Sentenza 27 ottobre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/10/2011, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01494/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2007, proposto da:
UR CI, CO ER, MA RO AL, RG IA, IO OR, NI GG, RA SA, RA SA, CO NO, TE RL, EL DO, NN CA, MA AI, ER NC NI, DI IN, MA IA ER, MA MA, LI OL, NA RI, OV AT, UD ET, AL BO, TE LE, RU RL, MA RO CA, NC O', EM HE, CR (Erede LA G.) ZO, IR (Erede LA G.) LA, IE EL, EP AS, IO QU, IL EN, SA AT, EL TR, MA CR AR, TT PO, IE PE, RI LE, RU TU, UC ZZ, NC OS, RA (Eredi Fierro) ZA, GA MA, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso Giuseppe Inglese in VA, via Porta D'Archi 3;
contro
Comune di Albisola Superiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. UR Vallerga, con domicilio eletto presso UR Vallerga in VA, via Dante 2/52;
per l'accertamento
dell’inesistenza, totale o parziale, del credito del Comune di Albisola Superiore relativo al conguaglio del costo di acquisizione delle aree espropriate per l’attuazione del peep in loc. Luceto
nonché per l'annullamento: a) della nota 18 novembre 2006 prot. n. 34260; b) della nota 8 agosto 2006 n. prot. 25402; c) della nota 10 aprile 2006 n. prot. 11790; d) della delibera di giunta comunale 28 febbraio 2006 n. 24; e) della nota 5 dicembre 2005 n. prot. 40525.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Albisola Superiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17 gennaio 2007 al Comune di Albisola Superiore e depositato il successivo 13 febbraio 2007 i ricorrenti assegnatari di alloggi di edilizia PEEP in quanto facenti parte della Cooperativa Domus Mea, hanno formulato le domande di cui in epigrafe.
In fatto i ricorrenti esponevano che in data 30 settembre 1980 il Comune di Albisola concedeva alla coooperativa Mutua Ediliza Domuns Mea la proprietà di un area compresa nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare sita in località Luceto verso corresponsione del prezzo pattuito e salvo conguaglio da versarsi nel caso in cui il costo dell’esproprio delle aree asservite risultasse superiore a quello indicato. Successivamente nel 1984 la cooperativa ha provveduto ad assegnare ai soci gli alloggi situati negli edifici costruiti sulle aree espropriate prevedendo negli atti di assegnazione il subentro degli assegnatari nella posizione giuridica della Cooperativa relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla convenzione di cui sopra. Con nota 8 agosto 2006 n. prot. 25402 il Comune ha informato i ricorrenti che il Comune è stato condannato dalla Corte d’appello di VA (sentenza 29 ottobre 2005 n. 978) a pagare al proprietario delle aree espropriate una somma a titolo di integrazione del prezzo corrisposto per le stesse. Parte di tale somma avrebbe dovuto essere corrisposta dalla Cooperativa Domus Mea, secondo i conteggi operati con deliberazione di giunta comunale 28 febbraio 2006 n. 24.
Si instaurava il contraddittorio procedimentale, avendo i ricorrenti presentato memoria in data 16 settembre 2006 ed il comune risposto con nota 18 novembre 2006 prot. 34260, senza che lo stesso determinasse la composizione bonaria della vertenza.
Venivano dedotti i seguenti motivi:
1) prescrizione del diritto ex art. 2946 c.c. in quanto la convenzione risale al 1980 e nessun atto interruttivo è stato compiuto dal Comune prima delle note 8 agosto 2006 e 18 novembre 2006;
2) violazione dell’art. 35, comma 12, l.865/1971, in quanto la somma complessivamente richiesta comprende oltre al capitale anche gli interessi e le spese di causa nonché una quota di spese per la registrazione della sentenza, mentre a tenore del testo di legge vigente al momento della stipulazione della convenzione e dell’art. 8 della convenzione l’intenzione delle parti era di fare gravare sulla cooperativa esclusivamente l’onere della indennità di esproprio, donde l’erroneità dei conteggi;
3) violazione dell’art. 35, comma 12, l.865/1971, in relazione all’art. 17, comma 2, l. 865/1971, in quanto illegittimamente il Comune avrebbe addebitato alla Cooperativa l’indennità corrisposta ai fittavoli che invece avrebbe dovuto gravare esclusivamente sul Comune espropriante;
4) violazione dell’art. 1224 c.c. in quanto il computo degli interessi sulla somma dovuta, effettuato dalla Corte d’appello di VA, non poteva essere trasposto sic et simpliciter nel calcolo della somma dovuta dalla Cooperativa atteso che la convenzione (art. 20) prevedeva un diverso computo, pattizio, degli interessi moratori;
5) violazione dell’art. 1227 c.c. in quanto il Comune non avrebbe formulato un’offerta commisurata al nuovo criterio introdotto dall’art. 5 bis d.l.333/1992 che se accolta avrebbe determinato la fine anticipata del contenzioso, con risparmio di spese legali ed interessi, e se rifiutata avrebbe condotto alla decurtazione del 40% del capitale. Sussisterebbero, pertanto, le condizioni per l’applicazione dell’art. 1227 c.c..
