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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/03/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
, (Cod. Fisc. ) e residente in Samarate (Va) in Bia Monte Santo n. Parte_1 C.F._1 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Moreno Carù (Cod. Fisc. ) del Foro di Busto Arsizio C.F._2 ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Via Carlo Porta n. 3 a Gallarate (VA);
APPELLANTE
CONTRO
(P.Iva ) con sede in 20145 Milano (MI), Piazza Tre Torri 3, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano (MI), Via Passione n. 8, presso lo studio dell'Avv. Marco Moiraghi che la rappresenta e difende;
APPELLATA
, (Cod. Fisc. ; Controparte_2 C.F._3
(Cod. Fisc. ); CP_3 C.F._4 APPELLATI-CONTUMACI
Oggetto: sinistro stradale, risarcimento danni patrimoniali pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE ER BD W:
“Piaccia alla On.le Corte adita riformare la sentenza impugnata per i motivi sopra illustrati e, per l'effetto, previo rigetto di ogni avversa istanza, accogliere la originaria domanda. In particolare: 1) accertata la totale ed esclusiva responsabilità del sig. conducente del veicolo Fiat Controparte_2
VE AI tg. DV623HE, di proprietà della sig.ra , nella causazione del sinistro del Parte_2
09.11.2023; 2) condannare i convenuti in via solidale o alternativa, ciascuno per il loro titolo come per legge, per in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 149 CdA, CP_1
a risarcire in favore dell'attore, i danni patiti nella misura di euro 35.900,00= quale valore commerciale del veicolo BMW 540i XDrive Tg. FT007ZE al momento del sinistro. Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, come da successiva e separata nota. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario dall'adita Corte, si chiede la chiamata a chiarimenti del consulente nominato dal Tribunale, per ogni eventuale utile accertamento.
Nonché di tutte le istanze istruttorie già reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni, in particolare dell'interrogatorio formale del convenuto, conducente, e del teste Controparte_2 sulle circostanze dedotte negli atti di primo grado” Testimone_1
PER L'APPELLATA : CP_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare. Nel merito: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che ha proposto avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio n. 420 pubblicata il 20 marzo 2024 e notificata in data 28 maggio 2024, con integrale sua conferma.
In via istruttoria: A. Si conferma opposizione: a) alla convocazione del CTU a chiarimenti risultando come sopra espresso palese l'erroneità delle conclusioni alle quali è giunto. b). alla riconvocazione per l'interrogatorio formale di . c) all'ammissione della prova per testi chiesta Controparte_2 dall'appellante in quanto come chiarito dal Giudice non vi è prova alcuna della presenza di
[...]
sul luogo del sinistro ed in ogni caso per i seguenti ribaditi motivi. Tes_1
Cap. 1: in quanto generico, valutativo ed in ogni caso contrario agli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti da CP_1
Cap. 2: in quanto generico ed in contrasto con quanto dedotto nel capitolo precedente nel tentativo di giustificare le incongruenze rilevate da relativamente all'attivazione degli airbag CP_1
Cap. 3: in quanto negativo e valutativo. Cap. 4: in quanto valutativo e contrario all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti da CP_1
Cap. 5: in quanto irrilevante non essendo opponibile ad l'assunzione di responsabilità CP_1 da parte di . Controparte_2
Cap. 6: in quanto irrilevante.
Capp. 7-8: in quanto valutativi e contrari agli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti da CP_1
Cap. 9: in quanto valutativo. Cap. 10: in quanto valutativo e contrario all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti da CP_1
D. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi richiesta dall'appellante si insiste per essere introdotti a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta. E. Nell'ipotesi in cui l'appello non venisse immediatamente rigettato, si insiste per l'ammissione delle prove come articolate nell'interesse di con la seconda memoria ex art. 183 VI comma CP_1
c.p.c. qui di seguito integralmente richiamata e trascritta: pagina 2 di 8 1) Vero che ricevuto la denuncia di sinistro incaricava lo studio peritale CP_1 Parte_3 al fine di accertare esistenza ed entità del danno sul veicolo d BMW tg* FT007ZE e la sua
[...] compatibilità con la dinamica denunciata (si indica a teste il legale rappresentante di Parte_4
e/o perito a conoscenza dei fatti da questo indicato).
[...]
2) Vero che il perito incaricato ha concluso che i danni riscontrati sulla vettura assicurata presentano caratteristiche tecniche riconducibili alla vettura in movimento come da fotografie che si rimostrano
(si indica a teste il legale rappresentante di e/o perito a conoscenza dei fatti da Parte_4 questo indicato).
3) Vero che la tipologia di danno per entità e conformazione è tipica di vettura in movimento (si indica
a teste il legale rappresentante di e/o perito a conoscenza dei fatti da questo Parte_4 indicato).
4) Vero che l'intervento dei dispositivi di sicurezza attivi (air-bag) conferma che al momento della verificazione dei danni accertati sul veicolo lo stesso era in movimento (si indica a teste il legale rappresentante di e/o perito a conoscenza dei fatti da questo indicato). Parte_4
5) Vero che incaricava la di ritracciare i convenuti ed accertare CP_1 Controparte_4 l'esistenza di danni all'autocarro (si indica a teste c/o e/o Testimone_2 Controparte_4 informatore a conoscenza dei fatti indicato dal legale rappresentante).
6) Vero che metteva a disposizione il mezzo per suo esame dal quale risultava che Controparte_2 l'autocarro VE AI tg* DV623HE presentava diversi danni lungo tutta la fiancata destra (si indica a teste c/o e/o informatore a conoscenza dei fatti indicato dal Testimone_2 Controparte_4 legale rappresentante).
