Sentenza 26 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/01/2022, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00143/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del Decreto -OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - datato -OMISSIS-, notificato il 3.5.2020, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza -OMISSIS-;
di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali;
nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie, con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. D. Lorenzo per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – già dipendente del Ministero della Difesa-Marina Militare – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il Decreto -OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – datato -OMISSIS-, notificato il 3.55.2020, con cui l’Amministrazione resistente ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo, da lui proposta in relazione alla infermità: “ Postumi stabilizzati di artrodesi foraminale e laminectomia L4 L5 con stabilizzazione vertebrale strumentale e coxartrosi bilaterale ”, da lui contratta.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19.1.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con un unico, articolato motivo di gravame, il ricorrente deduce il difetto di motivazione e l’eccesso di potere dell’Amministrazione, per avere quest’ultima distorto e/o non correttamente valutato il quadro fattuale di riferimento.
Le censure sono infondate.
2.1. L'art. 11, comma 1, del D.P.R. 461/2001 attribuisce al Comitato di Verifica per le cause di servizio la competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità delle cause produttive di una data infermità al servizio prestato dal dipendente.
Trattasi, in particolare, di organo composto da membri in possesso di adeguate conoscenze non solo sul piano squisitamente medico, ma anche sotto il profilo legale, e la cui fisionomia mista è stata voluta dal legislatore in ragione dei particolari compiti ad esso attribuiti. E invero, il giudizio circa la sussistenza del nesso causale tra lo svolgimento di una data attività lavorativa e l'insorgere di una patologia esige cognizioni di tipo non esclusivamente medico, ma anche giuridico-legale.
La nozione di causalità rilevante ai fini delle decisioni da adottare ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 richiede la padronanza di un complesso di nozioni legali circa il dipanarsi del determinismo causale produttivo di eventi patologici a carico della salute psico-fisica del dipendente, normalmente non riscontrabili in personale medico.
2.2. È dunque netto il riparto di competenze tra la Commissione medica ospedaliera – composta esclusivamente da medici militari – alla quale compete la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento della sussistenza o meno di un'infermità, e il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico-legale in merito al nesso causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta in capo al richiedente.
2.3. Il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, che si sostanzia in una valutazione dei fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici. Per tali ragioni, il sindacato giurisdizionale è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr, ex multis , TAR Milano, III, 20.02.2019, n.351; TAR Torino, I, 3.3.2016, n. 286)
Di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che: “ La valutazione del Comitato di verifica dell'infermità da causa di servizio, essendo espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali ” (C.d.S, VI, 31.8.2018, n. 5132. In termini confermativi, cfr. altresì C.d.S, III, 1.8.2018, n. 4772; TAR Lazio, I, 1.8.2018, n. 8605; TAR Napoli, VI, 28.11.2018, n. 6901; TAR Bologna, II, 11.12.2018, n. 955).
3. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nel parere del CVCS -OMISSIS-:
“ che il dipendente ha svolto in prevalenza mansioni di ufficio;
- che l’infermità <<Postumi stabilizzati di artrodesi foraminotomia e laminectomia L4 L5 con stabilizzazione vertebrale strumentale>> non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell’età, sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, nell'ambito delle mansioni di competenza e non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio;
- che <<Coxartrosi bilaterale>> non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di patologia legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici, secondari il più delle volte a displasia, per errato sviluppo dell'articolazione coxofemorale (60-80% delle forme) con difetti singoli o multipli a carico delle componenti articolari (cotile, testa o collo femorale), elementi questi che comportano uno spostamento dell'asse di carico e, di conseguenza, una comparsa ed una evoluzione ingravescente dell'affezione. Gli allegati eventi di servizio, pertanto possono avere svolto tutt'al più il ruolo di occasione rivelatrice, ma non quello di concausa efficiente e determinante ”.
3.1. Tale parere è stato posto a fondamento dell’atto impugnato.
3.2. Così definite le coordinate fattuali di riferimento, reputa il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato sia immune dai lamentati profili di erroneità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria. Invero, sotto un primo profilo, costituisce circostanza pacifica – in quanto riconosciuta dallo stesso ricorrente – che quest’ultimo ha svolto per lo più mansioni d’ufficio, e pertanto mansioni che non lo hanno esposto per un periodo significativo della propria vita lavorativa all’assunzione di forti carichi.
In secondo luogo, la circostanza – riferita dal ricorrente – secondo cui egli nel corso della propria attività lavorativa di ufficio avrebbe utilizzato postazioni non ergonomiche, non ha trovato alcun riscontro obiettivo, essendo rimasta al rango di mera petizione di principio.
Piuttosto, la patologia sofferta dal ricorrente rientra tra le più comuni patologie cui l’organismo umano è sottoposto nell’ambito della propria vita, anche a cagione di posture ortopedicamente non corrette assunte durante la normale deambulazione, la seduta, ecc, e finanche durante il riposo notturno.
Trattasi, all’evidenza, di posture che non si collegano necessariamente all’ambiente lavorativo, e che da questo traggono al più (salva prova contraria, non raggiunta nel caso di specie) una mera occasione dell’evento.
3.3. Per tali ragioni, questo Collegio reputa pienamente logico e razionale il giudizio finale del CVCS, secondo cui la patologia sofferta dal ricorrente non può essere posta in rapporto di causalità con il servizio da lui svolto.
In definitiva, l’Amministrazione ha fatto buon governo della propria discrezionalità tecnica, la quale non è in alcun modo scalfita dalle affermazioni di parte ricorrente, a contenuto oltremodo generico, e comunque prive di quegli indici – palesi erroneità, illogicità, irrazionalità, ecc. – che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
3.4. Per tali ragioni, le sue doglianze devono ritenersi infondate, e vanno dunque disattese.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.