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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1835/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANDELORO CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANDELORO
CLAUDIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. UBERTI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. TOSI
PAOLO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.9.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, lamentando l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia del licenziamento intimatogli il 31.1.2023 da di cui era stata dipendente. TE
Affermava in particolare che: 1) era stata assunto da con contratto del Controparte_3
28.11.2003, quale macchinista;
2) il 9.10.2023, alla guida del treno n. 29321, nell'avvicinarsi alla stazione di Ravenna aveva visto il segnale giallo e aveva rallentato la marcia;
3) gli era sfuggita l'immediata percezione del segnale rosso, cosicché aveva frenato in ritardo sopravanzando il segnale di metri;
3) tale superamento aveva generato il cosiddetto SPAR (Signal Passed at Red), ovvero il superamento del segnale a via impedita senza superamento del punto protetto, violazione meno grave del cosiddetto SPAD (Signal passed at danger),
pagina 1 di 9 caratterizzata dal superamento anche del punto protetto (solo quest'ultima violazione generava un segnale di allarme in stazione, mentre lo SPAR attivava un mero messaggio (c.d. train trip) nel sistema di controllo della marcia del treno); 4) preso dal panico, prima di contattare il capostazione di Ravenna, aveva retrocesso il treno di undici metri, riportandosi davanti al segnale superato e poi aveva contattato il capostazione;
5) il segnale era passato da rosso a via libera così aveva ripreso la marcia per il breve tratto che lo separava dalla stazione di Ravenna;
6) aveva compilato il modulo M40DL al fine di spiegare il proprio errore, senza rendersi conto che era un modulo del tutto errato rispetto alla circostanza da giustificare, visto che il treno era ripartito con un segnale disposto a via libera e, quindi, avrebbe dovuto compilare un modulo per Train Trip segnalando le circostanze accadute;
7) il 13.10.2022 era stato tenuto un incontro con i suoi responsabili nel quale aveva ammesso di aver generato uno SPAR, e cioè di aver superato il segnale “rosso” di undici metri e di aver poi ripreso direttamente la marcia;
8) gli era stato comunicato che gli sarebbe stata applicata la procedura “standard” prevista per i casi di violazioni regolamentari consistenti nell'indebito superamento dei segnali fissi, con distoglimento dal servizio e partecipazione a percorsi di formazione, formalmente comunicata il 19.10.2022; 9) il 14.1.2023 gli erano stati contestai disciplinarmente i fatti occorsi il 9.10.2022 e, nonostante le giustificazioni, era stato licenziato il 31.1.2023; 10) il licenziamento era sproporzionato poiché il CCNL prevedeva il licenziamento solo in caso di violazione dei regolamenti con danno agli impianti, che nel caso di specie non v'era stato, e solo una sanzione disciplinare conservativa in caso di mero pericolo di danno, come nel caso in esame;
11) in ogni caso, la contestazione era tardiva, visto che già il 13.10.2023 la società era a conoscenza di tutti i fatti, ma era stata compiuta solo il 14.1.2023.
Chiedeva quindi: 1) l'annullamento del licenziamento perché il fatto contestatogli rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e la condanna della società resistente alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/70, nella misura mensile di €. 2.855,39, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra e comunque pari a dodici mensilità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali e oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) in subordine, l'annullamento del licenziamento perché sproporzionato e la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18, comma 5, L. n. 300/70, nella misura massima di ventiquattro mensilità di €. 2.855,39 ciascuna, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
3) in ulteriore subordine, l'annullamento del licenziamento perché tardivo e la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18, comma 6, L. n. 300/70, nella misura massima di dodici mensilità di €. 2.855,39 ciascuna, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le TE domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava a tal proposito che: 1) il 5.10.2022, nell'entrare in stazione a Ravenna, il ricorrente non si era fermato davanti al segnale rosso a via impedita, segnale che generava il cosiddetto SPAR, senza superamento del punto protetto, il cosiddetto SPAD;
2) anziché avvisare del superamento il capostazione, aveva retrocesso il treno di sedici metri e lo aveva riposizionato prima del segnale, come se non l'avesse superato;
3) aveva a quel punto contattato il capostazione, senza riferire del superamento, e aveva chiesto l'autorizzazione a proseguire, ottenuta la quale aveva completato la corsa entrando in stazione;
4) per giustificare l'accaduto aveva inviato un modulo in cui aveva dichiarato di essere stato autorizzato a pagina 2 di 9 ripartire, nonostante il superamento del segnale, circostanza evidentemente falsa;
5) i fatti erano di una gravità tale da giustificare il licenziamento, poiché non si era limitato a violare i regolamenti, superando il segnale nonostante il rosso, ma aveva dolosamente taciuto le reali circostanze dell'episodio, comunicando anche il falso;
al capostazione – che non poteva rendersi conto della situazione perché il treno non aveva superato il punto protetto (generando il cosiddetto SPAD, l'unico rilevabile non solo sul treno ma anche nella centrale di controllo a terra, ma generando solo il cosiddetto SPAR, rilevabile sul treno ma non dalla centrale di controllo) – non aveva detto di non essersi fermato nonostante il segnale rosso, né gli aveva detto di avere retrocesso il treno, manovra che non avrebbe potuto fare senza autorizzazione;
aveva inoltre compilato un modulo con il quale aveva falsamente attestato l'autorizzazione del capostazione a riprendere la corsa, nonostante il superamento del segnale, che mai gli era stata data, visto che al capostazione non aveva riferito del superamento;
6) si trattava di fatti gravi, commessi con dolo, che avevano irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario e giustificato il licenziamento;
7) la contestazione dei fatti era poi stata tempestiva, compiuta nel termine di trenta giorni dal loro definitivo accertamento, all'esito degli accertamenti interni compiuti dalla commissione appositamente nominata.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza istruttoria del 4.12.2023 ed è stata decisa all'udienza del 9.1.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 6498/12).
pagina 3 di 9 Per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
È inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per valutare la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso la congruità della sanzione espulsiva deve essere valutata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto “di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17514/10); se anche la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, deve comunque essere verificata l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 11846/09), poiché è pur sempre necessario che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. civ., sez. lav., n. 4435/04), e ciò a maggior ragione se manca una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 13983/00); il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo all'illecito commesso si sostanzia nella “valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto” e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della
“non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 6848/10 e Cass. civ., sez. lav., n. 5280/13).