7) Vero che ha negato che i danni riscontrati fossero riconducibili al sinistro (si Controparte_2 indica a teste c/o e/o informatore a conoscenza dei fatti Testimone_2 Controparte_4 indicato dal legale rappresentante).
8) Vero che l'accertatore misurava anche le altezze, dal suolo, sia del danno alla fiancata che della posizione dei fanalini catarifrangenti, attestando che il primo si trovava ad un'altezza di circa 79 cm, mentre i secondi erano ubicati ad un'altezza di circa 75 cm come da foto che si rimostrano (si indica a teste c/o e/o informatore a conoscenza dei fatti indicato dal Testimone_2 Controparte_4 legale rappresentante).
9) Vero che affidava allo studio GRMS una approfondita analisi sulla compatibilità dei CP_1 danni accertati (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
10) Vero che il perito incaricato, nella propria relazione rilevava la presenza di un urto di striscio in velocità nella parte posteriore del fianco destro incompatibile con veicolo in sosta (si indica a teste
c/o GRMS). Testimone_3
11) Vero che la compenetrazione della parte angolare posteriore destra dell'autocarro nella porta dell'autovettura, non trova compatibilità di continuazione d'urto sul parafango (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
12) Vero che gli esiti di collisione risultano incompatibili con la presenza di una autovettura ferma in sosta così come denunciato nel modulo CAI (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
13) Vero che un raffronto tra le altezze rilevate dalle foto scattate dall'accertatore sul furgone VE
AI ed i danni riscontrati sul veicolo BMW denotano una incompatibilità di estensione in altezza (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
14) Vero che i fanalini catarifrangenti del furgone collidente risultano piegati con andamento antero- postero, quindi contrari a quello che si sarebbe dovuto realizzare con un contatto in retromarcia (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
15) Vero che il perito incaricato da ha indicato il valore del veicolo ante sinistro in E. 35.100, CP_1 oo (si indica a teste il legale rappresentante di . Parte_4
In ogni caso: Con riconoscimento di spese, diritti ed onorari del grado del giudizio”
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Come si legge nella sentenza impugnata: “...Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
W ha convenuto in giudizio e esponendo che: in data
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3 09.11.2021 alle ore 18:05 circa in via Di Vittorio a Cassano Magnago l'attore si trovava fermo in sosta sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di direzione di marcia sull'autoveicolo BMW 540i XDrive tg. FT007ZE di sua proprietà; l'attore era fermo con l'autoveicolo acceso in attesa di ripartire in compagnia di trasportato sul veicolo di proprietà dell'attore; nelle Testimone_1 medesime circostanze di tempo e luogo l'autocarro AT EC IL tg. DV623HE di proprietà di
e condotto da effettuava manovra di retromarcia e non avvedendosi CP_3 Controparte_2 dell'autoveicolo del lo urtava violentemente con la parte posteriore destra colpendolo lungo Pt_1 tutta la fiancata sinistra;
a seguito dell'impatto il veicolo di parte attrice veniva spinto contro la recinzione presente lungo il lato destro del veicolo danneggiandolo e si attivavano gli air bag del veicolo;
veniva sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di incidente con ammissione di responsabilità da parte dell' , conducente dell'autocarro; a seguito dell'impatto l'autoveicolo CP_2 di parte attrice subiva ingenti danni con una spesa preventivata di euro 31.266,50 oltre Iva;
il veicolo
è assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale con Ha CP_1 concluso chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_2 sinistro de quo e per l'effetto ha chiesto la condanna dei convenuti in solido o in alternativa a risarcire i danni in favore dell'attore nella misura di euro 35.900,00 quale valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con vittoria di spese di lite. Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione contestando la ricostruzione dei fatti così come dedotta da parte attrice e CP_1 prendendo specifica posizione sui fatti dedotti ha concluso chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata ha chiesto di liquidare i danni nei limiti di giustizia. Seppur ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti in giudizio e dichiarati contumaci all'udienza Controparte_2 CP_3 del 21.02.2023. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di Ctu…”. La domanda era fondata sulla sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro, del modulo di constatazione amichevole da cui risultava l'ammissione di responsabilità esclusiva dell' , CP_2 tuttavia, il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, ritenendo che il non avesse Parte_1 sufficientemente provato che il sinistro si fosse verificato con le modalità dallo stesso descritte nei propri atti. Le contraddizioni e discrepanze rilevate rendevano, infatti, incompatibile la dinamica dell'incidente per come narrata. In particolare, nel CID non era stato indicato alcun testimone mentre, invece, l'attore nel giudizio aveva affermato che seduto al proprio fianco, vi era tanto è Testimone_1 vero che lo aveva indicato nella lista testimoniale. Inoltre, la descrizione dell'incidente fornita dall' sempre nel CID “facendo retromarcia urtavo veicolo” non risultava coerente con i danni CP_2 riportati dalla BMW dell'attore perché la lacerazione sulla fiancata anteriore sinistra dell'autovettura prima dello specchietto retrovisore era senza totale continuità di contatto con l'ulteriore sfondamento e lacerazione, sempre della fiancata anteriore sinistra, dopo il predetto specchietto. Ancora, i fanalini catarifrangenti del furgone che aveva urtato la BMW risultavano piegati con andamento antero-postero, quindi, contrario a quello che si sarebbe dovuto realizzare con un contatto in retromarcia. Il CTU aveva concluso per la compatibilità del sinistro con le modalità descritte dall'attore, tuttavia, aveva anche precisato che ci sarebbero stati due urti, un primo che aveva provocato la lacerazione presente sulla parte anteriore prima dello specchietto e poi un secondo urto, dinamica questa che il Tribunale riteneva
“del tutto inverosimile che dopo il primo urto ( che è avvenuto con la parte anteriore sinistra dell'auto) il conducente dell'autocarro ( anche alla luce della profondità del danno) non abbia arrestato il mezzo e anzi abbia deciso di continuare a retrocedere tanto da danneggiare tutta la fiancata dell'auto”.
