Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati dott. GI ND AM Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1712 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 (cui
è riunito il proc. N.1851/2022 R.G.V.G.,) vertente
Tra
, nata a [...] il 7 Parte_1
marzo 1986, elettivamente domiciliata a Canicattì
(AG) in Via Germania n.48, presso lo studio dell'avv. Salvatore Amato, che la rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_1
– ricorrente –
Contro
nato a [...] il 12 Controparte_1
Giugno 1978, elettivamente domiciliato a Palermo
1 in Via Ernesto Basile n.142, presso lo studio dell'avv. Pietro Sapienza, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Email_2
– resistente –
E
Avv. AN Natale (C.F. - C.F._1
PEC: con Email_3
studio in Agrigento, Viale della Vittoria n. 145, nella qualità di curatore speciale del minore
, nato il [...] in [...] Persona_1
(c.f. ) C.F._2
E con L'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter
c.p.c, sostitutive dell'udienza dell'1/07/2025.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto, in ultimo, in data 30 novembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN
DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 giugno 2022
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile a Canicattì con in data 28 Controparte_1
aprile 2015, unione dalla quale era nato il figlio
(il 17 agosto 2017), chiese pronunciarsi la Per_1
2 separazione personale dei coniugi, deducendo che sin dagli albori della vita coniugale l' si era CP_1
dimostrato dispotico e violento tanto nei suoi confronti, quanto, talvolta, nei confronti del piccolo , anche a causa dell'uso di bevande Per_1
alcoliche.
La ricorrente dedusse di essersi determinata a denunciare le condotte dell' , e che ne era CP_1
scaturito un procedimento penale per violazione dell'art.572 c.p. a carico del marito, attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (procedimento penale poi definito in primo grado con sentenza nr. 1376/2024 del
Tribunale di Agrigento con la condanna dell' alla pena di anni tre di reclusione ed CP_1
al risarcimento del danno in favore della parte civile, di cui va ammessa a produzione).
A seguito della denuncia, essa ricorrente si era determinata ad abbandonare il tetto coniugale per giusta causa, e a chiedere col il ricorso introduttivo di questo procedimento dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti di
, l'affidamento esclusivo Controparte_1
rafforzato del figlio minore , nonché la Per_1
corresponsione di un assegno di € 400.00 per il proprio mantenimento (comprensivo del canone di locazione dell'immobile preso in affitto a seguito dell'abbandono della casa coniugale per le ragioni
3 di cui infra) e di un ulteriore assegno di € 400,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento del minore . Per_1
, nel costituirsi, aderì alla Controparte_1
domanda di separazione personale dei coniugi, contestò la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e chiese l'affidamento congiunto del figlio minore, invocando il rigetto della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della stessa . Parte_1
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 28 novembre 2022 il Presidente del Tribunale rimise le parti davanti al Giudice istruttore previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo l'affidamento condiviso del minore con Per_1
collocamento presso il domicilio materno, disciplinando gli incontri tra padre e figlio con previsione del prelevamento del minore a cura di parenti e curando che non vi fosse avvicinamento con la in costanza del divieto posto dal Parte_1
Giudice penale, e prevedendo l'obbligo di corresponsione, da parte di , di Controparte_1
un assegno di € 350,00 mensili, annualmente rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento del bimbo.
4 Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza del 17 marzo 2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente insistette sulle richieste formulate in ricorso;
del pari, il resistente ripropose quanto dedotto in memoria di costituzione chiedendo la concessione dei termini 183 comma VI c.p.c., concessi con ordinanza del GI in data 17 marzo 2023.
