Versione
6 giugno 1984
6 giugno 1984
Art. 6.
A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.
I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferira' al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.
I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferira' al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2008, n. 26308Provvedimento: […] che per la promozione di particolari settori produttivi rilevanti per la economia lo Stato, al di là della erogazione di risorse a fondo perduto, programma contributi nel pagamento di interessi nelle operazioni di mutuo, in relazione ai quali l'art. 6 della legge 194/ 1984 precisa che quelle operazioni sono di credito agrario di miglioramento, assistite dalla garanzia fideiussoria del Fig, ad integrazione di quelle ritenute idonee dai mutuanti; […] L'assunto secondo cui è il disposto dell'art. 6 della legge 4 giugno 1984 n. 194 a sorreggere la tesi proposta dal ricorrente Istituto trova, al contrario, netta smentita nella chiara formulazione della norma e nella sua ratio. […]Leggi di più...
- esclusione·
- concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 6 legge 4 giugno 1984, n.19·
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