Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 gennaio 2025, iscritta al n. 71 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Acquapendente (VT) alla Via Albicocco n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Dionisi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 19 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 3 settembre 2005 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bolsena (VT), parte II, serie A, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data
29 marzo 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. La casa coniugale sita in Bolsena (VT), alla Via A. De Gasperi n. c. 5, di proprietà esclusiva della Sig resta affidata in via definitiva alla stessa con quanto Parte_2
in essa contenuto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
3. in ordine al terreno acquistato in comproprietà in data 21 Giugno 2006 a rogito
Notaio Dott. Rep. n. 79772, ed ubicato in Bolsena (VT), alla Località Per_1
denominata “Mirabella” distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 10, con la particella
702, Ente Urbano, della superficie di are 43.60 con reddito domenicale di euro 0.00
e reddito agrario di euro 0.00, per la quale si dovrà presentare la variazione di coltura;
foglio 10, con la particella 704, uliveto di classe 3°, della superficie di are 12.80 con reddito domenicale di euro 2,31 e reddito agrario di euro 0,99; foglio 10, con la particella 706, uliveto di classe 3°, della superficie di are 01.60 con reddito domenicale di euro 0,29 e reddito agrario di euro 0,12, la Sig. Parte_2
trasferisce al Sig la sua quota di proprietà, pari ad 1/2; Parte_1
4. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
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Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Bolsena (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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