In data 28.11.2022, nelle more, il Presidente del
Tribunale di Agrigento dispose la riunione al presente procedimento, di quello portante
N.1851/2022 R.G.V.G., instaurato dalla ricorrente per l'emanazione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Alla successiva udienza del 20 ottobre 2023, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il GI, preso atto che aveva proposto autonomo Parte_1
ricorso de potestate nei riguardi dell' , CP_1
nominò curatore speciale del minore Per_1
l'Avv. AN Natale e, a modifica dell'ordinanza
Presidenziale, in relazione all'affidamento del minore, dispose l'affidamento esclusivo del piccolo alla ricorrente, con facoltà per il Per_1
padre di incontrarlo presso lo spazio neutro dei
Servizi Sociali di Canicattì; incaricò, inoltre, il
Consultorio familiare territorialmente competente di acquisire gli elementi di giudizio utili per valutare la capacità genitoriale di Parte_1
5 e di nonché per fornire un Pt_1 Controparte_1
sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Istruita mediante prove orali e documentali oltre che a mezzo CTU, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 1° luglio 2025 previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso, la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta: l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto delle parti in seno ai rispettivi atti difensivi offrono lo spaccato di una situazione di palese intollerabilità della prosecuzione della convivenza, peraltro mai più ripresa dall'epoca della denuncia penale sporta dall'odierna ricorrente nei riguardi del marito.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, la compiuta istruzione ha fornito conforto alle allegazioni di
, riguardo alla violazione dei Parte_1
doveri nascenti dal matrimonio, perpetrata da ai suoi danni. Controparte_1
A tal proposito occorre preliminarmente osservare che la dichiarazione di addebito della separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai
6 doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra le condotte addebitate e la disgregazione del nucleo familiare (cfr. più di recente, Cass. Civ. ord. n. 40795/2021).
Una volta accertata la violazione grave di uno dei doveri riconducibili al matrimonio, è pertanto necessario che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se questa possa assurgere a causa unica, o almeno prevalente, della separazione, ovvero se vi fossero condizioni preesistenti di intollerabilità della convivenza.
Dalla espletata istruzione è emerso che sin dall'inizio della convivenza matrimoniale, e addirittura durante la gravidanza, Parte_1
è stata oggetto di condotte maltrattanti,
[...]
declinate in termini di dileggio e di violenza, perpetrate ai suoi danni dal marito.
È emerso infatti che già nel corso della gravidanza la ricorrente lasciò il domicilio coniugale in conseguenza del comportamento violento tenuto dall' . CP_1
La teste sorella della Testimone_1
ricorrente, la cui attendibilità è stata peraltro vagliata ed accertata con la sentenza del Tribunale penale di Agrigento cui si è fatto cenno, seppure non ancora irrevocabile, ha riferito, senza incorrere in contraddizione, di ricordare “che in
7 quell'occasione mia sorella ci aveva parlato dei problemi che aveva con il marito e che era venuta
a stare a casa dei miei genitori e che è rimasta per due o tre giorni”( cfr. verbale del 19.4.2024).
L'episodio in oggetto, lungi dall'essere un fatto isolato, si scrive in un contesto caratterizzato dalla imposizione di un regime di vita dolorosamente vessatorio, imposto dall' alla . CP_1 Parte_2
Sul punto appare utile richiamare le trascrizioni delle registrazioni effettuate dalla ricorrente e trascritte dal consulente , sentita Persona_2
all'udienza del 19 aprile 2024, che evidenziano le condotte maltrattanti tenute dall' nei CP_1
confronti della , anche alla presenza del Parte_1
minore , e che hanno determinato la Per_1
ricorrente ad interrompere il prosieguo della convivenza e che altresì hanno condotto l' CP_1
ad essere condannato in primo grado alla pena di anni 3 di reclusione per il delitto di maltrattamenti verso familiari (cfr. trascrizioni delle registrazioni allegate al ricorso ed allegate in comparsa conclusionale di parte ricorrente), oltre che al risarcimento del danno.
Tutto ciò, nella cornice di una intensa frequentazione, da parte dell' , di svariati CP_1
bar dove lo stesso indulgeva al bere alcolici (cfr. al riguardo, la testimonianza dell'investigatore privato resa a conferma della Testimone_2
8 relazione dallo stesso sottoscritta all'udienza del 19 aprile 2024).
Deve, dunque, essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (
Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31901;
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
***
Nondimeno, per quanto concerne l'affidamento del minore , ritiene il Collegio che non Per_1
sussistano ragioni per discostarsi dalla regola generale dell'affidamento condiviso seppur con i correttivi appresso indicati.