Anche il fatto che la parte attrice avesse fotografato solo la propria autovettura e non avesse pagina 4 di 8 documentato la presenza del furgone ed i danni relativi, era una circostanza del tutto singolare, pertanto, sulla base degli elementi tutti sopra evidenziati, il giudice di prime cure discostandosi dalle conclusioni del CTU, come già detto, rigettava la domanda del Parte_1
Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello notificato il 13 giugno 2024, impugnava sulla base dei Parte_1 due motivi che saranno di seguito esaminati, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 420/2024, chiedendo, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, ossia l'accertamento della responsabilità esclusiva di e la condanna degli appellati in solido e/o in via alternativa al CP_2 risarcimento del danno subito, pari al valore commerciale del veicolo di sua proprietà BMW
540iXDrive al momento del sinistro, e cioè 35.900,00.
Si costituiva con comparsa di costituzione del 21 ottobre 2024, che chiedeva in via CP_1 preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc.; nel merito il rigetto del gravame per infondatezza dei motivi, con conseguente conferma della sentenza impugnata, e con vittoria di spese e competenze di lite di primo e di secondo grado di giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 14 novembre 2024 verificata la regolarità delle notifiche, il consigliere istruttore, dichiarava la contumacia di e di le parti, su Controparte_2 CP_3 invito del consigliere precisavano le conclusioni come dai rispettivi atti, e veniva fissata ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza collegiale del 13 febbraio 2025 per la discussione orale con termine fino al 20 gennaio
2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti discutevano oralmente, ed in particolare, il difensore dell'appellante richiamava gli esiti della CTU espletata in primo grado;
a su volta il difensore di insisteva nel rigetto del gravame. La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in CP_1 decisione che veniva poi decisa nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
I motivi di appello Con il primo motivo di gravame intitolato: “Sul valore probatorio del CID”, l'appellante censura la decisione per non aver il Tribunale correttamente valutato il contenuto del modulo CID sottoscritto da e da , dal quale risultava che il conducente dell'autocarro avesse Parte_1 Controparte_2 dichiarato: “facendo retromarcia urtavo il veicolo” ammettendo, quindi, la sua esclusiva responsabilità. Sostiene che il Giudice di prime cure non aveva alcun elemento probatorio di carattere tecnico o confessorio in senso contrario, che potesse, nel suo pur legittimo potere di valutazione, sconfessare il contenuto del CID, che aveva ricevuto conferma dal CTU stesso, il quale aveva ritenuto compatibile, con danni accertati sul veicolo BMW, la dinamica del sinistro come narrata nel CID. In ogni caso, l'appellante sottolinea che il Tribunale aveva a disposizione tutti gli elementi oggettivi per poter svolgere un'istruttoria più completa e meno superficiale. In primo luogo, avrebbe potuto riconvocare il conducente , per quanto quest'ultimo, ritualmente notiziato, non fosse comparso CP_2 all'udienza del 24.10.2023 e sottoporlo all'interrogatorio formale. In secondo luogo, avrebbe potuto sentire il testimone del quale era stata chiesta l'escussione. Testimone_1
Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Immotivato discostamento dall'esito della CTU”,
l'appellante censura la sentenza del Giudice di prime cure, sostenendo che quest'ultimo si sia limitato ad accogliere le teorie della Compagnia Assicurativa, contraddicendo gli esiti della stessa CTU senza adeguata motivazione. In particolare, il Giudice ha affermato che risulta inverosimile che, dopo un primo urto che ha causato danni alla parte anteriore sinistra dell'autovettura dell'attore, l'autocarro non si sia reso conto di aver colpito il veicolo e abbia continuato a retrocedere, causando ulteriori danni.
pagina 5 di 8 L'appellante ritiene che tale affermazione sia infondata e frutto di un'errata interpretazione degli elementi oggettivi, poiché non vi sono prove che supportino l'ipotesi di due distinti urti.
La soluzione di continuità del danno, tra il parafango anteriore sinistro e la porta anteriore sinistra, non denota – per forza di cose – due distinti urti o inferti con due modalità distinte, cioè con manovre distinte. Anzi, è oltremodo possibile che: mentre il danno maggiore (porte e parafango posteriore) è sicuramente riferibile allo spigolo posteriore destro (molto ammaccato), quello sul parafango anteriore sia stato generato da altre parti sporgenti del furgone stesso (p.e. levetta di blocco delle ante posteriori).
L'appellante critica anche l'affermazione del Giudice riguardo ai fanalini catarifrangenti dell'autocarro, evidenziando che l'ispezione del veicolo è avvenuta cinque mesi dopo il sinistro, il che non esclude la possibilità che le luci siano state ripristinate. Anche la mancanza di fotografie non può essere una circostanza a sfavore della parte, non essendovi alcun obbligo in tal senso.
Opinione della Corte
I motivi sono entrambi infondati, devono essere rigettati e possono essere congiuntamente trattati.