Nel caso in esame la società datrice di lavoro – dopo avere ricostruito analiticamente i fatti accaduti il 9.10.2022 – il 14.1.2023 ha contestato al ricorrente: “Dagli esiti della relazione d'inchiesta conclusa il 19 dicembre 2022, risulta che Lei il giorno 9 ottobre 2022 era comandato ad effettuare, in qualità di macchinista, la condotta del treno regionale 29321 Faenza - Ravenna. Il modulo di condotta programmato da turno era ad Agente Solo. Dopo aver effettuato tutte le fermate prescritte, il treno 29321 da Lei condotto, procedeva verso la stazione di termine corsa (Ravenna). Lei giungeva in prossimità del segnale di Avviso della Protezione di Ravenna riscontrato con aspetto Giallo e riduceva adeguatamente la velocità per il rispetto del segnale di protezione disposto a via impedita. Giunto in prossimità del segnale a velocità ridotta, Lei comandava la frenatura di emergenza che comportava l'arresto del convoglio 11 metri oltre il segnale stesso, non occupando il circuito del binario, e tale evento veniva riconosciuto dal Sottosistema di Bordo come
pagina 4 di 9 “indebito superamento di segnale disposto a via impedita” comandando la frenatura d'urgenza e la visualizzazione dell'icona Train Trip. A questo punto, Lei effettuava di propria iniziativa e senza alcuna autorizzazione, una retrocessione del treno per un'estensione di 16 metri, tale da poter prendere norma del segnale precedentemente superato. Permanendo il segnale a via impedita, Lei contattava il Regolatore della Circolazione per assicurarsi che non vi fossero motivi ostativi alla ripresa della corsa ma senza comunicare alcuna normalità derivante dal Sottosistema di Bordo;
il Dirigente Movimento di Ravenna non riscontrava di fatto alcuna anomalia, in quanto non era stato impegnato il circuito del binario a valle del segnale. A seguito della disposizione a via libera del segnale di protezione di Ravenna, Lei riprendeva la marcia rispettandone le indicazioni;
solo il giorno successivo Lei inviava al Suo istruttore un breve rapporto informativo indicando di avere riscontrato un Train Trip in arrivo a Ravenna e di avere ricevuto le relative prescrizioni M40DL dal Dirigente Movimento per la ripresa della marcia. La Commissione ha accertato, contattando telefonicamente il Regolatore Circolazione di Ravenna, che nessuna prescrizione risultava consegnata/trasmessa al treno 29321 del 09.10.2022, pertanto l'M40DL risulta essere stato deliberatamente prodotto da Lei, per giustificare la segnalazione di Train Trip registrata dal sistema DIS. Come a Lei noto, il “Manuale di Mestiere Processo Condotta” r.v., al punto 3.3.4 Rispetto dei Cont segnali prevede: “L deve osservare in maniera attiva i segnali (di linea e di cabina) adottando i comportamenti operativi previsti per il rispetto dei segnali stessi” e quanto stabilito all'art. 41 del RS. Le contestiamo pertanto:
1) di avere superato indebitamente il segnale di protezione di Ravenna, disposto a via impedita;
2) di avere deliberatamente prodotto un M40DL per giustificare la segnalazione di Train Trip registrata dal sistema DIS. Con tale comportamento Lei ha disatteso la vigente normativa contrattuale (art.56 comma 1, CCNL citato) e regolamentare, nello specifico: Regolamento sui Segnali in uso sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, art.1 c.1 (Obbedienza ai segnali), art. 41 (segnali luminosi – significato e rispetto) per la mancata osservazione consapevole dell'aspetto del segnale di protezione di Ravenna;
Manuale di Mestiere Processo Condotta r.v. p. 3.3.3 (conoscenza della posizione del treno e dell'itinerario da percorrere) e p. 3.3.4 (rispetto dei segnali), per non aver regolato la marcia nel pieno rispetto della vigente normativa, in particolare per non aver arrestato il treno in precedenza del segnale di protezione di Ravenna disposto a via impedita”.
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue.
Il teste , quale responsabile della Linea Qualità Condotta, struttura che si Testimone_1 occupa di formazione del personale di condotta, ha dichiarato: “… in data 13.10.2022 il sig.
