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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1173/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5481/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21490 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21490 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste in ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso per l'annullamento dell' avviso di accertamento nr
21490/2023 notificato a LA ON il 5/04/2024, relativo a Tari anni 2017 e 2018 importo € 2804,00.
Il ricorrente assume l'illegittimità dell' atto impugnato per carenza dei presupposti soggettivi, nonché per violazione concernentilla l. 147/2013 ed infine per violazione del regolamento comunale nr 101 del
10/06/2014. Chiede l'annullamento dell'atto, indi, con vittoria di spese.
L'ente impositore, Comune di Catania, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare l'ente impositore ha sostenuto che:
" L'esenzione dalla TARI è prevista solo in casi molto specifici, ovvero quando i locali o le aree sono oggettivamente non suscettibili di produrre rifiuti. Questo significa che l'impossibilità di produrre rifiuti deve derivare da condizioni oggettive, permanenti e strutturali del locale, e non da una scelta del proprietario.
Esempi tipici sono: • locali in stato di inagibilità o inabitabilità certificata (es. per gravi problemi strutturali, crolli parziali); • locali allo stato di rudere;
• locali oggetto di lavori di ristrutturazione o restauro che li rendano temporaneamente inutilizzabili (ma solo per il periodo di effettiva inutilizzabilità comprovata). In sostanza, deve essere dimostrato che il locale è materialmente impossibile da utilizzare e quindi incapace, per cause di forza maggiore o condizioni strutturali, di generare rifiuti. L'onere della prova della sussistenza delle condizioni oggettive per l'esenzione dalla TARI grava integralmente sul contribuente (proprietario o detentore del garage). Non spetta al Comune dimostrare che il garage produce rifiuti (poiché la potenzialità è presunta), ma spetta al contribuente dimostrare il contrario, ossia l'oggettiva impossibilità di produrli.
Infine il fatto che un garage sia catastalmente una pertinenza dell'abitazione principale non lo esenta automaticamente dalla TARI. Come locale chiuso, è comunque considerato potenzialmente produttivo di rifiuti, salvo che il contribuente ne dimostri l'oggettiva inutilizzabilità come spiegato sopra. In merito la relazione presentata dal ricorrente sulle condizioni generali dell'immobile non sono compatibili come sopra descritto a un eventuale esenzione della TARI."
Il ricorrente ha indi depositato memorie insistendo in ricorso e precisando che:
"la fonte dell'obbligazione tributaria dev'essere provata dall'Amministrazione. L'Ente impositore non ha tenuto conto dell'esclusione dal versamento dell'imposta, trattandosi di immobile inagibile sito in Catania, Indirizzo_1
, acquistato dall'odierno istante in data 22.02.2012 giusta atto di compravendita - Dott. Notaio Nominativo_1
, n. rep. 6873, n. racc. 4699.
Al rogito veniva dichiarato e sottoscritto che per il deposito oggetto di compravendita “non è stata rilasciata dalle competenti autorità comunali la prescritta autorizzazione di agibilità” (cfr. pag. 2 doc. 2 allegato al ricorso introduttivo). Tale circostanza è facilmente verificabile dall'ufficio tecnico – urbanistico dell'ente impositore che, invece, ha ripreso a tassazione un locale deposito privo dei requisiti minimi dell'art. 1, comma 641, Legge n. 147/2013, per inutilizzabilità e inidoneità del bene a produrre rifiuti, ricorrendo le ipotesi di esclusione dal tributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. b) e lett. n) del Regolamento Comunale n. 101 del 10.06.2014. Nella perizia asseverata (cfr. in particolare pagg. 2 e 3 “impianti igienico-sanitari” e
“impianti elettrici”), il consulente tecnico ha riscontrato i requisiti oggettivi di esclusione previsti dalla normativa principale e secondaria, nonché dai Giudici di legittimità, ovvero il titolo oggettivo di inutilizzabilità ab origine, senza soluzione di continuità, e il mancato utilizzo del deposito per assenza dei servizi essenziali (assenza di arredi, utenze disattivate, servizi inagibili). "
Concludeva insistendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria rileva che il ricorso del contribuente deve essere accolto.