Quanto alla valenza probatoria del CID, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte a mente del quale il modulo, ove sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nell'incidente, pur non rivestendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum che opera verso l'assicuratore, che potrà superarla unicamente fornendo la prova contraria (articolo 143, comma 2, Codice delle
Assicurazioni Private) al contempo specificando che il giudizio deve essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera diversi tra questi, e ciò alla luce di quanto disposto all'art. 2733 c.c. secondo cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti risulta liberamente apprezzata dal giudice. Parimenti, con la recente Ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438 la Cassazione ha ulteriormente confermato, in materia di responsabilità da sinistro stradale, che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (CID/CAI) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato l'esistenza di plurimi elementi probatori di carattere oggettivo tali da privare di valore il modulo CID sottoscritto dalle parti, e da far ritenere del tutto apodittiche le conclusioni del CTU, da cui si è motivatamente discostato. Infatti, insanabile è la contraddizione tra l'affermazione contenuta nel CID “facendo retromarcia urtavo il veicolo” ed i danni che si vedono nelle fotografie dell'autovettura e che sono stati accertati dal CTU il quale ha stabilito che tra i predetti danni sulla fiancata sinistra “non vi è stata soluzione di continuità” affermazione questa che -da sola- contrasta con la supposta riconducibilità dei danni ad una mera manovra di retromarcia o, appare quantomeno non perfettamente collimante in quanto l'urto (e quindi il contatto) non può generare una lacerazione della lamiera dell'auto che si interrompe e che poi prosegue. Rimane cioè da spiegare perché se la parte posteriore del furgone ha urtato contro la porta
(dove si rileva la maggiore compenetrazione) è presente una lacerazione singola sul parafango anteriore sinistro senza una sua continuità verso la deformazione alla porta. Sul punto, del tutto inutili sono le considerazioni della difesa dell'appellante che sostiene che vi sia stato un solo urto perché, appunto, il suo perito ha rilevato (vedi pag. 7) e descritto i soli danni dalla portiera in poi, e non ha minimamente esaminato e dato spiegazioni del danno presente prima dello specchietto retrovisore sinistro verso il parafango anteriore sinistro. Si legge, infatti:” Stante quanto sopra esposto, lo scrivente è in grado di rassegnare le seguenti conclusioni: il sinistro stradale, così come denunciato dalle parti coinvolte, ha impresso danni plastici di medio/grave intensità al settore posteriore angolare destro e danni di lieve entità lungo il fianco destro dell'autocarro EC IL condotto dal sig. . Di Controparte_2 pagina 6 di 8 contro, sono osservabili danni di grave – se non gravissima – entità sul fianco sinistro, dallo specchio retrovisore esterno sinistro fino alla fine del parafango posteriore sinistro, ossia senza soluzione di continuità, per quanto riguarda l'autovettura BMW 540i condotta dal sig. ”. Parte_1
È poi stato sempre il CTU a rilevare la singolare assenza di fotografie che ritraggono l'autocarro sul luogo del sinistro, ed il Giudice si è limitato a riportare questa considerazione che semplicemente rileva la condotta tenuta dai conducenti al momento del fatto.
Quanto alla richiesta di provare la dinamica del sinistro mediante la tardiva indicazione della presenza di un testimone, giustamente è stata ritenuta dal Tribunale del tutto inammissibile.
Infatti, la decisione del Giudice di prime cure di non ammettere la deposizione del teste appare Tes_1 oggettivamente incensurabile perché la presenza del testimone non era stata indicata nell'apposito spazio sul modulo CID. A tal proposito l'articolo 135, comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni introdotto dal legislatore con la L.n.124/2017 proprio per evitare il fenomeno dei cosiddetti “testi a sorpresa” stabilisce che: “l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente,
l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”. Quest'ultima evenienza è proprio quella che si è verificata nel caso per cui è processo, atteso che nel modello CID inviato dall'appellante all'Assicurazione emerge con assoluta chiarezza l'assenza di testimoni, non essendo stato compilato il relativo campo, e parimenti, nessun testimone è stato indicato nella formale denuncia di richiesta di risarcimento del danno inviata alla con pec. del CP_1
11.01.2022 (doc.4 fascicolo primo grado appellante) e l'Assicurazione non ha l'obbligo di richiedere la lista dei testimoni, tutte le volte in cui la mancanza di testimoni è già evidente dalla documentazione presentata.