veniva convocato dai suoi responsabili e in tale sede egli descriveva compiutamente i _1 fatti occorsi in data 9 ottobre 2022, ovvero il sopravanzamento di 11 metri di un segnale a via impedita nei pressi della stazione di Ravenna e l'invio di un modulo sbagliato rispetto a quello richiesto … il giorno 9.10.2022, durante la condotta del treno regionale 29321 da Faenza a Ravenna, il ricorrente ha superato il segnale di protezione di Ravenna disposto a via impedita
pagina 5 di 9 … ha quindi comandato la frenatura d'urgenza del convoglio, superando il segnale di 11 metri (senza tuttavia occupare il circuito di binario, cd. CdB); ciò si configura come SPAR e di conseguenza ha determinato la segnalazione di allarme cd. Train Trip ricevuta dal macchinista in cabina sul sottosistema di bordo (cd. SSB) … non ricordo l'orario esatto in cui ciò è avvenuto … questo è quello che è emerso dall'inchiesta; la registrazione è compiuta dall'apparecchiatura del treno, non da quelle di terra;
dunque, nell'immediatezza ne è a conoscenza chi è sul treno, non la stazione di controllo;
avrebbe dovuto impegnare il CDB perché la registrazione fosse compiuta dall'apparecchiatura di terra … Permanendo il segnale disposto a via impedita, il ricorrente ha contattato telefonicamente il Regolatore della Circolazione di RFI per assicurarsi che non ci fossero motivi ostativi alla ripresa della corsa
… è quello che ci ha dichiarato il ricorrente durante gli accertamenti… è vero, non v'è traccia di questa segnalazione … la stazione non aveva possibilità in quel momento di rilevare il superamento del segnale … è vero che a seguito della disposizione a via libera del segnale di protezione di Ravenna, il ricorrente ha poi ripreso la marcia e continuato regolarmente il servizio sino a fine turno, l'abbiamo rilevato dalle tracce del treno … non ci sono tracce della comunicazione;
io non ho ricevuto alcuna comunicazione al riguardo … gli è stato contestato che il modulo non era coerente con quanto era successo e a quel punto ha ammesso che aveva inviato il modulo per giustificare la segnalazione della zona tachigrafica;
al termine dell'incontro aveva chiesto di cambiare mansioni e non proseguire come macchinista;
in quell'occasione non fu presa alcuna decisione, anche perché la richiesta era inaspettata;
non fu fatto un percorso di formazione poiché giunse a me un messaggio di posta elettronica in cui chiedeva di cambiare mansioni;
non ricordo se proveniva direttamente dal ricorrente o se la circostanza mi era comunicata dal capo impianto”. Il teste , dipendente Testimone_2 della società resistente, quale istruttore di condotta, ha dichiarato: “Ho rilevato tali fatti dalla lettura della ZTE, Zona Tachigrafica Elettronica che si trova sul treno ed è il registratore degli eventi di condotta … Resosi conto dell'errore, il ricorrente – di propria iniziativa e senza alcuna autorizzazione – ha effettuato la retrocessione del treno per un'estensione di 16 metri, tornando ad attestarsi al segnale di protezione di Ravenna. Permanendo il segnale disposto a via impedita, il ricorrente ha contattato telefonicamente il Regolatore della Circolazione di RFI per assicurarsi che non ci fossero motivi ostativi alla ripresa della corsa…non ha comunicato al Regolatore della Circolazione né il superamento del segnale a via impedita né l'anormalità segnalata sul SSB (Train Trip) né la manovra di retrocessione effettuata. Nella circostanza il Dirigente Movimento di Ravenna non ha riscontrato alcuna anomalia poiché il convoglio non aveva impegnato il CdB a valle del segnale (nel qual caso il Dirigente Movimento avrebbe contestato lo SPAD). Di fatto non c'era evidenza di SPAR in tempo reale nei sistemi di controllo di stazione. A seguito della disposizione a via libera del segnale di protezione di Ravenna, il ricorrente ha poi ripreso la marcia e continuato regolarmente il servizio sino a fine turno … non mi risulta alcuna comunicazione… è vero che in occasione del colloquio del 13.10.2022, solo dopo avere preso visione dei documenti in possesso della Società (cioè la lettura della ZTE relativa all'evento del 9.10.2022), il ricorrente ha ammesso solo di avere superato il segnale … ero presente all'incontro … Posso dire che il ricorrente in quell'occasione ha ammesso i fatti dopo che gli sono stati contestati;
più di una volta – di fronte alle contestazioni – ha corretto la risposta precedentemente data;
a proposito del modulo inviato, ricordo che gli ho contestato che non proveniva dal Dirigente di Ravenna,
pagina 6 di 9 come avrebbe dovuto, e così il ricorrente ha ammesso che l'aveva prodotto di sua iniziativa e l'aveva inviato a me”.
I testimoni hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti compiuta dalla società resistente, peraltro nemmeno completamente negata dal ricorrente.
Dalle testimonianze è risultato che il 9.10.2022, dopo avere comandato la frenatura d'urgenza del convoglio superando il segnale di protezione di Ravenna disposto a via impedita, il ricorrente ha retrocesso il treno di propria iniziativa e senza autorizzazione per riportarlo in posizione antistante il segnale di protezione. Ha chiamato telefonicamente il Regolatore della Circolazione per assicurarsi che non ci fossero motivi ostativi alla ripresa della corsa, senza però riferire né della segnalazione di allarme del sistema di bordo per avere superato il segnale né della retrocessione. Il Regolatore della Circolazione non ha rilevato nulla al riguardo poiché il treno non aveva impegnato il circuito di binario a valle del segnale, occupando il punto protetto. Ottenuto il via libera del segnale di protezione di Ravenna, ha ripreso la marcia e continuato regolarmente il servizio sino alla fine del turno. Il giorno successivo ha comunicato un rapporto sull'anomalia del giorno precedente cui ha allegato un modulo (M40DL) di autorizzazione alla ripresa della corsa a seguito dell'inconveniente d'esercizio, in realtà falso. In occasione del colloquio del 13.10.2022 ha ammesso il superamento del segnale a via impedita e la redazione del modulo (M40DL) che lo autorizzava a riprendere la corsa.
Se così è, deve ritenersi che i fatti siano di gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso. Il ricorrente è infatti venuto meno ai doveri inerenti al servizio, anzitutto quello di “svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente c.c.n.l. e dei regolamenti interni dell'azienda” (ex art. 56, comma 1, CCNL, documento n. 1 di parte ricorrente). La condotta da lui tenuta il 9.10.2022 integra l'ipotesi contrattuale di cui all'art. 64, lett. c), CCNL che prevede il licenziamento senza preavviso “per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'azienda o a terzi”.