In primo luogo, si rileva che gli atti impugnati si riferiscono ad imposta Tari relativa ad un immobile pervenuto al ricorrente in seguito ad acquisto avvenuto il 22/02/2012.
Il ricorrente al riguardo ha precisato che, pur dopo l'acquisto, l'immobile è rimasto disabitato, privo di arredi e privo di utenze di rete, soprattutto quella elettrica. L'immobile è altresì privo di agibilità. Orbene, è pacifico insegnamento che un caso di esenzione dal pagamento del tributo locale è quello dell'immobile disabitato e che, per tale ragione, non può produrre rifiuti, come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione in più occasioni ( ex plurimis Cass. Trib. 18054/2016). Al fine di ottenere l'esenzione, tuttavia, è necessario fornire la prova che l'immobile sia disabitato;
per far questo occorre consentire all'amministrazione locale di verificarlo, attraverso elementi presuntivi. Fra questi, il più comune è il mancato allacciamento (o il distacco) delle utenze alla rete idrica, elettrica e fognaria: la mancanza di questi servizi fondamentali per un'abitazione o per un locale è elemento idoneo, per i comuni, all'applicazione dell'esenzione. Accanto a tale dimostrazione anche la mancanza di mobilio o di altri arredi può confermare che l'immobile è disabitato;
tuttavia, qualora a seguito di controllo in sede di ispezione amministrativa, dovesse essere rilevata la presenza di mobili sarà
l'ente stesso a disporre ulteriori verifiche per il calcolo dell'imposta.
Nel caso in esame, il contribuente ha fornito ampia prova di quanto asserito, con relazione tecnica versata in atti, di contro l'ente impositore, peraltro costituitosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova di segno contrario non risultando aver predisposto verifiche su quanto rassegnato, sin dall'istanza di annullamento in autotutela avanzata dal ricorrente.
Il ricorso deve dunque essere accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez 12^ in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alle spese che si liquidano in € 300,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5481/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21490 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21490 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste in ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso per l'annullamento dell' avviso di accertamento nr
21490/2023 notificato a LA ON il 5/04/2024, relativo a Tari anni 2017 e 2018 importo € 2804,00.
Il ricorrente assume l'illegittimità dell' atto impugnato per carenza dei presupposti soggettivi, nonché per violazione concernentilla l. 147/2013 ed infine per violazione del regolamento comunale nr 101 del
10/06/2014. Chiede l'annullamento dell'atto, indi, con vittoria di spese.
L'ente impositore, Comune di Catania, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare l'ente impositore ha sostenuto che:
" L'esenzione dalla TARI è prevista solo in casi molto specifici, ovvero quando i locali o le aree sono oggettivamente non suscettibili di produrre rifiuti. Questo significa che l'impossibilità di produrre rifiuti deve derivare da condizioni oggettive, permanenti e strutturali del locale, e non da una scelta del proprietario.
Esempi tipici sono: • locali in stato di inagibilità o inabitabilità certificata (es. per gravi problemi strutturali, crolli parziali); • locali allo stato di rudere;
• locali oggetto di lavori di ristrutturazione o restauro che li rendano temporaneamente inutilizzabili (ma solo per il periodo di effettiva inutilizzabilità comprovata). In sostanza, deve essere dimostrato che il locale è materialmente impossibile da utilizzare e quindi incapace, per cause di forza maggiore o condizioni strutturali, di generare rifiuti. L'onere della prova della sussistenza delle condizioni oggettive per l'esenzione dalla TARI grava integralmente sul contribuente (proprietario o detentore del garage). Non spetta al Comune dimostrare che il garage produce rifiuti (poiché la potenzialità è presunta), ma spetta al contribuente dimostrare il contrario, ossia l'oggettiva impossibilità di produrli.
