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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/11/2024, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1005/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
TROCCOLO PIERILARIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
BARONCELLI MARIA PRISCILLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa avanzata all'udienza del
07/10/2024, alla quale le parti hanno aderito, e cioè “
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
1 2) dispone che il figlio minore in atti generalizzato, sia Persona_1
affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore,
concernenti l'educazione, l'istruzione, la salute, la residenza e l'espatrio,
saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle ispirazioni del figlio;
le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio;
3) dispone che il minore sia collocato prevalentemente presso la madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale sita in Sacile, via Conegliano 24, con ogni arredo e pertinenza, dando atto che il marito se ne è già allontanato;
4) dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore con i Parte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: due pomeriggi settimanali con pernotto, che saranno individuati di volta in volta dai genitori di comune accordo;
due fine settimana al mese, che saranno individuati e concertati dai genitori di comune accordo in base ai turni lavorativi;
idem per l'equa ripartizione delle festività; quindici giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5) dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario del Parte_1
figlio mediante il versamento di euro 350,00 mensili, da versarsi in Per_1
forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese, alla madre;
la CP_1
somma è soggetta ad adeguamento annuale secondo gli indici Istat se in aumento;
con decorrenza dal mese di novembre 2024;
6) ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio come individuate dal Protocollo vigente di questo Tribunale;
7) l'assegno unico universale sarà percepito ad entrambi i genitori al 50%,
come previsto dalla Legge in caso di affido condiviso, e le detrazioni fiscali,
2 ove applicabili come per Legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al
50%.
Le parti e i difensori dichiarano di aderire a tale regolamentazione delle condizioni di separazione e chiedono che sia pronunciata sentenza in conformità, con spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28 maggio 2024 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio in Meolo (Ve), in data 13/11/2010; ha dedotto che dall'unione è nato un figlio, nato il [...]3 e che era Persona_1
ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale, e frequentazione ampia e libera con il padre, di stabilirsi un suo contributo al mantenimento del figlio pari ad euro
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale alla madre e nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi.
, nel costituirsi nel procedimento, non si è opposta alla CP_1
domanda di separazione e di affido e collocazione del figlio preso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla madre e tempi di frequentazione con il padre, pur pervenendo a conclusioni diverse sulle questioni concernenti il mantenimento.
All'udienza del 7 ottobre 2024, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha promosso una conciliazione della lite,
avanzando una proposta conciliativa (come riportata in epigrafe), alla quale i coniugi hanno aderito;
ha, quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione,
ai sensi dell'art. 473-bis.21, u.c., c.p.c.
DIRITTO
3 La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni della proposta conciliativa, accolte dalle parti, risultano rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto del minore;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in MEOLO (VE), in data 13/11/2010;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MEOLO (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 5,
parte I);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/11/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1005/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
TROCCOLO PIERILARIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
BARONCELLI MARIA PRISCILLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa avanzata all'udienza del
07/10/2024, alla quale le parti hanno aderito, e cioè “
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
1 2) dispone che il figlio minore in atti generalizzato, sia Persona_1
affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore,
concernenti l'educazione, l'istruzione, la salute, la residenza e l'espatrio,
saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle ispirazioni del figlio;
le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio;
3) dispone che il minore sia collocato prevalentemente presso la madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale sita in Sacile, via Conegliano 24, con ogni arredo e pertinenza, dando atto che il marito se ne è già allontanato;
4) dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore con i Parte_1
seguenti tempi e le seguenti modalità: due pomeriggi settimanali con pernotto, che saranno individuati di volta in volta dai genitori di comune accordo;
due fine settimana al mese, che saranno individuati e concertati dai genitori di comune accordo in base ai turni lavorativi;
idem per l'equa ripartizione delle festività; quindici giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5) dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario del Parte_1
figlio mediante il versamento di euro 350,00 mensili, da versarsi in Per_1
forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese, alla madre;
la CP_1
somma è soggetta ad adeguamento annuale secondo gli indici Istat se in aumento;
con decorrenza dal mese di novembre 2024;
6) ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio come individuate dal Protocollo vigente di questo Tribunale;
7) l'assegno unico universale sarà percepito ad entrambi i genitori al 50%,
come previsto dalla Legge in caso di affido condiviso, e le detrazioni fiscali,
2 ove applicabili come per Legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al
50%.
Le parti e i difensori dichiarano di aderire a tale regolamentazione delle condizioni di separazione e chiedono che sia pronunciata sentenza in conformità, con spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28 maggio 2024 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio in Meolo (Ve), in data 13/11/2010; ha dedotto che dall'unione è nato un figlio, nato il [...]3 e che era Persona_1
ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale, e frequentazione ampia e libera con il padre, di stabilirsi un suo contributo al mantenimento del figlio pari ad euro
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale alla madre e nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi.
, nel costituirsi nel procedimento, non si è opposta alla CP_1
domanda di separazione e di affido e collocazione del figlio preso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla madre e tempi di frequentazione con il padre, pur pervenendo a conclusioni diverse sulle questioni concernenti il mantenimento.
All'udienza del 7 ottobre 2024, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il giudice relatore ha promosso una conciliazione della lite,
avanzando una proposta conciliativa (come riportata in epigrafe), alla quale i coniugi hanno aderito;
ha, quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione,
ai sensi dell'art. 473-bis.21, u.c., c.p.c.
DIRITTO
3 La domanda di separazione personale proposta da alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale rileva che le condizioni della proposta conciliativa, accolte dalle parti, risultano rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto del minore;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in MEOLO (VE), in data 13/11/2010;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MEOLO (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 5,
parte I);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/11/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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