Articolo 3 della Legge 22 marzo 1993, n. 99
Articolo 2Articolo 4
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8 aprile 1993
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24 giugno 2009
Art. 3. 1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'articolo 1, (( il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento)) , su richiesta del contribuente, dispone che ((l'ufficio periferico della medesima Agenzia)) provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione.
2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, ((il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento)) , puo' autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, ((tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate)) competente in ragione del domicilio fiscale, che puo' richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Entrata in vigore il 24 giugno 2009