Infine, le fotografie dell'autocarro inviate e riportate nella perizia cinematica dall' Assicurazione (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado) attestano che il non era stato in alcun modo riparato e Per_1 dimostrano che le luci catarifrangenti si trovavano nella posizione opposta a quella in cui avrebbero dovuto trovarsi in seguito all'urto. L'appello, dunque, sulla base delle considerazioni tutte sopra esposte, deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata perché, il Tribunale ha effettuato una corretta interpretazione degli elementi di prova giungendo a respingere la richiesta risarcitoria avanzata dall'odierno appellante, essendo palese la incompatibilità tra i danni riportati dal veicolo BMW ed il presunto urto con l'autocarro in manovra di retromarcia, così come descritto dall'appellante nei suoi atti. Quanto alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del pagina 7 di 8 valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 420 del 20 marzo 2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.500,00 per la fase studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la
[...] fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
4) Rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il consigliere relatore Presidente
Maria Teresa Brena Francesco Distefano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
, (Cod. Fisc. ) e residente in Samarate (Va) in Bia Monte Santo n. Parte_1 C.F._1 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Moreno Carù (Cod. Fisc. ) del Foro di Busto Arsizio C.F._2 ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio in Via Carlo Porta n. 3 a Gallarate (VA);
APPELLANTE
CONTRO
(P.Iva ) con sede in 20145 Milano (MI), Piazza Tre Torri 3, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano (MI), Via Passione n. 8, presso lo studio dell'Avv. Marco Moiraghi che la rappresenta e difende;
APPELLATA
, (Cod. Fisc. ; Controparte_2 C.F._3
(Cod. Fisc. ); CP_3 C.F._4 APPELLATI-CONTUMACI
Oggetto: sinistro stradale, risarcimento danni patrimoniali pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE ER BD W:
“Piaccia alla On.le Corte adita riformare la sentenza impugnata per i motivi sopra illustrati e, per l'effetto, previo rigetto di ogni avversa istanza, accogliere la originaria domanda. In particolare: 1) accertata la totale ed esclusiva responsabilità del sig. conducente del veicolo Fiat Controparte_2
VE AI tg. DV623HE, di proprietà della sig.ra , nella causazione del sinistro del Parte_2
09.11.2023; 2) condannare i convenuti in via solidale o alternativa, ciascuno per il loro titolo come per legge, per in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 149 CdA, CP_1
a risarcire in favore dell'attore, i danni patiti nella misura di euro 35.900,00= quale valore commerciale del veicolo BMW 540i XDrive Tg. FT007ZE al momento del sinistro. Con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, come da successiva e separata nota. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario dall'adita Corte, si chiede la chiamata a chiarimenti del consulente nominato dal Tribunale, per ogni eventuale utile accertamento.
Nonché di tutte le istanze istruttorie già reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni, in particolare dell'interrogatorio formale del convenuto, conducente, e del teste Controparte_2 sulle circostanze dedotte negli atti di primo grado” Testimone_1
PER L'APPELLATA : CP_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare. Nel merito: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che ha proposto avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio n. 420 pubblicata il 20 marzo 2024 e notificata in data 28 maggio 2024, con integrale sua conferma.
In via istruttoria: A. Si conferma opposizione: a) alla convocazione del CTU a chiarimenti risultando come sopra espresso palese l'erroneità delle conclusioni alle quali è giunto. b). alla riconvocazione per l'interrogatorio formale di . c) all'ammissione della prova per testi chiesta Controparte_2 dall'appellante in quanto come chiarito dal Giudice non vi è prova alcuna della presenza di
[...]
sul luogo del sinistro ed in ogni caso per i seguenti ribaditi motivi. Tes_1
Cap. 1: in quanto generico, valutativo ed in ogni caso contrario agli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti da CP_1
Cap. 2: in quanto generico ed in contrasto con quanto dedotto nel capitolo precedente nel tentativo di giustificare le incongruenze rilevate da relativamente all'attivazione degli airbag CP_1
Cap. 3: in quanto negativo e valutativo. Cap. 4: in quanto valutativo e contrario all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti da CP_1
Cap. 5: in quanto irrilevante non essendo opponibile ad l'assunzione di responsabilità CP_1 da parte di . Controparte_2
Cap. 6: in quanto irrilevante.
Capp. 7-8: in quanto valutativi e contrari agli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti da CP_1
Cap. 9: in quanto valutativo. Cap. 10: in quanto valutativo e contrario all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti da CP_1
D. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi richiesta dall'appellante si insiste per essere introdotti a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta. E. Nell'ipotesi in cui l'appello non venisse immediatamente rigettato, si insiste per l'ammissione delle prove come articolate nell'interesse di con la seconda memoria ex art. 183 VI comma CP_1
c.p.c. qui di seguito integralmente richiamata e trascritta: pagina 2 di 8 1) Vero che ricevuto la denuncia di sinistro incaricava lo studio peritale CP_1 Parte_3 al fine di accertare esistenza ed entità del danno sul veicolo d BMW tg* FT007ZE e la sua
[...] compatibilità con la dinamica denunciata (si indica a teste il legale rappresentante di Parte_4
e/o perito a conoscenza dei fatti da questo indicato).
[...]
2) Vero che il perito incaricato ha concluso che i danni riscontrati sulla vettura assicurata presentano caratteristiche tecniche riconducibili alla vettura in movimento come da fotografie che si rimostrano
(si indica a teste il legale rappresentante di e/o perito a conoscenza dei fatti da Parte_4 questo indicato).
3) Vero che la tipologia di danno per entità e conformazione è tipica di vettura in movimento (si indica
a teste il legale rappresentante di e/o perito a conoscenza dei fatti da questo Parte_4 indicato).
4) Vero che l'intervento dei dispositivi di sicurezza attivi (air-bag) conferma che al momento della verificazione dei danni accertati sul veicolo lo stesso era in movimento (si indica a teste il legale rappresentante di e/o perito a conoscenza dei fatti da questo indicato). Parte_4
5) Vero che incaricava la di ritracciare i convenuti ed accertare CP_1 Controparte_4 l'esistenza di danni all'autocarro (si indica a teste c/o e/o Testimone_2 Controparte_4 informatore a conoscenza dei fatti indicato dal legale rappresentante).
6) Vero che metteva a disposizione il mezzo per suo esame dal quale risultava che Controparte_2 l'autocarro VE AI tg* DV623HE presentava diversi danni lungo tutta la fiancata destra (si indica a teste c/o e/o informatore a conoscenza dei fatti indicato dal Testimone_2 Controparte_4 legale rappresentante).
