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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 130 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1 ed in data 03.09.1982, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. CARLO SPAGNUOLO - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 sig.ra - CF - nata a Catanzaro ed in data 29.10.1977, a sua volta CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA MAURO - CF - elettivamente domiciliata presso C.F._4 il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 17 e 24 febbraio
2025”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 12.02.2025 - che i ricorrenti, in data 06.09.2010, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Soveria Mannelli (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, al numero 8, parte II.
Dall'unione coniugale non nascevano figli;
che, da qualche tempo, era venuta meno l'affectio maritalis ed ogni forma di comunione materiale e spirituale, tanto che la coppia decideva di separarsi. Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito riportate:
1) La casa coniugale, sito in via Rosario Cardamone n. 6, del Comune di Soveria Mannelli (CZ), di proprietà di entrambi i coniugi per una quota pari al 50% ciascuno, viene assegnata in via esclusiva al sig;
Parte_1
2) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento;
3) il sig. si impegna a versare la somma di importo pari ad euro 8.000,00 (euro Parte_1 ottomila/00) alla signor a titolo di riconoscimento delle spese affrontate dalla stessa CP_1 per lavori effettuati alla casa coniugale e la signora si impegna a stipulare atto di CP_1 donazione della quota di proprietà della casa coniugale a favore del signor entro il Parte_1 perentorio termine del 31 Marzo 2025;
4) la mobilia, gli arredi e suppellettili e gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione e, pertanto, le parti danno atto di aver definitivamente regolato tutti i loro rapporti patrimoniali.
Le parti dichiaravano, inoltre, di rinunciare alla comparizione personale dinnanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione e di non volersi riconciliare e di confermare espressamente tutte le condizioni di cui al ricorso nonché le conclusioni ivi contenute.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 130 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. - Parte_1
CF – rappresentato e difeso dall'Avv. CARLO SPAGNUOLO - CF - e C.F._1 C.F._2 sig.ra - CF - rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA MAURO - CF CP_1 C.F._3
- il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale C.F._4 relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 13 febbraio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°,
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 4 marzo 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 17 e 24 febbraio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono contrarie a norme di legge;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi;
5) che all'interno delle condizioni non sono contenute clausole di immediato trasferimento di diritti immobiliari tra le parti, ma solo l'impegno a provvedervi entro un termine perentorio
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 24 febbraio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 130 del 2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] ed in data 03.09.1982, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. CARLO SPAGNUOLO - CF - che C.F._2 lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF CP_1
- nata a Catanzaro ed in data 29.10.1977, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
FEDERICA MAURO - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] ed in data 03.09.1982, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 legale dell'Avv. CARLO SPAGNUOLO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF - nata a Catanzaro CP_1 C.F._3 ed in data 29.10.1977, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA MAURO - CF C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto - alle seguenti e concordate condizioni:
1) La casa coniugale, sito in via Rosario Cardamone n. 6, del Comune di Soveria Mannelli (CZ), di proprietà di entrambi i coniugi per una quota pari al 50% ciascuno, viene assegnata in via esclusiva al sig;
Parte_1
2) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento;
3) il sig. si impegna a versare la somma di importo pari ad euro 8.000,00 (euro Parte_1 ottomila/00) alla signor a titolo di riconoscimento delle spese affrontate dalla stessa CP_1 per lavori effettuati alla casa coniugale e la signora si impegna a stipulare atto di CP_1 donazione della quota di proprietà della casa coniugale a favore del signor entro il Parte_2 perentorio termine del 31 Marzo 2025;
4) la mobilia, gli arredi e suppellettili e gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione e, pertanto, le parti danno atto di aver definitivamente regolato tutti i loro rapporti patrimoniali.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Soveria Mannelli (CZ) – atto n. 8, parte II, serie A, Uff. 0, anno 2010 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)