Non solo ha taciuto al Regolatore della Circolazione di essersi fermato oltre il segnale rosso che indicava la via impedita, ma anche di avere retrocesso il treno, senza la sua autorizzazione, come se si fosse fermato in tempo. Inoltre, il giorno successivo ha inviato una comunicazione, con allegato un modulo da lui redatto, falsificando un'autorizzazione che non aveva avuto, per cercare di giustificare il superamento del segnale che sarebbe poi inevitabilmente emerso dalla registrazione del treno e che il Regolatore della Circolazione non poteva rilevare nell'immediatezza del contato telefonico, non essendo registrato dal sistema di terra, ma solo da quello di bordo del locomotore.
Se così è, non si tratta - come afferma il ricorrente - di mere inosservanze procedurali che giustificano il licenziamento solo in caso di avvenuto pregiudizio ex art. 63, lett. d), CCNL, insussistente nel caso in esame, non anche in caso di pregiudizio solo potenziale, sanzionato dall'art. 61, lett. e), CCNL con una sanzione conservativa. Si tratta, piuttosto, di inosservanze regolamentari che si sostanziano, e si accompagnano, a condotte dolose volte a occultare l'accaduto, in particolare attraverso la creazione di un documento falso, come tali sanzionate con il licenziamento ex art. 64, lett. d), CCNL. Le omissioni del ricorrente sono tali da far ritenere che si sia reso conto di quanto accaduto e che, quindi, abbia dolosamente taciuto le circostanze al datore di lavoro.
Né può ritenersi che la condotta appaia di scarsa gravità, tale da far ritenere sproporzionata la massima sanzione disciplinare, in considerazione della manovra pagina 7 di 9 oggettivamente imprudente compiuta del ricorrente (e da lui taciuta) – da un lato – e dalla falsificazione compiuta - dall'altro. Gli stessi testimoni hanno riferito che, all'incontro del 13.10.2022 il ricorrente ha sostanzialmente ammesso il superamento del segnale di arresto e la falsificazione del modulo, condotte che non possono che far ritenere irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario con la società datrice di lavoro.
Non a caso il CCNL prevede il licenziamento quale sanzione nel caso – ben più grave – di violazione dolose delle norme regolamentari, trattandosi di condotte consapevolmente compiute in violazione delle regole, come tali idonee a far venire meno la fiducia del datore di lavoro.
Il licenziamento deve quindi ritenersi giustificato.
Circa invece la sua tempestività, è emerso dalle testimonianze che già all'incontro del 13.10.2022 la società resistente era a conoscenza del mancato arresto del treno al segnale a via impedita e della falsificazione del modulo, volto a giustificare l'accaduto. I testimoni hanno riferito che, inizialmente reticente, alla fine il ricorrente ha ammesso i fatti, dopo le numerose domande a lui rivolte.
Del resto dalla comunicazione di al Responsabile qualità Condotta Testimone_2 dell'Impianto di Bologna (documento n. 4 di parte resistente) risulta che quanto accaduto il 9.10.2022 era già tutto compiutamente ricostruito.
Se così è, deve ritenersi che la contestazione sia tardiva ex art. 66 CCNL, essendo i risultati della Commissione sostanzialmente confermativi dei fatti di cui la società resistente era già a conoscenza, senza che sia emerso dall'istruttoria alcun elemento utile a far ritenere giustificato il superamento del termine: la società resistente ha sì istituito la Commissione suddetta per verificare i fatti, ma di essi era già venuta a conoscenza con il colloquio del 13.10.2022 che – peraltro – era proprio volto a tale accertamento.
Non può quindi ritenersi giustificato il superamento del termine di trenta giorni dalla conoscenza del fatto, indicato dall'art. 66 CCNL, superamento che - nel caso in esame – è pacificamente avvenuto, visto che la contestazione è stata portata a conoscenza del ricorrente il 14.1.2023 (documento n. 9 di parte resistente), due mesi dopo la scadenza del termine del citato art. 66.
Ex art. 18, comma 6, L. n. 300/70, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della stessa legge, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi é anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
La circostanza che il fatto tardivamente contestato comporti l'illegittimità del licenziamento non implica di per sé che lo stesso sia insussistente. L'ordinamento esclude la possibilità di una reazione eccessivamente tardiva a tutela del lavoratore poiché, come più sopra ricordato, il decorso del tempo può refluire sia sulla capacità di apprestare una difesa adeguata sia sull'affidamento che il destinatario può riporre nella irrilevanza disciplinare della sua condotta. L'immediatezza della contestazione è elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro ma è esterno alla condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal pagina 8 di 9 lavoratore che integra la fattispecie giuridica astrattamente punibile con il licenziamento (Cass. civ., sez. lav., n. 19070/23).