9 A seguito dell'ordinanza modificativa dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, emessa dal GI successivamente all'ordinanza presidenziale che con cui si affidava congiuntamente ai due coniugi il minore , Per_1
venne prevista la facoltà per il padre di incontrare il figlio presso lo spazio neutro dei servizi sociali di Canicattì, altresì incaricati di fornire informazioni “sul nucleo in oggetto e sulle condizioni di vita delle parti, acquisendo informazioni anche dagli insegnanti e da altre persone vicine al nucleo ...”, con delega al
Consultorio ai fini della valutazione della capacità genitoriale;
contestualmente l'avv. AN Natale venne nominata curatore speciale del minore e, con memoria del 28 novembre 2023, si costituì chiedendo al Tribunale di disporre CTU a base familiare finalizzata ad accertare lo stato psicologico del minore.
Il consultorio incaricato rese edotto il Tribunale, con comunicazione del 22 marzo 2024, che gli incontri presso lo spazio neutro sarebbero iniziati il successivo giorno 29; nella prima relazione versata in atti del 12 aprile 2024 lo stesso Consultorio familiare, tratteggiati profili delle parti, riferì al
Tribunale che la conflittualità dei genitori ma soprattutto gli episodi aggressivi perpetrati dal padre potevano indurre il piccolo ad avere Per_1
10 “ poca chiarezza in riferimento alle figure di attaccamento”; ciò anche nella considerazione del fatto che, l'assistente sociale -dott.ssa Per_3
che assisteva gli incontri padre-figlio, osservò che
, eludeva le- ovvero non rispondeva alle - CP_1
domande del minore relativamente ai maltrattamenti agiti nei confronti della;
Parte_1
rilevò, tuttavia, l'assistente sociale, un forte sodalizio del figlio nei confronti del padre, definendo il loro legame di “ sereno attaccamento”.
I servizi sociali con relazione del 18 aprile 2024, riferirono che dagli incontri tra l' ed il CP_1
minore certamente si assisteva ad un “ Per_1
coinvolgimento emotivo ed empatico” di entrambi;
e tuttavia, anche alla luce di una frase di Per_1
che disse al padre “Papà perché non vai dal dottore può darti una pillola così non berrai più..” segnalarono l'opportunità di incaricare il Ser.D per attività di valutazione dell' , precisando che CP_1
il servizio di NPI aveva preso in carico il minore per attività di valutazione e sostegno. Per_1
Il GI, con ordinanza nominò ctu il dott. Per_4
affidandogli il compito di delineare la
[...]
condizione psicofisica del minore, la capacità relazionale dei genitori nei suoi confronti, nonché la capacità relazionale dei medesimi genitori nel garantire le proprie figure avanti il minore, ed
11 invitò l' a riferire in ordine all'intrapreso o CP_1
meno percorso con il .D. CP_2
Va del pari messo in evidenza che gli incontri padre figlio in spazio neutro, nel mentre, sono proseguiti.
La relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali territorialmente competenti del 9 ottobre 2024 ha messo in evidenza un atteggiamento attento e sinceramente interessato dell' rispetto ai CP_1
racconti del piccolo il quale, manifestava Per_1
il desiderio di poter vedere il padre anche in altri giorni perché diceva “è sempre poco il tempo che passo con te”.
A seguito di questi incontri, quindi, i Servizi sociali, preso atto del graduale rafforzamento del legame padre figlio, hanno suggerivano il prosieguo del monitoraggio al fine di emancipare, gradualmente, gli incontri dallo stesso spazio neutro.
Il ctu incaricato dal Tribunale, nel proprio elaborato peritale depositato il 15 ottobre 2024, ha risposto ai quesiti posti dal GI dando contezza del fatto che entrambi i genitori hanno buone capacità genitoriali, definendo “globalmente buona “la qualità della relazione genitori figlio;
ancora “, le diverse caratteristiche di personalità della sig.ra
e del sig. – rispetto alle Parte_1 CP_1
capacità genitoriali - potrebbero configurarsi come alternative e complementari e dunque
12 funzionali allo sviluppo ed alla piena maturazione psicologica del figlio .” Per_1
Ha riferito altresì, il ctu, dell'impegno dell' ad “essere un buon padre” cercando CP_1
di “avere maggiore fiducia nelle sue capacità genitoriali, avendo consapevolezza che il loro incremento richiede impegno, costanza, profonda responsabilità”.