Infine il fatto che un garage sia catastalmente una pertinenza dell'abitazione principale non lo esenta automaticamente dalla TARI. Come locale chiuso, è comunque considerato potenzialmente produttivo di rifiuti, salvo che il contribuente ne dimostri l'oggettiva inutilizzabilità come spiegato sopra. In merito la relazione presentata dal ricorrente sulle condizioni generali dell'immobile non sono compatibili come sopra descritto a un eventuale esenzione della TARI."
Il ricorrente ha indi depositato memorie insistendo in ricorso e precisando che:
"la fonte dell'obbligazione tributaria dev'essere provata dall'Amministrazione. L'Ente impositore non ha tenuto conto dell'esclusione dal versamento dell'imposta, trattandosi di immobile inagibile sito in Catania, Indirizzo_1
, acquistato dall'odierno istante in data 22.02.2012 giusta atto di compravendita - Dott. Notaio Nominativo_1
, n. rep. 6873, n. racc. 4699.
Al rogito veniva dichiarato e sottoscritto che per il deposito oggetto di compravendita “non è stata rilasciata dalle competenti autorità comunali la prescritta autorizzazione di agibilità” (cfr. pag. 2 doc. 2 allegato al ricorso introduttivo). Tale circostanza è facilmente verificabile dall'ufficio tecnico – urbanistico dell'ente impositore che, invece, ha ripreso a tassazione un locale deposito privo dei requisiti minimi dell'art. 1, comma 641, Legge n. 147/2013, per inutilizzabilità e inidoneità del bene a produrre rifiuti, ricorrendo le ipotesi di esclusione dal tributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. b) e lett. n) del Regolamento Comunale n. 101 del 10.06.2014. Nella perizia asseverata (cfr. in particolare pagg. 2 e 3 “impianti igienico-sanitari” e
“impianti elettrici”), il consulente tecnico ha riscontrato i requisiti oggettivi di esclusione previsti dalla normativa principale e secondaria, nonché dai Giudici di legittimità, ovvero il titolo oggettivo di inutilizzabilità ab origine, senza soluzione di continuità, e il mancato utilizzo del deposito per assenza dei servizi essenziali (assenza di arredi, utenze disattivate, servizi inagibili). "
Concludeva insistendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria rileva che il ricorso del contribuente deve essere accolto.
In primo luogo, si rileva che gli atti impugnati si riferiscono ad imposta Tari relativa ad un immobile pervenuto al ricorrente in seguito ad acquisto avvenuto il 22/02/2012.
Il ricorrente al riguardo ha precisato che, pur dopo l'acquisto, l'immobile è rimasto disabitato, privo di arredi e privo di utenze di rete, soprattutto quella elettrica. L'immobile è altresì privo di agibilità. Orbene, è pacifico insegnamento che un caso di esenzione dal pagamento del tributo locale è quello dell'immobile disabitato e che, per tale ragione, non può produrre rifiuti, come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione in più occasioni ( ex plurimis Cass. Trib. 18054/2016). Al fine di ottenere l'esenzione, tuttavia, è necessario fornire la prova che l'immobile sia disabitato;
per far questo occorre consentire all'amministrazione locale di verificarlo, attraverso elementi presuntivi. Fra questi, il più comune è il mancato allacciamento (o il distacco) delle utenze alla rete idrica, elettrica e fognaria: la mancanza di questi servizi fondamentali per un'abitazione o per un locale è elemento idoneo, per i comuni, all'applicazione dell'esenzione. Accanto a tale dimostrazione anche la mancanza di mobilio o di altri arredi può confermare che l'immobile è disabitato;
tuttavia, qualora a seguito di controllo in sede di ispezione amministrativa, dovesse essere rilevata la presenza di mobili sarà
l'ente stesso a disporre ulteriori verifiche per il calcolo dell'imposta.
Nel caso in esame, il contribuente ha fornito ampia prova di quanto asserito, con relazione tecnica versata in atti, di contro l'ente impositore, peraltro costituitosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova di segno contrario non risultando aver predisposto verifiche su quanto rassegnato, sin dall'istanza di annullamento in autotutela avanzata dal ricorrente.
Il ricorso deve dunque essere accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez 12^ in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alle spese che si liquidano in € 300,00, oltre accessori se dovuti.