistendo i presupposti di cui all'art.13 comma 1
quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia dei su indicati appellati;
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio il 22 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3495/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5222/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. IV, depositata in data 20.5.2019
TRA
, CF rapp.ta e difesa dall'avv. Alessia Parte_1 C.F._1
Riccio, CF e dall'avv. Ubaldo de Vincentis, CF C.F._2
, giusta mandato a margine dell'atto di appello, con elezione C.F._3
di domicilio presso lo studio avv. Riccio in Caserta Via M. Buonarroti n. 27
Appellante
E
, anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli CP_1 Per_1
e , , , , Persona_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza del 23 gennaio 2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter
1 c.p.c., l'appellante ha concluso come da relative note.
A – Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato nell'ottobre 1999 , vedova CP_1 Per_3
, in proprio e quale genitrice esercente la potestà genitoriale sui figli minori,
[...]
chiedeva la divisione dell'eredità di , composta da beni immobili e Persona_2
mobili anche locati e la presentazione del rendiconto dell'amministrazione ereditaria, come svolta dai germani e , domanda cui CP_4 Controparte_2
aderivano anche le convenute e , nonché . T_ Controparte_3 CP_5
Il tribunale, disposte autonome c.t.u., con sentenza non definitiva, decideva la domanda relativa al rendiconto e, previa declaratoria che e CP_4 Controparte_2
sono debitori nei confronti delle predette , anche nella qualità, e CP_1 T_
, nonché , condannava i primi, in solido, al pagamento Controparte_3 CP_5
delle seguenti somme: in favore di di euro 17.583,81, di Parte_1 CP_3
di euro 9.612,71, di , anche nella qualità, di euro 13.770,16, di
[...] CP_1
di euro 123.996,87, nonché a rendere il conto a far data dal marzo CP_5
2007, ritenendo e creditori nei confronti della massa di CP_4 Controparte_2
euro 15.620,25 ciascuno;
disponeva come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione della divisione.
Con la sentenza oggi gravata, il tribunale, in via definitiva, regolava le spese del giudizio, ponendole, per ciascuno dei contraddittori, come da dispositivo, a carico della massa.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la sola , da Parte_1
intendersi qui integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte
integrante la presente sentenza, i cui motivi, considerato l'esito in rito che si sta per
2 esporre, è superfluo riassumere, così concludendo:
< motivi sopra indicati perché viziata e ingiusta e quindi in osservanza a quanto stabilito nella sentenza parziale in cui è stata dichiarata la soccombenza dei germani e CP_4 CP_2
, quivi convenuti, disporre in conformità a tale decisione la soccombenza delle spese
[...] processuali a loro carico.
II) Vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.>>.
B.b.) Nessuno dei su indicati appellati si costituiva, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
B.c.) All'udienza su indicata, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis di giorni 60.
C – Motivi
C.a.) Preliminarmente si dà atto che, quando la causa era già stata riservata in decisione, si è costituito , sostenendo di non avere mai ricevuto Controparte_4
contezza della notifica del gravame, sebbene deve osservarsi che, a mente dell'art. 293 c.p.c., anche nel testo antecedente alla modifica con decorrenza dal 1° marzo
2006, al contumace era consentito costituirsi solo fino all'udienza in cui la causa veniva riservata in decisione.
L'appello, però, risulta notificato a mani della sorella dichiaratasi convivente.
Inoltre, non risulta il gravame notificato agli eredi di . CP_5
C.b.) In ogni caso, ogni questione è assorbita dalla tardività dell'impugnazione.
Infatti, la sentenza che ha definito il giudizio è stata pubblicata il 20 maggio 2019.
L'appello, datato 2.10.2020, è stato passato per la notifica il 5.10.2020.
Trattandosi di causa introdotta nel 1999, il termine lungo per proporre impugnazione era di un anno, cui vanno aggiunti 31 giorni di sospensione feriale
3 (così ridotti, a decorrere dall'anno 2015, giusta d.l. 132/2014, dai precedenti 46); a ciò devono aggiungersi i giorni di sospensione dovuti all'emergenza covid dal
9.3.2020 all'11.5.2020.
Pertanto, il termine, sospeso per effetto della sospensione covid, è cominciato a decorrere nuovamente dall'11.5.2020, residuando, ivi compresa la 'prima'
sospensione feriale, gg. 103; tenendo conto dell'ulteriore sospensione feriale relativa all'anno 2020, è, in definitiva, comunque, caduto in data 22.9.2020 (82 gg. fino al
31.7.2020, con i residui 22 decorrenti dal 1° settembre).
Discende che l'appello, proposto con notifica passata in data 5.10.2020, è tardivo.
Nulla va disposto sulle spese, sussistendo i presupposti di cui all'art.13 comma 1
quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia dei su indicati appellati;
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio il 22 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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