I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso, l’accertamento dell’inesistenza totale o parziale del credito vantato dal Comune e l’annullamento dei provvedimenti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è rivolto all’accertamento dell’inesistenza del diritto del Comune di Albisola al conguaglio delle somme a suo tempo versate per l’esproprio delle aree ricomprese in zona PEEP e all’annullamento dei conseguenti atti amministrativi emessi.
L’eccezione di tardività del ricorso, formulata dal Comune, è da respingersi.
Le posizioni azionate hanno natura di diritto soggettivo (versamento del conguaglio sul prezzo di cessione delle aree), onde l’inapplicabilità del termine decadenziale in luogo di quello ordinario prescrizionale (C.S., IV, 25 gennaio 2003 n. 361).
Il primo motivo con cui si eccepisce la prescrizione del credito è infondato.
Deve, infatti, rilevarsi come la prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
La giurisprudenza ha espresso l’avviso secondo cui la prescrizione di tale diritto, avente ad oggetto il recupero delle maggiori somme di quanto previsto nella convenzione, inizia a decorrere dal giorno in cui il Comune le ha anticipate (C. S., V, 1 dicembre 2003 , n. 7820). In ogni caso, il dies a quo della prescrizione non può decorrere da un momento anteriore a quello in cui si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato il Comune a versare il conguaglio all’espropriato. Fino a quel momento, infatti, non esisteva alcuna certezza sull’an e sul quantum debeatur da parte del Comune.
Infondato si appalesa anche il secondo motivo.
La giurisprudenza ha, infatti, espresso il principio che la norma di cui all’art. 35, comma, 12 l. 865/1971 avesse inteso stabilire il principio del perfetto pareggio economico dell’operazione espropriativa, escludendo qualsivoglia accollo da parte dell’ente pubblico delle spese dell’espropriazione. Peraltro l’espressione costo per l’esproprio, contenuta nella convenzione 30 settembre 1980, appare suscettibile, attesa la sua genericità, di includere ogni e qualsiasi spesa a tale scopo finalizzata.
In conseguenza per effetto della intepretazione del dettato legislativo operata dalla giurisprudenza e dal tenore generico della clausola convenzionale deve escludersi che la convenzione 30 settembre 1980 avesse inteso escludere dall’obbligo di conguaglio determinate tipologie di oneri.
Infondato è il terzo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano l’addebito delle somme versate ai fittavoli.
Infatti, una volta accertato che l’espressione costo assume un connotato di ampiezza e genericità tale da includervi tutti gli oneri derivanti dalla procedura, non si vede per quale ragione le indennità corrisposte ai fittavoli non debbano essere nello stesso considerate.
Invero se la ratio del principio del perfetto pareggio è da rinvenirsi nella necessità che l’operazione espropriativa sia a costo zero per la collettività non si vede la ragione di escludere dal computo le somme spettanti ai fittavoli.
Con il quarto motivo si lamenta l’applicazione sulla maggior somma dovuta dal Comune di un saggio di interesse diverso e superiore a quello stabilito in convenzione, nonché dell’inclusione delle spese legali e di registro.
La prospettazione dei ricorrenti è infondata.
Invero tali somme costituiscono costi sostenuti dal comune per l’operazione e sono completamente diversi dagli interessi in caso di ritardato pagamento previsti dall’art. 20 della convenzione.
Anche in questo caso l’infondatezza della tesi de ricorrenti deriva dalla diversa ampiezza del concetto di costo per l’esproprio.
Se si opta, come ha fatto il Collegio in sintonia con la giurisprudenza, per una nozione ampia di costo di esproprio comprensivo di ogni tipo di onere dovuto in relazione all’operazione espropriativa non è possibile operare un distinguo all’interno delle varie voci che hanno determinato la somma di cui alla sentenza, dovendosi il concessionario accollare l’intera somma. In definitiva una volta accertato che il costo per l’esproprio non è solo il costo per l’acquisto delle aree ma è anche comprensivo degli accessori ogni distinguo sul titolo di debenza delle somme viene meno.
Da ultimo deve essere disatteso anche l’ultimo motivo con cui si imputa al Comune un comportamento colposo nella tutela delle proprie ragioni.
La censura è infondata in quanto in pendenza di giudizio in cassazione il Comune ha proposto all’espropriato il pagamento dell’indennità stabilita dalla Corte d’appello.
Pertanto risulta che il Comune abbia esercitato la facoltà di cui all’art. 5 – bis d.l.333/1992 prima che la determinazione dell’indennità di esproprio diventasse incontestabile.
A questo punto non pare possibile contestare in questa sede l’opportunità della scelta del momento temporale in cui il Comune ha inteso effettuare tale proposta, trattandosi all’evidenza di valutazione discrezionale sottratta al sindacato del giudice amministrativo tanto più che non risulta che in pendenza della vicenda giudiziaria i ricorrenti abbiano sollecitato il Comune in tal senso.
Donde l’infondatezza del motivo.
In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 5000, 00 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in VA nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
SA Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011
IL SEGRETARIO