Ha concluso riferendo come “la migliore condizione di affido per estende Persona_1
e comprende congiuntamente entrambe le figure genitoriali”.
Del medesimo tenore, nel senso dell'indicazione per un affidamento condiviso del piccolo Per_1
e nella direzione di una totale liberalizzazione degli incontri padre-figlio, sono rispettivamente la relazione dei Servizi sociali del Comune di
Canicattì del 21 febbraio 2025 che ha dato conto del fatto che si dimostra “ premuroso ed CP_1
amorevole”, specificando che “il rapporto tra padre e figlio appare sereno e naturale, con momenti di affettuosità reciproca” ; circostanza che induce, come anticipato, gli stessi Servizi sociali a ritenere possibile la totale liberalizzazione degli incontri padre figlio, ed anche la relazione del
Consultorio familiare di Canicattì, che dà conto anche di una ritrovata collaborazione nei rapporti civili tra i coniugi che avevano assunto di comune
13 accordo la decisione sulla scelta delle vacanze pasquali senza la mediazione dei procuratori.
In ultimo la relazione versata in atti dai Servizi sociali di Canicattì del 12 giugno ha dato atto della serena prosecuzione degli incontri padre-figlio, dando atto che “l' continua a partecipare CP_1
agli incontri con puntualità e disponibilità, mantenendo un atteggiamento accogliente ed affettuoso nei confronti del figlio”; aggiungendo poi come del pari “permane l'atteggiamento collaborativo della madre che garantisce
l'accompagnamento del minore contribuendo alla continuità ed alla regolarità degli incontri”; esprimendo infine parere favorevole alla prosecuzione degli incontri in un “contesto sempre più libero e spontaneo”.
Nel senso favorevole e che indirizza il Collegio verso l'affidamento condiviso del minore depone anche la relazione del del 29 maggio 2025 CP_2
che ha dato conto di come si sia CP_1
spontaneamente presentato il 24 giugno 2024 per intraprendere un percorso finalizzato alla valutazione di problematiche di dipendenza da sostanze alcoliche.
La relazione a firma del dott. ha dato conto Per_5
del fatto che l' si è mostrato come una CP_1
persona “adeguata sotto tutti gli aspetti”, rispettando qualsiasi prescrizione terapeutica e
14 manifestando un comportamento collaborativo, ed ha osservato “ il percorso trattamentale ha escluso un uso patologico di alcool”.
Tutto quanto precede conduce, per un verso, al rigetto del ricorso per l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale proposto dalla convenuta e, per altro verso, alla previsione dell'affidamento condiviso del minore Per_1
, suggerito anche dal curatore speciale avv.
[...]
AN Natale, con le modalità rese necessarie dal perdurare della misura cautelare obbligatoria del divieto di avvicinamento a suo tempo imposta dal
GIP del Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti verso familiari, allo stato definito in prime cure.
La prosecuzione del monitoraggio della - e del sostegno alla - relazione tra padre e figlio può essere condotta prevedendo che si svolgano sino alla fine del 2026, con cadenza mensile gli incontri presso i Servizi sociali del Comune di Canicattì, secondo un calendario predisposto dagli stessi, che riferiranno al Giudice competente (cioè al Giudice tutelare, una volta passato in giudicato questo capo della presente sentenza ai fini di cui all'art. 336
c.c.) di eventuali situazioni disfunzionali.
In aggiunta, il ricorrente potrà tenere con sé il figlio, in assenza di accordi liberamente presi tra le parti, per due pomeriggi alla settimana (da
15 individuare in assenza di accordo nel martedì e nel giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00; per due fine settimana alternati al mese, dal sabato alle 13,00 alla domenica alle 20,00; durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre e il
31 dicembre l'1 gennaio;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto.
In costanza del divieto di avvicinamento ex art 282 ter c.p.p., il prelevamento del minore Per_1
avverrà a cura di parenti o comunque di persona individuata dalle parti di comune accordo.