7) Vero che ha negato che i danni riscontrati fossero riconducibili al sinistro (si Controparte_2 indica a teste c/o e/o informatore a conoscenza dei fatti Testimone_2 Controparte_4 indicato dal legale rappresentante).
8) Vero che l'accertatore misurava anche le altezze, dal suolo, sia del danno alla fiancata che della posizione dei fanalini catarifrangenti, attestando che il primo si trovava ad un'altezza di circa 79 cm, mentre i secondi erano ubicati ad un'altezza di circa 75 cm come da foto che si rimostrano (si indica a teste c/o e/o informatore a conoscenza dei fatti indicato dal Testimone_2 Controparte_4 legale rappresentante).
9) Vero che affidava allo studio GRMS una approfondita analisi sulla compatibilità dei CP_1 danni accertati (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
10) Vero che il perito incaricato, nella propria relazione rilevava la presenza di un urto di striscio in velocità nella parte posteriore del fianco destro incompatibile con veicolo in sosta (si indica a teste
c/o GRMS). Testimone_3
11) Vero che la compenetrazione della parte angolare posteriore destra dell'autocarro nella porta dell'autovettura, non trova compatibilità di continuazione d'urto sul parafango (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
12) Vero che gli esiti di collisione risultano incompatibili con la presenza di una autovettura ferma in sosta così come denunciato nel modulo CAI (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
13) Vero che un raffronto tra le altezze rilevate dalle foto scattate dall'accertatore sul furgone VE
AI ed i danni riscontrati sul veicolo BMW denotano una incompatibilità di estensione in altezza (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
14) Vero che i fanalini catarifrangenti del furgone collidente risultano piegati con andamento antero- postero, quindi contrari a quello che si sarebbe dovuto realizzare con un contatto in retromarcia (si indica a teste c/o GRMS). Testimone_3
15) Vero che il perito incaricato da ha indicato il valore del veicolo ante sinistro in E. 35.100, CP_1 oo (si indica a teste il legale rappresentante di . Parte_4
In ogni caso: Con riconoscimento di spese, diritti ed onorari del grado del giudizio”
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Come si legge nella sentenza impugnata: “...Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
W ha convenuto in giudizio e esponendo che: in data
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3 09.11.2021 alle ore 18:05 circa in via Di Vittorio a Cassano Magnago l'attore si trovava fermo in sosta sul lato destro della carreggiata rispetto al senso di direzione di marcia sull'autoveicolo BMW 540i XDrive tg. FT007ZE di sua proprietà; l'attore era fermo con l'autoveicolo acceso in attesa di ripartire in compagnia di trasportato sul veicolo di proprietà dell'attore; nelle Testimone_1 medesime circostanze di tempo e luogo l'autocarro AT EC IL tg. DV623HE di proprietà di
e condotto da effettuava manovra di retromarcia e non avvedendosi CP_3 Controparte_2 dell'autoveicolo del lo urtava violentemente con la parte posteriore destra colpendolo lungo Pt_1 tutta la fiancata sinistra;
a seguito dell'impatto il veicolo di parte attrice veniva spinto contro la recinzione presente lungo il lato destro del veicolo danneggiandolo e si attivavano gli air bag del veicolo;
veniva sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di incidente con ammissione di responsabilità da parte dell' , conducente dell'autocarro; a seguito dell'impatto l'autoveicolo CP_2 di parte attrice subiva ingenti danni con una spesa preventivata di euro 31.266,50 oltre Iva;
il veicolo
è assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale con Ha CP_1 concluso chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_2 sinistro de quo e per l'effetto ha chiesto la condanna dei convenuti in solido o in alternativa a risarcire i danni in favore dell'attore nella misura di euro 35.900,00 quale valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con vittoria di spese di lite. Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione contestando la ricostruzione dei fatti così come dedotta da parte attrice e CP_1 prendendo specifica posizione sui fatti dedotti ha concluso chiedendo il rigetto della domanda;
in via subordinata ha chiesto di liquidare i danni nei limiti di giustizia. Seppur ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti in giudizio e dichiarati contumaci all'udienza Controparte_2 CP_3 del 21.02.2023. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di Ctu…”. La domanda era fondata sulla sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro, del modulo di constatazione amichevole da cui risultava l'ammissione di responsabilità esclusiva dell' , CP_2 tuttavia, il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, ritenendo che il non avesse Parte_1 sufficientemente provato che il sinistro si fosse verificato con le modalità dallo stesso descritte nei propri atti. Le contraddizioni e discrepanze rilevate rendevano, infatti, incompatibile la dinamica dell'incidente per come narrata. In particolare, nel CID non era stato indicato alcun testimone mentre, invece, l'attore nel giudizio aveva affermato che seduto al proprio fianco, vi era tanto è Testimone_1 vero che lo aveva indicato nella lista testimoniale. Inoltre, la descrizione dell'incidente fornita dall' sempre nel CID “facendo retromarcia urtavo veicolo” non risultava coerente con i danni CP_2 riportati dalla BMW dell'attore perché la lacerazione sulla fiancata anteriore sinistra dell'autovettura prima dello specchietto retrovisore era senza totale continuità di contatto con l'ulteriore sfondamento e lacerazione, sempre della fiancata anteriore sinistra, dopo il predetto specchietto. Ancora, i fanalini catarifrangenti del furgone che aveva urtato la BMW risultavano piegati con andamento antero-postero, quindi, contrario a quello che si sarebbe dovuto realizzare con un contatto in retromarcia. Il CTU aveva concluso per la compatibilità del sinistro con le modalità descritte dall'attore, tuttavia, aveva anche precisato che ci sarebbero stati due urti, un primo che aveva provocato la lacerazione presente sulla parte anteriore prima dello specchietto e poi un secondo urto, dinamica questa che il Tribunale riteneva
“del tutto inverosimile che dopo il primo urto ( che è avvenuto con la parte anteriore sinistra dell'auto) il conducente dell'autocarro ( anche alla luce della profondità del danno) non abbia arrestato il mezzo e anzi abbia deciso di continuare a retrocedere tanto da danneggiare tutta la fiancata dell'auto”.