In conseguenza di ciò, ex art. 18, comma 6, L. n. 300/70 deve essere accertata l'illegittimità del licenziamento, deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro al 31.1.2023
– data del licenziamento – e deve essere condannata al pagamento a TE favore di di una somma pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di Parte_1 fatto - pari a €. 2.855,39, ammontare non contestato dalla società resistente - indennità determinata in tale misura in ragione della gravità della violazione. Sulla somma così determinata sono dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1835/23 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni TE diversa istanza disattesa e respinta, così decide: 1) accertata l'illegittimità del licenziamento del 31.1.2023 intimato da TE
[... a , dichiara risolto il rapporto di lavoro fra le parti e, per l'effetto, condanna Parte_1
a corrispondere a un'indennità onnicomprensiva pari TE Parte_1
a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 31.1.2023 al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di TE _1
, liquidate in complessivi €. 4.809,00, di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 4.550,00
[...] per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 9.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1835/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANDELORO CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANDELORO
CLAUDIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. UBERTI ANDREA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. TOSI
PAOLO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.9.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, lamentando l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia del licenziamento intimatogli il 31.1.2023 da di cui era stata dipendente. TE
Affermava in particolare che: 1) era stata assunto da con contratto del Controparte_3
28.11.2003, quale macchinista;
2) il 9.10.2023, alla guida del treno n. 29321, nell'avvicinarsi alla stazione di Ravenna aveva visto il segnale giallo e aveva rallentato la marcia;
3) gli era sfuggita l'immediata percezione del segnale rosso, cosicché aveva frenato in ritardo sopravanzando il segnale di metri;
3) tale superamento aveva generato il cosiddetto SPAR (Signal Passed at Red), ovvero il superamento del segnale a via impedita senza superamento del punto protetto, violazione meno grave del cosiddetto SPAD (Signal passed at danger),
pagina 1 di 9 caratterizzata dal superamento anche del punto protetto (solo quest'ultima violazione generava un segnale di allarme in stazione, mentre lo SPAR attivava un mero messaggio (c.d. train trip) nel sistema di controllo della marcia del treno); 4) preso dal panico, prima di contattare il capostazione di Ravenna, aveva retrocesso il treno di undici metri, riportandosi davanti al segnale superato e poi aveva contattato il capostazione;
5) il segnale era passato da rosso a via libera così aveva ripreso la marcia per il breve tratto che lo separava dalla stazione di Ravenna;
6) aveva compilato il modulo M40DL al fine di spiegare il proprio errore, senza rendersi conto che era un modulo del tutto errato rispetto alla circostanza da giustificare, visto che il treno era ripartito con un segnale disposto a via libera e, quindi, avrebbe dovuto compilare un modulo per Train Trip segnalando le circostanze accadute;
7) il 13.10.2022 era stato tenuto un incontro con i suoi responsabili nel quale aveva ammesso di aver generato uno SPAR, e cioè di aver superato il segnale “rosso” di undici metri e di aver poi ripreso direttamente la marcia;
8) gli era stato comunicato che gli sarebbe stata applicata la procedura “standard” prevista per i casi di violazioni regolamentari consistenti nell'indebito superamento dei segnali fissi, con distoglimento dal servizio e partecipazione a percorsi di formazione, formalmente comunicata il 19.10.2022; 9) il 14.1.2023 gli erano stati contestai disciplinarmente i fatti occorsi il 9.10.2022 e, nonostante le giustificazioni, era stato licenziato il 31.1.2023; 10) il licenziamento era sproporzionato poiché il CCNL prevedeva il licenziamento solo in caso di violazione dei regolamenti con danno agli impianti, che nel caso di specie non v'era stato, e solo una sanzione disciplinare conservativa in caso di mero pericolo di danno, come nel caso in esame;
11) in ogni caso, la contestazione era tardiva, visto che già il 13.10.2023 la società era a conoscenza di tutti i fatti, ma era stata compiuta solo il 14.1.2023.
Chiedeva quindi: 1) l'annullamento del licenziamento perché il fatto contestatogli rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e la condanna della società resistente alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/70, nella misura mensile di €. 2.855,39, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra e comunque pari a dodici mensilità, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali e oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) in subordine, l'annullamento del licenziamento perché sproporzionato e la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18, comma 5, L. n. 300/70, nella misura massima di ventiquattro mensilità di €. 2.855,39 ciascuna, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
3) in ulteriore subordine, l'annullamento del licenziamento perché tardivo e la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18, comma 6, L. n. 300/70, nella misura massima di dodici mensilità di €. 2.855,39 ciascuna, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le TE domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava a tal proposito che: 1) il 5.10.2022, nell'entrare in stazione a Ravenna, il ricorrente non si era fermato davanti al segnale rosso a via impedita, segnale che generava il cosiddetto SPAR, senza superamento del punto protetto, il cosiddetto SPAD;
2) anziché avvisare del superamento il capostazione, aveva retrocesso il treno di sedici metri e lo aveva riposizionato prima del segnale, come se non l'avesse superato;
3) aveva a quel punto contattato il capostazione, senza riferire del superamento, e aveva chiesto l'autorizzazione a proseguire, ottenuta la quale aveva completato la corsa entrando in stazione;
4) per giustificare l'accaduto aveva inviato un modulo in cui aveva dichiarato di essere stato autorizzato a pagina 2 di 9 ripartire, nonostante il superamento del segnale, circostanza evidentemente falsa;
5) i fatti erano di una gravità tale da giustificare il licenziamento, poiché non si era limitato a violare i regolamenti, superando il segnale nonostante il rosso, ma aveva dolosamente taciuto le reali circostanze dell'episodio, comunicando anche il falso;
al capostazione – che non poteva rendersi conto della situazione perché il treno non aveva superato il punto protetto (generando il cosiddetto SPAD, l'unico rilevabile non solo sul treno ma anche nella centrale di controllo a terra, ma generando solo il cosiddetto SPAR, rilevabile sul treno ma non dalla centrale di controllo) – non aveva detto di non essersi fermato nonostante il segnale rosso, né gli aveva detto di avere retrocesso il treno, manovra che non avrebbe potuto fare senza autorizzazione;
aveva inoltre compilato un modulo con il quale aveva falsamente attestato l'autorizzazione del capostazione a riprendere la corsa, nonostante il superamento del segnale, che mai gli era stata data, visto che al capostazione non aveva riferito del superamento;
6) si trattava di fatti gravi, commessi con dolo, che avevano irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario e giustificato il licenziamento;
7) la contestazione dei fatti era poi stata tempestiva, compiuta nel termine di trenta giorni dal loro definitivo accertamento, all'esito degli accertamenti interni compiuti dalla commissione appositamente nominata.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza istruttoria del 4.12.2023 ed è stata decisa all'udienza del 9.1.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 6498/12).
pagina 3 di 9 Per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
È inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per valutare la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso la congruità della sanzione espulsiva deve essere valutata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto “di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17514/10); se anche la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, deve comunque essere verificata l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 11846/09), poiché è pur sempre necessario che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. civ., sez. lav., n. 4435/04), e ciò a maggior ragione se manca una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 13983/00); il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo all'illecito commesso si sostanzia nella “valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto” e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della
“non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 6848/10 e Cass. civ., sez. lav., n. 5280/13).