***
Per quanto attiene alle statuizioni di natura economica, il resistente, insegnante di sostegno, percepiva nel 2021 un reddito complessivo di €
25.189,67 a fronte di una imposta netta di €
3.705,33.
La ricorrente, da parte sua, ha allegato di essere titolare di una azienda operante nel settore della vendita di articoli di prima infanzia (la TO EL
Baby S.r.L. della quale sono prodotte le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018, 2019,
2020 con redditi imponibili di € 8.719,00, di €
7.211,00 e di 3.655,00 e un capitale sociale di €
16 20.000,00), assumendo, tuttavia, di non ritrarne alcun reddito.
La stessa, inoltre, a seguito dell'abbandono della casa coniugale ha affittato un immobile, che col figlio minore, per il quale paga un canone di €
350,00 mensili.
A questa stregua, in carenza di emergenze specifiche circa il tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza coniugale, ed avuto riguardo alla sperequazione reddituale tra i coniugi
(ma anche al valore dell'azienda in sé nella titolarità della resistente), va posto a carico di
, con decorrenza dalla data della Controparte_1
presente sentenza, l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro i primi dieci giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito della presente sentenza, un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T. Foi.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio , si osserva che a Per_1
seguito della separazione personale tra coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 315-bis c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire
17 ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta-bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (ex multis, Cass. 22.8.2006, n. 18242;
Cass. 22.3.2005, n. 6197; Cass. 19.3.2002, n.
3974).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c.
(che richiama l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass.
19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni economiche precedentemente indicate e delle esigenze di mantenimento del figlio, si ritiene congruo elevare la misura del contributo prevista nell'ordinanza presidenziale ex art 708 c.p.c, ad
€ 400,00 mensili, annualmente rivalutabili.
Il resistente, inoltre, dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie
18 sostenute nell'interesse del figlio come già previsto nel provvedimento presidenziale.
***
, soccombente sulla domanda di Controparte_1
addebito della separazione, deve rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 4.200,00 (valore indeterminabile complessità bassa, per tutte le fasi), oltre C.p.a. ed IVA., mentre le spese della espletata CTU, liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico della Parte_3
in parti uguali.
[...]
Sussistono, di contro, giusti motivi in ragione della natura e dell'esito del procedimento de potestate, per disporre la compensazione integrale delle spese dei rapporti tra le parti e l'avv. AN Natale, n.q. di curatore speciale del minore . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il 7 marzo, Parte_1
e , nato a [...] il 12 Controparte_1
Giugno 1978 unitisi in matrimonio a Canicattì in data 28 aprile 2015, atto registrato al n.9 p.
1. del suddetto Comune, con addebito di responsabilità a
19 , e rigetta la domanda volta Controparte_1
all'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, proposta da Parte_1
;
[...]
b) affida congiuntamente al padre e alla madre il minore , con collocamento dello Persona_1
stesso presso la madre, e dispone nei sensi di cui in motivazione in ordine agli incontri col padre;
c) dispone che si svolgano sino alla fine del 2026, con cadenza mensile, gli incontri presso i Servizi sociali del Comune di Canicattì, secondo un calendario predisposto dagli stessi, che riferiranno al Giudice competente di eventuali situazioni disfunzionali;
d) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere in favore di la Parte_1
somma di € 250,00 mensili per il mantenimento della stessa, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat Foi, nonché la corresponsione di ulteriori € 400,00 a titolo di contributo indiretto del minore, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat Foi, con decorrenza delle due liquidazioni dal mese successivo a quello di deposito della presente sentenza;
e) pone a carico di e di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di pagamento del 50% ciascuno
[...]
delle spese straordinarie relative al figlio;
20 f) condanna a a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio, Parte_1
liquidate in complessivi € 4.200,00 oltre C.p.a. ed
IVA. e pone a carico della ricorrente e dello stesso in parti uguali, le spese della espletata CP_1
CTU, liquidate come da decreto in atti;
g) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente, il resistente e l'avv. AN
Natale, n.q. di curatore speciale del minore Per_1
.
[...]
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Agrigento il 19 novembre 2025.
Il Presidente estensore
GI ND AM
21