Anche il fatto che la parte attrice avesse fotografato solo la propria autovettura e non avesse pagina 4 di 8 documentato la presenza del furgone ed i danni relativi, era una circostanza del tutto singolare, pertanto, sulla base degli elementi tutti sopra evidenziati, il giudice di prime cure discostandosi dalle conclusioni del CTU, come già detto, rigettava la domanda del Parte_1
Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello notificato il 13 giugno 2024, impugnava sulla base dei Parte_1 due motivi che saranno di seguito esaminati, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 420/2024, chiedendo, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, ossia l'accertamento della responsabilità esclusiva di e la condanna degli appellati in solido e/o in via alternativa al CP_2 risarcimento del danno subito, pari al valore commerciale del veicolo di sua proprietà BMW
540iXDrive al momento del sinistro, e cioè 35.900,00.
Si costituiva con comparsa di costituzione del 21 ottobre 2024, che chiedeva in via CP_1 preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc.; nel merito il rigetto del gravame per infondatezza dei motivi, con conseguente conferma della sentenza impugnata, e con vittoria di spese e competenze di lite di primo e di secondo grado di giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 14 novembre 2024 verificata la regolarità delle notifiche, il consigliere istruttore, dichiarava la contumacia di e di le parti, su Controparte_2 CP_3 invito del consigliere precisavano le conclusioni come dai rispettivi atti, e veniva fissata ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza collegiale del 13 febbraio 2025 per la discussione orale con termine fino al 20 gennaio
2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti discutevano oralmente, ed in particolare, il difensore dell'appellante richiamava gli esiti della CTU espletata in primo grado;
a su volta il difensore di insisteva nel rigetto del gravame. La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in CP_1 decisione che veniva poi decisa nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
I motivi di appello Con il primo motivo di gravame intitolato: “Sul valore probatorio del CID”, l'appellante censura la decisione per non aver il Tribunale correttamente valutato il contenuto del modulo CID sottoscritto da e da , dal quale risultava che il conducente dell'autocarro avesse Parte_1 Controparte_2 dichiarato: “facendo retromarcia urtavo il veicolo” ammettendo, quindi, la sua esclusiva responsabilità. Sostiene che il Giudice di prime cure non aveva alcun elemento probatorio di carattere tecnico o confessorio in senso contrario, che potesse, nel suo pur legittimo potere di valutazione, sconfessare il contenuto del CID, che aveva ricevuto conferma dal CTU stesso, il quale aveva ritenuto compatibile, con danni accertati sul veicolo BMW, la dinamica del sinistro come narrata nel CID. In ogni caso, l'appellante sottolinea che il Tribunale aveva a disposizione tutti gli elementi oggettivi per poter svolgere un'istruttoria più completa e meno superficiale. In primo luogo, avrebbe potuto riconvocare il conducente , per quanto quest'ultimo, ritualmente notiziato, non fosse comparso CP_2 all'udienza del 24.10.2023 e sottoporlo all'interrogatorio formale. In secondo luogo, avrebbe potuto sentire il testimone del quale era stata chiesta l'escussione. Testimone_1
Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Immotivato discostamento dall'esito della CTU”,
l'appellante censura la sentenza del Giudice di prime cure, sostenendo che quest'ultimo si sia limitato ad accogliere le teorie della Compagnia Assicurativa, contraddicendo gli esiti della stessa CTU senza adeguata motivazione. In particolare, il Giudice ha affermato che risulta inverosimile che, dopo un primo urto che ha causato danni alla parte anteriore sinistra dell'autovettura dell'attore, l'autocarro non si sia reso conto di aver colpito il veicolo e abbia continuato a retrocedere, causando ulteriori danni.
pagina 5 di 8 L'appellante ritiene che tale affermazione sia infondata e frutto di un'errata interpretazione degli elementi oggettivi, poiché non vi sono prove che supportino l'ipotesi di due distinti urti.
La soluzione di continuità del danno, tra il parafango anteriore sinistro e la porta anteriore sinistra, non denota – per forza di cose – due distinti urti o inferti con due modalità distinte, cioè con manovre distinte. Anzi, è oltremodo possibile che: mentre il danno maggiore (porte e parafango posteriore) è sicuramente riferibile allo spigolo posteriore destro (molto ammaccato), quello sul parafango anteriore sia stato generato da altre parti sporgenti del furgone stesso (p.e. levetta di blocco delle ante posteriori).
L'appellante critica anche l'affermazione del Giudice riguardo ai fanalini catarifrangenti dell'autocarro, evidenziando che l'ispezione del veicolo è avvenuta cinque mesi dopo il sinistro, il che non esclude la possibilità che le luci siano state ripristinate. Anche la mancanza di fotografie non può essere una circostanza a sfavore della parte, non essendovi alcun obbligo in tal senso.