Nel caso in esame la società datrice di lavoro – dopo avere ricostruito analiticamente i fatti accaduti il 9.10.2022 – il 14.1.2023 ha contestato al ricorrente: “Dagli esiti della relazione d'inchiesta conclusa il 19 dicembre 2022, risulta che Lei il giorno 9 ottobre 2022 era comandato ad effettuare, in qualità di macchinista, la condotta del treno regionale 29321 Faenza - Ravenna. Il modulo di condotta programmato da turno era ad Agente Solo. Dopo aver effettuato tutte le fermate prescritte, il treno 29321 da Lei condotto, procedeva verso la stazione di termine corsa (Ravenna). Lei giungeva in prossimità del segnale di Avviso della Protezione di Ravenna riscontrato con aspetto Giallo e riduceva adeguatamente la velocità per il rispetto del segnale di protezione disposto a via impedita. Giunto in prossimità del segnale a velocità ridotta, Lei comandava la frenatura di emergenza che comportava l'arresto del convoglio 11 metri oltre il segnale stesso, non occupando il circuito del binario, e tale evento veniva riconosciuto dal Sottosistema di Bordo come
pagina 4 di 9 “indebito superamento di segnale disposto a via impedita” comandando la frenatura d'urgenza e la visualizzazione dell'icona Train Trip. A questo punto, Lei effettuava di propria iniziativa e senza alcuna autorizzazione, una retrocessione del treno per un'estensione di 16 metri, tale da poter prendere norma del segnale precedentemente superato. Permanendo il segnale a via impedita, Lei contattava il Regolatore della Circolazione per assicurarsi che non vi fossero motivi ostativi alla ripresa della corsa ma senza comunicare alcuna normalità derivante dal Sottosistema di Bordo;
il Dirigente Movimento di Ravenna non riscontrava di fatto alcuna anomalia, in quanto non era stato impegnato il circuito del binario a valle del segnale. A seguito della disposizione a via libera del segnale di protezione di Ravenna, Lei riprendeva la marcia rispettandone le indicazioni;
solo il giorno successivo Lei inviava al Suo istruttore un breve rapporto informativo indicando di avere riscontrato un Train Trip in arrivo a Ravenna e di avere ricevuto le relative prescrizioni M40DL dal Dirigente Movimento per la ripresa della marcia. La Commissione ha accertato, contattando telefonicamente il Regolatore Circolazione di Ravenna, che nessuna prescrizione risultava consegnata/trasmessa al treno 29321 del 09.10.2022, pertanto l'M40DL risulta essere stato deliberatamente prodotto da Lei, per giustificare la segnalazione di Train Trip registrata dal sistema DIS. Come a Lei noto, il “Manuale di Mestiere Processo Condotta” r.v., al punto 3.3.4 Rispetto dei Cont segnali prevede: “L deve osservare in maniera attiva i segnali (di linea e di cabina) adottando i comportamenti operativi previsti per il rispetto dei segnali stessi” e quanto stabilito all'art. 41 del RS. Le contestiamo pertanto:
1) di avere superato indebitamente il segnale di protezione di Ravenna, disposto a via impedita;
2) di avere deliberatamente prodotto un M40DL per giustificare la segnalazione di Train Trip registrata dal sistema DIS. Con tale comportamento Lei ha disatteso la vigente normativa contrattuale (art.56 comma 1, CCNL citato) e regolamentare, nello specifico: Regolamento sui Segnali in uso sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, art.1 c.1 (Obbedienza ai segnali), art. 41 (segnali luminosi – significato e rispetto) per la mancata osservazione consapevole dell'aspetto del segnale di protezione di Ravenna;
Manuale di Mestiere Processo Condotta r.v. p. 3.3.3 (conoscenza della posizione del treno e dell'itinerario da percorrere) e p. 3.3.4 (rispetto dei segnali), per non aver regolato la marcia nel pieno rispetto della vigente normativa, in particolare per non aver arrestato il treno in precedenza del segnale di protezione di Ravenna disposto a via impedita”.
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue.
Il teste , quale responsabile della Linea Qualità Condotta, struttura che si Testimone_1 occupa di formazione del personale di condotta, ha dichiarato: “… in data 13.10.2022 il sig.
