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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3496/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3496/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 28 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi l'Avv. Valentina Tomio
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 2 maggio 2015, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 9, Anno 2015, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli minori (in data 1 agosto 2015) e (in Per_1 Per_2 data 15 maggio 2019).
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è impiegato a tempo indeterminato Pt_2 presso la Coop sociale Abilnova con mansione di educatore presso gli istituti scolastici e stipendio mensile di circa € 1.200,00, mentre la sig.ra lavora a Pt_1 tempo indeterminato presso l'Istituto comprensivo Trento 7 con mansioni di insegnante e stipendio mensile di € 1.800,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, nel mutuo e reciproco rispetto e fermi gli obblighi di legge.
2. L'abitazione coniugale, sita a Trento in via Gabbiolo n. 6/3, di proprietà esclusiva della signora viene alla stessa assegnata;
Pt_1
3. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e continueranno a vivere stabilmente con la madre nella abitazione familiare;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli, quali istruzione, salute ed educazione, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i minori con sé.
4. I figli trascorreranno un tempo pari con ciascun genitore secondo il seguente protocollo:
- il padre terrà i figli due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, di regola a partire dal venerdì dopo scuola fino a domenica sera dopo cena;
- nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre terrà loro due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento;
mentre nella settimana successiva i bambini staranno con il papà due giorni infrasettimanali, di cui uno solo con pernottamento. La scelta dei pomeriggi di permanenza dei figli con il padre verrà concordata di anno in anno dai ricorrenti in base ai rispettivi impegni lavorativi.
2 - durante i mesi estivi verrà mantenuto il protocollo sopra riportato, salvo tre settimane (anche non consecutive) che i figli trascorreranno con ciascun genitore e che verranno concordate tra gli stessi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Nel corso delle vacanze i tempi di permanenza dei figli con il padre decorreranno non più dall'uscita da scuola, bensì dalle ore 8.30 del mattino mediante ritiro presso l'abitazione coniugale.
- Le vacanze natalizie e pasquali andranno suddivise a metà tra i genitori salvo diversi accordi che potranno di anno in anno intercorrere tra gli stessi.
- In caso di malattia dei figli o di impegni di tipo lavorativo straordinari e sopravvenuti (non prevedibili) da parte del genitore nei propri giorni di spettanza,
i ricorrenti si confronteranno con il dovuto anticipo per verificare se vi sia la disponibilità dell'altro a coprire l'accudimento o se si dovrà ricorrere all'aiuto di terzi.
- Nei periodi di permanenza con ciascun genitore, i bambini sentiranno quotidianamente al telefono l'altro genitore in orario serale, indicativamente prima di cena.
5.. In forza dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, i ricorrenti rinunciano alla previsione di un assegno di mantenimento e concordano, invece, di ripartire a metà tutte le spese ordinarie, quali in particolare: buoni pasto, spesa per il trasporto pubblico, materiale scolastico e viaggi di istruzione, abbigliamento e calzature.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli verranno sostenute integralmente dalla madre, salvo eventuali ingenti spese dentistiche/oculistiche (apparecchi ortodontici, cure dentistiche, occhiali, lenti a contatto, visite o trattamenti specialistici), che andranno ripartite nella misura del 70% a carico della madre e
30% a carico del padre.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7. Eventuali viaggi all'estero dei figli minori con l'uno o l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi. I genitori si accordano sin d'ora di dotare i figli di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio, trasferendosi
3 l'originale del documento a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con i figli.
8. L'assegno unico, l'assegno regionale o altri contributi di cui dovesse risultare beneficiario i figli o il nucleo familiare verranno suddivisi fra i ricorrenti;
9. le detrazioni di imposta per i figli a carico saranno suddivise al 50% fra i due genitori.
10. Spese legali compensate”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3496/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 28 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi l'Avv. Valentina Tomio
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 2 maggio 2015, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 9, Anno 2015, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli minori (in data 1 agosto 2015) e (in Per_1 Per_2 data 15 maggio 2019).
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è impiegato a tempo indeterminato Pt_2 presso la Coop sociale Abilnova con mansione di educatore presso gli istituti scolastici e stipendio mensile di circa € 1.200,00, mentre la sig.ra lavora a Pt_1 tempo indeterminato presso l'Istituto comprensivo Trento 7 con mansioni di insegnante e stipendio mensile di € 1.800,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, nel mutuo e reciproco rispetto e fermi gli obblighi di legge.
2. L'abitazione coniugale, sita a Trento in via Gabbiolo n. 6/3, di proprietà esclusiva della signora viene alla stessa assegnata;
Pt_1
3. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e continueranno a vivere stabilmente con la madre nella abitazione familiare;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli, quali istruzione, salute ed educazione, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i minori con sé.
4. I figli trascorreranno un tempo pari con ciascun genitore secondo il seguente protocollo:
- il padre terrà i figli due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, di regola a partire dal venerdì dopo scuola fino a domenica sera dopo cena;
- nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre terrà loro due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento;
mentre nella settimana successiva i bambini staranno con il papà due giorni infrasettimanali, di cui uno solo con pernottamento. La scelta dei pomeriggi di permanenza dei figli con il padre verrà concordata di anno in anno dai ricorrenti in base ai rispettivi impegni lavorativi.
2 - durante i mesi estivi verrà mantenuto il protocollo sopra riportato, salvo tre settimane (anche non consecutive) che i figli trascorreranno con ciascun genitore e che verranno concordate tra gli stessi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Nel corso delle vacanze i tempi di permanenza dei figli con il padre decorreranno non più dall'uscita da scuola, bensì dalle ore 8.30 del mattino mediante ritiro presso l'abitazione coniugale.
- Le vacanze natalizie e pasquali andranno suddivise a metà tra i genitori salvo diversi accordi che potranno di anno in anno intercorrere tra gli stessi.
- In caso di malattia dei figli o di impegni di tipo lavorativo straordinari e sopravvenuti (non prevedibili) da parte del genitore nei propri giorni di spettanza,
i ricorrenti si confronteranno con il dovuto anticipo per verificare se vi sia la disponibilità dell'altro a coprire l'accudimento o se si dovrà ricorrere all'aiuto di terzi.
- Nei periodi di permanenza con ciascun genitore, i bambini sentiranno quotidianamente al telefono l'altro genitore in orario serale, indicativamente prima di cena.
5.. In forza dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, i ricorrenti rinunciano alla previsione di un assegno di mantenimento e concordano, invece, di ripartire a metà tutte le spese ordinarie, quali in particolare: buoni pasto, spesa per il trasporto pubblico, materiale scolastico e viaggi di istruzione, abbigliamento e calzature.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli verranno sostenute integralmente dalla madre, salvo eventuali ingenti spese dentistiche/oculistiche (apparecchi ortodontici, cure dentistiche, occhiali, lenti a contatto, visite o trattamenti specialistici), che andranno ripartite nella misura del 70% a carico della madre e
30% a carico del padre.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7. Eventuali viaggi all'estero dei figli minori con l'uno o l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi. I genitori si accordano sin d'ora di dotare i figli di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio, trasferendosi
3 l'originale del documento a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con i figli.
8. L'assegno unico, l'assegno regionale o altri contributi di cui dovesse risultare beneficiario i figli o il nucleo familiare verranno suddivisi fra i ricorrenti;
9. le detrazioni di imposta per i figli a carico saranno suddivise al 50% fra i due genitori.
10. Spese legali compensate”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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