Opinione della Corte
I motivi sono entrambi infondati, devono essere rigettati e possono essere congiuntamente trattati.
Quanto alla valenza probatoria del CID, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte a mente del quale il modulo, ove sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nell'incidente, pur non rivestendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum che opera verso l'assicuratore, che potrà superarla unicamente fornendo la prova contraria (articolo 143, comma 2, Codice delle
Assicurazioni Private) al contempo specificando che il giudizio deve essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera diversi tra questi, e ciò alla luce di quanto disposto all'art. 2733 c.c. secondo cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti risulta liberamente apprezzata dal giudice. Parimenti, con la recente Ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438 la Cassazione ha ulteriormente confermato, in materia di responsabilità da sinistro stradale, che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (CID/CAI) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato l'esistenza di plurimi elementi probatori di carattere oggettivo tali da privare di valore il modulo CID sottoscritto dalle parti, e da far ritenere del tutto apodittiche le conclusioni del CTU, da cui si è motivatamente discostato. Infatti, insanabile è la contraddizione tra l'affermazione contenuta nel CID “facendo retromarcia urtavo il veicolo” ed i danni che si vedono nelle fotografie dell'autovettura e che sono stati accertati dal CTU il quale ha stabilito che tra i predetti danni sulla fiancata sinistra “non vi è stata soluzione di continuità” affermazione questa che -da sola- contrasta con la supposta riconducibilità dei danni ad una mera manovra di retromarcia o, appare quantomeno non perfettamente collimante in quanto l'urto (e quindi il contatto) non può generare una lacerazione della lamiera dell'auto che si interrompe e che poi prosegue. Rimane cioè da spiegare perché se la parte posteriore del furgone ha urtato contro la porta
(dove si rileva la maggiore compenetrazione) è presente una lacerazione singola sul parafango anteriore sinistro senza una sua continuità verso la deformazione alla porta. Sul punto, del tutto inutili sono le considerazioni della difesa dell'appellante che sostiene che vi sia stato un solo urto perché, appunto, il suo perito ha rilevato (vedi pag. 7) e descritto i soli danni dalla portiera in poi, e non ha minimamente esaminato e dato spiegazioni del danno presente prima dello specchietto retrovisore sinistro verso il parafango anteriore sinistro. Si legge, infatti:” Stante quanto sopra esposto, lo scrivente è in grado di rassegnare le seguenti conclusioni: il sinistro stradale, così come denunciato dalle parti coinvolte, ha impresso danni plastici di medio/grave intensità al settore posteriore angolare destro e danni di lieve entità lungo il fianco destro dell'autocarro EC IL condotto dal sig. . Di Controparte_2 pagina 6 di 8 contro, sono osservabili danni di grave – se non gravissima – entità sul fianco sinistro, dallo specchio retrovisore esterno sinistro fino alla fine del parafango posteriore sinistro, ossia senza soluzione di continuità, per quanto riguarda l'autovettura BMW 540i condotta dal sig. ”. Parte_1
È poi stato sempre il CTU a rilevare la singolare assenza di fotografie che ritraggono l'autocarro sul luogo del sinistro, ed il Giudice si è limitato a riportare questa considerazione che semplicemente rileva la condotta tenuta dai conducenti al momento del fatto.
Quanto alla richiesta di provare la dinamica del sinistro mediante la tardiva indicazione della presenza di un testimone, giustamente è stata ritenuta dal Tribunale del tutto inammissibile.
Infatti, la decisione del Giudice di prime cure di non ammettere la deposizione del teste appare Tes_1 oggettivamente incensurabile perché la presenza del testimone non era stata indicata nell'apposito spazio sul modulo CID. A tal proposito l'articolo 135, comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni introdotto dal legislatore con la L.n.124/2017 proprio per evitare il fenomeno dei cosiddetti “testi a sorpresa” stabilisce che: “l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente,
l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”. Quest'ultima evenienza è proprio quella che si è verificata nel caso per cui è processo, atteso che nel modello CID inviato dall'appellante all'Assicurazione emerge con assoluta chiarezza l'assenza di testimoni, non essendo stato compilato il relativo campo, e parimenti, nessun testimone è stato indicato nella formale denuncia di richiesta di risarcimento del danno inviata alla con pec. del CP_1
11.01.2022 (doc.4 fascicolo primo grado appellante) e l'Assicurazione non ha l'obbligo di richiedere la lista dei testimoni, tutte le volte in cui la mancanza di testimoni è già evidente dalla documentazione presentata.
Infine, le fotografie dell'autocarro inviate e riportate nella perizia cinematica dall' Assicurazione (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado) attestano che il non era stato in alcun modo riparato e Per_1 dimostrano che le luci catarifrangenti si trovavano nella posizione opposta a quella in cui avrebbero dovuto trovarsi in seguito all'urto. L'appello, dunque, sulla base delle considerazioni tutte sopra esposte, deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata perché, il Tribunale ha effettuato una corretta interpretazione degli elementi di prova giungendo a respingere la richiesta risarcitoria avanzata dall'odierno appellante, essendo palese la incompatibilità tra i danni riportati dal veicolo BMW ed il presunto urto con l'autocarro in manovra di retromarcia, così come descritto dall'appellante nei suoi atti. Quanto alle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del pagina 7 di 8 valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale non essendovi stata quella istruttoria.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 420 del 20 marzo 2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.500,00 per la fase studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la
[...] fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
4) Rigetta ogni altra domanda o istanza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il consigliere relatore Presidente
Maria Teresa Brena Francesco Distefano
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