veniva convocato dai suoi responsabili e in tale sede egli descriveva compiutamente i _1 fatti occorsi in data 9 ottobre 2022, ovvero il sopravanzamento di 11 metri di un segnale a via impedita nei pressi della stazione di Ravenna e l'invio di un modulo sbagliato rispetto a quello richiesto … il giorno 9.10.2022, durante la condotta del treno regionale 29321 da Faenza a Ravenna, il ricorrente ha superato il segnale di protezione di Ravenna disposto a via impedita
pagina 5 di 9 … ha quindi comandato la frenatura d'urgenza del convoglio, superando il segnale di 11 metri (senza tuttavia occupare il circuito di binario, cd. CdB); ciò si configura come SPAR e di conseguenza ha determinato la segnalazione di allarme cd. Train Trip ricevuta dal macchinista in cabina sul sottosistema di bordo (cd. SSB) … non ricordo l'orario esatto in cui ciò è avvenuto … questo è quello che è emerso dall'inchiesta; la registrazione è compiuta dall'apparecchiatura del treno, non da quelle di terra;
dunque, nell'immediatezza ne è a conoscenza chi è sul treno, non la stazione di controllo;
avrebbe dovuto impegnare il CDB perché la registrazione fosse compiuta dall'apparecchiatura di terra … Permanendo il segnale disposto a via impedita, il ricorrente ha contattato telefonicamente il Regolatore della Circolazione di RFI per assicurarsi che non ci fossero motivi ostativi alla ripresa della corsa
… è quello che ci ha dichiarato il ricorrente durante gli accertamenti… è vero, non v'è traccia di questa segnalazione … la stazione non aveva possibilità in quel momento di rilevare il superamento del segnale … è vero che a seguito della disposizione a via libera del segnale di protezione di Ravenna, il ricorrente ha poi ripreso la marcia e continuato regolarmente il servizio sino a fine turno, l'abbiamo rilevato dalle tracce del treno … non ci sono tracce della comunicazione;
io non ho ricevuto alcuna comunicazione al riguardo … gli è stato contestato che il modulo non era coerente con quanto era successo e a quel punto ha ammesso che aveva inviato il modulo per giustificare la segnalazione della zona tachigrafica;
al termine dell'incontro aveva chiesto di cambiare mansioni e non proseguire come macchinista;
in quell'occasione non fu presa alcuna decisione, anche perché la richiesta era inaspettata;
non fu fatto un percorso di formazione poiché giunse a me un messaggio di posta elettronica in cui chiedeva di cambiare mansioni;
non ricordo se proveniva direttamente dal ricorrente o se la circostanza mi era comunicata dal capo impianto”. Il teste , dipendente Testimone_2 della società resistente, quale istruttore di condotta, ha dichiarato: “Ho rilevato tali fatti dalla lettura della ZTE, Zona Tachigrafica Elettronica che si trova sul treno ed è il registratore degli eventi di condotta … Resosi conto dell'errore, il ricorrente – di propria iniziativa e senza alcuna autorizzazione – ha effettuato la retrocessione del treno per un'estensione di 16 metri, tornando ad attestarsi al segnale di protezione di Ravenna. Permanendo il segnale disposto a via impedita, il ricorrente ha contattato telefonicamente il Regolatore della Circolazione di RFI per assicurarsi che non ci fossero motivi ostativi alla ripresa della corsa…non ha comunicato al Regolatore della Circolazione né il superamento del segnale a via impedita né l'anormalità segnalata sul SSB (Train Trip) né la manovra di retrocessione effettuata. Nella circostanza il Dirigente Movimento di Ravenna non ha riscontrato alcuna anomalia poiché il convoglio non aveva impegnato il CdB a valle del segnale (nel qual caso il Dirigente Movimento avrebbe contestato lo SPAD). Di fatto non c'era evidenza di SPAR in tempo reale nei sistemi di controllo di stazione. A seguito della disposizione a via libera del segnale di protezione di Ravenna, il ricorrente ha poi ripreso la marcia e continuato regolarmente il servizio sino a fine turno … non mi risulta alcuna comunicazione… è vero che in occasione del colloquio del 13.10.2022, solo dopo avere preso visione dei documenti in possesso della Società (cioè la lettura della ZTE relativa all'evento del 9.10.2022), il ricorrente ha ammesso solo di avere superato il segnale … ero presente all'incontro … Posso dire che il ricorrente in quell'occasione ha ammesso i fatti dopo che gli sono stati contestati;
più di una volta – di fronte alle contestazioni – ha corretto la risposta precedentemente data;
a proposito del modulo inviato, ricordo che gli ho contestato che non proveniva dal Dirigente di Ravenna,
pagina 6 di 9 come avrebbe dovuto, e così il ricorrente ha ammesso che l'aveva prodotto di sua iniziativa e l'aveva inviato a me”.
I testimoni hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti compiuta dalla società resistente, peraltro nemmeno completamente negata dal ricorrente.
Dalle testimonianze è risultato che il 9.10.2022, dopo avere comandato la frenatura d'urgenza del convoglio superando il segnale di protezione di Ravenna disposto a via impedita, il ricorrente ha retrocesso il treno di propria iniziativa e senza autorizzazione per riportarlo in posizione antistante il segnale di protezione. Ha chiamato telefonicamente il Regolatore della Circolazione per assicurarsi che non ci fossero motivi ostativi alla ripresa della corsa, senza però riferire né della segnalazione di allarme del sistema di bordo per avere superato il segnale né della retrocessione. Il Regolatore della Circolazione non ha rilevato nulla al riguardo poiché il treno non aveva impegnato il circuito di binario a valle del segnale, occupando il punto protetto. Ottenuto il via libera del segnale di protezione di Ravenna, ha ripreso la marcia e continuato regolarmente il servizio sino alla fine del turno. Il giorno successivo ha comunicato un rapporto sull'anomalia del giorno precedente cui ha allegato un modulo (M40DL) di autorizzazione alla ripresa della corsa a seguito dell'inconveniente d'esercizio, in realtà falso. In occasione del colloquio del 13.10.2022 ha ammesso il superamento del segnale a via impedita e la redazione del modulo (M40DL) che lo autorizzava a riprendere la corsa.
Se così è, deve ritenersi che i fatti siano di gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso. Il ricorrente è infatti venuto meno ai doveri inerenti al servizio, anzitutto quello di “svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente c.c.n.l. e dei regolamenti interni dell'azienda” (ex art. 56, comma 1, CCNL, documento n. 1 di parte ricorrente). La condotta da lui tenuta il 9.10.2022 integra l'ipotesi contrattuale di cui all'art. 64, lett. c), CCNL che prevede il licenziamento senza preavviso “per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'azienda o a terzi”.
Non solo ha taciuto al Regolatore della Circolazione di essersi fermato oltre il segnale rosso che indicava la via impedita, ma anche di avere retrocesso il treno, senza la sua autorizzazione, come se si fosse fermato in tempo. Inoltre, il giorno successivo ha inviato una comunicazione, con allegato un modulo da lui redatto, falsificando un'autorizzazione che non aveva avuto, per cercare di giustificare il superamento del segnale che sarebbe poi inevitabilmente emerso dalla registrazione del treno e che il Regolatore della Circolazione non poteva rilevare nell'immediatezza del contato telefonico, non essendo registrato dal sistema di terra, ma solo da quello di bordo del locomotore.
Se così è, non si tratta - come afferma il ricorrente - di mere inosservanze procedurali che giustificano il licenziamento solo in caso di avvenuto pregiudizio ex art. 63, lett. d), CCNL, insussistente nel caso in esame, non anche in caso di pregiudizio solo potenziale, sanzionato dall'art. 61, lett. e), CCNL con una sanzione conservativa. Si tratta, piuttosto, di inosservanze regolamentari che si sostanziano, e si accompagnano, a condotte dolose volte a occultare l'accaduto, in particolare attraverso la creazione di un documento falso, come tali sanzionate con il licenziamento ex art. 64, lett. d), CCNL. Le omissioni del ricorrente sono tali da far ritenere che si sia reso conto di quanto accaduto e che, quindi, abbia dolosamente taciuto le circostanze al datore di lavoro.
Né può ritenersi che la condotta appaia di scarsa gravità, tale da far ritenere sproporzionata la massima sanzione disciplinare, in considerazione della manovra pagina 7 di 9 oggettivamente imprudente compiuta del ricorrente (e da lui taciuta) – da un lato – e dalla falsificazione compiuta - dall'altro. Gli stessi testimoni hanno riferito che, all'incontro del 13.10.2022 il ricorrente ha sostanzialmente ammesso il superamento del segnale di arresto e la falsificazione del modulo, condotte che non possono che far ritenere irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario con la società datrice di lavoro.
Non a caso il CCNL prevede il licenziamento quale sanzione nel caso – ben più grave – di violazione dolose delle norme regolamentari, trattandosi di condotte consapevolmente compiute in violazione delle regole, come tali idonee a far venire meno la fiducia del datore di lavoro.
Il licenziamento deve quindi ritenersi giustificato.
Circa invece la sua tempestività, è emerso dalle testimonianze che già all'incontro del 13.10.2022 la società resistente era a conoscenza del mancato arresto del treno al segnale a via impedita e della falsificazione del modulo, volto a giustificare l'accaduto. I testimoni hanno riferito che, inizialmente reticente, alla fine il ricorrente ha ammesso i fatti, dopo le numerose domande a lui rivolte.
Del resto dalla comunicazione di al Responsabile qualità Condotta Testimone_2 dell'Impianto di Bologna (documento n. 4 di parte resistente) risulta che quanto accaduto il 9.10.2022 era già tutto compiutamente ricostruito.
Se così è, deve ritenersi che la contestazione sia tardiva ex art. 66 CCNL, essendo i risultati della Commissione sostanzialmente confermativi dei fatti di cui la società resistente era già a conoscenza, senza che sia emerso dall'istruttoria alcun elemento utile a far ritenere giustificato il superamento del termine: la società resistente ha sì istituito la Commissione suddetta per verificare i fatti, ma di essi era già venuta a conoscenza con il colloquio del 13.10.2022 che – peraltro – era proprio volto a tale accertamento.
Non può quindi ritenersi giustificato il superamento del termine di trenta giorni dalla conoscenza del fatto, indicato dall'art. 66 CCNL, superamento che - nel caso in esame – è pacificamente avvenuto, visto che la contestazione è stata portata a conoscenza del ricorrente il 14.1.2023 (documento n. 9 di parte resistente), due mesi dopo la scadenza del termine del citato art. 66.
Ex art. 18, comma 6, L. n. 300/70, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della stessa legge, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi é anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
La circostanza che il fatto tardivamente contestato comporti l'illegittimità del licenziamento non implica di per sé che lo stesso sia insussistente. L'ordinamento esclude la possibilità di una reazione eccessivamente tardiva a tutela del lavoratore poiché, come più sopra ricordato, il decorso del tempo può refluire sia sulla capacità di apprestare una difesa adeguata sia sull'affidamento che il destinatario può riporre nella irrilevanza disciplinare della sua condotta. L'immediatezza della contestazione è elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro ma è esterno alla condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal pagina 8 di 9 lavoratore che integra la fattispecie giuridica astrattamente punibile con il licenziamento (Cass. civ., sez. lav., n. 19070/23).
In conseguenza di ciò, ex art. 18, comma 6, L. n. 300/70 deve essere accertata l'illegittimità del licenziamento, deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro al 31.1.2023
– data del licenziamento – e deve essere condannata al pagamento a TE favore di di una somma pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di Parte_1 fatto - pari a €. 2.855,39, ammontare non contestato dalla società resistente - indennità determinata in tale misura in ragione della gravità della violazione. Sulla somma così determinata sono dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1835/23 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni TE diversa istanza disattesa e respinta, così decide: 1) accertata l'illegittimità del licenziamento del 31.1.2023 intimato da TE
[... a , dichiara risolto il rapporto di lavoro fra le parti e, per l'effetto, condanna Parte_1
a corrispondere a un'indennità onnicomprensiva pari TE Parte_1
a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal 31.1.2023 al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di TE _1
, liquidate in complessivi €. 4.809,00, di cui €. 259,00 per anticipazioni ed €. 4.550,00
[...] per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 9.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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